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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
CA GI, LA
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 628/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12-05-2025 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato;
Resistente: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego del rimborso di euro 7.632,00 relativo a IRPEF per l'anno d'imposta 2022, richiesto dalla ricorrente a fronte di detrazioni per spese relative a interventi edilizi.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cagliari, ha riferito che - ritenendo fondati i motivi del ricorso - con provvedimento protocollo n. 5083/2025, ha disposto in sede di autotutela l'annullamento del provvedimento di diniego e ha disposto il rimborso dell'IRPEF richiesto dalla contribuente.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causua è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle entrate di Cagliari circa l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale riconoscimento del rimborso d'imposta preteso dalla contribuente, non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
CA GI, LA
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 628/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12-05-2025 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 777/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato;
Resistente: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego del rimborso di euro 7.632,00 relativo a IRPEF per l'anno d'imposta 2022, richiesto dalla ricorrente a fronte di detrazioni per spese relative a interventi edilizi.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cagliari, ha riferito che - ritenendo fondati i motivi del ricorso - con provvedimento protocollo n. 5083/2025, ha disposto in sede di autotutela l'annullamento del provvedimento di diniego e ha disposto il rimborso dell'IRPEF richiesto dalla contribuente.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causua è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle entrate di Cagliari circa l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale riconoscimento del rimborso d'imposta preteso dalla contribuente, non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.