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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2438/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e Francesco Parte_1
Riccardi, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Lucci n. 137
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica
Perrone, e Pasquale Galassi, elettivamente domiciliati presso la sede legale del , in CP_1
Curti, via Fosse Ardeatine n. 1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva appello avverso la sent. n. 665 del 2024 del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che articolatamente censurava, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta al riconoscimento di differenze retributive varie, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la controparte.
Si costituiva il indicato in epigrafe, rappresentando la possibilità di una definizione CP_1 bonaria della vertenza.
All'odierna udienza le parti hanno formalizzato dinanzi a questo Collegio un accordo con il quale, attraverso reciproche rimesse, hanno giudizialmente composto la lite, regolando ogni questione che era coinvolta nel presente procedimento e secondo un assetto di interessi che appare equilibrato e liberamente definito.
Va, a tal punto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' bene puntualizzare che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass., III,
2.08.2004 n.14775).
Nel caso di specie, peraltro, le parti anche su detto ultimo profilo hanno raggiunto un'intesa generale, specificamente regolando detto profilo.
Va, in conclusione, dichiarata, in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese.
Napoli, 1° aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2438/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e Francesco Parte_1
Riccardi, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Lucci n. 137
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica
Perrone, e Pasquale Galassi, elettivamente domiciliati presso la sede legale del , in CP_1
Curti, via Fosse Ardeatine n. 1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva appello avverso la sent. n. 665 del 2024 del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che articolatamente censurava, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta al riconoscimento di differenze retributive varie, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la controparte.
Si costituiva il indicato in epigrafe, rappresentando la possibilità di una definizione CP_1 bonaria della vertenza.
All'odierna udienza le parti hanno formalizzato dinanzi a questo Collegio un accordo con il quale, attraverso reciproche rimesse, hanno giudizialmente composto la lite, regolando ogni questione che era coinvolta nel presente procedimento e secondo un assetto di interessi che appare equilibrato e liberamente definito.
Va, a tal punto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' bene puntualizzare che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando nemmeno la eventuale perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass., III,
2.08.2004 n.14775).
Nel caso di specie, peraltro, le parti anche su detto ultimo profilo hanno raggiunto un'intesa generale, specificamente regolando detto profilo.
Va, in conclusione, dichiarata, in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese.
Napoli, 1° aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)