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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 718/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.718/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Marrone
APPELLANTE
E
generalizzato come in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLATA
OGGETTO: Indumenti da lavoro. Qualificazione. DPI. . CP_2
Risarcimento. Liquidazione equitativa.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, n.6944/2024, pubblicata il 23.10.2024, che aveva accolto la domanda avanzata da (inquadrato con le mansioni di operatore Controparte_3
tecnico nell'ambito dell'Unità Operativa …Manutenzione…, presso la sede di servizio di Napoli-San Giovanni a Teduccio), volta ad ottenere l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento da parte dell'
[...]
(d'ora in poi ) dell'obbligo di provvedere al lavaggio e alla Parte_1
manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro, condannando l' odierna appellante, al pagamento in favore dell'originario ricorrente della somma di euro 6728,72, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso da maggio 2014 a maggio 2024.
In particolare, l - eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art.2087, dell'art. 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dell'art.40
D.Lgs.n.626/1994 – censura, in primo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato gli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale ( “Al contrario, gli indumenti di lavoro consegnati al C.F._1
ricorrente NON rientrano nella categoria dei DPI, non possedendo la funzionalità tipica dei DPI e cioè un'adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive (per lavorazioni come quelle cui era addetti i ricorrenti) essendo stati forniti solo per preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa...dovendosi intendere per dispositivi di protezione individuale soltanto quelli aventi, secondo valutazioni tecnico-scientifiche, la funzionalità tipica di protezione dai rischi per la salute e la sicurezza
e che rispondano ai requisiti normativamente dettati per la relativa realizzazione e commercializzazione, ne deriva che i normali indumenti da lavoro forniti al ricorrente non possano qualificarsi DPI, in quanto sicuramente non destinati a fornire una adeguata protezione dai rischi di contatto con presunte sostanze nocive o agenti patogeni…e trascurato
l'utilizzo sistematico della tuta monouso” (cfr.pagg.10-12 atto di appello); in
2 secondo luogo, censura la medesima sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 cc, 2697 cc nonché 115 cpc.; mancato raggiungimento della prova dei costi di lavaggio sostenuti;
insussistenza dei requisiti per procedere alla valutazione equitativa;
illegittimo uso del potere della valutazione equitativa- contraddittorietà nelle motivazioni. Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “- Rigettare tutte le domande formulate dall'appellato
[...]
in primo grado, dichiarando che alcuna somma è allo stesso dovuta a CP_1
titolo di risarcimento danni, non ritenendo sovrapponibili i precedenti giurisprudenziali richiamati e resi dal Giudice di legittimità; - In via subordinata, riconoscere, in via equitativa, una indennità risarcitoria pari ad € 10,00 mensili per n. 11 mensilità, tenuto conto del periodo di ferie annuali e della circostanza che il ricorrente non si occupa di attività manutentive agli elettrotreni;
- In via meramente subordinata, riconoscere la riduzione ad un terzo del credito azionato pari ad € 2.324,84. - Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese di causa nel doppio grado di giudizio.”
Si è costituito l'appellato che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello richiamando recentissima giurisprudenza di legittimità su caso analogo e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.
1. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione
(cfr. sentenze nn.3843/2023 dott. Amarelli;
2360/2023 dott. Per_1
3 4723/2023 dott. 4196/2023 dott. ; 68/2024 dott. ; Per_2 Per_3 Per_4
382/2024 dott. Genovese); tenuto altresì, conto che, sul punto, si è formata una giurisprudenza di legittimità conforme (cfr. da ultimo su caso del tutto analogo Cass. civ. lav. sent. del 04/08/2025 n° 22539)
2. Alla disamina dei motivi d'appello appare opportuno premettere i fatti di causa, pacifici tra le parti.
2.1. E' incontestato che l'originario ricorrente – alle dipendenze della Società
a decorrere dall' 01.01.2013 per effetto Parte_1
dell'atto di fusione del 27.12.2012, con cui la ha incorporato in sé le
Controparte_5
(di cui il ricorrente era stato già dipendente dal 20.07.1987) – era stato
[...]
inquadrato nell'area operativa manutenzione impianti e officine con mansioni di Operatore Certificatore (parametro 180), di cui al CCNL
prestando la propria attività presso l'officina di Napoli – Controparte_6
Porta Nolana, in cui viene eseguita la installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento e riparazione dei rotabili.
2.2 Può ritenersi pacifica l'analitica descrizione delle attività contenuta nel ricorso introduttivo, la tipologia di attività svolte presso la predetta officina, che riguarda interventi di “manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni, in particolare interventi sull'imperiale e interventi in sostituzione o riparazione del pantografo nonché verifiche, sostituzioni e riparazioni degli isolatori;
interventi all'interno della cassa del treno ovvero interventi di riparazione all'interno della tappezzeria, interventi di riparazione della carrozzeria e degli impianti elettrici;
interventi, verifiche e controlli al di sotto della cassa del treno ovvero interventi sull'impianto frenante, controllo/sostituzione batterie;
interventi sul motore consistenti nello smontaggio del motore, nella sua revisione
(totale o parziale) e nel rimontaggio;
interventi sul carrello consistenti in operazioni di revisione e interventi meccanici di vario genere;
attività su macchine utensili consistenti in tipiche attività di officina meccanica, di precisione o di carpenteria a supporto degli interventi
4 di manutenzione dei rotabili (attività svolte in apposita area attrezzata con utilizzo di tornio parallelo, fresatrice, trapano, flex ed altri strumenti)”.
2.3 È pacifica, infine, l'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati al capo 22 del ricorso, quali “tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno)”.
3. Tanto precisato, il thema decidendum dell'odierna controversia attiene alla verifica della natura dei predetti indumenti, al fine di stabilire se essi possano essere inquadrati come DPI, con conseguente obbligo del datore di lavoro di adempiere alla loro manutenzione (lavaggio), ovvero debbano intendersi come mere divise di lavoro senza alcuna valenza protettiva (come sostenuto dall appellante) la cui manutenzione rimane a carico del lavoratore.
4. A tal fine giova evidenziare, in via preliminare, che l'originario ricorrente aveva sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto di essere esposto, nello svolgimento delle sopra-menzionate attività, esposto ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii, grassi ) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni e costantemente a contatto con sostanze chimiche (quali vernici, olii, grassi, solventi) con polveri e con agenti biologici (come specificato anche nel documento denominato tabella di valutazione dei rischi per mansione).
5. Ciò posto, si osserva, in linea generale, che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa.
6. Invero, l'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
5 contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
6.1. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che
“Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
7. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale (cfr. doc. all.al ricorso di primo grado) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda.
7.1. Correttamente il primo Giudice conclude che “…Alla luce delle deduzioni e delle emergenze istruttorie documentali ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra sintetizzati deve, dunque, ritenersi dimostrato che gli indumenti da lavoro rientrano fra i
DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto vanno evitando il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive”.
8. Osserva il Collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver messo a disposizione del ricorrente per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” (cfr. copia della fornitura delle tute monouso in atti dove viene indicato un “Indumento di protezione -tuta ad uso limitato”) quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”.
8.1. La fornitura della tuta monouso, riferita anche dall'originario ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni, nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché,
6 essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
9. Ebbene, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
9.1. Con numerose pronunce – da ultimo la già citata Cass. civ. sez. lav. del
04/08/2025, n.22539 - la Corte ha affermato che, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087
c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (cfr. Cass. n. 10378 del 2023; n.
12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019 riguardanti gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Cass. n. 13283 del
2024; n. 12710 del 2023; n. 11069 del 2023; n. 32865 del 2021; n. 29720 del
2022; n. 10393 del 2023; n. 18656 del 2023 relative ai manutentori dei rotabili delle società ferroviarie).
9.1.1 Nelle medesime pronunce si è sottolineato che, sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
7 di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g, D.Lgs. n. 626 del 1994 ed analogo è il contenuto dell'art. 2, lett. n del D.Lgs. 81 del 2008), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire l'insorgere di condizioni di pericolo o di nocività dell'ambiente di lavoro.
10. Il DVR aziendale precisa, poi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza
(Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (cfr. DVR sopra citato).
10.1. La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione;
né tantomeno può far riferimento a tute “monouso”.
10.2. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
8 11. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
11.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale (cfr.
§.9.1), bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019; Cass.n.23005/2014).
11.2. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019).
12. L'assunto dell'appellante, secondo cui la normativa di settore non prevede il lavaggio degli indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi, è infondato.
12.1. Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
12.2. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine
9 “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
12.3. Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
13. Sulla scorta di quanto finora esposto, si osserva che era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei
D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
13.1. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
13.2. È infondata, dunque, la censura mossa dall secondo cui il CP_7
lavoratore non ha fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione. Al riguardo, il danno subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato, ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendone i relativi costi.
13.2.1 Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014).
10 13.3 In punto di quantificazione, il relativo motivo di appello merita accoglimento, ed invero, l'originario ricorrente aveva redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 7,24 (cfr. tabella pag. 28 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
13.4 Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana, aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di 6 energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice) stimata in euro 1,20 ciascuno.
13.5 Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione osserva il collegio che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto -imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune.
13.5.1 Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dall'originario ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata.
13.5.2 Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare).
13.6 In ordine alla liquidazione del danno, quindi, lo stesso può essere quantificato in via equitativa, nella misura di un terzo di quello calcolato dal lavoratore, considerando la frequenza di lavaggio dei DPI di due volte alla
11 settimana ed il costo del lavaggio domestico come destinato per due terzi anche ad altri capi di abbigliamento, oltre quelli relativi all'attività lavorativa.
13.7 In un giudizio secondo equità, come invocato dallo stesso ricorrente, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 2324,84 euro, oltre accessori.
14. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale in quanto, nella specie è applicabile il termine decennale di prescrizione, trattandosi di azione risarcitoria.
15. Conclusivamente, la Corte in parziale accoglimento del gravame e in parziale in riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei Parte_1
DPI, da maggio 2014 a maggio 2024, nella misura di un terzo di quanto rivendicato in primo grado (euro 6.974,54), e precisamente nella misura di euro 2324,84 euro oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
16. Le spese di giudizio di primo grado devono essere compensate per due terzi attesa la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022; con riguardo a quelle del secondo grado l'esito complessivo della lite la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello proposto dall' e Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei Parte_1
12 DPI, da maggio 2014 a maggio 2024, nella misura di euro 2324,84 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
Compensa per due terzi le spese di lite del primo grado e condanna l
[...]
al pagamento del residuo liquidato per il giudizio di Parte_1
primo grado in euro 426,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli in data 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.718/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Marrone
APPELLANTE
E
generalizzato come in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLATA
OGGETTO: Indumenti da lavoro. Qualificazione. DPI. . CP_2
Risarcimento. Liquidazione equitativa.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, n.6944/2024, pubblicata il 23.10.2024, che aveva accolto la domanda avanzata da (inquadrato con le mansioni di operatore Controparte_3
tecnico nell'ambito dell'Unità Operativa …Manutenzione…, presso la sede di servizio di Napoli-San Giovanni a Teduccio), volta ad ottenere l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento da parte dell'
[...]
(d'ora in poi ) dell'obbligo di provvedere al lavaggio e alla Parte_1
manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro, condannando l' odierna appellante, al pagamento in favore dell'originario ricorrente della somma di euro 6728,72, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso da maggio 2014 a maggio 2024.
In particolare, l - eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art.2087, dell'art. 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dell'art.40
D.Lgs.n.626/1994 – censura, in primo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato gli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale ( “Al contrario, gli indumenti di lavoro consegnati al C.F._1
ricorrente NON rientrano nella categoria dei DPI, non possedendo la funzionalità tipica dei DPI e cioè un'adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive (per lavorazioni come quelle cui era addetti i ricorrenti) essendo stati forniti solo per preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa...dovendosi intendere per dispositivi di protezione individuale soltanto quelli aventi, secondo valutazioni tecnico-scientifiche, la funzionalità tipica di protezione dai rischi per la salute e la sicurezza
e che rispondano ai requisiti normativamente dettati per la relativa realizzazione e commercializzazione, ne deriva che i normali indumenti da lavoro forniti al ricorrente non possano qualificarsi DPI, in quanto sicuramente non destinati a fornire una adeguata protezione dai rischi di contatto con presunte sostanze nocive o agenti patogeni…e trascurato
l'utilizzo sistematico della tuta monouso” (cfr.pagg.10-12 atto di appello); in
2 secondo luogo, censura la medesima sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 cc, 2697 cc nonché 115 cpc.; mancato raggiungimento della prova dei costi di lavaggio sostenuti;
insussistenza dei requisiti per procedere alla valutazione equitativa;
illegittimo uso del potere della valutazione equitativa- contraddittorietà nelle motivazioni. Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “- Rigettare tutte le domande formulate dall'appellato
[...]
in primo grado, dichiarando che alcuna somma è allo stesso dovuta a CP_1
titolo di risarcimento danni, non ritenendo sovrapponibili i precedenti giurisprudenziali richiamati e resi dal Giudice di legittimità; - In via subordinata, riconoscere, in via equitativa, una indennità risarcitoria pari ad € 10,00 mensili per n. 11 mensilità, tenuto conto del periodo di ferie annuali e della circostanza che il ricorrente non si occupa di attività manutentive agli elettrotreni;
- In via meramente subordinata, riconoscere la riduzione ad un terzo del credito azionato pari ad € 2.324,84. - Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese di causa nel doppio grado di giudizio.”
Si è costituito l'appellato che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello richiamando recentissima giurisprudenza di legittimità su caso analogo e insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.
1. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione
(cfr. sentenze nn.3843/2023 dott. Amarelli;
2360/2023 dott. Per_1
3 4723/2023 dott. 4196/2023 dott. ; 68/2024 dott. ; Per_2 Per_3 Per_4
382/2024 dott. Genovese); tenuto altresì, conto che, sul punto, si è formata una giurisprudenza di legittimità conforme (cfr. da ultimo su caso del tutto analogo Cass. civ. lav. sent. del 04/08/2025 n° 22539)
2. Alla disamina dei motivi d'appello appare opportuno premettere i fatti di causa, pacifici tra le parti.
2.1. E' incontestato che l'originario ricorrente – alle dipendenze della Società
a decorrere dall' 01.01.2013 per effetto Parte_1
dell'atto di fusione del 27.12.2012, con cui la ha incorporato in sé le
Controparte_5
(di cui il ricorrente era stato già dipendente dal 20.07.1987) – era stato
[...]
inquadrato nell'area operativa manutenzione impianti e officine con mansioni di Operatore Certificatore (parametro 180), di cui al CCNL
prestando la propria attività presso l'officina di Napoli – Controparte_6
Porta Nolana, in cui viene eseguita la installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento e riparazione dei rotabili.
2.2 Può ritenersi pacifica l'analitica descrizione delle attività contenuta nel ricorso introduttivo, la tipologia di attività svolte presso la predetta officina, che riguarda interventi di “manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni, in particolare interventi sull'imperiale e interventi in sostituzione o riparazione del pantografo nonché verifiche, sostituzioni e riparazioni degli isolatori;
interventi all'interno della cassa del treno ovvero interventi di riparazione all'interno della tappezzeria, interventi di riparazione della carrozzeria e degli impianti elettrici;
interventi, verifiche e controlli al di sotto della cassa del treno ovvero interventi sull'impianto frenante, controllo/sostituzione batterie;
interventi sul motore consistenti nello smontaggio del motore, nella sua revisione
(totale o parziale) e nel rimontaggio;
interventi sul carrello consistenti in operazioni di revisione e interventi meccanici di vario genere;
attività su macchine utensili consistenti in tipiche attività di officina meccanica, di precisione o di carpenteria a supporto degli interventi
4 di manutenzione dei rotabili (attività svolte in apposita area attrezzata con utilizzo di tornio parallelo, fresatrice, trapano, flex ed altri strumenti)”.
2.3 È pacifica, infine, l'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati al capo 22 del ricorso, quali “tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno)”.
3. Tanto precisato, il thema decidendum dell'odierna controversia attiene alla verifica della natura dei predetti indumenti, al fine di stabilire se essi possano essere inquadrati come DPI, con conseguente obbligo del datore di lavoro di adempiere alla loro manutenzione (lavaggio), ovvero debbano intendersi come mere divise di lavoro senza alcuna valenza protettiva (come sostenuto dall appellante) la cui manutenzione rimane a carico del lavoratore.
4. A tal fine giova evidenziare, in via preliminare, che l'originario ricorrente aveva sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto di essere esposto, nello svolgimento delle sopra-menzionate attività, esposto ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii, grassi ) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni e costantemente a contatto con sostanze chimiche (quali vernici, olii, grassi, solventi) con polveri e con agenti biologici (come specificato anche nel documento denominato tabella di valutazione dei rischi per mansione).
5. Ciò posto, si osserva, in linea generale, che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa.
6. Invero, l'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
5 contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
6.1. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che
“Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
7. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale (cfr. doc. all.al ricorso di primo grado) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda.
7.1. Correttamente il primo Giudice conclude che “…Alla luce delle deduzioni e delle emergenze istruttorie documentali ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra sintetizzati deve, dunque, ritenersi dimostrato che gli indumenti da lavoro rientrano fra i
DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto vanno evitando il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive”.
8. Osserva il Collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver messo a disposizione del ricorrente per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” (cfr. copia della fornitura delle tute monouso in atti dove viene indicato un “Indumento di protezione -tuta ad uso limitato”) quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”.
8.1. La fornitura della tuta monouso, riferita anche dall'originario ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni, nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché,
6 essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
9. Ebbene, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
9.1. Con numerose pronunce – da ultimo la già citata Cass. civ. sez. lav. del
04/08/2025, n.22539 - la Corte ha affermato che, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087
c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (cfr. Cass. n. 10378 del 2023; n.
12709 del 2023; n. 10128 del 2023; n. 16749 del 2019 riguardanti gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Cass. n. 13283 del
2024; n. 12710 del 2023; n. 11069 del 2023; n. 32865 del 2021; n. 29720 del
2022; n. 10393 del 2023; n. 18656 del 2023 relative ai manutentori dei rotabili delle società ferroviarie).
9.1.1 Nelle medesime pronunce si è sottolineato che, sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
7 di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g, D.Lgs. n. 626 del 1994 ed analogo è il contenuto dell'art. 2, lett. n del D.Lgs. 81 del 2008), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire l'insorgere di condizioni di pericolo o di nocività dell'ambiente di lavoro.
10. Il DVR aziendale precisa, poi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza
(Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (cfr. DVR sopra citato).
10.1. La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione;
né tantomeno può far riferimento a tute “monouso”.
10.2. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
8 11. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
11.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale (cfr.
§.9.1), bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019; Cass.n.23005/2014).
11.2. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019).
12. L'assunto dell'appellante, secondo cui la normativa di settore non prevede il lavaggio degli indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi, è infondato.
12.1. Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
12.2. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine
9 “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
12.3. Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
13. Sulla scorta di quanto finora esposto, si osserva che era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei
D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
13.1. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
13.2. È infondata, dunque, la censura mossa dall secondo cui il CP_7
lavoratore non ha fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione. Al riguardo, il danno subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato, ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendone i relativi costi.
13.2.1 Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014).
10 13.3 In punto di quantificazione, il relativo motivo di appello merita accoglimento, ed invero, l'originario ricorrente aveva redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 7,24 (cfr. tabella pag. 28 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
13.4 Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana, aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di 6 energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice) stimata in euro 1,20 ciascuno.
13.5 Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione osserva il collegio che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto -imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune.
13.5.1 Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dall'originario ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata.
13.5.2 Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare).
13.6 In ordine alla liquidazione del danno, quindi, lo stesso può essere quantificato in via equitativa, nella misura di un terzo di quello calcolato dal lavoratore, considerando la frequenza di lavaggio dei DPI di due volte alla
11 settimana ed il costo del lavaggio domestico come destinato per due terzi anche ad altri capi di abbigliamento, oltre quelli relativi all'attività lavorativa.
13.7 In un giudizio secondo equità, come invocato dallo stesso ricorrente, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 2324,84 euro, oltre accessori.
14. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale in quanto, nella specie è applicabile il termine decennale di prescrizione, trattandosi di azione risarcitoria.
15. Conclusivamente, la Corte in parziale accoglimento del gravame e in parziale in riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei Parte_1
DPI, da maggio 2014 a maggio 2024, nella misura di un terzo di quanto rivendicato in primo grado (euro 6.974,54), e precisamente nella misura di euro 2324,84 euro oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
16. Le spese di giudizio di primo grado devono essere compensate per due terzi attesa la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022; con riguardo a quelle del secondo grado l'esito complessivo della lite la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello proposto dall' e Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei Parte_1
12 DPI, da maggio 2014 a maggio 2024, nella misura di euro 2324,84 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
Compensa per due terzi le spese di lite del primo grado e condanna l
[...]
al pagamento del residuo liquidato per il giudizio di Parte_1
primo grado in euro 426,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli in data 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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