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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2765 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Riga.
APPELLANTE
E
(C.F.: ), e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già , contumace.
[...] Controparte_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Velletri n. 3222/18 del 24.10.2018, depositata in data
24.10.2018 e pubblicata in data 07.11.2018 e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni, già avanzate in prime cure:
2 Voglia l'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare che la applicava la capitalizzazione Controparte_3 trimestrale degli interessi passivi, lucro per valuta ed interessi passivi superiori al tasso soglia d'usura sul c/c n. 1571/2 aperto presso l'ag. Di Valmontone e sul c/c n. 297/51, aperto presso
l'ag. n. 244 di Artena, entrambi intestati all'odierno attore e, per l'effetto
Condannare la banca convenuta alla restituzione nei confronti del Sig. della somma di Parte_1
€. 152.499,34, o di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della richiesta CTU contabile, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo”;
2) Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi il Tribunale di primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (CAP ed IVA come per legge) del doppio grado di giudizio”.
Il sottoscritto difensore insiste nelle proprie istanze istruttorie chiedendo ammettersi tutte le richieste non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede che l'On. Corte adita voglia: 1) ordinare alla banca, ex art. 210 c.p.c., la produzione della copia dei contratti di conto corrente n. 1571/2 intrattenuto dal Sig. presso l'ag. di Valmontone, Pt_1 nonché del c/c n. 297/51, aperto presso l'ag. n. 244 di Artena, con le relative aperture di credito, ritenendosi che in mancanza di ottemperanza a tale ordine, il CTU dovrà tenerne conto nella effettuanda consulenza tecnica contabile;
2) disporre CTU contabile perché provveda alla esatta rideterminazione del saldo contabile dei conti correnti alla luce delle irregolarità documentalmente dimostrate e l'esatto rapporto dare-avere tra le parti, tenendo conto della documentazione prodotta in atti dall'attore e dell'eventuale inottemperanza della banca all'ordine di produzione ex art. 210 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, Parte_1 [...]
chiedendo la condanna della banca alla restituzione della Controparte_3
somma di € 152.499,34, in quanto indebitamente pagata a causa dell'applicazione dell'anatocismo trimestrale, del c.d. gioco delle valute e di interessi usurari sui conti correnti
3 n. 1571/2, aperto presso l'agenzia di Valmontone del , e n. 297/51, Controparte_4
aperto presso l'agenzia di Artena del medesimo istituto di credito (poi divenuto
[...]
). Controparte_3
L'attore riferiva che i due conti erano stati aperti nell'anno 1982 e che il 27.2.1991 la banca aveva trasferito con una operazione in pareggio il saldo del conto n. 1571/2 sul conto n.
297/51. Quest'ultimo veniva poi chiuso il 13.9.1996 e il saldo passivo veniva estinto mediante stipula di un mutuo fondiario.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, (già Controparte_1 CP_2
la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_3
prescrizione dei diritti vantati dall'attore e deduceva la genericità e infondatezza delle domande attoree.
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2322/2018, accoglieva l'eccezione di prescrizione solo con riferimento al conto n. 1571/2 e riteneva invece interrotta utilmente la prescrizione con riferimento al conto n. 297/51.
Tuttavia riteneva non provato il credito vantato dall'attore il quale non avrebbe assolto all'onere probatorio su lui gravante di produzione di tutti i contratti stipulati con la banca,
siccome essenziali al fine di accertare le obbligazioni a carico di entrambi le parti, nonché di tutti gli estratti conto comprensivi degli scalari dall'inizio del rapporto fino alla chiusura del medesimo.
Per di più anche l'allegazione non era sufficientemente specifica, non avendo l'attore richiamato le specifiche clausole contrattuali nonché indicato specificamente le singole poste non dovute, ma solo richiamato l'esito dei conteggi di una perizia econometrica.
Il deficit probatorio non avrebbe potuto essere supplito dall'emissione di un ordine di esibizione nemmeno sul presupposto del mancato riscontro della convenuta alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., atteso che tale disposizione consentiva solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni, ma non i contratti, e comunque l'obbligo di conservazione della banca
4 non si estendeva a tempo indefinito, ma per dieci anni dal compimento delle operazioni interessate, periodo che, nel caso di specie, era ampiamente decorso.
Pertanto il Tribunale rigettava le domande attoree.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo ha lamentato l'illegittimo rigetto della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ha a tal riguardo osservato che la richiesta istruttoria era stata regolarmente preceduta dalla richiesta di invio della documentazione bancaria che era stata formulata con raccomandata a/r del 9.9.2006 e che la tutela del consumatore correntista poteva essere effettuata anche nel corso del giudizio. D'altronde l'esistenza dei rapporti per cui è causa non era mai stata disconosciuta dalla banca ed era stata documentata con la produzione degli estratti conto trimestrali e per mezzo di una perizia econometrica di parte.
In ogni caso il difetto di produzione in giudizio dei contratti sarebbe dovuta andare a scapito della banca stessa per la conseguente nullità dei rapporti.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione della banca che non aveva considerato il collegamento funzionale e la continuità contabile esistenti tra i due conti, dato che il saldo del conto n. 1571/2 veniva fatto confluire, con una operazione in pareggio, illegittima per effetto degli illegittimi addebiti,
sul conto n. 297/51 il quale veniva aperto con un saldo pari a zero anziché positivo.
Con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di allegazione e prova, nonostante tutti i documenti prodotti in giudizio, compresa la perizia econometrica e nonostante l'obbligo di conservare i contratti non fosse soggetto al termine decennale previsto per gli altri documenti contabili.
4. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Il mancato accoglimento dell'ordine di esibizione dei contratti è giustificato da una carenza di allegazione della domanda del tutto generica quanto alle contestazioni dell'illegittimo gioco delle valute e di applicazione di interessi usurari che presuppongono
5 il riferimento specifico alle clausole contrattuali che si pretendono violate e che, se dedotte prima ancora di avere accesso al documento contrattuale, devono ritenersi meramente esplorative.
L'onere di allegazione e di prova difatti spetta infatti al correntista attore che agisce in giudizio facendo valere il diritto di ripetizione dell'indebito.
5. Il secondo motivo d'appello è fondato, essendo documentato in atti che il saldo del conto n. 1571/2 è stato girocontato sul conto n. 297/51, con la conseguenza che è ravvisabile una sostanziale continuità nella gestione dei conti correnti della medesima banca. Pertanto
l'eccezione di prescrizione è totalmente infondata.
6. Il terzo motivo d'appello è parzialmente fondato, con riferimento alla prova in atti dell'illegittima applicazione dell'anatocismo, mentre per le altre contestazioni valgono le considerazioni già svolte con riferimento al primo motivo d'appello.
7. Quanto all'anatocismo, invece la capitalizzazione trimestrale per i contratti stipulati prima del 22.4.2000 è illegittima a prescindere dalle eventuali pattuizioni contrattuali sul punto.
Di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “la capitalizzazione a debito di interessi
anatocistici – a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s.
- è prassi di per sé illegittima, a prescindere dall'essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla. E
quindi può esser dimostrata a prescindere dalla produzione del contratto, mediante l'espletamento di
una c.t.u. finalizzata a ricostruire l'andamento contabile del rapporto. In sostanza, deve essere
affermato il seguente principio: - in materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione
dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita
applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in
giudizio e oggetto di una c.t.u. (…)” (Cass. n. 33159/2023).
Quanto alla pratica in uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la
Corte di Cassazione, già a partire dal 1999 (n. 3096/1999, n. 2374/1999) ha ritenuto nulle le
6 relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D.Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
La delibera CICR, all'art. 7, ha previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il
31.12.2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass.
6987/2019).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in alcuni recenti pronunce, che in questa sede si condividono, che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, 7 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate,
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. n. 9140/2020, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
28215/2024).
Entrambi i conti devono quindi essere epurati da ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.
8. L'appello pertanto può trovare solo accoglimento con riferimento all'omessa epurazione delle competenze per anatocismo su entrambi i conti correnti.
La causa andrà quindi rimessa sul ruolo istruttorio per la rideterminazione del saldo ai fini della valutazione della domanda di ripetizione di indebito.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello rigetta l'eccezione di prescrizione e dichiara l'illegittima applicazione della capitalizzazione delle competenze sui conti correnti;
2) Rigetta l'appello con riferimento ai rimanenti motivi;
3) Spese al merito;
4) Provvede con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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