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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 209/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 209 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea IO per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Bisogno per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3789/2024, pubblicata il 16/07/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da che, alle ore 8.00 circa del 17.4.2015, percorrendo a piedi il Parte_1 lungomare Tafuri di era inciampata nei pressi della pensione 14 Leoni a CP_1 causa di una mattonella sconnessa ed era rovinata al suolo. Dichiara l'attrice responsabile della causazione dell'evento nella misura del 50% e condanna il al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di € Controparte_1
1 2.053,99 oltre interessi legali (capo 1); dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti comprese quelle di consulenza tecnica che pone a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà (capo 2).
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che parte attrice ha assolto, con la prova testimoniale espletata e la documentazione prodotta, all'onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità del;
che le Controparte_1 risultanze istruttorie consentono di ritenere la sussistenza dell'anomala condizione del marciapiede e che, tuttavia, che l'evento dannoso si è verificato per il concorrente comportamento colposo della parte attrice;
che “la visibilità del lamentato dissesto e la prevedibilità del pericolo in considerazione che la caduta è avvenuta in pieno giorno per l'attrice sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto, che ben poteva porre rimedio attraverso opere di ordinaria manutenzione, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'art. 1227
c.c.”; che le predette circostanze “fanno ritenere che, se l'attrice avesse prestato maggiore attenzione al piano stradale, come richiesto dall'ordinaria diligenza, avrebbe potuto quantomeno attenuare le conseguenze dannose della caduta sul marciapiede”; che, pertanto, all'attrice va imputato un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, ex art. 1227, comma 1, c.c., ed acclarata la CP_ responsabilità dell' convenuto quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella misura del 50%; che dalla Ctu espletata è emerso che l'attrice ha riportato un
“trauma contusivo regione nasale, ginocchio sinistro e rachide cervicale”, con n. 7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, n. 21 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e un danno permanente del 2%; che, facendo applicazione delle
Tabelle di Milano, il danno da invalidità permanente deve essere quantificato in €
1.467,94 (l'attrice aveva 68 anni all'epoca dei fatti), mentre il danno da invalidità temporanea totale e parziale deve essere quantificato in € 863,10 cui va aggiunta la somma di € 776,94 per il danno morale nonché le spese mediche di € 1,000,00 per un totale complessivo di € 4.107,98; che tali somme vanno riconosciute nella misura del 50% atteso il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro e, quindi, il convenuto va condannato al pagamento della somma di € CP_1
1.553,99 (pari al 50% di € 3.107,98 ) a titolo di risarcimento del danno biologico nonché al pagamento della somma di € 500,00 (pari al 50% di 1.000,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche per complessivi € 2.053,99; che le spese processuali, comprese quelle occorse per la Ctu, “vanno compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda”.
2 L'appello propone appello avverso la sentenza, che impugna solo Parte_1 nella parte in cui compensa per intero le spese di lite.
Deduce che il regolamento delle spese viola il disposto dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., poiché non vi è soccombenza reciproca ma al più un parziale accoglimento della domanda, che non giustifica la integrale compensazione delle spese;
che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, comma 2, c.p.c. (Cass.,
Sez. Un. n. 32061 del 2022); che non ricorrono neanche una delle altre ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. che, secondo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 132 del 2014 e dalla successiva sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, consentono la compensazione delle spese (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimente o nelle ipotesi in cui vengano in rilievo questioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di CP_1 primo grado, “a favore dell'avv. Andrea IO, ex art. 93 c.p.c., nella misura proporzionale all'accoglimento della domanda attrice e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, sempre in favore dell'avv.
Andrea IO, antistatario”.
La risposta dell'appellato
Il , costituitosi, risponde che il giudice di prime cure ha Controparte_1 rettamente applicato l'art. 92, comma 2, c.p.c. in virtù della soccombenza reciproca, per aver accolto solo in parte la domanda;
che la soccombenza reciproca non rappresenta l'unico criterio, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito la decisione di non applicare il principio della soccombenza, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., n. 289/2021); che il potere discrezionale del giudice di merito in materia di compensazione delle spese
3 processuali è volto a garantire un'equa ripartizione delle spese tra le parti, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui il comportamento processuale delle parti, l'esito della lite e la gravità delle rispettive posizioni;
che le “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo la Corte Costituzionale devono giustificare la decisione di compensare le spese processuali, sono esplicitate nelle motivazioni della sentenza
L'appellato conclude per il rigetto dell'appello; in via subordinata: “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in virtù del parziale accoglimento della domanda attorea, così come disposto dalla sentenza impugnata, condannare l'appellato alla refusione delle spese processuali di cui al giudizio di primo grado con conseguente riduzione dei relativi importi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina relativa alle spese processuali che, salvo le ipotesi specifiche, è dettata in generale dagli artt. 91 e 92 c.p.c., è improntata al principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa. Costituiscono applicazione del principio di causalità, sia il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., sia la compensazione, totale o parziale, delle spese nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Oltre alla soccombenza reciproca, la necessità di ricorrere al giudice, che giustifica la compensazione, può essere dipesa dalla “novità della questione trattata”, o dal “mutamento della giurisprudenza” o da “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La ragione di compensazione delle spese esposta dal giudice di primo grado (“in considerazione del parziale accoglimento della domanda”) non può ritenersi riconducibile all'ipotesi della soccombenza reciproca. Tale non può essere, come chiarito dalle Sezioni Unite 31.10.2022, n. 32061, l'accoglimento parziale della domanda, anche in caso di rilevante divario tra petitum e decisum. La fattispecie della soccombenza reciproca deve riferirsi all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, o anche ad un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ma va esclusa nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese
4 processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Non ricorre un'altra delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(novità della questione o mutamento della giurisprudenza), ma ricorre l'ipotesi atipica (“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) che deve consistere in circostanze aventi i caratteri della particolare capacità persuasiva (gravità) e della non ordinarietà (eccezionalità) che permettono di affermare che la controversia non
è stata causata dal comportamento della parte soccombente, avendo questa azionato una pretesa o resistito ad una pretesa assolutamente incerta in punto di fatto e/o di diritto. Tali circostanze “gravi ed eccezionali”, in verità, si riscontrano nel caso di specie, in cui il giudizio ha accertato un concorso colposo della danneggiata nella produzione dell'evento di danno, valutato come equivalente alla causazione del danno imputabile al Ciò che giustifica la resistenza in giudizio di CP_1 quest'ultimo rispetto alla pretesa solo parzialmente fondata di imputargli integralmente il fatto dannoso, essendone invece entrambi coautori.
Per tali ragioni e in considerazione del concorso colposo paritario dell'odierna appellante, l'appello deve essere accolto con la compensazione per metà delle spese processuali di primo grado e la condanna del al rimborso della Controparte_1 restante metà.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue invece il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante.
Per entrambi i gradi le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(sul valore di € 2.053,99 corrispondente alla condanna - scaglione fino ad €
5.200,00 -) e della particolare semplicità della causa. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 209/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, compensa per metà le spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 264,00 per spese vive ed € 2.000,00 per
5 onorari di difesa, e condanna il al rimborso della restante Controparte_1 metà in favore di - pari ad € 132,00 per spese vive ed € Parte_1
1.000,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Andrea IO, per dichiarato anticipo;
2. condanna il al rimborso delle spese processuali del grado di Controparte_1 appello in favore di che liquida in € 174,00 per spese Parte_1 vive ed € 1.800,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Andrea IO, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 209 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea IO per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Bisogno per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3789/2024, pubblicata il 16/07/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da che, alle ore 8.00 circa del 17.4.2015, percorrendo a piedi il Parte_1 lungomare Tafuri di era inciampata nei pressi della pensione 14 Leoni a CP_1 causa di una mattonella sconnessa ed era rovinata al suolo. Dichiara l'attrice responsabile della causazione dell'evento nella misura del 50% e condanna il al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di € Controparte_1
1 2.053,99 oltre interessi legali (capo 1); dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti comprese quelle di consulenza tecnica che pone a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà (capo 2).
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che parte attrice ha assolto, con la prova testimoniale espletata e la documentazione prodotta, all'onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità del;
che le Controparte_1 risultanze istruttorie consentono di ritenere la sussistenza dell'anomala condizione del marciapiede e che, tuttavia, che l'evento dannoso si è verificato per il concorrente comportamento colposo della parte attrice;
che “la visibilità del lamentato dissesto e la prevedibilità del pericolo in considerazione che la caduta è avvenuta in pieno giorno per l'attrice sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto, che ben poteva porre rimedio attraverso opere di ordinaria manutenzione, ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'art. 1227
c.c.”; che le predette circostanze “fanno ritenere che, se l'attrice avesse prestato maggiore attenzione al piano stradale, come richiesto dall'ordinaria diligenza, avrebbe potuto quantomeno attenuare le conseguenze dannose della caduta sul marciapiede”; che, pertanto, all'attrice va imputato un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, ex art. 1227, comma 1, c.c., ed acclarata la CP_ responsabilità dell' convenuto quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella misura del 50%; che dalla Ctu espletata è emerso che l'attrice ha riportato un
“trauma contusivo regione nasale, ginocchio sinistro e rachide cervicale”, con n. 7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, n. 21 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e un danno permanente del 2%; che, facendo applicazione delle
Tabelle di Milano, il danno da invalidità permanente deve essere quantificato in €
1.467,94 (l'attrice aveva 68 anni all'epoca dei fatti), mentre il danno da invalidità temporanea totale e parziale deve essere quantificato in € 863,10 cui va aggiunta la somma di € 776,94 per il danno morale nonché le spese mediche di € 1,000,00 per un totale complessivo di € 4.107,98; che tali somme vanno riconosciute nella misura del 50% atteso il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro e, quindi, il convenuto va condannato al pagamento della somma di € CP_1
1.553,99 (pari al 50% di € 3.107,98 ) a titolo di risarcimento del danno biologico nonché al pagamento della somma di € 500,00 (pari al 50% di 1.000,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche per complessivi € 2.053,99; che le spese processuali, comprese quelle occorse per la Ctu, “vanno compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda”.
2 L'appello propone appello avverso la sentenza, che impugna solo Parte_1 nella parte in cui compensa per intero le spese di lite.
Deduce che il regolamento delle spese viola il disposto dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., poiché non vi è soccombenza reciproca ma al più un parziale accoglimento della domanda, che non giustifica la integrale compensazione delle spese;
che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, comma 2, c.p.c. (Cass.,
Sez. Un. n. 32061 del 2022); che non ricorrono neanche una delle altre ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. che, secondo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 132 del 2014 e dalla successiva sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, consentono la compensazione delle spese (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimente o nelle ipotesi in cui vengano in rilievo questioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di CP_1 primo grado, “a favore dell'avv. Andrea IO, ex art. 93 c.p.c., nella misura proporzionale all'accoglimento della domanda attrice e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, sempre in favore dell'avv.
Andrea IO, antistatario”.
La risposta dell'appellato
Il , costituitosi, risponde che il giudice di prime cure ha Controparte_1 rettamente applicato l'art. 92, comma 2, c.p.c. in virtù della soccombenza reciproca, per aver accolto solo in parte la domanda;
che la soccombenza reciproca non rappresenta l'unico criterio, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito la decisione di non applicare il principio della soccombenza, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., n. 289/2021); che il potere discrezionale del giudice di merito in materia di compensazione delle spese
3 processuali è volto a garantire un'equa ripartizione delle spese tra le parti, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui il comportamento processuale delle parti, l'esito della lite e la gravità delle rispettive posizioni;
che le “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo la Corte Costituzionale devono giustificare la decisione di compensare le spese processuali, sono esplicitate nelle motivazioni della sentenza
L'appellato conclude per il rigetto dell'appello; in via subordinata: “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, in virtù del parziale accoglimento della domanda attorea, così come disposto dalla sentenza impugnata, condannare l'appellato alla refusione delle spese processuali di cui al giudizio di primo grado con conseguente riduzione dei relativi importi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina relativa alle spese processuali che, salvo le ipotesi specifiche, è dettata in generale dagli artt. 91 e 92 c.p.c., è improntata al principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa. Costituiscono applicazione del principio di causalità, sia il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., sia la compensazione, totale o parziale, delle spese nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Oltre alla soccombenza reciproca, la necessità di ricorrere al giudice, che giustifica la compensazione, può essere dipesa dalla “novità della questione trattata”, o dal “mutamento della giurisprudenza” o da “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La ragione di compensazione delle spese esposta dal giudice di primo grado (“in considerazione del parziale accoglimento della domanda”) non può ritenersi riconducibile all'ipotesi della soccombenza reciproca. Tale non può essere, come chiarito dalle Sezioni Unite 31.10.2022, n. 32061, l'accoglimento parziale della domanda, anche in caso di rilevante divario tra petitum e decisum. La fattispecie della soccombenza reciproca deve riferirsi all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, o anche ad un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ma va esclusa nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese
4 processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Non ricorre un'altra delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(novità della questione o mutamento della giurisprudenza), ma ricorre l'ipotesi atipica (“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) che deve consistere in circostanze aventi i caratteri della particolare capacità persuasiva (gravità) e della non ordinarietà (eccezionalità) che permettono di affermare che la controversia non
è stata causata dal comportamento della parte soccombente, avendo questa azionato una pretesa o resistito ad una pretesa assolutamente incerta in punto di fatto e/o di diritto. Tali circostanze “gravi ed eccezionali”, in verità, si riscontrano nel caso di specie, in cui il giudizio ha accertato un concorso colposo della danneggiata nella produzione dell'evento di danno, valutato come equivalente alla causazione del danno imputabile al Ciò che giustifica la resistenza in giudizio di CP_1 quest'ultimo rispetto alla pretesa solo parzialmente fondata di imputargli integralmente il fatto dannoso, essendone invece entrambi coautori.
Per tali ragioni e in considerazione del concorso colposo paritario dell'odierna appellante, l'appello deve essere accolto con la compensazione per metà delle spese processuali di primo grado e la condanna del al rimborso della Controparte_1 restante metà.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue invece il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante.
Per entrambi i gradi le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(sul valore di € 2.053,99 corrispondente alla condanna - scaglione fino ad €
5.200,00 -) e della particolare semplicità della causa. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 209/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, compensa per metà le spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 264,00 per spese vive ed € 2.000,00 per
5 onorari di difesa, e condanna il al rimborso della restante Controparte_1 metà in favore di - pari ad € 132,00 per spese vive ed € Parte_1
1.000,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Andrea IO, per dichiarato anticipo;
2. condanna il al rimborso delle spese processuali del grado di Controparte_1 appello in favore di che liquida in € 174,00 per spese Parte_1 vive ed € 1.800,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Andrea IO, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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