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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
25.5.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
RD MO
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Massimiliano Cesareo
OPPOSTO
Oggetto: appalto
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 1278/2021, emesso in data 3.8.2021 e pubblicato in data 18.8.2021 nel procedimento rubricato al n. 2866/2021 R.G., su istanza della società
[...]
con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il Controparte_1
pagamento della somma di euro 36.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte riveniente dallo svolgimento di attività edile in favore della CP_2
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: che non
[...]
sussiste alcuna sua esposizione debitoria nei confronti della società opposta per aver già saldato le relative spettanze;
l'essersi ridotte le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto intervenuto inter partes, in conseguenza della sopravvenuta diminuzione delle opere appaltate dalla committente alla subappaltante Parte_2 Parte_1
3. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni, dispiegando domanda riconvenzionale: “- in via assolutamente preliminare, denegare la provvisoria esecutività all'opposto D.I., per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- sempre in via assolutamente preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza
e/o l'inesigibilità e/o l'incertezza del credito azionato, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare che, allo stato, nessun pagamento è dovuto all'opposta a causa dell'inesistenza e/o dell'inesigibilità e/o dell'incertezza del credito, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedi-mento legalmente conseguente;
- in via principale, accertarsi e dichiararsi che la domanda monitoria
2 definita con l'opposto D.I. è improponibile e/o inammissibile e/o illegittima e/o infondata e/o carente di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum e che, pertanto, nulla è dovuto dall'ingiunta, ora opponente, alla Costruzioni, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- in via riconvenzionale condannare l'opposta alla restituzione della somma pagata in misura eccedentaria rispetto a quella pattuita, ammontante ad €1.140,83=, per i motivi le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- condannare, in ogni caso,
l'opposta al pagamento integrale delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
4. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
contestando che vi sia stata una riduzione delle opere oggetto del contratto di subappalto e anzi deducendone un ampliamento. Così nel merito l'opposta ha precisato le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, - In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - In via principale: Previo accertamento della legittimità della pretesa creditoria di nei confronti di Controparte_1
rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale, in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e del tutto sfornite di prova e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
della somma portata dallo stesso decreto o della diversa CP_1
somma che risulterà di giustizia.”.
5. Con ordinanza del 31.10.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..
3 6. Con ordinanza del 25.5.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che gemma in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo
"invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa"
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n.
7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e
Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
4 1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova,
23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II,
29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n.
13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez.
II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974;
5 Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n.
11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez.
III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
1.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un
6 limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che:
'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020
n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
2. Così individuato, regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa, parte opponente, convenuta sostanziale, ha dedotto di aver integralmente saldato le spettanze della subappaltatrice, affermando che quest'ultima non ha dato prova del proprio credito, fondato su documento unilaterale quale la fattura e non sullo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) regolarmente approvato.
2.1. Alla stregua dei princìpi dianzi ricostruiti, incombe su parte opposta, attrice sostanziale, dimostrare il titolo della propria pretesa, oltre all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, in ragione della sinallagmaticità del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
7 2.2. Tale prova non è stata raggiunta.
2.2.1. Da un lato, osserva il Tribunale come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione;
in tale fase processuale, infatti, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., per tutte, da ultimo, ord. Cass. 11/03/2011 n. 5915). In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
2.2.2. La fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non ha efficacia dimostrativa in ordine all'effettiva realizzazione della prestazione né alla sua corrispondenza con quella pattuita, costituendo al più in tal senso elemento indiziario (cfr. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
2.2.3. Ancora, con specifico riguardo al contratto d'appalto, è stato condivisibilmente affermato che l'appaltatore (così come il subappaltatore) che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse né le risultanze della misurazione della quantità dei lavori eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (Cass. 26517/2018;
10860/2007).
2.3. Ebbene, l'attore sostanziale ha prodotto in copia la fattura n. 5 del
3.4.2017, recante quale causale la generica indicazione “Lavori eseguiti
8 presso vostro cantiere di via Marcantonio Cesti n 10”, a fronte di contratto di subappalto che, nel prevedere all'art. 5 un importo complessivo di euro 71.000,00, espressamente prevede nel successivo art. 6 che il pagamento del prezzo deve essere effettuato “a S.A.L. mensile”, per il 95% dei lavori effettivamente eseguiti e certificati, mentre il restante 5% dopo il collaudo finale delle opere e la consegna dell'immobile al committente.
2.4. Se è vero che lo stato di avanzamento lavori (c.d. non CP_3
costituisce prova del diritto al corrispettivo maturato dall'appaltatore
(così come del subappaltatore), cionondimeno si afferma che “gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell' appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011).
2.5. Nella presente controversia l'attore sostanziale non solo non ha raggiunto (amplius infra) la compiuta prova della natura, dell'entità e della consistenza delle opere a fronte delle quali è in tesi sorto il credito di cui alla domanda, ma non ha neppure offerto l'integrale produzione dei relativi S.A.L. che, seppur con le limitazioni gnoseologiche anzidette, possono costituire, coordinati col principio di non contestazione, elemento liberamente apprezzabile dal Giudicante a fondamento del proprio convincimento.
2.6. La produzione di documento unilaterale quale la fattura, peraltro con la causale ampiamente generica indicata sopra, a fronte delle contestazioni del convenuto, non è beninteso idonea a dimostrare la quantità e la qualità delle opere che il subappaltatore afferma di aver realizzato.
9 2.7. Né tale dimostrazione è suscettibile di rivenire dai capitoli di prova per testimoni articolati dall'attore sostanziale, i quali, avendo per oggetto lo svolgimento di “lavori” e facenti integrale rimando esterno, per la determinazione del relativo contenuto, a documenti, che sostanzialmente si chiede al teste di confermare, contemplano margini di valutatività non compatibili con la prova testimoniale, che deve, come noto (cfr. art. 244
e seguenti cod. proc. civ.), riguardare specifiche e determinate circostanze di fatto, dalla cui prova sia indi possibile inferire valutazioni di carattere tecnico o giuridico, che come tali non possono beninteso direttamente essere demandate al teste.
2.8. La prova della natura, dell'entità, dell'effettuazione e della consistenza delle opere poste dall'attore a fondamento del credito, peraltro in difetto della compiuta produzione dei S.A.L., neppure può essere rimessa ad una consulenza tecnica d'ufficio, la quale assolve allo scopo di apportare al Giudici elementi tecnici e non già di rilevare dall'onere probatorio la parte su cui questo incombe.
3. Deve essere dunque accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le domande veicolate dall'attore sostanziale sono infondate.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società Pt_1
il Tribunale osserva che, a fronte della stipulazione del prezzo nel
[...]
contratto di subappalto per euro 71.000,00, l'attore in riconvenzionale non ha provato, tenuto conto della contestazione di controparte, la sussistenza di un patto posteriore alla formazione del documento e relativo alla riduzione del prezzo ad euro 50.859,17, somma che appare, alla stregua dei documenti in atti, manualmente aggiunta alla scheda contrattuale con interlineatura di quella meccanoscritta.
Inoltre, giova rammentare che i contratti di appalto e subappalto sono funzionalmente ed unilateralmente collegati, sì da dar luogo ad una
10 pluralità di pattuizioni aventi una propria individuabilità giuridica e connotate da parziale coincidenza soggettiva, non intercorrendo fra i due negozi un nesso teleologico reciproco, in quanto il solo subappalto dipende dall'appalto originario.
Ebbene, la società non ha dimostrato, a fronte delle Parte_1
contestazioni formulate, di aver pagato in misura eccedente le prestazioni eseguite né che la riduzione delle opere oggetto di appalto abbia investito i lavori per i quali si afferma che detto pagamento eccedente è stato effettuato.
Deve conseguentemente essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
5. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1278/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3. respinge ogni altra domanda;
4. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 14 dicembre 2025
11 Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4448 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
25.5.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
RD MO
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. Massimiliano Cesareo
OPPOSTO
Oggetto: appalto
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 1278/2021, emesso in data 3.8.2021 e pubblicato in data 18.8.2021 nel procedimento rubricato al n. 2866/2021 R.G., su istanza della società
[...]
con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il Controparte_1
pagamento della somma di euro 36.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte riveniente dallo svolgimento di attività edile in favore della CP_2
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: che non
[...]
sussiste alcuna sua esposizione debitoria nei confronti della società opposta per aver già saldato le relative spettanze;
l'essersi ridotte le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto intervenuto inter partes, in conseguenza della sopravvenuta diminuzione delle opere appaltate dalla committente alla subappaltante Parte_2 Parte_1
3. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni, dispiegando domanda riconvenzionale: “- in via assolutamente preliminare, denegare la provvisoria esecutività all'opposto D.I., per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- sempre in via assolutamente preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza
e/o l'inesigibilità e/o l'incertezza del credito azionato, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare che, allo stato, nessun pagamento è dovuto all'opposta a causa dell'inesistenza e/o dell'inesigibilità e/o dell'incertezza del credito, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedi-mento legalmente conseguente;
- in via principale, accertarsi e dichiararsi che la domanda monitoria
2 definita con l'opposto D.I. è improponibile e/o inammissibile e/o illegittima e/o infondata e/o carente di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum e che, pertanto, nulla è dovuto dall'ingiunta, ora opponente, alla Costruzioni, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- in via riconvenzionale condannare l'opposta alla restituzione della somma pagata in misura eccedentaria rispetto a quella pattuita, ammontante ad €1.140,83=, per i motivi le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- condannare, in ogni caso,
l'opposta al pagamento integrale delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
4. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
contestando che vi sia stata una riduzione delle opere oggetto del contratto di subappalto e anzi deducendone un ampliamento. Così nel merito l'opposta ha precisato le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, - In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - In via principale: Previo accertamento della legittimità della pretesa creditoria di nei confronti di Controparte_1
rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale, in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e del tutto sfornite di prova e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
della somma portata dallo stesso decreto o della diversa CP_1
somma che risulterà di giustizia.”.
5. Con ordinanza del 31.10.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..
3 6. Con ordinanza del 25.5.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che gemma in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo
"invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa"
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n.
7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e
Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
4 1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova,
23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II,
29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n.
13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez.
II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974;
5 Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n.
11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez.
III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
1.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un
6 limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che:
'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020
n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
2. Così individuato, regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa, parte opponente, convenuta sostanziale, ha dedotto di aver integralmente saldato le spettanze della subappaltatrice, affermando che quest'ultima non ha dato prova del proprio credito, fondato su documento unilaterale quale la fattura e non sullo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) regolarmente approvato.
2.1. Alla stregua dei princìpi dianzi ricostruiti, incombe su parte opposta, attrice sostanziale, dimostrare il titolo della propria pretesa, oltre all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, in ragione della sinallagmaticità del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
7 2.2. Tale prova non è stata raggiunta.
2.2.1. Da un lato, osserva il Tribunale come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione;
in tale fase processuale, infatti, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., per tutte, da ultimo, ord. Cass. 11/03/2011 n. 5915). In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
2.2.2. La fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non ha efficacia dimostrativa in ordine all'effettiva realizzazione della prestazione né alla sua corrispondenza con quella pattuita, costituendo al più in tal senso elemento indiziario (cfr. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
2.2.3. Ancora, con specifico riguardo al contratto d'appalto, è stato condivisibilmente affermato che l'appaltatore (così come il subappaltatore) che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse né le risultanze della misurazione della quantità dei lavori eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (Cass. 26517/2018;
10860/2007).
2.3. Ebbene, l'attore sostanziale ha prodotto in copia la fattura n. 5 del
3.4.2017, recante quale causale la generica indicazione “Lavori eseguiti
8 presso vostro cantiere di via Marcantonio Cesti n 10”, a fronte di contratto di subappalto che, nel prevedere all'art. 5 un importo complessivo di euro 71.000,00, espressamente prevede nel successivo art. 6 che il pagamento del prezzo deve essere effettuato “a S.A.L. mensile”, per il 95% dei lavori effettivamente eseguiti e certificati, mentre il restante 5% dopo il collaudo finale delle opere e la consegna dell'immobile al committente.
2.4. Se è vero che lo stato di avanzamento lavori (c.d. non CP_3
costituisce prova del diritto al corrispettivo maturato dall'appaltatore
(così come del subappaltatore), cionondimeno si afferma che “gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell' appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011).
2.5. Nella presente controversia l'attore sostanziale non solo non ha raggiunto (amplius infra) la compiuta prova della natura, dell'entità e della consistenza delle opere a fronte delle quali è in tesi sorto il credito di cui alla domanda, ma non ha neppure offerto l'integrale produzione dei relativi S.A.L. che, seppur con le limitazioni gnoseologiche anzidette, possono costituire, coordinati col principio di non contestazione, elemento liberamente apprezzabile dal Giudicante a fondamento del proprio convincimento.
2.6. La produzione di documento unilaterale quale la fattura, peraltro con la causale ampiamente generica indicata sopra, a fronte delle contestazioni del convenuto, non è beninteso idonea a dimostrare la quantità e la qualità delle opere che il subappaltatore afferma di aver realizzato.
9 2.7. Né tale dimostrazione è suscettibile di rivenire dai capitoli di prova per testimoni articolati dall'attore sostanziale, i quali, avendo per oggetto lo svolgimento di “lavori” e facenti integrale rimando esterno, per la determinazione del relativo contenuto, a documenti, che sostanzialmente si chiede al teste di confermare, contemplano margini di valutatività non compatibili con la prova testimoniale, che deve, come noto (cfr. art. 244
e seguenti cod. proc. civ.), riguardare specifiche e determinate circostanze di fatto, dalla cui prova sia indi possibile inferire valutazioni di carattere tecnico o giuridico, che come tali non possono beninteso direttamente essere demandate al teste.
2.8. La prova della natura, dell'entità, dell'effettuazione e della consistenza delle opere poste dall'attore a fondamento del credito, peraltro in difetto della compiuta produzione dei S.A.L., neppure può essere rimessa ad una consulenza tecnica d'ufficio, la quale assolve allo scopo di apportare al Giudici elementi tecnici e non già di rilevare dall'onere probatorio la parte su cui questo incombe.
3. Deve essere dunque accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le domande veicolate dall'attore sostanziale sono infondate.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società Pt_1
il Tribunale osserva che, a fronte della stipulazione del prezzo nel
[...]
contratto di subappalto per euro 71.000,00, l'attore in riconvenzionale non ha provato, tenuto conto della contestazione di controparte, la sussistenza di un patto posteriore alla formazione del documento e relativo alla riduzione del prezzo ad euro 50.859,17, somma che appare, alla stregua dei documenti in atti, manualmente aggiunta alla scheda contrattuale con interlineatura di quella meccanoscritta.
Inoltre, giova rammentare che i contratti di appalto e subappalto sono funzionalmente ed unilateralmente collegati, sì da dar luogo ad una
10 pluralità di pattuizioni aventi una propria individuabilità giuridica e connotate da parziale coincidenza soggettiva, non intercorrendo fra i due negozi un nesso teleologico reciproco, in quanto il solo subappalto dipende dall'appalto originario.
Ebbene, la società non ha dimostrato, a fronte delle Parte_1
contestazioni formulate, di aver pagato in misura eccedente le prestazioni eseguite né che la riduzione delle opere oggetto di appalto abbia investito i lavori per i quali si afferma che detto pagamento eccedente è stato effettuato.
Deve conseguentemente essere respinta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
5. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1278/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3. respinge ogni altra domanda;
4. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 14 dicembre 2025
11 Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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