CGT1
Sentenza 15 febbraio 2026
Sentenza 15 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 15/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 15/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:31 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
FOIERA IZ, LA
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Giuseppe Mazzini, 17 47100 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100393 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100393 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100393 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100392 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100392 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100392 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentante legale della società Ricorrente_1 Srl unipersonale, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici - società di capitali a ristretta base partecipativa con la presenza di un unico socio, Nominativo_1, che detiene il 100% del capitale sociale - proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento
THF03N100392/2025, relativo all'anno d'imposta 2019, e l'avviso di accertamento THF03N100393/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con oggetto IRAP, IRES ed IVA (oltre interessi e sanzioni).
In particolare, l'Agenzia delle entrate, con gli avvisi di accertamento in questione, originati dalla verifica della Guardia di Finanza conclusasi con processo verbale di constatazione del 12.2.2025:
- accertava, per l'annualità 2019, con l'avviso di accertamento THF03N100392/2025, ai fini IRES un maggior reddito e, ai fini IRAP, un pari maggior valore della produzione netta, di € 2.199.570,30 frutto della ripresa a tassazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti ai quali si aggiungevano i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, che davano luogo al recupero della sola IVA indebitamente detratta di € 218.651,40, per un totale, considerando anche i precedenti, di € 2.418.221,70;
- accertava, per l'annualità 2020, con l'avviso di accertamento THF03N100393/2025, ai fini IRES un maggior reddito e, ai fini IRAP, un pari maggior valore della produzione netta, di € 1.300.731,60 frutto della ripresa a tassazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti ai quali si aggiungevano i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, che davano luogo al recupero della sola IVA indebitamente detratta di € 176.454,00, per un totale, considerando anche i precedenti, di € 1.477.185,60.
II. Il ricorrente contestava l'illegittimità degli avvisi per:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 109 del TUIR n. 917/1986 avendo l'Agenzia delle Entrate erroneamente dedotto, non adeguatamente motivando ai sensi dell'art. 7 l.
n. 212/2000, componenti negativi riconducibili a fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti richiamando solo la personalità dei fornitori e il loro modus operandi e, dunque, fondando le sue rettifiche solo sulla base di indizi;
- violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n.
633/72 - c.d. regime di reverse charge – in quanto con entrambi gli avvisi, in relazione ai rapporti commerciali intercorsi con i fornitori, recuperava a tassazione l'IVA, applicando l'aliquota del 22%, ritenendo che le fatture contestate fossero relative a operazioni oggettivamente inesistenti oppure soggettivamente inesistenti;
- difetto assoluto di prova in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.
Era richiesta la sospensione per il pericolo di un danno grave e irreparabile.
III. Si costituiva l'Agenzia delle entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso sull'assunto di aver ben operato.
In particolare, osservava che - per l'annualità 2019, attraverso controlli incrociati su imprenditori fornitori ritenuti evasori totali
(Società_1 Srl, Società_2 Srl, Società_3 Srl, Società_4 Srl), risultava che la merce indicata nelle fatture emesse non era mai stata oggetto di vendita per cui le operazioni intercorse con la Ricorrente_1 Srl erano da ritenersi oggettivamente inesistenti, di qui il recupero del maggior reddito e dell'IVA non versata;
- per l'annualità 2020, attraverso controlli incrociati su imprenditori fornitori ritenuti evasori totali (
Società_5 Srl, Società_2 Srl, Società_6 Srl, Società_3 Srl, Società_7 Srl), risultava che la merce indicata nelle fatture emesse non era mai stata oggetto di vendita per cui le operazioni intercorse con la Ricorrente_1
Srl erano da ritenersi oggettivamente inesistenti, di qui il recupero del maggior reddito e dell'IVA non versata;
- per l'annualità 2019 e 2020, attraverso i controlli nei confronti di imprenditori fornitori, risultava da parte della società Società_10 Srl l'indisponibilità del materiale necessario ad eseguire le successive cessioni per cui le operazioni intercorse con la Ricorrente_1 Srl erano da ritenersi soggettivamente inesistenti, di qui il recupero del maggior reddito e dell'IVA non versata;
- il ricorrente non aveva fornito la prova contraria;
- la corretta applicazione del reverse charge, investendo tutte le operazioni inesistenti sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.
Si opponeva all'accoglimento dell'istanza di sospensione in ragione dell'inesistenza dei presupposti.
IV. All'udienza del 16.1.2026, dopo la discussione, la Corte assumeva a decisone il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. La Corte, già conosciuta la vicenda in relazione all'annualità d'imposta 2018, è chiamata a pronunciarsi ora sulle annualità d'imposta 2019 e 2020.
V.a. In via preliminare, la Corte giudica infondate ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000 le contestazioni sollevate da parte ricorrente, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti, circa la motivazione
“misteriosa” e “contraddittoria” degli atti impugnati, valendo la motivazione per relationem, con riferimento al processo verbale di constatazione della GdF regolarmente notificato, pienamente recuperato dall'Agenzia delle entrate, e la prova della piena conoscenza degli atti e degli allegati.
V.b. Con riguardo alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti vale qui analizzare, per singola annualità, gli elementi sociali che caratterizzano le società venditrici di materiale alla società unipersonale Ricorrente_1 Srl.
Quanto all'annualità 2019, gli accertamenti hanno riguardato n. 4 società fornitrici, tutte evasori totali, tutte con un giro di affari che le vedeva acquirenti di materiale ferroso in misura nettamente inferiore rispetto alla vendita e tutte senza quella struttura operativa e logistica adeguata a sostenere il commercio dei metalli misti e alluminio:
- la società Società_1 S.r.l. – costituita il 3.12.2017, emittente n. 16 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 Srl per un imponibile totale di € 404.848,50 con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 115.000,00 di merce e venditrice per € 7.700.000,00, priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze etc.) e priva di documentazione contabile e fiscale, andata distrutta;
- la società Società_2 S.r.l. – costituita l'11.1.2019, acquirente nel 2019 di un ramo d'azienda della società Società_1 S.r.l. ed emittente n. 15 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 310.729,60, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per
€ 400.000,00 di merce e venditrice per € 4.800.000,00 priva anche questa di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze etc.);
- la società Società_3 Srl – costituita il 27.4.2015, cessionaria nel 2019 di un ramo d'azienda a favore della società Società_5 S.r.l., emittente n. 11 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 278.901,00, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per
€ 800.000,00 di merce e venditrice per € 11.000.000,00 anche questa priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze, dipendenti etc.);
- la società Società_4 S.r.l. – costituita il 20.11.2017, cessata in data 10.12.2019 per liquidazione volontaria, emittente n. 14 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di
€ 306.252,50, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 1.000,00 di merce e venditrice per € 800.000,00 anche questa priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze, dipendenti etc.) priva di documentazione contabile e fiscale e attenzionata da segnalazioni per operazioni sospette.
Tutte quattro le società sono accomunate dal fatto che, in base ai documenti di trasporto, il vettore della merce in ipotesi consegnata alla società Ricorrente_1 S.r.l. appare essere la società Società_8 S.r.l.
Quanto all'annualità 2020 gli accertamenti hanno riguardato, oltre alle società Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l., altre n. 3 società fornitrici, una delle quali Società_5 S.r.l. evasore totale, con un giro di affari che le vedeva acquirenti di materiale ferroso in misura nettamente inferiore rispetto alla vendita e tutte senza quella struttura operativa e logistica adeguata a sostenere il commercio dei metalli misti e alluminio ovvero con una struttura inadeguata (Società_6 S.r.l.):
- la società Società_5 S.r.l. – costituita il 16.10.2019 e cessata d'ufficio in data 23.10.2023, con n. 4 fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 93.294,00, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 1.600.000,00 di merce e venditrice per
€ 3.300.000,00 priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze, dipendenti etc.) attenzionata da segnalazioni per operazioni sospette;
- la società Società_2 S.r.l. – della quale già si è detto – emittente, nell'anno 2020, di n. 18 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 368.877,90 e, nel 2020, con un altrettanto giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente di materiale per € 47.000,00 e venditrice per € 2.000.000,00 anche in quest'anno senza alcun documentato strumento di lavoro;
- la società Società_6 S.r.l. – costituita il 15.1.2016, apparentemente cedente l'azienda nel 2020 alla società Società_9 S.r.l. ed estinta il 30.11.2021, emittente nel 2020 di n. 23 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 393.437,40, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 600.000,00 di merce e venditrice per € 5.500.000,00 il tutto con la locazione di un unico immobile nel solo periodo dall'1.10.2020 al 2.1.2021 (4 mesi);
- la società Società_3 Srl – della quale già si è detto – emittente, nell'anno 2020, di n. 4 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 98.072,00 e, nel 2020, con un altrettanto giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente di materiale per € 100.000,00 e venditrice per
€ 1.600.000,00 anche in quest'anno senza alcun documentato strumento di lavoro e con un solo dipendente che risulta aver prestato la sua attività lavorativa per 17 giorni;
- la società Società_7 S.r.l. – costituita il 27.7.2018, emittente n. 52 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 1.245.889,00 con un giro di affari che la vedeva acquirente per € 21.000.000,00 di merce e venditrice per € 19.000.000 e tuttavia con un solo dipendente che risulta aver prestato la sua attività lavorativa per 205 giorni, attenzionata da segnalazioni per operazioni Sospette
Anche queste società sono accomunate dal fatto che, in base ai documenti di trasporto, il vettore della merce in ipotesi consegnata alla società Ricorrente_1 S.r.l. appare essere la società Società_8
S.r.l.
V.c. Altrettanto con riguardo alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti vale qui analizzare, per le annualità 2019 e 2020, gli elementi sociali che caratterizzano l'unica società Società_8 S.r.l. venditrice del materiale alla società unipersonale Ricorrente_1 S.r.l.
La società Società_8 S.r.l. – costituita il 30.10.2017 e cessata d'ufficio il 23.10.2023, attenzionata da segnalazioni per operazioni sospette e con fornitori nella quasi totalità evasori totali, emittente di n. 9 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 Srl, delle quali n. 7 nell'anno 2019, per un imponibile totale di € 218.55,00 (€ 176.454,00 nel 2019), con IVA computata in detrazione dal cessionario per
€ 48.103,31 – e:
- per l'annualità 2019 con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente di merce per
€ 51.000.000,00 (da fornitori evasori totali) e venditrice per € 1.600.000,00;
- per l'annualità 2020 con un giro d'affari sproporzionato che la vedeva acquirente di merce per
€ 52.000.000,00 (da fornitori evasori totali) e venditrice per € 3.300.000,00.
Anche per tale società, i documenti di trasporto della merce alla società Ricorrente_1 S.r.l. riportavano alla società Società_8 S.r.l. quale vettore.
V.d. La società Società_8 s.r.l., il cui legale rappresentante è lo stesso della Società_4 S.r.l., appare aver effettuato, quale vettore, i trasporti di merce ferrosa venduta dalle società fornitrici alla società, Ricorrente_1 S.r.l. eppure gli accertamenti svolti, acquisiti documentalmente agli atti, escludono l'esistenza di una sede effettiva e operativa della società (l'indirizzo cartolare della sede portava a un condominio senza alcun segno identificativo della società) e sui formulari è rilevata la discrasia tra la firma apposta nello spazio "firma del trasportatore" e l'indicazione nominativa del conducente – la firma appariva vergata da mano diverse pur con lo stesso conducente (v. formulari delle relativi alle vendite di Società_3 S.r.l. del 22.7.2019 e Società_4 S.r.l. del 23.4.2019, 24.5.2019, 4.6.2019) - oltre che essere di non poco conto ulteriori fatti accertati ovverosia:
- il fatto che proprio il conducente Nominativo_2, cessato dal lavoro l'1.5.2018, risultava esser stato conducente nei trasporti del 31.1.2019, del 7.2.2019 e del 14.2.2019 corrispondenti alle operazioni di vendita della Società_1 S.r.l. (v. formulari) e che lo stesso, sentito in sede di accertamento della Guardia di Finanza, disconoscesse la firma apposta sui formulari, non ricordasse l'esistenza della società
Società_1 S.r.l., non avesse mai sentito parlare della società Ricorrente_1 S.r.l. né fosse mai stato presso tale società, limitandosi a recuperare il camion in quel di MB (ivi lasciato da Nominativo_3
, legale rappresentante della stessa società Società_8 S.r.l. e della società Società_4 S.r.l.) con direzione Ferrara;
- il fatto che, nelle banche dati, non risultavano inviate Certificazioni Uniche dalla società Autotrasporti Società_8 S.r.l. nei confronti dello stesso Nominativo_2 né nei confronti dello stesso Nominativo_3;
- il fatto che dalle banche dati non si traevano spese vive dei trasporti (es. pedaggi).
Dunque, tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, sin qui riportati, la Corte li ritrova nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente prodotto.
V.e. E allora la questione che la Corte si pone è quale sia il valore probatorio da attribuire al processo verbale di constatazione in relazione all'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni commerciali contestate e, se e in quale misura, il ricorrente abbia fornito una valida “prova contraria”.
La Corte ritiene di attribuire piena efficacia probatoria al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 12.2.2025, qui prodotto, in tutte le sue parti accertative e informative:
- piena attendibilità e fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., alla provenienza del processo verbale di constatazione e con riguardo ai fatti accertati e compiuti dalla Guardia di Finanza, nel caso di specie, evidentemente avulsi da qualsiasi margine di apprezzamento e/o di percezione sensoriale;
- piena attendibilità e fede sino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, nella specie da Nominativo_2, potendo valere la prova contraria solo se specifica e indicativa di fonti alternative e contrarie che consentano alla Corte il controllo e la diversa valutazione del contenuto delle dichiarazioni, nel caso di specie, omessa;
- e, per il restante, certezza, fino a querela di falso, che le verifiche fatte e i documenti richiamati sono stati compiuti ed esaminati dalla Guardia di Finanza assumendo il processo verbale di constatazione il valore di elemento di prova che la Corte non può non valutare, nella concorrenza di tutte le informazioni e accertamenti svolti (vedi in tal senso così Cass. n. 2860/2017; Cass. n. 24461/2018 e n. 18420/2024 e da ultimo ord. 25 ottobre 2025, n. 28340).
Un valore probatorio dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, per parti e per gradi, che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità e che porta la Corte all'indifferibile quesito se la società ricorrente Ricorrente_1 Srl Unipersonale abbia fornito quella “prova contraria” idonea e adeguata ad affermare che le operazioni commerciali, nel 2019 e nel 2020, sono state commercialmente e fiscalmente
“esistenti” e oggettivamente e soggettivamente “effettive” e se, dunque, le risultanze del processo verbale di constatazione possano essere messe in discussione dal metodo di accertamento parziale di cui all'art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973 e se le informazioni sulle società venditrici ivi contenute possano intendersi solo come “mere presunzioni” di evasione.
A tali quesiti la Corte risponde come segue: da un lato, l'Agenzia delle entrate, ha ben operato con l'accertamento parziale, previsto dall'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 “potendosi basare senza limiti anche sul metodo induttivo (su presunzioni semplici, gravi precise e concordanti) e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare” (v. in tal senso Cass. ord. n.
27039/2025); dall'altro lato, la società ricorrente non ha fornito elementi idonei a sconfessare la ritenuta e accertata inesistenza, oggettiva e soggettiva, delle operazioni.
Invero, come insegna la Suprema Corte, l'onus probandi non viene assolto con la mera esibizione delle fatture né con la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, che anzi notoriamente vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia
(Cass. ord. n. 10336 del 19.4.2025; Cass. ord. n. 15274 del 9.6.2025), e neppure il registro di carico e scarico è atto idoneo a dimostrare che il materiale ferroso sia stato effettivamente ricevuto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. e a confutare la fede privilegiata di quanto accertato dalla Guardia di Finanza sulle società fornitrici ovverosia che - nessuna di queste risulta iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (requisito essenziale ai sensi dell'art. 212 comma 5 del Dlgs. n. 152/2006 diverso e non fungibile con il possesso della regolare documentazione e autorizzazione a vendere v. autorizzazione unica ambientale e certificazione del sistema di gestione per rottami)
- tutte sono prive di una struttura operativa e logistica adeguata a sostenere il commercio dei metalli misti e alluminio in misura così sproporzionata fra gli acquisti e le vendite,
e neppure la corrispondenza e-mail, intercorsa tra la Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale e la Società_10 S.r.l., è priva di attitudine probatoria nella misura nella quale il testo appare essere lacunoso, senza alcuna indicazione degli ordini, trattive sul prezzo o informazioni sulla disponibilità dei vari tipi di rottami e senza possibilità di consultare gli allegati.
V.f. La Corte ritiene che non possano essere condivisi neppure gli argomenti della società ricorrente sul meccanismo di reverse charge, operazione in materia di imposta per la cessione di beni e di detrazione
IVA strettamente legata alla reale esistenza delle operazioni che presuppone necessariamente l'esistenza sia oggettiva sia soggettiva di esse, non provata nel caso di specie (cfr. CGUE 11 novembre 2021, in causa C281/20, Ferimet SL e Cass. 25256/2025; Cass. 22727/2022; Cass. n. 4250/2022).
Alle argomentazioni in fatto e giuridiche sopra riportate la Corte fa conseguire il rigetto del ricorso.
VI. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di 15.000,00 €, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge se ed in quanto dovuti.
Depositata il 15/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:31 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
FOIERA IZ, LA
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Giuseppe Mazzini, 17 47100 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100393 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100393 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100393 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100392 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100392 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF03N100392 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentante legale della società Ricorrente_1 Srl unipersonale, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici - società di capitali a ristretta base partecipativa con la presenza di un unico socio, Nominativo_1, che detiene il 100% del capitale sociale - proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento
THF03N100392/2025, relativo all'anno d'imposta 2019, e l'avviso di accertamento THF03N100393/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con oggetto IRAP, IRES ed IVA (oltre interessi e sanzioni).
In particolare, l'Agenzia delle entrate, con gli avvisi di accertamento in questione, originati dalla verifica della Guardia di Finanza conclusasi con processo verbale di constatazione del 12.2.2025:
- accertava, per l'annualità 2019, con l'avviso di accertamento THF03N100392/2025, ai fini IRES un maggior reddito e, ai fini IRAP, un pari maggior valore della produzione netta, di € 2.199.570,30 frutto della ripresa a tassazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti ai quali si aggiungevano i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, che davano luogo al recupero della sola IVA indebitamente detratta di € 218.651,40, per un totale, considerando anche i precedenti, di € 2.418.221,70;
- accertava, per l'annualità 2020, con l'avviso di accertamento THF03N100393/2025, ai fini IRES un maggior reddito e, ai fini IRAP, un pari maggior valore della produzione netta, di € 1.300.731,60 frutto della ripresa a tassazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti ai quali si aggiungevano i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, che davano luogo al recupero della sola IVA indebitamente detratta di € 176.454,00, per un totale, considerando anche i precedenti, di € 1.477.185,60.
II. Il ricorrente contestava l'illegittimità degli avvisi per:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 109 del TUIR n. 917/1986 avendo l'Agenzia delle Entrate erroneamente dedotto, non adeguatamente motivando ai sensi dell'art. 7 l.
n. 212/2000, componenti negativi riconducibili a fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti richiamando solo la personalità dei fornitori e il loro modus operandi e, dunque, fondando le sue rettifiche solo sulla base di indizi;
- violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n.
633/72 - c.d. regime di reverse charge – in quanto con entrambi gli avvisi, in relazione ai rapporti commerciali intercorsi con i fornitori, recuperava a tassazione l'IVA, applicando l'aliquota del 22%, ritenendo che le fatture contestate fossero relative a operazioni oggettivamente inesistenti oppure soggettivamente inesistenti;
- difetto assoluto di prova in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.
Era richiesta la sospensione per il pericolo di un danno grave e irreparabile.
III. Si costituiva l'Agenzia delle entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso sull'assunto di aver ben operato.
In particolare, osservava che - per l'annualità 2019, attraverso controlli incrociati su imprenditori fornitori ritenuti evasori totali
(Società_1 Srl, Società_2 Srl, Società_3 Srl, Società_4 Srl), risultava che la merce indicata nelle fatture emesse non era mai stata oggetto di vendita per cui le operazioni intercorse con la Ricorrente_1 Srl erano da ritenersi oggettivamente inesistenti, di qui il recupero del maggior reddito e dell'IVA non versata;
- per l'annualità 2020, attraverso controlli incrociati su imprenditori fornitori ritenuti evasori totali (
Società_5 Srl, Società_2 Srl, Società_6 Srl, Società_3 Srl, Società_7 Srl), risultava che la merce indicata nelle fatture emesse non era mai stata oggetto di vendita per cui le operazioni intercorse con la Ricorrente_1
Srl erano da ritenersi oggettivamente inesistenti, di qui il recupero del maggior reddito e dell'IVA non versata;
- per l'annualità 2019 e 2020, attraverso i controlli nei confronti di imprenditori fornitori, risultava da parte della società Società_10 Srl l'indisponibilità del materiale necessario ad eseguire le successive cessioni per cui le operazioni intercorse con la Ricorrente_1 Srl erano da ritenersi soggettivamente inesistenti, di qui il recupero del maggior reddito e dell'IVA non versata;
- il ricorrente non aveva fornito la prova contraria;
- la corretta applicazione del reverse charge, investendo tutte le operazioni inesistenti sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.
Si opponeva all'accoglimento dell'istanza di sospensione in ragione dell'inesistenza dei presupposti.
IV. All'udienza del 16.1.2026, dopo la discussione, la Corte assumeva a decisone il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. La Corte, già conosciuta la vicenda in relazione all'annualità d'imposta 2018, è chiamata a pronunciarsi ora sulle annualità d'imposta 2019 e 2020.
V.a. In via preliminare, la Corte giudica infondate ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000 le contestazioni sollevate da parte ricorrente, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti, circa la motivazione
“misteriosa” e “contraddittoria” degli atti impugnati, valendo la motivazione per relationem, con riferimento al processo verbale di constatazione della GdF regolarmente notificato, pienamente recuperato dall'Agenzia delle entrate, e la prova della piena conoscenza degli atti e degli allegati.
V.b. Con riguardo alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti vale qui analizzare, per singola annualità, gli elementi sociali che caratterizzano le società venditrici di materiale alla società unipersonale Ricorrente_1 Srl.
Quanto all'annualità 2019, gli accertamenti hanno riguardato n. 4 società fornitrici, tutte evasori totali, tutte con un giro di affari che le vedeva acquirenti di materiale ferroso in misura nettamente inferiore rispetto alla vendita e tutte senza quella struttura operativa e logistica adeguata a sostenere il commercio dei metalli misti e alluminio:
- la società Società_1 S.r.l. – costituita il 3.12.2017, emittente n. 16 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 Srl per un imponibile totale di € 404.848,50 con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 115.000,00 di merce e venditrice per € 7.700.000,00, priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze etc.) e priva di documentazione contabile e fiscale, andata distrutta;
- la società Società_2 S.r.l. – costituita l'11.1.2019, acquirente nel 2019 di un ramo d'azienda della società Società_1 S.r.l. ed emittente n. 15 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 310.729,60, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per
€ 400.000,00 di merce e venditrice per € 4.800.000,00 priva anche questa di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze etc.);
- la società Società_3 Srl – costituita il 27.4.2015, cessionaria nel 2019 di un ramo d'azienda a favore della società Società_5 S.r.l., emittente n. 11 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 278.901,00, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per
€ 800.000,00 di merce e venditrice per € 11.000.000,00 anche questa priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze, dipendenti etc.);
- la società Società_4 S.r.l. – costituita il 20.11.2017, cessata in data 10.12.2019 per liquidazione volontaria, emittente n. 14 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di
€ 306.252,50, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 1.000,00 di merce e venditrice per € 800.000,00 anche questa priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze, dipendenti etc.) priva di documentazione contabile e fiscale e attenzionata da segnalazioni per operazioni sospette.
Tutte quattro le società sono accomunate dal fatto che, in base ai documenti di trasporto, il vettore della merce in ipotesi consegnata alla società Ricorrente_1 S.r.l. appare essere la società Società_8 S.r.l.
Quanto all'annualità 2020 gli accertamenti hanno riguardato, oltre alle società Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l., altre n. 3 società fornitrici, una delle quali Società_5 S.r.l. evasore totale, con un giro di affari che le vedeva acquirenti di materiale ferroso in misura nettamente inferiore rispetto alla vendita e tutte senza quella struttura operativa e logistica adeguata a sostenere il commercio dei metalli misti e alluminio ovvero con una struttura inadeguata (Società_6 S.r.l.):
- la società Società_5 S.r.l. – costituita il 16.10.2019 e cessata d'ufficio in data 23.10.2023, con n. 4 fatture emesse nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 93.294,00, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 1.600.000,00 di merce e venditrice per
€ 3.300.000,00 priva di una sede operativa strutturata e funzionale (immobili, mezzi di trasporto, magazzini, utenze, dipendenti etc.) attenzionata da segnalazioni per operazioni sospette;
- la società Società_2 S.r.l. – della quale già si è detto – emittente, nell'anno 2020, di n. 18 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 368.877,90 e, nel 2020, con un altrettanto giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente di materiale per € 47.000,00 e venditrice per € 2.000.000,00 anche in quest'anno senza alcun documentato strumento di lavoro;
- la società Società_6 S.r.l. – costituita il 15.1.2016, apparentemente cedente l'azienda nel 2020 alla società Società_9 S.r.l. ed estinta il 30.11.2021, emittente nel 2020 di n. 23 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 393.437,40, con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente per € 600.000,00 di merce e venditrice per € 5.500.000,00 il tutto con la locazione di un unico immobile nel solo periodo dall'1.10.2020 al 2.1.2021 (4 mesi);
- la società Società_3 Srl – della quale già si è detto – emittente, nell'anno 2020, di n. 4 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 98.072,00 e, nel 2020, con un altrettanto giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente di materiale per € 100.000,00 e venditrice per
€ 1.600.000,00 anche in quest'anno senza alcun documentato strumento di lavoro e con un solo dipendente che risulta aver prestato la sua attività lavorativa per 17 giorni;
- la società Società_7 S.r.l. – costituita il 27.7.2018, emittente n. 52 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. per un imponibile totale di € 1.245.889,00 con un giro di affari che la vedeva acquirente per € 21.000.000,00 di merce e venditrice per € 19.000.000 e tuttavia con un solo dipendente che risulta aver prestato la sua attività lavorativa per 205 giorni, attenzionata da segnalazioni per operazioni Sospette
Anche queste società sono accomunate dal fatto che, in base ai documenti di trasporto, il vettore della merce in ipotesi consegnata alla società Ricorrente_1 S.r.l. appare essere la società Società_8
S.r.l.
V.c. Altrettanto con riguardo alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti vale qui analizzare, per le annualità 2019 e 2020, gli elementi sociali che caratterizzano l'unica società Società_8 S.r.l. venditrice del materiale alla società unipersonale Ricorrente_1 S.r.l.
La società Società_8 S.r.l. – costituita il 30.10.2017 e cessata d'ufficio il 23.10.2023, attenzionata da segnalazioni per operazioni sospette e con fornitori nella quasi totalità evasori totali, emittente di n. 9 fatture nei confronti della società Ricorrente_1 Srl, delle quali n. 7 nell'anno 2019, per un imponibile totale di € 218.55,00 (€ 176.454,00 nel 2019), con IVA computata in detrazione dal cessionario per
€ 48.103,31 – e:
- per l'annualità 2019 con un giro di affari sproporzionato che la vedeva acquirente di merce per
€ 51.000.000,00 (da fornitori evasori totali) e venditrice per € 1.600.000,00;
- per l'annualità 2020 con un giro d'affari sproporzionato che la vedeva acquirente di merce per
€ 52.000.000,00 (da fornitori evasori totali) e venditrice per € 3.300.000,00.
Anche per tale società, i documenti di trasporto della merce alla società Ricorrente_1 S.r.l. riportavano alla società Società_8 S.r.l. quale vettore.
V.d. La società Società_8 s.r.l., il cui legale rappresentante è lo stesso della Società_4 S.r.l., appare aver effettuato, quale vettore, i trasporti di merce ferrosa venduta dalle società fornitrici alla società, Ricorrente_1 S.r.l. eppure gli accertamenti svolti, acquisiti documentalmente agli atti, escludono l'esistenza di una sede effettiva e operativa della società (l'indirizzo cartolare della sede portava a un condominio senza alcun segno identificativo della società) e sui formulari è rilevata la discrasia tra la firma apposta nello spazio "firma del trasportatore" e l'indicazione nominativa del conducente – la firma appariva vergata da mano diverse pur con lo stesso conducente (v. formulari delle relativi alle vendite di Società_3 S.r.l. del 22.7.2019 e Società_4 S.r.l. del 23.4.2019, 24.5.2019, 4.6.2019) - oltre che essere di non poco conto ulteriori fatti accertati ovverosia:
- il fatto che proprio il conducente Nominativo_2, cessato dal lavoro l'1.5.2018, risultava esser stato conducente nei trasporti del 31.1.2019, del 7.2.2019 e del 14.2.2019 corrispondenti alle operazioni di vendita della Società_1 S.r.l. (v. formulari) e che lo stesso, sentito in sede di accertamento della Guardia di Finanza, disconoscesse la firma apposta sui formulari, non ricordasse l'esistenza della società
Società_1 S.r.l., non avesse mai sentito parlare della società Ricorrente_1 S.r.l. né fosse mai stato presso tale società, limitandosi a recuperare il camion in quel di MB (ivi lasciato da Nominativo_3
, legale rappresentante della stessa società Società_8 S.r.l. e della società Società_4 S.r.l.) con direzione Ferrara;
- il fatto che, nelle banche dati, non risultavano inviate Certificazioni Uniche dalla società Autotrasporti Società_8 S.r.l. nei confronti dello stesso Nominativo_2 né nei confronti dello stesso Nominativo_3;
- il fatto che dalle banche dati non si traevano spese vive dei trasporti (es. pedaggi).
Dunque, tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, sin qui riportati, la Corte li ritrova nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente prodotto.
V.e. E allora la questione che la Corte si pone è quale sia il valore probatorio da attribuire al processo verbale di constatazione in relazione all'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni commerciali contestate e, se e in quale misura, il ricorrente abbia fornito una valida “prova contraria”.
La Corte ritiene di attribuire piena efficacia probatoria al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 12.2.2025, qui prodotto, in tutte le sue parti accertative e informative:
- piena attendibilità e fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., alla provenienza del processo verbale di constatazione e con riguardo ai fatti accertati e compiuti dalla Guardia di Finanza, nel caso di specie, evidentemente avulsi da qualsiasi margine di apprezzamento e/o di percezione sensoriale;
- piena attendibilità e fede sino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, nella specie da Nominativo_2, potendo valere la prova contraria solo se specifica e indicativa di fonti alternative e contrarie che consentano alla Corte il controllo e la diversa valutazione del contenuto delle dichiarazioni, nel caso di specie, omessa;
- e, per il restante, certezza, fino a querela di falso, che le verifiche fatte e i documenti richiamati sono stati compiuti ed esaminati dalla Guardia di Finanza assumendo il processo verbale di constatazione il valore di elemento di prova che la Corte non può non valutare, nella concorrenza di tutte le informazioni e accertamenti svolti (vedi in tal senso così Cass. n. 2860/2017; Cass. n. 24461/2018 e n. 18420/2024 e da ultimo ord. 25 ottobre 2025, n. 28340).
Un valore probatorio dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, per parti e per gradi, che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità e che porta la Corte all'indifferibile quesito se la società ricorrente Ricorrente_1 Srl Unipersonale abbia fornito quella “prova contraria” idonea e adeguata ad affermare che le operazioni commerciali, nel 2019 e nel 2020, sono state commercialmente e fiscalmente
“esistenti” e oggettivamente e soggettivamente “effettive” e se, dunque, le risultanze del processo verbale di constatazione possano essere messe in discussione dal metodo di accertamento parziale di cui all'art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973 e se le informazioni sulle società venditrici ivi contenute possano intendersi solo come “mere presunzioni” di evasione.
A tali quesiti la Corte risponde come segue: da un lato, l'Agenzia delle entrate, ha ben operato con l'accertamento parziale, previsto dall'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 “potendosi basare senza limiti anche sul metodo induttivo (su presunzioni semplici, gravi precise e concordanti) e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare” (v. in tal senso Cass. ord. n.
27039/2025); dall'altro lato, la società ricorrente non ha fornito elementi idonei a sconfessare la ritenuta e accertata inesistenza, oggettiva e soggettiva, delle operazioni.
Invero, come insegna la Suprema Corte, l'onus probandi non viene assolto con la mera esibizione delle fatture né con la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, che anzi notoriamente vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia
(Cass. ord. n. 10336 del 19.4.2025; Cass. ord. n. 15274 del 9.6.2025), e neppure il registro di carico e scarico è atto idoneo a dimostrare che il materiale ferroso sia stato effettivamente ricevuto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. e a confutare la fede privilegiata di quanto accertato dalla Guardia di Finanza sulle società fornitrici ovverosia che - nessuna di queste risulta iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (requisito essenziale ai sensi dell'art. 212 comma 5 del Dlgs. n. 152/2006 diverso e non fungibile con il possesso della regolare documentazione e autorizzazione a vendere v. autorizzazione unica ambientale e certificazione del sistema di gestione per rottami)
- tutte sono prive di una struttura operativa e logistica adeguata a sostenere il commercio dei metalli misti e alluminio in misura così sproporzionata fra gli acquisti e le vendite,
e neppure la corrispondenza e-mail, intercorsa tra la Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale e la Società_10 S.r.l., è priva di attitudine probatoria nella misura nella quale il testo appare essere lacunoso, senza alcuna indicazione degli ordini, trattive sul prezzo o informazioni sulla disponibilità dei vari tipi di rottami e senza possibilità di consultare gli allegati.
V.f. La Corte ritiene che non possano essere condivisi neppure gli argomenti della società ricorrente sul meccanismo di reverse charge, operazione in materia di imposta per la cessione di beni e di detrazione
IVA strettamente legata alla reale esistenza delle operazioni che presuppone necessariamente l'esistenza sia oggettiva sia soggettiva di esse, non provata nel caso di specie (cfr. CGUE 11 novembre 2021, in causa C281/20, Ferimet SL e Cass. 25256/2025; Cass. 22727/2022; Cass. n. 4250/2022).
Alle argomentazioni in fatto e giuridiche sopra riportate la Corte fa conseguire il rigetto del ricorso.
VI. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di 15.000,00 €, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge se ed in quanto dovuti.