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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 879/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 24.03.2025 avverso la sentenza n. 8186/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 23.09.2024 e non notificata,
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. CORRADO VERTI (C.F.
), con studio in Milano (MI), via Lecco n. 12, presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.Iva. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, come da delega allegata all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli
Avv.ti PIETRO NIGRO (C.F. ) e ILARIA BERIOTTO (C.F. C.F._3
( ), con studio in Milano (MI), Via degli Ottoboni n. 16, presso cui è C.F._4 elettivamente domiciliata
-APPELLATA-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. depositati il 4 settembre 2025:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere il proposto appello per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione XIII
1 civile, n. 8186/2024 (Repert. n. 7486/2024) pubblicata in data 23.09.2024, resa all'esito della causa iscritta al n. RG 42956/2022 così giudicare: Nel merito: rigettare ogni domanda formulata dalla parte attrice, in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 12501/2022, (R.G. n. 18994/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 26.07.2022;
- per l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo di € 26.764,47, versato dalla CP_1 signora in forza dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento notificato Pt_1 nell'interesse di oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti da ciascun CP_1 pagamento,
- condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, anche per quanto disposto dal CP_1
III comma della medesima norma, per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno nei confronti della signora ella somma che sarà ritenuta di giustizia. Pt_1 in via istruttoria:
- acquisire la documentazione prodotta con separata nota di deposito in ossequio al provvedimento reso all'udienza del 15.7.2025; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame della Sig.ra i sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo il suddetto appello alcuna Pt_1 ragionevole probabilità di essere accolto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare tutte le domande spiegate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra a agito in giudizio con mala fede e colpa grave e, per Pt_1
l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.;
- condannare la Sig.ra l pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e Pt_1 per gli effetti di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 12501/2022, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 17.174,88, oltre interessi moratori CP_1 commerciali e spese, a titolo di corrispettivo relativo a servizi svolti in suo favore, come indicati nelle fatture nn. 8038 e 8039 del 30 dicembre 2021.
L'opponente esponeva che le causali del credito ingiunto, come riportate nelle fatture allegate a corredo del ricorso monitorio, afferivano a canoni di noleggio dell'autovettura FIAT 500 X targata
2 FV210SR (€ 10.800,00 oltre IVA), la franchigia per “seconda chiave non riconsegnata e cappelliera posteriore mancante”, per “ripristino fianco DX a parte post” e per “parabrezza” (€ 1.500,00), oltre al corrispettivo di ricambi d'auto e “manodopera carrozzeria” (€ 1.998,26, oltre IVA).
La sig.ra egava di aver stipulato il dedotto contratto di locazione della vettura, eccependo Pt_1 di aver avuto il godimento del veicolo a titolo gratuito, in forza dei rapporti amicali esistenti tra il rappresentante legale della società opposta, e suo marito, , adducendo CP_2 Persona_1
a riprova che nessun corrispettivo le era mai stato richiesto per tutta la durata del rapporto (circa quattro anni e mezzo). Contestava dunque la durata del godimento (da agosto 2018 a dicembre 2021),
l'ammontare del corrispettivo richiesto definendolo esorbitante, la presunta consegna della seconda chiave, la mancanza della cappelliera e gli asseriti danni alla carrozzeria, nonché il prezzo dei ricambi.
Eccepiva infine la non debenza dell'IVA sul credito risarcitorio, invocando l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sull'interpretazione dell'art. 15 d.p.r. n. 633/1972 (Risposta n. 74/2019) e deduceva la non spettanza degli interessi moratori legali previsti dal d. lgs. n. 231/2002 invocando la presunzione di vessatorietà della relativa clausola, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. F) d. lgs. n.
206/2005, non specificamente accettata e sottoscritta.
Concludeva quindi per la revoca, l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituitasi in giudizio, la chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1 replicando che la signora veva sottoscritto, in data 4 marzo 2019, il contratto di locazione Pt_1 ed il verbale di consegna del veicolo, che il canone pattuito contrattualmente ammontava ad € 350,00 oltre IVA, che il pagamento le era stato richiesto più volte con messaggi inviati via whatsapp e che il veicolo non era mai stato restituito dalla conduttrice, essendo invece stato ritrovato, in data 27 settembre 2021, abbandonato davanti alla carrozzeria sita in San Giuliano Milanese, alla via Iseo angolo con viale Lombardia, con “visibili ammaccature e danni”.
Contestava la natura risarcitoria del credito indicato nella fattura n. 8038, trattandosi di “un corrispettivo dovuto dalla sig.ra lla per i pezzi di ricambio e la manodopera che si Pt_1 CP_1
è resa necessaria per la riparazione dei danni cagionati all'autovettura dalla medesima”.
L'opposta deduceva inoltre che il canone richiesto concerneva il periodo dal 4 marzo 2019, data di inizio del rapporto, al dicembre 2021 (31 mensilità X € 350,00=€ 10.850,00) e che il riferimento in fattura al mese di agosto 2018 riguardava la data di produzione del veicolo e non quella di decorrenza del rapporto locativo.
In merito agli interessi, specificava di averli richiesti, nel ricorso monitorio, “dal giorno del dovuto al saldo effettivo” e che erroneamente il giudice li aveva riconosciuti al tasso moratorio legale previsto per le transazioni commerciali dal d. lgs. n. 231/2002 dalle scadenze indicate in fattura, giacché essi spettavano, ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c., all'ordinario tasso legale dalla scadenza indicata in fattura al ricorso monitorio e al tasso moratorio legale previsto per le transazioni commerciali solo dalla domanda giudiziale al saldo. Allegava e documentava di aver proposto al riguardo formale istanza di correzione dell'errore materiale del decreto, che era stata rigettata dal giudice.
3 Alla prima udienza, l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte alla copia del contratto di locazione prodotta dall'opposta, quindi, concessi i termini per lo scambio delle memorie istruttorie, espletata la prova orale richiesta dall'opposta, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con sentenza n. 8186/2024, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l'opposizione presentata da revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 12501/2022, condannando la stessa, in parziale accoglimento della richiesta formulata dall'opposta, al pagamento in favore di ell'importo di € 12.241,12, oltre interessi CP_1 legali, nella misura prevista al comma 1 dell'art. 1284 c.c., dalle singole scadenze dei canoni mensili di noleggio, e dal 27 settembre 2021 sul credito risarcitorio, e nella misura prevista dal comma 4 del medesimo art. 1284 c.c., dal deposito del ricorso monitorio (13 maggio 2022) all'effettivo saldo.
In particolare, il Tribunale, premesso che è pacifico che l'opponente abbia avuto il godimento della vettura presa a noleggio dalla precisava che l'oggetto del contendere verte sulla natura CP_1 gratuita ovvero onerosa del godimento del mezzo;
riteneva sfornita di riscontro probatorio la ricostruzione della sig.ra suffragata – di
contro
- la tesi della società opposta, in particolare Pt_1 in virtù della copia del contratto di locazione del veicolo prodotta e dalla deposizione testimoniale della dipendente che aveva compilato al computer il modulo del Testimone_1 contratto di noleggio e lo aveva sottoposto alla firma dell'opponente e del di lei marito, unitamente al verbale di consegna.
In merito alle franchigie addebitate dall'opponente, previste contrattualmente in caso di furto o di danni connessi ad un sinistro, il Giudice di primo grado riteneva non spettante alla l'importo CP_1 richiesto di € 1.500,00, in quanto i presupposti contrattuali citati non risultavano né allegati né tantomeno provati;
quanto ai danni riportati dal veicolo, il Tribunale riteneva provati solo quelli riguardanti il fanalino destro e in parte alla carrozzeria, riconoscendo alla società locatrice un importo di € 1.451,12 a titolo risarcitorio.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo cinque motivi di Parte_1 gravame che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio del 11/11/2025.
5. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto sussistente un contratto di locazione tra le parti e il conseguente diritto al pagamento del canone di noleggio da parte di sulla base del contratto di locazione CP_1 prodotto in copia fotostatica, disconosciuta dall'opponente, nonché della deposizione testimoniale della dipendente di sig.ra (querelata per falsità), che ha dichiarato CP_1 Testimone_1
4 che la sig.ra avrebbe firmato il contratto in sua presenza;
parte appellante denuncia Pt_1
l'inutilizzabilità quale prova della copia fotostatica del contratto disconosciuta, non sottoponibile ad istanza di verificazione, sostenendo che, in assenza del documento originale da sottoporre a verificazione, non sarebbe possibile far ricorso alla prova testimoniale.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra lamenta l'omessa motivazione da parte del Pt_1
Tribunale circa la rilevata contraffazione delle firme apparentemente apposte dalla stessa appellante sui documenti disconosciuti, punto che risulterebbe indubbiamente decisivo della controversia.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura l'omessa valutazione di attendibilità della teste nonostante i rilievi effettuati dalla sig.ra in merito Testimone_1 Pt_1 all'autenticità delle firme risultanti sul contratto e verbale di consegna e l'interesse della teste nel giudizio, mentre con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale con riferimento al capo relativo al risarcimento del danno, censurando in particolare il valore probatorio attribuito ai rilievi fotografici e alle fatture prodotte dalla controparte.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, parte appellante chiede, a fronte della riforma della sentenza impugnata, che venga valutata la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del comportamento processuale, ivi compresa la fase di mediazione, adottato dalla e contraddistinto da mala fede. CP_1
6. Le censure sono infondate e non meritano pertanto accoglimento.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata sul presupposto che l'appellante non abbia contestato e in modo specifico i capi della sentenza di cui chiede la riforma, limitandosi a riproporre le medesime doglianze di cui al giudizio di primo grado, senza ulteriori argomentazioni in diritto o richiami giurisprudenziali a sostegno delle proprie ragioni;
ritiene questa Corte che l'atto d'appello enunci tutte le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste, individuando, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” e formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, le ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Procedendo con l'esame del merito del presente appello, deve rilevarsi che risultano pacifiche, in quanto mai contestate, sia l'esecuzione della prestazione da parte della sia il godimento della CP_1 vettura da parte dell'odierna appellante – fatto, quest'ultimo, che risulta anche dagli atti del procedimento penale RGNR 16003/2024 instaurato a seguito della denuncia-querela presentata dalla sig.ra ei confronti della menzionata teste nei quali la Pt_1 Testimone_1 Pt_1 ed il marito, di fatto, ammettono di aver ritirato l'automobile (nello specifico l'avrebbe ritirata il
5 marito) – mentre ad essere contestata, anche in sede di appello, risulta essere la natura onerosa del concesso utilizzo del bene, dunque la sussistenza o meno del contratto di noleggio della vettura.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la tesi addotta dalla è rimasta priva del Pt_1 benchè minimo riscontro probatorio ed è sconfessata dall'insieme degli elementi offerti da a CP_1 riprova del credito azionato– quali lo svolgimento da parte della stessa di attività di tipo imprenditoriale nel settore automobilistico (che lascia indubbiamente presumere un fine di lucro nell'agire dell'odierna appellata e dunque contrasta con l'eccepita gratuità del rapporto) e l'aver richiesto alla sig.ra a mezzo di messaggi inviati via Whatsapp a settembre e dicembre 2020, Pt_1
i dati della stessa da inserire in fatturazione facendo specifico riferimento alla Fiat 500– dai quali è logico desumere, almeno in via presuntiva, il concordato godimento a titolo oneroso della vettura e la sussistenza del rapporto di noleggio. Rispetto all'univocità e coerenza degli elementi rappresentati, la produzione in giudizio della copia fotostatica del contratto e le dichiarazioni della teste Tes_1 assumono valore meramente confermativo e non di prova essenziale, con conseguente irrilevanza di fatto dell'eccepita falsità delle firme e delle dichiarazioni testimoniali.
Riguardo poi a quest'ultimo aspetto, il collegio non può non osservare l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di incapacità della teste sollevata dall'appellante per la prima volta nella memoria di replica e non subito dopo la sua deposizione e che non emergono ragioni in atti per dubitare dell'attendibilità della teste (la quale ha dichiarato di aver compilato il modulo del contratto Tes_1 di noleggio e averlo sottoposto alla firma dell'odierna appellante e del marito unitamente al verbale di consegna della vettura), rilevato che i dati personali della sig.ra del marito non possono Pt_1 che essere stati resi dagli stessi alla sig.ra e non è contestato che il marito della Tes_1 Pt_1 abbia firmato il verbale di consegna;
circostanze che corroborano le dichiarazioni testimoniali conferendo loro indubbia attendibilità.
A quanto già rilevato si aggiunga la considerazione circa il valore probatorio (quanto alle prestazioni eseguite) da attribuire alle fatture nn. 8038 e 8039 del 30.12.2021 emessa dalla ed oggetto CP_1 del d.i. poi opposto davanti al Tribunale, stante la non contestazione della sussistenza del rapporto
(seppur a diverso titolo) e delle fatture stesse in via stragiudiziale, dunque in un contesto di elementi che vanno tutti a suffragare l'ipotesi di esecuzione delle prestazioni: “Ora, è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass.
6 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).” (Cass. Civ., ord. n. 989 del
10/01/2024).
Nello stesso senso Cass. Civ., II Sez., sent. n. 3581/2024, secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.
35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti.”
A fronte di tutti gli elementi evidenziati, l'odierna appellante non ha fornito alcun riscontro probatorio dell'eccepita gratuità del godimento della vettura o delle ragioni che avrebbero dovuto condurre le parti a concludere un accordo in tal senso;
risulta pertanto coerente con il quadro fattuale dedotto in atti ritenere dimostrata la stipulazione del contratto di noleggio della vettura alle condizioni addotte dall'appellata e desumibili dalla copia fotostatica prodotta.
Per quanto attiene al capo della sentenza impugnata relativo al risarcimento dei danni riportati dalla vettura, le censure formulate da parte appellante appaiono destituite di fondamento: in primo luogo era obbligo della estituire il veicolo nelle medesime condizioni in cui lo aveva locato, mentre Pt_1
è incontestato che la on abbia adempiuto a tale obbligo e che il veicolo sia stato rinvenuto Pt_1 sulla pubblica via;
i testimoni escussi hanno confermato che la documentazione fotografica depositata in atti raffiguri la vettura al momento del ritrovamento;
dalle fotografie in atti, non tempestivamente contestate – come rilevato dal giudice con argomentazione non impugnata- risultano evidenti i danni riportati dalla carrozzeria e dal fanale destro, danni sulla cui quantificazione questo
Collegio ritiene di aderire al giudizio di congruità cui è giunto il Giudice di primo grado, la cui decisione è stata apoditticamente contestata dall'appellante, senza fornire prova che altri e diversi sarebbero stati i costi di riparazione rispetto a quelli indicati nella fattura da CP_1
7. In conclusione, l'appello proposto da va rigettato, con integrale conferma Parte_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 8186/2024, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia (pari ad € 12.241,12),
7 avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 8186/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data Parte_1
23.09.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed €
1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c.
1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 10.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 24.03.2025 avverso la sentenza n. 8186/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 23.09.2024 e non notificata,
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. CORRADO VERTI (C.F.
), con studio in Milano (MI), via Lecco n. 12, presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.Iva. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, come da delega allegata all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli
Avv.ti PIETRO NIGRO (C.F. ) e ILARIA BERIOTTO (C.F. C.F._3
( ), con studio in Milano (MI), Via degli Ottoboni n. 16, presso cui è C.F._4 elettivamente domiciliata
-APPELLATA-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. depositati il 4 settembre 2025:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere il proposto appello per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione XIII
1 civile, n. 8186/2024 (Repert. n. 7486/2024) pubblicata in data 23.09.2024, resa all'esito della causa iscritta al n. RG 42956/2022 così giudicare: Nel merito: rigettare ogni domanda formulata dalla parte attrice, in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 12501/2022, (R.G. n. 18994/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 26.07.2022;
- per l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo di € 26.764,47, versato dalla CP_1 signora in forza dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento notificato Pt_1 nell'interesse di oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti da ciascun CP_1 pagamento,
- condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, anche per quanto disposto dal CP_1
III comma della medesima norma, per aver agito in giudizio in mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno nei confronti della signora ella somma che sarà ritenuta di giustizia. Pt_1 in via istruttoria:
- acquisire la documentazione prodotta con separata nota di deposito in ossequio al provvedimento reso all'udienza del 15.7.2025; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame della Sig.ra i sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo il suddetto appello alcuna Pt_1 ragionevole probabilità di essere accolto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare tutte le domande spiegate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra a agito in giudizio con mala fede e colpa grave e, per Pt_1
l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.;
- condannare la Sig.ra l pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e Pt_1 per gli effetti di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 12501/2022, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 17.174,88, oltre interessi moratori CP_1 commerciali e spese, a titolo di corrispettivo relativo a servizi svolti in suo favore, come indicati nelle fatture nn. 8038 e 8039 del 30 dicembre 2021.
L'opponente esponeva che le causali del credito ingiunto, come riportate nelle fatture allegate a corredo del ricorso monitorio, afferivano a canoni di noleggio dell'autovettura FIAT 500 X targata
2 FV210SR (€ 10.800,00 oltre IVA), la franchigia per “seconda chiave non riconsegnata e cappelliera posteriore mancante”, per “ripristino fianco DX a parte post” e per “parabrezza” (€ 1.500,00), oltre al corrispettivo di ricambi d'auto e “manodopera carrozzeria” (€ 1.998,26, oltre IVA).
La sig.ra egava di aver stipulato il dedotto contratto di locazione della vettura, eccependo Pt_1 di aver avuto il godimento del veicolo a titolo gratuito, in forza dei rapporti amicali esistenti tra il rappresentante legale della società opposta, e suo marito, , adducendo CP_2 Persona_1
a riprova che nessun corrispettivo le era mai stato richiesto per tutta la durata del rapporto (circa quattro anni e mezzo). Contestava dunque la durata del godimento (da agosto 2018 a dicembre 2021),
l'ammontare del corrispettivo richiesto definendolo esorbitante, la presunta consegna della seconda chiave, la mancanza della cappelliera e gli asseriti danni alla carrozzeria, nonché il prezzo dei ricambi.
Eccepiva infine la non debenza dell'IVA sul credito risarcitorio, invocando l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sull'interpretazione dell'art. 15 d.p.r. n. 633/1972 (Risposta n. 74/2019) e deduceva la non spettanza degli interessi moratori legali previsti dal d. lgs. n. 231/2002 invocando la presunzione di vessatorietà della relativa clausola, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. F) d. lgs. n.
206/2005, non specificamente accettata e sottoscritta.
Concludeva quindi per la revoca, l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituitasi in giudizio, la chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1 replicando che la signora veva sottoscritto, in data 4 marzo 2019, il contratto di locazione Pt_1 ed il verbale di consegna del veicolo, che il canone pattuito contrattualmente ammontava ad € 350,00 oltre IVA, che il pagamento le era stato richiesto più volte con messaggi inviati via whatsapp e che il veicolo non era mai stato restituito dalla conduttrice, essendo invece stato ritrovato, in data 27 settembre 2021, abbandonato davanti alla carrozzeria sita in San Giuliano Milanese, alla via Iseo angolo con viale Lombardia, con “visibili ammaccature e danni”.
Contestava la natura risarcitoria del credito indicato nella fattura n. 8038, trattandosi di “un corrispettivo dovuto dalla sig.ra lla per i pezzi di ricambio e la manodopera che si Pt_1 CP_1
è resa necessaria per la riparazione dei danni cagionati all'autovettura dalla medesima”.
L'opposta deduceva inoltre che il canone richiesto concerneva il periodo dal 4 marzo 2019, data di inizio del rapporto, al dicembre 2021 (31 mensilità X € 350,00=€ 10.850,00) e che il riferimento in fattura al mese di agosto 2018 riguardava la data di produzione del veicolo e non quella di decorrenza del rapporto locativo.
In merito agli interessi, specificava di averli richiesti, nel ricorso monitorio, “dal giorno del dovuto al saldo effettivo” e che erroneamente il giudice li aveva riconosciuti al tasso moratorio legale previsto per le transazioni commerciali dal d. lgs. n. 231/2002 dalle scadenze indicate in fattura, giacché essi spettavano, ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c., all'ordinario tasso legale dalla scadenza indicata in fattura al ricorso monitorio e al tasso moratorio legale previsto per le transazioni commerciali solo dalla domanda giudiziale al saldo. Allegava e documentava di aver proposto al riguardo formale istanza di correzione dell'errore materiale del decreto, che era stata rigettata dal giudice.
3 Alla prima udienza, l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte alla copia del contratto di locazione prodotta dall'opposta, quindi, concessi i termini per lo scambio delle memorie istruttorie, espletata la prova orale richiesta dall'opposta, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con sentenza n. 8186/2024, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l'opposizione presentata da revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 12501/2022, condannando la stessa, in parziale accoglimento della richiesta formulata dall'opposta, al pagamento in favore di ell'importo di € 12.241,12, oltre interessi CP_1 legali, nella misura prevista al comma 1 dell'art. 1284 c.c., dalle singole scadenze dei canoni mensili di noleggio, e dal 27 settembre 2021 sul credito risarcitorio, e nella misura prevista dal comma 4 del medesimo art. 1284 c.c., dal deposito del ricorso monitorio (13 maggio 2022) all'effettivo saldo.
In particolare, il Tribunale, premesso che è pacifico che l'opponente abbia avuto il godimento della vettura presa a noleggio dalla precisava che l'oggetto del contendere verte sulla natura CP_1 gratuita ovvero onerosa del godimento del mezzo;
riteneva sfornita di riscontro probatorio la ricostruzione della sig.ra suffragata – di
contro
- la tesi della società opposta, in particolare Pt_1 in virtù della copia del contratto di locazione del veicolo prodotta e dalla deposizione testimoniale della dipendente che aveva compilato al computer il modulo del Testimone_1 contratto di noleggio e lo aveva sottoposto alla firma dell'opponente e del di lei marito, unitamente al verbale di consegna.
In merito alle franchigie addebitate dall'opponente, previste contrattualmente in caso di furto o di danni connessi ad un sinistro, il Giudice di primo grado riteneva non spettante alla l'importo CP_1 richiesto di € 1.500,00, in quanto i presupposti contrattuali citati non risultavano né allegati né tantomeno provati;
quanto ai danni riportati dal veicolo, il Tribunale riteneva provati solo quelli riguardanti il fanalino destro e in parte alla carrozzeria, riconoscendo alla società locatrice un importo di € 1.451,12 a titolo risarcitorio.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo cinque motivi di Parte_1 gravame che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio del 11/11/2025.
5. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto sussistente un contratto di locazione tra le parti e il conseguente diritto al pagamento del canone di noleggio da parte di sulla base del contratto di locazione CP_1 prodotto in copia fotostatica, disconosciuta dall'opponente, nonché della deposizione testimoniale della dipendente di sig.ra (querelata per falsità), che ha dichiarato CP_1 Testimone_1
4 che la sig.ra avrebbe firmato il contratto in sua presenza;
parte appellante denuncia Pt_1
l'inutilizzabilità quale prova della copia fotostatica del contratto disconosciuta, non sottoponibile ad istanza di verificazione, sostenendo che, in assenza del documento originale da sottoporre a verificazione, non sarebbe possibile far ricorso alla prova testimoniale.
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra lamenta l'omessa motivazione da parte del Pt_1
Tribunale circa la rilevata contraffazione delle firme apparentemente apposte dalla stessa appellante sui documenti disconosciuti, punto che risulterebbe indubbiamente decisivo della controversia.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura l'omessa valutazione di attendibilità della teste nonostante i rilievi effettuati dalla sig.ra in merito Testimone_1 Pt_1 all'autenticità delle firme risultanti sul contratto e verbale di consegna e l'interesse della teste nel giudizio, mentre con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale con riferimento al capo relativo al risarcimento del danno, censurando in particolare il valore probatorio attribuito ai rilievi fotografici e alle fatture prodotte dalla controparte.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, parte appellante chiede, a fronte della riforma della sentenza impugnata, che venga valutata la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del comportamento processuale, ivi compresa la fase di mediazione, adottato dalla e contraddistinto da mala fede. CP_1
6. Le censure sono infondate e non meritano pertanto accoglimento.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata sul presupposto che l'appellante non abbia contestato e in modo specifico i capi della sentenza di cui chiede la riforma, limitandosi a riproporre le medesime doglianze di cui al giudizio di primo grado, senza ulteriori argomentazioni in diritto o richiami giurisprudenziali a sostegno delle proprie ragioni;
ritiene questa Corte che l'atto d'appello enunci tutte le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste, individuando, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” e formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, le ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Procedendo con l'esame del merito del presente appello, deve rilevarsi che risultano pacifiche, in quanto mai contestate, sia l'esecuzione della prestazione da parte della sia il godimento della CP_1 vettura da parte dell'odierna appellante – fatto, quest'ultimo, che risulta anche dagli atti del procedimento penale RGNR 16003/2024 instaurato a seguito della denuncia-querela presentata dalla sig.ra ei confronti della menzionata teste nei quali la Pt_1 Testimone_1 Pt_1 ed il marito, di fatto, ammettono di aver ritirato l'automobile (nello specifico l'avrebbe ritirata il
5 marito) – mentre ad essere contestata, anche in sede di appello, risulta essere la natura onerosa del concesso utilizzo del bene, dunque la sussistenza o meno del contratto di noleggio della vettura.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la tesi addotta dalla è rimasta priva del Pt_1 benchè minimo riscontro probatorio ed è sconfessata dall'insieme degli elementi offerti da a CP_1 riprova del credito azionato– quali lo svolgimento da parte della stessa di attività di tipo imprenditoriale nel settore automobilistico (che lascia indubbiamente presumere un fine di lucro nell'agire dell'odierna appellata e dunque contrasta con l'eccepita gratuità del rapporto) e l'aver richiesto alla sig.ra a mezzo di messaggi inviati via Whatsapp a settembre e dicembre 2020, Pt_1
i dati della stessa da inserire in fatturazione facendo specifico riferimento alla Fiat 500– dai quali è logico desumere, almeno in via presuntiva, il concordato godimento a titolo oneroso della vettura e la sussistenza del rapporto di noleggio. Rispetto all'univocità e coerenza degli elementi rappresentati, la produzione in giudizio della copia fotostatica del contratto e le dichiarazioni della teste Tes_1 assumono valore meramente confermativo e non di prova essenziale, con conseguente irrilevanza di fatto dell'eccepita falsità delle firme e delle dichiarazioni testimoniali.
Riguardo poi a quest'ultimo aspetto, il collegio non può non osservare l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di incapacità della teste sollevata dall'appellante per la prima volta nella memoria di replica e non subito dopo la sua deposizione e che non emergono ragioni in atti per dubitare dell'attendibilità della teste (la quale ha dichiarato di aver compilato il modulo del contratto Tes_1 di noleggio e averlo sottoposto alla firma dell'odierna appellante e del marito unitamente al verbale di consegna della vettura), rilevato che i dati personali della sig.ra del marito non possono Pt_1 che essere stati resi dagli stessi alla sig.ra e non è contestato che il marito della Tes_1 Pt_1 abbia firmato il verbale di consegna;
circostanze che corroborano le dichiarazioni testimoniali conferendo loro indubbia attendibilità.
A quanto già rilevato si aggiunga la considerazione circa il valore probatorio (quanto alle prestazioni eseguite) da attribuire alle fatture nn. 8038 e 8039 del 30.12.2021 emessa dalla ed oggetto CP_1 del d.i. poi opposto davanti al Tribunale, stante la non contestazione della sussistenza del rapporto
(seppur a diverso titolo) e delle fatture stesse in via stragiudiziale, dunque in un contesto di elementi che vanno tutti a suffragare l'ipotesi di esecuzione delle prestazioni: “Ora, è ben vero che in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass.
6 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).” (Cass. Civ., ord. n. 989 del
10/01/2024).
Nello stesso senso Cass. Civ., II Sez., sent. n. 3581/2024, secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.
35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti.”
A fronte di tutti gli elementi evidenziati, l'odierna appellante non ha fornito alcun riscontro probatorio dell'eccepita gratuità del godimento della vettura o delle ragioni che avrebbero dovuto condurre le parti a concludere un accordo in tal senso;
risulta pertanto coerente con il quadro fattuale dedotto in atti ritenere dimostrata la stipulazione del contratto di noleggio della vettura alle condizioni addotte dall'appellata e desumibili dalla copia fotostatica prodotta.
Per quanto attiene al capo della sentenza impugnata relativo al risarcimento dei danni riportati dalla vettura, le censure formulate da parte appellante appaiono destituite di fondamento: in primo luogo era obbligo della estituire il veicolo nelle medesime condizioni in cui lo aveva locato, mentre Pt_1
è incontestato che la on abbia adempiuto a tale obbligo e che il veicolo sia stato rinvenuto Pt_1 sulla pubblica via;
i testimoni escussi hanno confermato che la documentazione fotografica depositata in atti raffiguri la vettura al momento del ritrovamento;
dalle fotografie in atti, non tempestivamente contestate – come rilevato dal giudice con argomentazione non impugnata- risultano evidenti i danni riportati dalla carrozzeria e dal fanale destro, danni sulla cui quantificazione questo
Collegio ritiene di aderire al giudizio di congruità cui è giunto il Giudice di primo grado, la cui decisione è stata apoditticamente contestata dall'appellante, senza fornire prova che altri e diversi sarebbero stati i costi di riparazione rispetto a quelli indicati nella fattura da CP_1
7. In conclusione, l'appello proposto da va rigettato, con integrale conferma Parte_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 8186/2024, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia (pari ad € 12.241,12),
7 avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 8186/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data Parte_1
23.09.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed €
1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c.
1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 10.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
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