Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato invio comunicazione preventiva (avviso bonario)

    La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso bonario non comporta nullità della cartella di pagamento nei casi di omesso versamento di somme dichiarate dal contribuente o di divergenza tra somme dichiarate e versate. Ha inoltre precisato che la comunicazione preventiva è necessaria solo in caso di errori nella dichiarazione o incertezze su aspetti rilevanti, non in caso di omesso versamento di quanto dichiarato. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della comunicazione via PEC, seppur tardiva, ma tale ritardo non è causa di nullità.

  • Rigettato
    Nessuna efficacia sanante della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dal rigetto del primo, poiché nessuna nullità è stata ravvisata e pertanto non vi è necessità di alcuna efficacia sanante.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha respinto la censura, affermando che la cartella contiene tutte le informazioni necessarie per la difesa, inclusi i tributi, le sanzioni e gli interessi, e che il riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente è sufficiente.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica della comunicazione bonaria

    La Corte ha rinviato a quanto argomentato al punto 1, confermando che l'omessa o tardiva notifica dell'avviso bonario non determina nullità. L'Agenzia ha depositato prova della comunicazione via PEC, seppur oltre l'anno, ma ciò non è motivo di nullità.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che la prescrizione e la decadenza non sono rilevabili d'ufficio e richiedono un'eccezione specifica da parte del contribuente con allegazione di elementi a supporto, cosa che non è avvenuta. Ha inoltre ribadito che nessuna decadenza o prescrizione risulta essersi verificata.

  • Rigettato
    Inapplicabilità per decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia rispettato i termini previsti dall'art. 25 DPR 602/1973, alla luce dell'irrilevanza della notifica dell'avviso bonario.

  • Rigettato
    Nullità avviso bonario notificato oltre i termini di legge

    La Corte ha rinviato a quanto argomentato ai punti 1 e 4, confermando che la tardiva comunicazione dell'avviso bonario non è motivo di nullità.

  • Rigettato
    Controlli formali senza contraddittorio

    La Corte ha rinviato alla sentenza citata al punto 1, presumibilmente per ribadire i principi sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Richiesta di rateizzazione e parziale pagamento non costituiscono acquiescenza

    La Corte ha dichiarato la censura inconferente, non essendo stata evocata nessuna richiesta di rateizzazione dalle altre parti.

  • Rigettato
    Onere della prova rafforzato a carico dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha rigettato la censura, affermando che il comma 5-bis dell'art. 7 D.l.vo 546/1992 non introduce un onere di prova "rafforzato" ma ribadisce la ripartizione secondo le regole civilistiche. Ha inoltre specificato che l'amministrazione non è tenuta a depositare gli originali degli atti presupposti se già notificati al contribuente, e che la prova della notifica via PEC è sufficiente.

  • Rigettato
    Procedimento di formazione della pretesa tributaria e nullità dell'atto conseguente

    La Corte ha rinviato a quanto precisato al punto 1, ribadendo che l'omessa notifica degli avvisi bonari non è causa di nullità degli atti successivi. Ha altresì confermato che l'Agenzia ha fornito prova della notifica degli avvisi bonari, seppur tardivamente, circostanza che non rende nullo l'atto impugnato.

  • Rigettato
    Incostituzionalità dell'ordinamento giudiziario tributario

    La Corte ha rigettato la censura, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2024 che ha dichiarato inammissibile una questione simile, ritenendo che la riforma non comportasse una effettiva interferenza sulla terzietà dei giudici.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto e abuso del diritto da parte dell'agente di riscossione

    La Corte ha respinto l'eccezione, ribadendo che la prescrizione e la decadenza non sono rilevabili d'ufficio e richiedono un'eccezione specifica da parte del contribuente con allegazione di elementi a supporto, cosa che non è avvenuta. Ha inoltre rilevato che nessuna prescrizione o decadenza risulta essersi verificata.

  • Rigettato
    Necessità di allegare sequenza atti presupposti e relative notifiche

    La Corte ha rigettato la censura, affermando che non è necessario che l'amministrazione alleghi tutti gli atti precedenti se questi sono conosciuti dal contribuente. Ha inoltre precisato che l'atto contiene tutte le informazioni necessarie per il diritto di difesa, inclusi i dettagli sui versamenti omessi e il calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dei requisiti del funzionario firmatario e dell'autorizzazione amministrativa

    La Corte ha affermato che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto tutta la documentazione atta a giustificare il potere del firmatario dell'atto.

  • Rigettato
    Incostituzionalità dell'assetto organizzativo giudiziario tributario

    La Corte ha rigettato la censura, ribadendo quanto già statuito al punto 12 in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Obbligo di motivazione dell'atto

    La Corte ha ribadito che non sussiste difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari in relazione agli omessi versamenti IVA, sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 91
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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