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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420230006640957000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ricorre avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n.12420230006963932000 dell'importo complessivo lordo di euro 17.605,36 emessa dall'A.dE.R. di Vicenza per i seguenti motivi:
1) Art.54 bis DPR n.633/72. OBBLIGO DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE. MANCATO ADEMPIMENTO.
NULLITA'.
2) NESSUNA EFFICACIA SANANTE PUO' ESSERE ATTRIBUITA ALLA PREVISIONE DELLA CARTELLA
DI PAGAMENTO DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DELLA
COMUNICAZIONE.
3) MOTIVAZIONE QUALE GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE. APPROVAZIONE
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
4) LA LEGGE NON PREVEDE L'OBBLIGO DELLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE MA SOLO UN
MERO INVIO DELLA STESSA. CONTRASTO CON LA RECENTE NORMATIVA CHE HA RIFORMATO
L'ONERE DELLA PROVA RAFFORZATO A CARICO DELL'A.F..
5) TERMINI CONTROLLO EX ART.54-BIS DPR N.633/72. DECADENZA E PRESCRIZIONE.
6) ART.25 DPR n.602/73 LETT. B). INAPPLICABILITA' PER DECADENZA.
7) NULLITA' AVVISO BONARIO EX ART.54-BIS DPR N.633/72 NOTIFICATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE.
8) CONTROLLI FORMALI EX ART. 54-BIS DPR N.633/73 FUORI GIOCO SENZA CONTRADDITTORIO
CON IL CONTRIBUENTE.
9) L'EVENTUALE RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ED IL PARZIALE PAGAMENTO NON COSTITUISCONO
ACQUIESCENZA E RINUNCIA AD IMPUGNARE LA PRETESA TRIBUTARIA. EVENTUALI PRECEDENTI
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO SCADUTE E NON OPPOSTE NON RENDONO VALIDI GLI ATTI
PRETERMESI DI RISCOSSIONE ASSOLUTAMENTE NULLI E/O INESISTENTI.
10) MOTIVAZIONE E PROVA. INESISTENZA. ONERE DELLA PROVA “RAFFORZATO” A CARICO DELL'
A.F. – INTRODUZIONE COMMA 5 BIS ALL'ART. 7 D.LGS. N.546/1992.
11) IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA E' ASSICURATO DAL
RISPETTO DELLA SEQUENZA DI ATTI CON LE RELATIVE NOTIFICAZIONI. L'OMISSIONE DI UN ATTO
PRESUPPOSTO COSTITUISCE UN VIZIO PROCEDURALE CHE COMPORTA, INEVITABILMENTE, LA
NULLITA' DELL'ATTO CONSEQUENZIALE NOTIFICATO.
12) ORDINANZA N.408/1/2022 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VENEZIA.
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO. RAPPORTO DI
DIPENDENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI DAL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE. INCOSTITUZIONALITA'. 13) LA PROCEDURA ESECUTIVA COATTIVA E' REGOLAMENTATA DA PRECISE NORME DI LEGGE
CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE AFFINCHE' L'ATTO SIA VALIDO. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IN
OGGETTO E ABUSO DEL DIRITTO DA PARTE DELL'A.de.R,. MANCATA INDICAZIONE CRONOLOGICA
DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO A CONFORTO DELLE PRETESA DI RISCOSSIONE CHE
DIMOSTRINO CHE NON SONO INTERVENUTE DECADENZE O PRESCRIZIONI.
14) ESSENZIALITA' CHE L'A.de.R. ALL'ATTO IN OGGETTO, ALLEGHI LA SEQUENZA DEGLI ATTI
TRIBUTARI ASSERITAMENTE NOTIFICATI, DELLE RELATE DI NOTIFICA E DEGLI AVVISI DI
RICEVIMENTO.
15) MANCANZA DELLA PROVA CHE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE FIRMATARIO DELL'ATTO IN
OGGETTO ABBIA I REQUISITI PER POTERLO FIRMARE E ASSENZA DELLA PROVA
DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
16) IL PROCESSO TRIBUTARIO COME INSIEME DI REGOLE “PROPORZIONATE” AD UN FINE.
INCOSTITUZIONALITA' DELL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO.
17) L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E' UN REQUISITO DELL'ATTO CHE “DEVE ESSERE SODDISFATTO
AB ORIGINE”. CASSAZIONE SENT. 25.1.2022 n.2039.
18)ONERE DELLA PROVA “RAFFORZATO” A CARICO DELL'A.de.R.
Si chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento in oggetto in quanto non risulta emesso e notificato l'avviso bonario nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, per mancanza di motivazione della cartella di pagamento in oggetto e per le altre eccezioni sollevate.
Che a tal fine l'a.de.R, ai sensi e per gli effetti degli artt.2697, 2712 e 2719 del c.c., produca esauriente documentazione a conforto delle sue ragioni di credito in copia originale ricordando però che il comportamento dell'A.dE.R. è carente di motivazione in assenza della “prova rafforzata” ex comma 5 bis aggiunto all'art.7 del D.Lgs. n.546/1992 e dell'onere della prova.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Riscossione affermando, per quanto riguardava le censure che la riguardavano, la legittimità del proprio operato, contestando le censure proposte nell'atto di ricorso. Rilevava il proprio difetto di legittimazione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo.
All'udienza del 27.1.2025 la Corte, sentite le parti, ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio disponeva la chiamata in causa dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento presupposto, ovvero l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, dispone in tal senso e onerando l'Agenzia delle Entrate Riscossione della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2025 e rinvia all'udienza del 9 giugno
2025 ore 9.30.
Nelle more dell'udienza di rinvio si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Vicenza controdeducendo alle censure della ricorrente e affermando la legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso con rifusione delle spese di giudizio.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso va respinto.
Da un lato l'Agenzia delle Entrate afferma di aver regolarmente comunicato, tramite pec, al ricorrente, l'avviso bonario notificato in data 21.9.2022 (come da documentazione in atti).
Peraltro nessuna violazione deriva dall'omessa notifica degli avvisi come ricordato da Cass. 26.6.2019 n.
33344: è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).
Trattandosi di omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente (omesso versamento IVA nella misura indicata dal contribuente) nessuna nullità deriva dell'omessa notifica dell'avviso bonario.
Sempre la sentenza citata prosegue:
- nel primo caso, peraltro - di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta» - il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass. n. 19893 del 2016);
-con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, st. contr. - obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento - è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass., Sez. 5, n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681; v. anche Sez. 6 - 5, Ord. n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667; Sez. 5, n. 12023 del 10/06/2015, Rv. 635672).
Ne discende che nessuna nullità, anche sotto il profilo del difetto di contraddittorio appare ravvisabile con conseguente rigetto della censura sul punto.
2. Quanto argomentato sul primo motivo assorbe il secondo posto che nessuna efficacia sanante è necessaria non essendosi ravvisata alcuna nullità.
3. La censura di difetto di motivazione va respinta. Invero l'atto contiene tutte le informazioni necessarie per la difesa del contribuente a cominciare dall'indicazione dei tributi ai quali si riferisce, alla esplicitazione delle sanzioni e degli interessi.
Del resto è lo stesso contribuente che ha presentato le dichiarazioni per le quali sono stati omessi i pagamenti e basta il riferimento a tali atti per permettere qualsiasi difesa.
La censura va, quindi, rigettata.
4. La censura ripropone l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione bonaria e, pertanto, si rinvia a quanto già argomentato al punto 1 con conseguente rigetto delle censure sul punto. Peraltro l'Agenzia delle
Entrate ha depositato prova della comunicazione, via Pec, dell'avviso bonario sia pur oltre l'anno. La ritardata comunicazione, in ogni caso, non è motivo di nullità. Infatti una volta riconosciuto che anche l'omesso invio dell'avviso bonario non rende l'atto impugnato nulla, a maggior ragione non lo rende l'invio tardivo.
5. La censura è infondata, si rinvia a quanto appena argomentato al punto precedente.
6. Nessuna decadenza risulta essersi verificata avendo l'Ufficio rispettato i termini previsti dall'art. 25 D.
P.R 602/1973 alla luce della irrilevanza della notifica dell'avviso bonario.
7. Si richiama quanto argomentato ai punti 1 e 4 con riferimento alla tardiva comunicazione dell'avviso bonario.
8. Sul tema si rinvia alla sentenza della Corte illustrata al punto 1.
9. La censura è inconferente non essendo stata evocata nessuna richiesta di rateizzazione dalle altre parti.
10. Il comma 5-bis dell'art. 7 D.l.vo 546/1992 non introduce nessun obbligo di prova “rafforzato” limitandosi a dire che l'amministrazione deve provare la pretesa tributaria (così come il contribuente deve provare il diritto al rimborso).
Nè è previsto che l'amministrazione debba depositare gli originali degli atti presupposti, quando questi sono stati notificati al contribuente.
Inconferenti sono poi le indicazioni in ordine alla documentazione atta a provare la notifica degli atti posto che gli avvisi bonari sono stati notificati via PEC al contribuente essendo al riguardo sufficiente la ricevuta del recapito degli avvisi presso la casella PEC.
Ne consegue il rigetto della censura. 11. Innanzitutto, così come precisato al punto 1, la omessa notifica degli avvisi bonari non è causa di nullità degli atti successivi. Nel caso in esame, peraltro l'Agenzia ha fornito prova della notifica degli avvisi bonari, sia pur tardivamente, circostanza, come visto, che non rende nullo l'atto impugnato.
Conseguentemente la censura è infondata.
12. La questione di costituzionalità proposta dalla Corte di Venezia è stata dichiarata inammissibile dalla
Corte Costituzionale con sentenza 17.12.2024 n. 204 che ha rilevato che la riforma non comportava una effettiva interferenza sulle condizioni di dipendenza e terzietà dei giudici. La ricorrente non solleva ulteriori questioni. Ne consegue il rigetto della censura.
13. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c), è dichiarata solo su eccezione di parte ed è la parte che la eccepisce che ha l'onere di fornire gli elementi a supporto.
Non è, quindi, l'Ufficio che deve dimostrare, a priori e prima che ne venga fatta questione, che essa non si
è verificata.
Anche la decadenza, tranne che si tratti di diritti indisponibili, non è rilevabile l'Uffico (art. 2969 c.c.).
Ne discende che, anche in relazione ad una dichiarazione in tal senso, la parte ha l'onere di eccepirla e di fornirne gli elementi a supporto.
Nel caso in esame la ricorrente ha solo fatto riferimento, genericamente, alla possibilità che si sia verificato l'una o l'altra senza fornire gli elementi in base ai quali dovrebbe pervenirsi ad una tale dichiarazione. Peraltro, come già rilevato ai punti 5 e 6, nessuna prescrizione o decadenza risulta essersi verificata.
14. Non è necessario che l'amministrazione, nel notificare un atto, alleghi ad esso tutti gli atti precedenti qualora questi siano conosciuti dal contribuente.
Nel caso in esame, peraltro, l'atto contiene tutte le informazioni necessarie a garantire il diritto di difesa del ricorrente, sia con riferimento ai versamenti non effettuati, sia in relazione al calcolo degli interessi (indicati nella misura del 4%).
Trattandosi di omesso versamento a seguito di liquidazione periodica per i trimestri espressamente indicati nell'atto la ricorrente ha tutti gli elementi per effettuare il calcolo.
Ne consegue il rigetto del ricorso sul punto.
15. Quanto al potere del funzionario responsabile dell'atto l'Agenzia delle Entrate ha prodotto tutta la documentazione atta a giustificare il potere del firmatario dell'atto.
16. L'asserita incostituzionalità del processo tributario nel suo insieme è stata smentita dalla pronunzia della Corte Costituzionale di cui al punto 12. Non si ravvisano, quindi, motivi per sollevare questione di illegittimità.
17. Non sussiste difetto di motivazione contenendo l'atto impugnato, come più volte ribadito, tutti gli elementi sia in relazione all'individuazione degli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche dell'IVA, sia in relazione al calcolo delle sanzioni e degli interessi.
18. Si ribadisce che non sussiste un onere di prova “rafforzato” in quanto la norma citata (art. 7 comma 5- bis D. L.vo 546/1992) si limita a ribadire la ripartizione tra le parti dell'onere della prova secondo le comuni regole civilistiche. Il ricorso va, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese a carico di parte soccombente nella misura di Euro 500,00 da liquidare ad Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza ed Euro 500,00 da liquidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione di
Vicenza.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420230006640957000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ricorre avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n.12420230006963932000 dell'importo complessivo lordo di euro 17.605,36 emessa dall'A.dE.R. di Vicenza per i seguenti motivi:
1) Art.54 bis DPR n.633/72. OBBLIGO DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE. MANCATO ADEMPIMENTO.
NULLITA'.
2) NESSUNA EFFICACIA SANANTE PUO' ESSERE ATTRIBUITA ALLA PREVISIONE DELLA CARTELLA
DI PAGAMENTO DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DELLA
COMUNICAZIONE.
3) MOTIVAZIONE QUALE GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE. APPROVAZIONE
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
4) LA LEGGE NON PREVEDE L'OBBLIGO DELLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE MA SOLO UN
MERO INVIO DELLA STESSA. CONTRASTO CON LA RECENTE NORMATIVA CHE HA RIFORMATO
L'ONERE DELLA PROVA RAFFORZATO A CARICO DELL'A.F..
5) TERMINI CONTROLLO EX ART.54-BIS DPR N.633/72. DECADENZA E PRESCRIZIONE.
6) ART.25 DPR n.602/73 LETT. B). INAPPLICABILITA' PER DECADENZA.
7) NULLITA' AVVISO BONARIO EX ART.54-BIS DPR N.633/72 NOTIFICATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE.
8) CONTROLLI FORMALI EX ART. 54-BIS DPR N.633/73 FUORI GIOCO SENZA CONTRADDITTORIO
CON IL CONTRIBUENTE.
9) L'EVENTUALE RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ED IL PARZIALE PAGAMENTO NON COSTITUISCONO
ACQUIESCENZA E RINUNCIA AD IMPUGNARE LA PRETESA TRIBUTARIA. EVENTUALI PRECEDENTI
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO SCADUTE E NON OPPOSTE NON RENDONO VALIDI GLI ATTI
PRETERMESI DI RISCOSSIONE ASSOLUTAMENTE NULLI E/O INESISTENTI.
10) MOTIVAZIONE E PROVA. INESISTENZA. ONERE DELLA PROVA “RAFFORZATO” A CARICO DELL'
A.F. – INTRODUZIONE COMMA 5 BIS ALL'ART. 7 D.LGS. N.546/1992.
11) IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA E' ASSICURATO DAL
RISPETTO DELLA SEQUENZA DI ATTI CON LE RELATIVE NOTIFICAZIONI. L'OMISSIONE DI UN ATTO
PRESUPPOSTO COSTITUISCE UN VIZIO PROCEDURALE CHE COMPORTA, INEVITABILMENTE, LA
NULLITA' DELL'ATTO CONSEQUENZIALE NOTIFICATO.
12) ORDINANZA N.408/1/2022 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VENEZIA.
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO. RAPPORTO DI
DIPENDENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI DAL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE. INCOSTITUZIONALITA'. 13) LA PROCEDURA ESECUTIVA COATTIVA E' REGOLAMENTATA DA PRECISE NORME DI LEGGE
CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE AFFINCHE' L'ATTO SIA VALIDO. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IN
OGGETTO E ABUSO DEL DIRITTO DA PARTE DELL'A.de.R,. MANCATA INDICAZIONE CRONOLOGICA
DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO A CONFORTO DELLE PRETESA DI RISCOSSIONE CHE
DIMOSTRINO CHE NON SONO INTERVENUTE DECADENZE O PRESCRIZIONI.
14) ESSENZIALITA' CHE L'A.de.R. ALL'ATTO IN OGGETTO, ALLEGHI LA SEQUENZA DEGLI ATTI
TRIBUTARI ASSERITAMENTE NOTIFICATI, DELLE RELATE DI NOTIFICA E DEGLI AVVISI DI
RICEVIMENTO.
15) MANCANZA DELLA PROVA CHE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE FIRMATARIO DELL'ATTO IN
OGGETTO ABBIA I REQUISITI PER POTERLO FIRMARE E ASSENZA DELLA PROVA
DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
16) IL PROCESSO TRIBUTARIO COME INSIEME DI REGOLE “PROPORZIONATE” AD UN FINE.
INCOSTITUZIONALITA' DELL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO.
17) L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E' UN REQUISITO DELL'ATTO CHE “DEVE ESSERE SODDISFATTO
AB ORIGINE”. CASSAZIONE SENT. 25.1.2022 n.2039.
18)ONERE DELLA PROVA “RAFFORZATO” A CARICO DELL'A.de.R.
Si chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento in oggetto in quanto non risulta emesso e notificato l'avviso bonario nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, per mancanza di motivazione della cartella di pagamento in oggetto e per le altre eccezioni sollevate.
Che a tal fine l'a.de.R, ai sensi e per gli effetti degli artt.2697, 2712 e 2719 del c.c., produca esauriente documentazione a conforto delle sue ragioni di credito in copia originale ricordando però che il comportamento dell'A.dE.R. è carente di motivazione in assenza della “prova rafforzata” ex comma 5 bis aggiunto all'art.7 del D.Lgs. n.546/1992 e dell'onere della prova.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Riscossione affermando, per quanto riguardava le censure che la riguardavano, la legittimità del proprio operato, contestando le censure proposte nell'atto di ricorso. Rilevava il proprio difetto di legittimazione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo.
All'udienza del 27.1.2025 la Corte, sentite le parti, ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio disponeva la chiamata in causa dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento presupposto, ovvero l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, dispone in tal senso e onerando l'Agenzia delle Entrate Riscossione della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2025 e rinvia all'udienza del 9 giugno
2025 ore 9.30.
Nelle more dell'udienza di rinvio si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Vicenza controdeducendo alle censure della ricorrente e affermando la legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso con rifusione delle spese di giudizio.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso va respinto.
Da un lato l'Agenzia delle Entrate afferma di aver regolarmente comunicato, tramite pec, al ricorrente, l'avviso bonario notificato in data 21.9.2022 (come da documentazione in atti).
Peraltro nessuna violazione deriva dall'omessa notifica degli avvisi come ricordato da Cass. 26.6.2019 n.
33344: è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).
Trattandosi di omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente (omesso versamento IVA nella misura indicata dal contribuente) nessuna nullità deriva dell'omessa notifica dell'avviso bonario.
Sempre la sentenza citata prosegue:
- nel primo caso, peraltro - di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta» - il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass. n. 19893 del 2016);
-con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, st. contr. - obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento - è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass., Sez. 5, n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681; v. anche Sez. 6 - 5, Ord. n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667; Sez. 5, n. 12023 del 10/06/2015, Rv. 635672).
Ne discende che nessuna nullità, anche sotto il profilo del difetto di contraddittorio appare ravvisabile con conseguente rigetto della censura sul punto.
2. Quanto argomentato sul primo motivo assorbe il secondo posto che nessuna efficacia sanante è necessaria non essendosi ravvisata alcuna nullità.
3. La censura di difetto di motivazione va respinta. Invero l'atto contiene tutte le informazioni necessarie per la difesa del contribuente a cominciare dall'indicazione dei tributi ai quali si riferisce, alla esplicitazione delle sanzioni e degli interessi.
Del resto è lo stesso contribuente che ha presentato le dichiarazioni per le quali sono stati omessi i pagamenti e basta il riferimento a tali atti per permettere qualsiasi difesa.
La censura va, quindi, rigettata.
4. La censura ripropone l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione bonaria e, pertanto, si rinvia a quanto già argomentato al punto 1 con conseguente rigetto delle censure sul punto. Peraltro l'Agenzia delle
Entrate ha depositato prova della comunicazione, via Pec, dell'avviso bonario sia pur oltre l'anno. La ritardata comunicazione, in ogni caso, non è motivo di nullità. Infatti una volta riconosciuto che anche l'omesso invio dell'avviso bonario non rende l'atto impugnato nulla, a maggior ragione non lo rende l'invio tardivo.
5. La censura è infondata, si rinvia a quanto appena argomentato al punto precedente.
6. Nessuna decadenza risulta essersi verificata avendo l'Ufficio rispettato i termini previsti dall'art. 25 D.
P.R 602/1973 alla luce della irrilevanza della notifica dell'avviso bonario.
7. Si richiama quanto argomentato ai punti 1 e 4 con riferimento alla tardiva comunicazione dell'avviso bonario.
8. Sul tema si rinvia alla sentenza della Corte illustrata al punto 1.
9. La censura è inconferente non essendo stata evocata nessuna richiesta di rateizzazione dalle altre parti.
10. Il comma 5-bis dell'art. 7 D.l.vo 546/1992 non introduce nessun obbligo di prova “rafforzato” limitandosi a dire che l'amministrazione deve provare la pretesa tributaria (così come il contribuente deve provare il diritto al rimborso).
Nè è previsto che l'amministrazione debba depositare gli originali degli atti presupposti, quando questi sono stati notificati al contribuente.
Inconferenti sono poi le indicazioni in ordine alla documentazione atta a provare la notifica degli atti posto che gli avvisi bonari sono stati notificati via PEC al contribuente essendo al riguardo sufficiente la ricevuta del recapito degli avvisi presso la casella PEC.
Ne consegue il rigetto della censura. 11. Innanzitutto, così come precisato al punto 1, la omessa notifica degli avvisi bonari non è causa di nullità degli atti successivi. Nel caso in esame, peraltro l'Agenzia ha fornito prova della notifica degli avvisi bonari, sia pur tardivamente, circostanza, come visto, che non rende nullo l'atto impugnato.
Conseguentemente la censura è infondata.
12. La questione di costituzionalità proposta dalla Corte di Venezia è stata dichiarata inammissibile dalla
Corte Costituzionale con sentenza 17.12.2024 n. 204 che ha rilevato che la riforma non comportava una effettiva interferenza sulle condizioni di dipendenza e terzietà dei giudici. La ricorrente non solleva ulteriori questioni. Ne consegue il rigetto della censura.
13. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c), è dichiarata solo su eccezione di parte ed è la parte che la eccepisce che ha l'onere di fornire gli elementi a supporto.
Non è, quindi, l'Ufficio che deve dimostrare, a priori e prima che ne venga fatta questione, che essa non si
è verificata.
Anche la decadenza, tranne che si tratti di diritti indisponibili, non è rilevabile l'Uffico (art. 2969 c.c.).
Ne discende che, anche in relazione ad una dichiarazione in tal senso, la parte ha l'onere di eccepirla e di fornirne gli elementi a supporto.
Nel caso in esame la ricorrente ha solo fatto riferimento, genericamente, alla possibilità che si sia verificato l'una o l'altra senza fornire gli elementi in base ai quali dovrebbe pervenirsi ad una tale dichiarazione. Peraltro, come già rilevato ai punti 5 e 6, nessuna prescrizione o decadenza risulta essersi verificata.
14. Non è necessario che l'amministrazione, nel notificare un atto, alleghi ad esso tutti gli atti precedenti qualora questi siano conosciuti dal contribuente.
Nel caso in esame, peraltro, l'atto contiene tutte le informazioni necessarie a garantire il diritto di difesa del ricorrente, sia con riferimento ai versamenti non effettuati, sia in relazione al calcolo degli interessi (indicati nella misura del 4%).
Trattandosi di omesso versamento a seguito di liquidazione periodica per i trimestri espressamente indicati nell'atto la ricorrente ha tutti gli elementi per effettuare il calcolo.
Ne consegue il rigetto del ricorso sul punto.
15. Quanto al potere del funzionario responsabile dell'atto l'Agenzia delle Entrate ha prodotto tutta la documentazione atta a giustificare il potere del firmatario dell'atto.
16. L'asserita incostituzionalità del processo tributario nel suo insieme è stata smentita dalla pronunzia della Corte Costituzionale di cui al punto 12. Non si ravvisano, quindi, motivi per sollevare questione di illegittimità.
17. Non sussiste difetto di motivazione contenendo l'atto impugnato, come più volte ribadito, tutti gli elementi sia in relazione all'individuazione degli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche dell'IVA, sia in relazione al calcolo delle sanzioni e degli interessi.
18. Si ribadisce che non sussiste un onere di prova “rafforzato” in quanto la norma citata (art. 7 comma 5- bis D. L.vo 546/1992) si limita a ribadire la ripartizione tra le parti dell'onere della prova secondo le comuni regole civilistiche. Il ricorso va, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese a carico di parte soccombente nella misura di Euro 500,00 da liquidare ad Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza ed Euro 500,00 da liquidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione di
Vicenza.