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Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/03/2026, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02878/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02582 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02878/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2025, proposto da:
NS RI NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Università Mediterranea di GI LA, Ministero dell'università e della ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
AL De PU, rappresentato e difeso dall'avvocato RO IA IN, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in GI LA, via S. Caterina Traversa
Privata, 21;
RA BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Renata Sansalone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia; N. 02878/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LA, sezione staccata di GI LA, sezione prima, n. 76 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università Mediterranea di GI
LA con il Ministero dell'università e della ricerca, nonché di AL De PU
e di RA BE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere LA MA;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026, l'avvocato Domenico Iofrida
e l'avvocato Anna IA Napoli in sostituzione dell'avv. Renata Sansalone e dell'avv.
IA RO IN.
FATTO e DIRITTO
1. La prof. NS RI NA ha impugnato la sentenza del TA LA, sezione staccata di GI LA, n. 76 in data 31 gennaio 2025, con cui, previa riunione, sono stati accolti i ricorsi proposti dal prof. AL De PU e dal prof. RA
BE, per l'annullamento del decreto del rettore dell'Università mediterranea di
GI LA, n. 0005467 del 22 aprile 2024 recante “Approvazione atti della
Procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 240/2010, per n. 1 posto di Professore di I fascia nel settore concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione
Tecnologica dell'Architettura, SSD ICAR/12 – Tecnologie dell'Architettura,
Dipartimento di Architettura e Territorio (DARTE)”, pubblicato in data 23 febbraio
2024, nonché dei verbali dei lavori della commissione, conclusi in data 18 gennaio N. 02878/2025 REG.RIC.
2024, con l'individuazione della candidata vincitrice nella persona della prof.
NS RI NA, approvati in uno con il predetto decreto rettorale.
Si sono costituiti l'Università con atto formale, nonché i due controinteressati con rispettive memorie difensive.
In vista della trattazione tutte le parti hanno depositato memorie conclusive.
In particolare l'appellante ha rappresentato che, nelle more della trattazione di questo giudizio, l'Università ha insediato una nuova commissione che, ripetute le operazioni come richiesto dal TA, ha di nuovo dichiarato vincitrice la prof.ssa NA attribuendole un punteggio (87,3) di oltre 20 punti superiore a quello del prof. De PU (67,0) e di oltre 50 rispetto a quello del prof. BE (32,8).
L'amministrazione quindi ha evidenziato che i lavori della commissione si sono conclusi (come da decreto rettorale n. 336 del 2025 di approvazione degli atti) e gli esiti sono oggetto di nuovo ricorso dinanzi al TA GI LA (RG n. 652 del
2025, per il quale, all'esito dell'udienza camerale del 17 dicembre 2025, è già stata fissata l'udienza del 13 maggio 2026); la prof.ssa NA ha preso servizio, come risulta dall'atto prot. 45710/25 del 1° dicembre 2025.
Quindi ha chiesto dichiararsi l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L'appellante e il prof. BE hanno, altresì, depositato, memorie di replica.
L'appellante, in particolare, replicando alle deduzioni dell'Università ha fatto presente che, anche a seguito dell'espletamento delle nuove operazioni concorsuali, permane il suo interesse alla decisione proprio in ragione della pendenza del nuovo ricorso proposto dal prof. De PU avverso gli esiti della procedura rinnovata, con il quale lamenta la mancata corretta attuazione di quanto statuito dal TA. Afferma che tale circostanza determina un ulteriore motivo (che si aggiunge a quelli curriculari e legati alla retribuzione), di permanenza dell'interesse dell'appellante al giudizio. N. 02878/2025 REG.RIC.
Con atto depositato il 20 marzo 2026 l'Università ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All'udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. I professori NA, De PU e BE hanno partecipato alla procedura selettiva indetta dall'ateneo reggino, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 240 del 2010, per n. 1 posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 08/C1 - design e progettazione tecnologica dell'architettura, SSD ICAR/12 – tecnologie dell'architettura, Dipartimento di architettura e territorio, all'esito della quale è stata selezionata quale vincitrice la prima.
In primo grado gli altri due candidati, con i rispettivi ricorsi, in sintesi hanno contestato sia la genericità dei criteri di valutazione, sia i giudizi resi dalla commissione in ordine ai singoli parametri, lamentando la sottovalutazione dei propri curricula ed esperienze professionali e la sopravvalutazione del curriculum della vincitrice, nonché
l'incompletezza e l'arbitrarietà dell'istruttoria e l'assenza della motivazione circa le ragioni per le quali è stata preferita, su tutti, la candidata NA.
Il TA, dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari e gran parte dei motivi di entrambi i ricorsi, e dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva del
Ministero dell'università e della ricerca, che è stato estromesso in quanto estraneo all'attività provvedimentale in contestazione, previa riunione li ha accolti rilevando che negli atti istruttori della procedura in contestazione non vi è traccia della necessaria puntuale ricostruzione del profilo di ciascun candidato che deve presiedere a qualunque valutazione e, quindi, non vi è traccia alcuna del “se”, prima ancora che del “come”, tutte le attività (didattiche, gestionali, di ricerca scientifica e di pubblicazione scientifica) allegate da ciascun candidato siano state valutate dalla commissione.
Afferma il TA che la commissione si è limitata ad affermare di avere avviato e svolto l'esame delle domande presentate senza tuttavia ricostruire il profilo di ciascun N. 02878/2025 REG.RIC.
candidato e senza precisare né le singole attività (didattiche, gestionali, di ricerca scientifica e di pubblicazione scientifica) oggetto di valutazione né l'attività valutativa concretamente svolta in occasione delle sedute in questione.
I verbali, aggiunge il TA, sono del tutto privi di qualsivoglia indicazione di quali siano stati i candidati esaminati in occasione delle varie sedute (per quanto di interesse, non
è dato sapere in quale data sia stata esaminata la posizione del prof. De PU, del prof. BE e della prof.ssa NA), di come sia stata ricostruita la rispettiva carriera professionale e quali elementi/attività siano stati, in concreto, oggetto di valutazione.
Siffatto macroscopico deficit istruttorio, non sanabile dalle osservazioni postume versate agli atti di entrambi i giudizi, non ha consentito ai ricorrenti e, dunque, neanche al giudicante, di operare alcuna verifica circa la coerenza tra le valutazioni, rimaste ignote, operate dalla commissione in occasione delle varie sedute e il giudizio sintetico e complessivo finale espressi a valle dell'istruttoria.
In ragione del grado estremo del deficit istruttorio e motivazionale ravvisato non ha consentito al TA di scrutinare tutte le altre censure con le quali entrambi i ricorrenti lamentavano la mancata valutazione, in chiave comparativa, di una specifica attività didattica, ovvero gestionale, di ricerca scientifica ovvero di una pubblicazione in quanto non è dato sapere ab imis se la commissione, nel corso delle sedute istruttorie di cui ai verbali n. 2, 3, 4 e 5, le abbia o meno prese in considerazione ed in ogni caso come le abbia valutate. Analogamente è accaduto per le censure riguardanti la valutazione delle attività allegate dalla prof.ssa NA.
Quindi il TA ha annullato il decreto rettorale n. 0005467 del 22 febbraio 2024 di approvazione degli atti della procedura e, quale effetto conformativo della decisione, ha disposto la riedizione delle operazioni concorsuali di valutazione dei proff.
BE, De PU e NA, entro il termine di 90 giorni, ad opera di una nuova commissione da nominarsi. N. 02878/2025 REG.RIC.
3. L'appello della professoressa NA è affidato ai motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Con un primo gruppo di censure l'appellante denuncia il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di: improcedibilità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti; sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso del prof. BE per essere stato dichiarato inidoneo all'incarico di professore ordinario.
3.2. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza (che testualmente ritrascrive) nella parte in cui, dopo aver respinto la censura di genericità dei criteri di valutazione, ha affermato che la commissione avrebbe dovuto esplicitare una non richiesta “puntuale ricostruzione del profilo di ogni candidato”. Sostiene che i verbali della commissione (che trascrive) conterrebbero le ragioni per le quali sono state espresse le valutazioni.
Ritiene che la sentenza sia affetta da ultrapetizione nella parte in cui ha stabilito la riedizione della valutazione ad opera di una nuova commissione, atteso che nessuna delle parti avrebbe formulato una simile richiesta né sarebbero emersi profili di non serenità della commissione giudicatrice.
3.3. L'appellante aggiunge alcune considerazioni in controdeduzione alle argomentazioni degli appellati, pur dando atto che si tratta di argomenti non oggetto della sentenza.
4. Il prof. AL De PU in sintesi ha affidato le sue difese alla riproposizione delle argomentazioni spese in primo grado e alla contestazione specifica delle singole censure dell'appellante, evidenziando la correttezza della sentenza in ogni sua statuizione.
5. Il prof. RA BE ha innanzitutto replicato al motivo concernente il mancato accoglimento, da parte del TA, delle eccezioni preliminari, in particolare facendo rilevare che il giudice di primo grado giustamente avrebbe ritenuto che, agli atti del giudizio, risultava l'esistenza in capo allo stesso professore il necessario N. 02878/2025 REG.RIC.
requisito in corso di validità fino al 5 febbraio /2025 e che tale validità, in assenza di una disposizione normativa ad hoc, non può ritenersi inficiata dagli esiti della procedura a cui ha, da ultimo, partecipato per il conseguimento di una nuova abilitazione.
Sostiene la correttezza della pronuncia di annullamento del provvedimento amministrativo per carenza motivazionale e contesta che la sentenza sia affetta da ultrapetizione.
6. Preliminarmente il Collegio ritiene che permanga l'interesse dell'appellante alla decisione del presente giudizio, dal momento che l'eventuale accoglimento del presente appello neutralizzerebbe gli effetti di una eventuale pronuncia sfavorevole conclusiva del giudizio, pendente dinanzi allo stesso TA, avente ad oggetto l'impugnativa degli esiti della procedura ripetuta in esecuzione della prima sentenza.
7. Ancora preliminarmente va osservato che l'appellante non ha riproposto integralmente né le eccezioni formulate in primo grado in entrambi i giudizi, né le argomentazioni difensive ivi svolte, con conseguente inoppugnabilità delle relative statuizioni contenute in sentenza.
Sempre in via preliminare va rilevato che neanche i controinteressati hanno riproposto eventuali motivi ulteriori formulati in primo grado e non esaminati dal TA.
Pertanto l'effetto devolutivo del presente giudizio resta circoscritto alla valutazione della correttezza della sentenza impugnata, sull'unica questione sulla quale si è pronunciata.
8. Tanto chiarito, le eccezioni riproposte con il primo motivo sono infondate.
8.1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i soggetti partecipanti alla procedura selettiva è infondata per le condivisibili ragioni esposte dal primo giudice.
Dopo aver chiarito la natura concorsuale della procedura per cui è causa, correttamente il TA ha posto in luce, peraltro richiamando giurisprudenza di questo Consiglio di N. 02878/2025 REG.RIC.
Stato, che i soggetti che, ai sensi dell'art. 41 comma 2 e 49 comma 1 c.p.a., devono necessariamente essere evocati in giudizio in quanto titolari di una posizione di contro- interesse, sono soltanto coloro i quali precedono (e non anche seguono) il ricorrente nella graduatoria, rectius nella valutazione della commissione in ordine alla meritevolezza della candidatura, in quanto titolari di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso e, dunque, destinati a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso.
Coloro che, viceversa, sono in posizione successiva a quella del ricorrente, anche a fronte di censure potenzialmente funzionali alla completa riedizione della procedura, non possono ritenersi contro-interessati ma semmai cointeressati, vantando un interesse del tutto identico a quello del ricorrente, quali legittimati a chiedere l'annullamento della procedura tutelando, in tal modo, l'interesse strumentale alla riedizione della competizione (che, in linea astratta, potrebbe vederli collocati in posizione migliore o addirittura, utile al conseguimento del bene della vita).
Ciò posto, la sentenza va confermata anche nella parte in cui ha qualificato la posizione dei due ricorrenti in primo grado di co-interesse avendo entrambi articolato almeno una censura, quella relativa al difetto di istruttoria ravvisabile nell'operato della commissione, il cui accoglimento comporterebbe, in favore di entrambi,
l'obbligo dell'ateneo di rinnovare integralmente le operazioni concorsuali.
8.2. Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso proposto dal prof.
BE, motivata in ragione dell'asserita perdita, da parte di costui, dell'abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 legge n. 240 del 2010, tenuto conto che, come ribadito anche dal suddetto appellato, egli, alla data di deposito del ricorso
(8 maggio 2024) era in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (che è requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori, ex art. 16 della citata legge), con validità al 5 febbraio 2025, sicché egli avrebbe potuto legittimamente ambire alla ripetizione della valutazione che mantenesse integra la chance di un esito N. 02878/2025 REG.RIC.
favorevole, prima di affrontare la procedura per il conseguimento di una nuova abilitazione.
8.3. La censura di genericità dei criteri di valutazione non è più entrata nelle questioni controverse per cui, sulla stessa, deve ritenersi formato il giudicato interno.
9. Ciò che l'appellante contesta è, invece, che a fronte della affermata non genericità dei criteri, il TA abbia poi “preteso” che la commissione procedesse ad una analitica descrizione del profilo dei candidati, non richiesta dai suddetti criteri.
Contesta inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui nel caso di specie vi sarebbe, negli atti della commissione, un totale deficit istruttorio e motivazionale che inficerebbe l'intera procedura.
9.1. Le descritte censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
La descrizione del profilo dei candidati rappresenta in realtà la base sulla quale si innesta l'esame dei rispettivi curricula e di tutti i titoli offerti in valutazione.
Si tratta di un passaggio necessario e indefettibile che non necessita di previsione all'interno dei criteri valutativi.
Ciò posto, nell'unico verbale in cui la commissione ha documentato tutta l'attività valutativa, il n. 5 del 18 gennaio 2024, (gli altri verbali documentano meri rinvii), diversamente da quanto ha affermato il TA, in realtà è presente la descrizione quantunque sintetica del profilo di ciascun candidato.
Seguono la esposizione dei singoli elementi da valutare per ogni candidato riguardanti
“attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, “attività gestionali istituzionali, organizzative e di servizio”, “attività di ricerca scientifica” e
“pubblicazioni presentate e consistenza complessiva della produzione scientifica,
l'intensità e la continuità temporale della stessa”.
Nell'esaminare ognuno dei suddetti elementi la commissione ha formulato collegialmente le sue valutazioni, esprimendosi sui criteri fissati nella prima seduta quali la continuità e intensità dell'attività didattica, sull'impegno gestionale in ambito N. 02878/2025 REG.RIC.
istituzionale, sulla rilevanza nazionale o internazionale della ricerca scientifica, sulla originalità e innovatività della stessa, sulla attinenza delle pubblicazioni al settore scientifico disciplinare del concorso e sull'apporto individuale del candidato, attribuendo a ciascuna voce il giudizio di “buono”, “molto buono”, “discreto”,
“ottimo”.
A tali valutazioni seguono i giudizi finali.
Il verbale, del cui contenuto si è dato sinteticamente conto, consta complessivamente di 20 pagine, sicché erra il TA laddove afferma che l'attività della commissione sarebbe caratterizzata da un macroscopico deficit istruttorio e motivazionale, essendo tale affermazione smentita documentalmente dal suddetto verbale.
È smentita anche l'affermazione per cui non sarebbe possibile sapere quando la commissione abbia esaminato la domanda di un candidato e di chi, né di quando ne abbia valutato il curriculum, i titoli e le pubblicazioni, dal momento che risulta palese che il suddetto esame è stato condotto proprio nella riunione del 18 gennaio 2024.
Né i suddetti giudizi possono ritenersi affetti da difetto di motivazione relativamente all'aggettivazione usata con riferimento a ciascuno dei criteri, risultando chiare, dalla mera lettura del suddetto verbale, le ragioni per le quali siano stati attributi i suddetti giudizi.
9.2. È opportuno ricordare che, nei concorsi per i posti di professore di prima fascia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (cfr. Cons. Stato, sez. VII,
26 giugno 2024, n. 5633).
A ciò consegue che la valutazione dei titoli non deve essere svolta con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, ma è sufficiente che i detti titoli siano stati considerati nel quadro N. 02878/2025 REG.RIC.
della detta valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561; id. 21 ottobre
2013, n. 5079).
Nel caso di specie, come posto in luce in precedenza e a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la valutazione compiuta dalla commissione è documentata ed è pienamente intellegibile.
La circostanza che la suddetta valutazione non sia gradita agli altri candidati, odierni controinteressati, non la rende per ciò solo illegittima o carente, atteso che la non condivisibilità di una valutazione tecnico discrezionale quale quella per cui è causa, non ridonda certamente in motivo di annullamento.
In definitiva l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i ricorsi proposti in primo grado dal prof. AL
De PU e dal prof. RA BE.
10. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in rifora della sentenza impugnata, respinge i ricorsi proposti in primo grado dal prof.
AL De PU e dal prof. RA BE.
Compensa fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RT EP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere N. 02878/2025 REG.RIC.
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
LA MA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
LA MA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
RT EP
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02582 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02878/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2025, proposto da:
NS RI NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Università Mediterranea di GI LA, Ministero dell'università e della ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
AL De PU, rappresentato e difeso dall'avvocato RO IA IN, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in GI LA, via S. Caterina Traversa
Privata, 21;
RA BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Renata Sansalone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia; N. 02878/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LA, sezione staccata di GI LA, sezione prima, n. 76 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università Mediterranea di GI
LA con il Ministero dell'università e della ricerca, nonché di AL De PU
e di RA BE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere LA MA;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026, l'avvocato Domenico Iofrida
e l'avvocato Anna IA Napoli in sostituzione dell'avv. Renata Sansalone e dell'avv.
IA RO IN.
FATTO e DIRITTO
1. La prof. NS RI NA ha impugnato la sentenza del TA LA, sezione staccata di GI LA, n. 76 in data 31 gennaio 2025, con cui, previa riunione, sono stati accolti i ricorsi proposti dal prof. AL De PU e dal prof. RA
BE, per l'annullamento del decreto del rettore dell'Università mediterranea di
GI LA, n. 0005467 del 22 aprile 2024 recante “Approvazione atti della
Procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 240/2010, per n. 1 posto di Professore di I fascia nel settore concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione
Tecnologica dell'Architettura, SSD ICAR/12 – Tecnologie dell'Architettura,
Dipartimento di Architettura e Territorio (DARTE)”, pubblicato in data 23 febbraio
2024, nonché dei verbali dei lavori della commissione, conclusi in data 18 gennaio N. 02878/2025 REG.RIC.
2024, con l'individuazione della candidata vincitrice nella persona della prof.
NS RI NA, approvati in uno con il predetto decreto rettorale.
Si sono costituiti l'Università con atto formale, nonché i due controinteressati con rispettive memorie difensive.
In vista della trattazione tutte le parti hanno depositato memorie conclusive.
In particolare l'appellante ha rappresentato che, nelle more della trattazione di questo giudizio, l'Università ha insediato una nuova commissione che, ripetute le operazioni come richiesto dal TA, ha di nuovo dichiarato vincitrice la prof.ssa NA attribuendole un punteggio (87,3) di oltre 20 punti superiore a quello del prof. De PU (67,0) e di oltre 50 rispetto a quello del prof. BE (32,8).
L'amministrazione quindi ha evidenziato che i lavori della commissione si sono conclusi (come da decreto rettorale n. 336 del 2025 di approvazione degli atti) e gli esiti sono oggetto di nuovo ricorso dinanzi al TA GI LA (RG n. 652 del
2025, per il quale, all'esito dell'udienza camerale del 17 dicembre 2025, è già stata fissata l'udienza del 13 maggio 2026); la prof.ssa NA ha preso servizio, come risulta dall'atto prot. 45710/25 del 1° dicembre 2025.
Quindi ha chiesto dichiararsi l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L'appellante e il prof. BE hanno, altresì, depositato, memorie di replica.
L'appellante, in particolare, replicando alle deduzioni dell'Università ha fatto presente che, anche a seguito dell'espletamento delle nuove operazioni concorsuali, permane il suo interesse alla decisione proprio in ragione della pendenza del nuovo ricorso proposto dal prof. De PU avverso gli esiti della procedura rinnovata, con il quale lamenta la mancata corretta attuazione di quanto statuito dal TA. Afferma che tale circostanza determina un ulteriore motivo (che si aggiunge a quelli curriculari e legati alla retribuzione), di permanenza dell'interesse dell'appellante al giudizio. N. 02878/2025 REG.RIC.
Con atto depositato il 20 marzo 2026 l'Università ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All'udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. I professori NA, De PU e BE hanno partecipato alla procedura selettiva indetta dall'ateneo reggino, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 240 del 2010, per n. 1 posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 08/C1 - design e progettazione tecnologica dell'architettura, SSD ICAR/12 – tecnologie dell'architettura, Dipartimento di architettura e territorio, all'esito della quale è stata selezionata quale vincitrice la prima.
In primo grado gli altri due candidati, con i rispettivi ricorsi, in sintesi hanno contestato sia la genericità dei criteri di valutazione, sia i giudizi resi dalla commissione in ordine ai singoli parametri, lamentando la sottovalutazione dei propri curricula ed esperienze professionali e la sopravvalutazione del curriculum della vincitrice, nonché
l'incompletezza e l'arbitrarietà dell'istruttoria e l'assenza della motivazione circa le ragioni per le quali è stata preferita, su tutti, la candidata NA.
Il TA, dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari e gran parte dei motivi di entrambi i ricorsi, e dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva del
Ministero dell'università e della ricerca, che è stato estromesso in quanto estraneo all'attività provvedimentale in contestazione, previa riunione li ha accolti rilevando che negli atti istruttori della procedura in contestazione non vi è traccia della necessaria puntuale ricostruzione del profilo di ciascun candidato che deve presiedere a qualunque valutazione e, quindi, non vi è traccia alcuna del “se”, prima ancora che del “come”, tutte le attività (didattiche, gestionali, di ricerca scientifica e di pubblicazione scientifica) allegate da ciascun candidato siano state valutate dalla commissione.
Afferma il TA che la commissione si è limitata ad affermare di avere avviato e svolto l'esame delle domande presentate senza tuttavia ricostruire il profilo di ciascun N. 02878/2025 REG.RIC.
candidato e senza precisare né le singole attività (didattiche, gestionali, di ricerca scientifica e di pubblicazione scientifica) oggetto di valutazione né l'attività valutativa concretamente svolta in occasione delle sedute in questione.
I verbali, aggiunge il TA, sono del tutto privi di qualsivoglia indicazione di quali siano stati i candidati esaminati in occasione delle varie sedute (per quanto di interesse, non
è dato sapere in quale data sia stata esaminata la posizione del prof. De PU, del prof. BE e della prof.ssa NA), di come sia stata ricostruita la rispettiva carriera professionale e quali elementi/attività siano stati, in concreto, oggetto di valutazione.
Siffatto macroscopico deficit istruttorio, non sanabile dalle osservazioni postume versate agli atti di entrambi i giudizi, non ha consentito ai ricorrenti e, dunque, neanche al giudicante, di operare alcuna verifica circa la coerenza tra le valutazioni, rimaste ignote, operate dalla commissione in occasione delle varie sedute e il giudizio sintetico e complessivo finale espressi a valle dell'istruttoria.
In ragione del grado estremo del deficit istruttorio e motivazionale ravvisato non ha consentito al TA di scrutinare tutte le altre censure con le quali entrambi i ricorrenti lamentavano la mancata valutazione, in chiave comparativa, di una specifica attività didattica, ovvero gestionale, di ricerca scientifica ovvero di una pubblicazione in quanto non è dato sapere ab imis se la commissione, nel corso delle sedute istruttorie di cui ai verbali n. 2, 3, 4 e 5, le abbia o meno prese in considerazione ed in ogni caso come le abbia valutate. Analogamente è accaduto per le censure riguardanti la valutazione delle attività allegate dalla prof.ssa NA.
Quindi il TA ha annullato il decreto rettorale n. 0005467 del 22 febbraio 2024 di approvazione degli atti della procedura e, quale effetto conformativo della decisione, ha disposto la riedizione delle operazioni concorsuali di valutazione dei proff.
BE, De PU e NA, entro il termine di 90 giorni, ad opera di una nuova commissione da nominarsi. N. 02878/2025 REG.RIC.
3. L'appello della professoressa NA è affidato ai motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Con un primo gruppo di censure l'appellante denuncia il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di: improcedibilità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti; sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso del prof. BE per essere stato dichiarato inidoneo all'incarico di professore ordinario.
3.2. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza (che testualmente ritrascrive) nella parte in cui, dopo aver respinto la censura di genericità dei criteri di valutazione, ha affermato che la commissione avrebbe dovuto esplicitare una non richiesta “puntuale ricostruzione del profilo di ogni candidato”. Sostiene che i verbali della commissione (che trascrive) conterrebbero le ragioni per le quali sono state espresse le valutazioni.
Ritiene che la sentenza sia affetta da ultrapetizione nella parte in cui ha stabilito la riedizione della valutazione ad opera di una nuova commissione, atteso che nessuna delle parti avrebbe formulato una simile richiesta né sarebbero emersi profili di non serenità della commissione giudicatrice.
3.3. L'appellante aggiunge alcune considerazioni in controdeduzione alle argomentazioni degli appellati, pur dando atto che si tratta di argomenti non oggetto della sentenza.
4. Il prof. AL De PU in sintesi ha affidato le sue difese alla riproposizione delle argomentazioni spese in primo grado e alla contestazione specifica delle singole censure dell'appellante, evidenziando la correttezza della sentenza in ogni sua statuizione.
5. Il prof. RA BE ha innanzitutto replicato al motivo concernente il mancato accoglimento, da parte del TA, delle eccezioni preliminari, in particolare facendo rilevare che il giudice di primo grado giustamente avrebbe ritenuto che, agli atti del giudizio, risultava l'esistenza in capo allo stesso professore il necessario N. 02878/2025 REG.RIC.
requisito in corso di validità fino al 5 febbraio /2025 e che tale validità, in assenza di una disposizione normativa ad hoc, non può ritenersi inficiata dagli esiti della procedura a cui ha, da ultimo, partecipato per il conseguimento di una nuova abilitazione.
Sostiene la correttezza della pronuncia di annullamento del provvedimento amministrativo per carenza motivazionale e contesta che la sentenza sia affetta da ultrapetizione.
6. Preliminarmente il Collegio ritiene che permanga l'interesse dell'appellante alla decisione del presente giudizio, dal momento che l'eventuale accoglimento del presente appello neutralizzerebbe gli effetti di una eventuale pronuncia sfavorevole conclusiva del giudizio, pendente dinanzi allo stesso TA, avente ad oggetto l'impugnativa degli esiti della procedura ripetuta in esecuzione della prima sentenza.
7. Ancora preliminarmente va osservato che l'appellante non ha riproposto integralmente né le eccezioni formulate in primo grado in entrambi i giudizi, né le argomentazioni difensive ivi svolte, con conseguente inoppugnabilità delle relative statuizioni contenute in sentenza.
Sempre in via preliminare va rilevato che neanche i controinteressati hanno riproposto eventuali motivi ulteriori formulati in primo grado e non esaminati dal TA.
Pertanto l'effetto devolutivo del presente giudizio resta circoscritto alla valutazione della correttezza della sentenza impugnata, sull'unica questione sulla quale si è pronunciata.
8. Tanto chiarito, le eccezioni riproposte con il primo motivo sono infondate.
8.1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i soggetti partecipanti alla procedura selettiva è infondata per le condivisibili ragioni esposte dal primo giudice.
Dopo aver chiarito la natura concorsuale della procedura per cui è causa, correttamente il TA ha posto in luce, peraltro richiamando giurisprudenza di questo Consiglio di N. 02878/2025 REG.RIC.
Stato, che i soggetti che, ai sensi dell'art. 41 comma 2 e 49 comma 1 c.p.a., devono necessariamente essere evocati in giudizio in quanto titolari di una posizione di contro- interesse, sono soltanto coloro i quali precedono (e non anche seguono) il ricorrente nella graduatoria, rectius nella valutazione della commissione in ordine alla meritevolezza della candidatura, in quanto titolari di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso e, dunque, destinati a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso.
Coloro che, viceversa, sono in posizione successiva a quella del ricorrente, anche a fronte di censure potenzialmente funzionali alla completa riedizione della procedura, non possono ritenersi contro-interessati ma semmai cointeressati, vantando un interesse del tutto identico a quello del ricorrente, quali legittimati a chiedere l'annullamento della procedura tutelando, in tal modo, l'interesse strumentale alla riedizione della competizione (che, in linea astratta, potrebbe vederli collocati in posizione migliore o addirittura, utile al conseguimento del bene della vita).
Ciò posto, la sentenza va confermata anche nella parte in cui ha qualificato la posizione dei due ricorrenti in primo grado di co-interesse avendo entrambi articolato almeno una censura, quella relativa al difetto di istruttoria ravvisabile nell'operato della commissione, il cui accoglimento comporterebbe, in favore di entrambi,
l'obbligo dell'ateneo di rinnovare integralmente le operazioni concorsuali.
8.2. Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso proposto dal prof.
BE, motivata in ragione dell'asserita perdita, da parte di costui, dell'abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 legge n. 240 del 2010, tenuto conto che, come ribadito anche dal suddetto appellato, egli, alla data di deposito del ricorso
(8 maggio 2024) era in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (che è requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori, ex art. 16 della citata legge), con validità al 5 febbraio 2025, sicché egli avrebbe potuto legittimamente ambire alla ripetizione della valutazione che mantenesse integra la chance di un esito N. 02878/2025 REG.RIC.
favorevole, prima di affrontare la procedura per il conseguimento di una nuova abilitazione.
8.3. La censura di genericità dei criteri di valutazione non è più entrata nelle questioni controverse per cui, sulla stessa, deve ritenersi formato il giudicato interno.
9. Ciò che l'appellante contesta è, invece, che a fronte della affermata non genericità dei criteri, il TA abbia poi “preteso” che la commissione procedesse ad una analitica descrizione del profilo dei candidati, non richiesta dai suddetti criteri.
Contesta inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui nel caso di specie vi sarebbe, negli atti della commissione, un totale deficit istruttorio e motivazionale che inficerebbe l'intera procedura.
9.1. Le descritte censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
La descrizione del profilo dei candidati rappresenta in realtà la base sulla quale si innesta l'esame dei rispettivi curricula e di tutti i titoli offerti in valutazione.
Si tratta di un passaggio necessario e indefettibile che non necessita di previsione all'interno dei criteri valutativi.
Ciò posto, nell'unico verbale in cui la commissione ha documentato tutta l'attività valutativa, il n. 5 del 18 gennaio 2024, (gli altri verbali documentano meri rinvii), diversamente da quanto ha affermato il TA, in realtà è presente la descrizione quantunque sintetica del profilo di ciascun candidato.
Seguono la esposizione dei singoli elementi da valutare per ogni candidato riguardanti
“attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, “attività gestionali istituzionali, organizzative e di servizio”, “attività di ricerca scientifica” e
“pubblicazioni presentate e consistenza complessiva della produzione scientifica,
l'intensità e la continuità temporale della stessa”.
Nell'esaminare ognuno dei suddetti elementi la commissione ha formulato collegialmente le sue valutazioni, esprimendosi sui criteri fissati nella prima seduta quali la continuità e intensità dell'attività didattica, sull'impegno gestionale in ambito N. 02878/2025 REG.RIC.
istituzionale, sulla rilevanza nazionale o internazionale della ricerca scientifica, sulla originalità e innovatività della stessa, sulla attinenza delle pubblicazioni al settore scientifico disciplinare del concorso e sull'apporto individuale del candidato, attribuendo a ciascuna voce il giudizio di “buono”, “molto buono”, “discreto”,
“ottimo”.
A tali valutazioni seguono i giudizi finali.
Il verbale, del cui contenuto si è dato sinteticamente conto, consta complessivamente di 20 pagine, sicché erra il TA laddove afferma che l'attività della commissione sarebbe caratterizzata da un macroscopico deficit istruttorio e motivazionale, essendo tale affermazione smentita documentalmente dal suddetto verbale.
È smentita anche l'affermazione per cui non sarebbe possibile sapere quando la commissione abbia esaminato la domanda di un candidato e di chi, né di quando ne abbia valutato il curriculum, i titoli e le pubblicazioni, dal momento che risulta palese che il suddetto esame è stato condotto proprio nella riunione del 18 gennaio 2024.
Né i suddetti giudizi possono ritenersi affetti da difetto di motivazione relativamente all'aggettivazione usata con riferimento a ciascuno dei criteri, risultando chiare, dalla mera lettura del suddetto verbale, le ragioni per le quali siano stati attributi i suddetti giudizi.
9.2. È opportuno ricordare che, nei concorsi per i posti di professore di prima fascia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (cfr. Cons. Stato, sez. VII,
26 giugno 2024, n. 5633).
A ciò consegue che la valutazione dei titoli non deve essere svolta con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, ma è sufficiente che i detti titoli siano stati considerati nel quadro N. 02878/2025 REG.RIC.
della detta valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561; id. 21 ottobre
2013, n. 5079).
Nel caso di specie, come posto in luce in precedenza e a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la valutazione compiuta dalla commissione è documentata ed è pienamente intellegibile.
La circostanza che la suddetta valutazione non sia gradita agli altri candidati, odierni controinteressati, non la rende per ciò solo illegittima o carente, atteso che la non condivisibilità di una valutazione tecnico discrezionale quale quella per cui è causa, non ridonda certamente in motivo di annullamento.
In definitiva l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i ricorsi proposti in primo grado dal prof. AL
De PU e dal prof. RA BE.
10. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in rifora della sentenza impugnata, respinge i ricorsi proposti in primo grado dal prof.
AL De PU e dal prof. RA BE.
Compensa fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RT EP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere N. 02878/2025 REG.RIC.
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
LA MA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
LA MA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
RT EP