Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Calderone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giacomo Medici, n. 46;
contro
Prefettura della Provincia di Torino e Questura della Provincia di Torino, non costituite in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del decreto di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente e del decreto di revoca della licenza di porto fucile per uso tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 7 agosto 2019, la sig.ra -OMISSIS-, già convivente del ricorrente, presentava denuncia per presunte molestie subite da parte del sig. -OMISSIS-, asseritamente verificatesi lo stesso giorno, nonché per presunti atti persecutori avvenuti in data 25 aprile 2019.
In data 9 agosto 2019 appartenenti al Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, eseguivano un decreto di sequestro presso l’abitazione del ricorrente, ove sequestravano, tra l’altro una pistola marca Glock, 150 cartucce di vario calibro, e il libretto personale per la licenza di porto di fucile n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Torino.
In data 9 novembre 2019 il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- trasmetteva gli atti al Prefetto della Provincia di Torino, affinché valutasse l’emissione di qualche provvedimento nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
In data 3 gennaio 2020 veniva comunicato dalla Prefettura l’avvio del procedimento amministrativo per i provvedimenti di cui all’art. 39 T.U.L.P.S.
In data 13 febbraio 2020 veniva richiesto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino l’archiviazione del procedimento essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
In data 29 giugno 2020 il ricorrente presentava memoria con cui, tra l’altro, dava atto dell’intervenuta remissione della querela per i fatti denunciati in data 7 agosto 2019.
In data 4 marzo 2021 il G.I.P. archiviava il procedimento penale nei confronti del ricorrente, disponendo la restituzione degli atti al P.M., nonché la confisca.
Il Prefetto della Provincia di Torino decretava in data 11 novembre 2020 il divieto di detenzione nei confronti del ricorrente di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente, decreto notificato in data 6 giugno 2021.
Con tale provvedimento il Prefetto, esaminata la segnalazione inerente al deferimento del ricorrente per il reato di cui all’art. 612-bis, comma 2, del codice penale (atti persecutori) a seguito di denuncia querela sporta dalla ex convivente e ritenuta insufficiente l’intervenuta remissione della querela ai fini dell’archiviazione del procedimento amministrativo, reputava che “ la gravità degli elementi pregiudizievoli emersi a carico del sig. -OMISSIS- ” non consentisse “ di dissipare i dubbi in merito al pieno possesso in capo allo stesso del requisito di affidabilità necessario per consentire la detenzione delle armi, non potendosi escludere in maniera assoluta che, in caso di reiterazione di tali condotte aggressive, l’interessato possa abusare delle medesime armi detenute ”.
Successivamente in data 25 agosto 2021, la Questura notificava al ricorrente il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, datato 28 giugno 2021.
Con atto notificato lunedì 6 settembre 2021, il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità con un unico motivo, così testualmente rubricato: “ Violazione dell’art. 3 della L. 241/2014, degli artt. 1, 3, 6 comma 1 e 10 della l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento di fatti e mancanza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, degli artt. 11 e 43 del RD 18.06.1931 n. 773, dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti e motivazione, per illogicità, irrazionalità manifesta e contraddittorietà tra atti, per sviamento e ingiustizia manifesta ”.
Il Ministero dell’Interno, attraverso la Difesa erariale, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In data 5 novembre 2022 la Legione Carabinieri Piemonte e -OMISSIS- ha comunicato il dissequestro delle armi, dando peraltro atto che le stesse non sono state restituite, in quanto l’avente diritto risulta destinatario del divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente emesso in data 11 novembre 2020 dal Prefetto della Provincia di Torino.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe il frutto di travisamento delle risultanze processuali e fattuali, dal momento che la remissione della querela, la richiesta di archiviazione e il provvedimento del G.I.P. di archiviazione evidenzierebbero la non commissione dei comportamenti ascritti; ad avviso del ricorrente, a fronte di questi elementi di fatto le Autorità procedenti non avrebbero fornito idonea motivazione a supporto del convincimento circa l’affermata persistente pericolosità del medesimo.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Ai provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi viene riconosciuta natura cautelare e preventiva nell’ambito di una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità. Ne è prova il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4420; Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 724; Cons. Stato, Sez. I, parere 30 maggio 2023, n. 797); tanto in ragione dell’inesistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, visto che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere.
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che “ il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più rigoroso del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
Osserva inoltre il Collegio che il giudizio prognostico rimesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza circa l’affidabilità del soggetto che detiene armi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, condotta secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738; Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2025, n. 4120; Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2025, n. 10009).
Cosicché non è necessaria la sussistenza di un fatto penalmente rilevante, né di un giudizio di rilevanza penale della condotta tenuta, quanto piuttosto di una valutazione prognostica che, preso atto del fatto accertato nella sua storicità, a prescindere dalla rilevanza penale dello stesso, possa condurre ad un giudizio probabilistico che supponga come verosimile il pericolo di abuso delle armi.
A ben vedere, il ricorrente è stato deferito per un reato che suscita notevole allarme sociale (atti persecutori nei confronti della ex convivente a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale). Il possibile compimento di condotte configuranti l’ipotesi di reato di atti persecutori, come ritenuto dall’Amministrazione, al di là della remissione di querela e dell’assenza di ulteriori segnalazioni, non consente di dissipare i dubbi in merito al pieno possesso in capo al ricorrente del requisito di affidabilità necessario per consentire la detenzione delle armi, non potendosi escludere in via prognostica che, in caso di reiterazione di tali condotte aggressive, l’interessato possa abusare delle armi detenute.
La stessa remissione della querela da parte della signora -OMISSIS- non vale a elidere l’eventuale commissione del fatto sul piano storico, poiché incide solo sulla procedibilità del reato, lasciando inalterata la necessità di un’autonoma valutazione dell’autorità amministrativa ai fini dell’esame della personalità del soggetto detentore di armi (in tal senso, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, nn. 8392 e 8393; Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11175). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile che “ la remissione della querela e l’archiviazione del procedimento penale non precludono all’autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell’episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all’assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 dicembre 2025, n. 7952; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 93). Giova evidenziare che l’Amministrazione non è tenuta a svolgere un’inchiesta sostitutiva di quella penale, ma a compiere una valutazione prognostica sulla base degli indizi raccolti, che nel caso di specie sono stati ritenuti sufficienti a fondare un giudizio di non affidabilità.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di giudizio possono essere compensate per la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
LE CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CA | SA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.