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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ZZ PP, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1852/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via De Gasperi 10 81130 Caserta CE
resistente2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Via Carlo Penzone Indirizzo_1 Parete CE
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Via De Gasperi 10 81130 Lusciano CE Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8831005425 SERVIZIO SANITA 1996
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8831005425 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8831005425 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5224/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in riassunzione il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta (Ufficio di Aversa), nonché nei confronti dei soci ed eredi della società A. Società_4 s.n.c. di Società_3, avverso l'avviso di accertamento n. 8831005425, relativo all'anno d'imposta 1996, emesso nei suoi confronti quale socio al 20% della predetta società, atto consequenziale all'avviso di accertamento n. 8832000451 notificato alla società in data 27 settembre 2002, per complessivi Lire
112.056.000 a titolo di reddito di partecipazione, oltre maggiori imposte, contributi, sanzioni ed interessi.
Esponeva il ricorrente che l'avviso personale traeva origine dall'accertamento emesso nei confronti della società Società_4 s.n.c., con il quale l'Ufficio aveva determinato, mediante applicazione dei c.d. parametri di cui ai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997, un maggior reddito d'impresa pari a Lire 560.279.000, imputato poi pro quota ai soci.
Precisava che, avverso tale accertamento societario, la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta, la quale, con sentenza n. 101/7/05, accoglieva il ricorso, decisione successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.
86/18/07 del 13 marzo 2007, che dichiarava l'illegittimità dei citati D.P.C.M. per violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988, in quanto adottati senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Rappresentava altresì che, nel parallelo giudizio promosso dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento personale, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 29/16/05 del
21 gennaio 2005, aveva ritenuto l'accertamento consequenziale a quello societario e disponeva l'uniformazione del reddito del socio a quanto sarebbe stato deciso nel giudizio riguardante la società partecipata.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria
Regionale della Campania con sentenza n. 149/08/10 del 20 gennaio 2010, la quale ribadiva il principio di consequenzialità tra accertamento societario e accertamenti emessi nei confronti dei soci.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19585 del 2018, dichiarava la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio tra società di persone e soci, disponendo il rinvio alla
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. A seguito di tale pronuncia, non veniva tempestivamente riassunto il giudizio e la Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta, con decreto presidenziale n. 762/2021 depositato il 28 luglio 2021, dichiarava l'estinzione del processo.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava il decreto di estinzione, ma la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 4604/2023, confermava l'estinzione del giudizio.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva reclamo e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con ordinanza n. 503/2025 depositata il 26 febbraio 2025, accoglieva il reclamo, revocava il decreto di estinzione e rimetteva il ricorrente nei termini per la riassunzione, rilevando la mancanza di prova della rituale comunicazione del decreto presidenziale.
In esecuzione di tale ordinanza, il sig. Ricorrente_1 riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, evocando in giudizio l'Agenzia delle Entrate nonché i soci ed eredi della società Società_4 s.n.c., chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in subordine, che lo stesso seguisse le sorti dell'accertamento societario definitivamente annullato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, depositando controdeduzioni, nelle quali ripercorreva l'iter processuale e concludeva per il rigetto del ricorso, ovvero, in via subordinata, per l'allineamento dell'accertamento del socio alle sorti dell'accertamento emesso nei confronti della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio, riassunto a seguito della rimessione in termini disposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, è l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 8831005425 (anno d'imposta 1996), emesso nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale socio al 20% della società Società_4 s.n.c.; atto che, per stessa prospettazione delle parti, scaturiva dall'accertamento societario (avviso n. 8832000451) con cui l'Ufficio rideterminava il reddito della società mediante applicazione dei c.d. “parametri”.
Ne consegue che l'atto impugnato non si regge su una autonoma ricostruzione reddituale del socio, bensì sulla mera imputazione per trasparenza del maggior reddito previamente determinato in capo alla società; sicché la legittimità dell'accertamento al socio è logicamente e giuridicamente dipendente dalla tenuta del presupposto societario e, soprattutto, dal metodo (parametri) con cui tale presupposto veniva determinato.
Nel comporre la presente controversia, il Collegio assume come riferimento logico-giuridico (in quanto direttamente pertinente al medesimo presupposto impositivo e al medesimo metodo accertativo)
l'argomentazione svolta dalla CTR Campania n. 86/18/07 del 13.03.2007, resa in relazione all'avviso societario n. 8832000451 per l'anno 1996.
In tale decisione, il thema decidendum veniva individuato nella questione se i D.P.C.M. 29.01.1996 e
23.07.1997 (approvativi dei parametri) dovessero ritenersi illegittimi per violazione dell'art. 17 L. 400/1988, per mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato;
e la CTR, condividendo l'impostazione del primo giudice, riteneva l'illegittimità dei D.P.C.M. sulla base di un percorso motivazionale articolato su tre passaggi che qui si richiamano perché decisivi anche nel presente giudizio: (i) l'esistenza della base legislativa che consentiva l'uso dei parametri nei periodi 1995-97; (ii) la qualificazione del D.P.C.M. come
“regolamento”, in quanto atto generale e astratto, destinato a una pluralità indeterminata di destinatari e ripetibile nel tempo;
(iii) la necessaria applicazione del modello procedimentale di cui all'art. 17 L. 400/1988, con conseguente indispensabilità del parere del Consiglio di Stato secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa CTR. Ciò posto, questo Collegio condivide, come si diceva, tale impianto argomentativo per la sua coerenza sistematica: se il parametro è introdotto e disciplinato da un atto avente natura regolamentare (come ritenuto dalla CTR), la sua validità è condizionata al rispetto del procedimento previsto dalla legge, sicché la carenza del parere obbligatorio incide sul presupposto stesso dell'utilizzabilità del parametro quale regola generale dell'accertamento.
Dagli atti di causa risulta che l'avviso impugnato al socio veniva emesso esclusivamente perché l'Ufficio aveva previamente accertato in capo alla società un maggior reddito tramite parametri, imputandone poi la quota al 20% al sig. Ricorrente_1, senza evidenziare ulteriori elementi individualizzanti o una distinta ricostruzione reddituale riferita al socio.
Pertanto, una volta affermata — secondo l'impostazione della CTR 86/18/07 qui condivisa — l'inapplicabilità/ illegittimità del fondamento regolamentare utilizzato per la determinazione del maggior reddito societario, viene meno il presupposto logico e giuridico su cui si fonda l'accertamento per trasparenza notificato al socio.
Su questa sequenza logica non influisce la complessa vicenda processuale (cassazione con rinvio, estinzione, reclamo e rimessione in termini), che riguarda esclusivamente la regolare instaurazione e prosecuzione del processo, senza fornire, né poter fornire, un supporto probatorio o motivazionale autonomo all'atto impositivo oggi in esame, il quale rimane strettamente legato al presupposto societario determinato tramite parametri.
La particolare complessità della vicenda, segnata da molteplici pronunce e da articolate vicende processuali (rinvio, declaratoria di estinzione e successiva revoca con rimessione in termini), Banca_1 giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento n. 8831005425 (redditi 1996) emesso dall'Agenzia delle Entrate di Aversa e dispone la compensazione delle spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
ZZ PP, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1852/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via De Gasperi 10 81130 Caserta CE
resistente2 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Via Carlo Penzone Indirizzo_1 Parete CE
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Via De Gasperi 10 81130 Lusciano CE Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8831005425 SERVIZIO SANITA 1996
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8831005425 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8831005425 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5224/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in riassunzione il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta (Ufficio di Aversa), nonché nei confronti dei soci ed eredi della società A. Società_4 s.n.c. di Società_3, avverso l'avviso di accertamento n. 8831005425, relativo all'anno d'imposta 1996, emesso nei suoi confronti quale socio al 20% della predetta società, atto consequenziale all'avviso di accertamento n. 8832000451 notificato alla società in data 27 settembre 2002, per complessivi Lire
112.056.000 a titolo di reddito di partecipazione, oltre maggiori imposte, contributi, sanzioni ed interessi.
Esponeva il ricorrente che l'avviso personale traeva origine dall'accertamento emesso nei confronti della società Società_4 s.n.c., con il quale l'Ufficio aveva determinato, mediante applicazione dei c.d. parametri di cui ai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997, un maggior reddito d'impresa pari a Lire 560.279.000, imputato poi pro quota ai soci.
Precisava che, avverso tale accertamento societario, la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta, la quale, con sentenza n. 101/7/05, accoglieva il ricorso, decisione successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.
86/18/07 del 13 marzo 2007, che dichiarava l'illegittimità dei citati D.P.C.M. per violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988, in quanto adottati senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Rappresentava altresì che, nel parallelo giudizio promosso dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento personale, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 29/16/05 del
21 gennaio 2005, aveva ritenuto l'accertamento consequenziale a quello societario e disponeva l'uniformazione del reddito del socio a quanto sarebbe stato deciso nel giudizio riguardante la società partecipata.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria
Regionale della Campania con sentenza n. 149/08/10 del 20 gennaio 2010, la quale ribadiva il principio di consequenzialità tra accertamento societario e accertamenti emessi nei confronti dei soci.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19585 del 2018, dichiarava la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio tra società di persone e soci, disponendo il rinvio alla
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. A seguito di tale pronuncia, non veniva tempestivamente riassunto il giudizio e la Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta, con decreto presidenziale n. 762/2021 depositato il 28 luglio 2021, dichiarava l'estinzione del processo.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava il decreto di estinzione, ma la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 4604/2023, confermava l'estinzione del giudizio.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva reclamo e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con ordinanza n. 503/2025 depositata il 26 febbraio 2025, accoglieva il reclamo, revocava il decreto di estinzione e rimetteva il ricorrente nei termini per la riassunzione, rilevando la mancanza di prova della rituale comunicazione del decreto presidenziale.
In esecuzione di tale ordinanza, il sig. Ricorrente_1 riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, evocando in giudizio l'Agenzia delle Entrate nonché i soci ed eredi della società Società_4 s.n.c., chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in subordine, che lo stesso seguisse le sorti dell'accertamento societario definitivamente annullato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, depositando controdeduzioni, nelle quali ripercorreva l'iter processuale e concludeva per il rigetto del ricorso, ovvero, in via subordinata, per l'allineamento dell'accertamento del socio alle sorti dell'accertamento emesso nei confronti della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio, riassunto a seguito della rimessione in termini disposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, è l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 8831005425 (anno d'imposta 1996), emesso nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale socio al 20% della società Società_4 s.n.c.; atto che, per stessa prospettazione delle parti, scaturiva dall'accertamento societario (avviso n. 8832000451) con cui l'Ufficio rideterminava il reddito della società mediante applicazione dei c.d. “parametri”.
Ne consegue che l'atto impugnato non si regge su una autonoma ricostruzione reddituale del socio, bensì sulla mera imputazione per trasparenza del maggior reddito previamente determinato in capo alla società; sicché la legittimità dell'accertamento al socio è logicamente e giuridicamente dipendente dalla tenuta del presupposto societario e, soprattutto, dal metodo (parametri) con cui tale presupposto veniva determinato.
Nel comporre la presente controversia, il Collegio assume come riferimento logico-giuridico (in quanto direttamente pertinente al medesimo presupposto impositivo e al medesimo metodo accertativo)
l'argomentazione svolta dalla CTR Campania n. 86/18/07 del 13.03.2007, resa in relazione all'avviso societario n. 8832000451 per l'anno 1996.
In tale decisione, il thema decidendum veniva individuato nella questione se i D.P.C.M. 29.01.1996 e
23.07.1997 (approvativi dei parametri) dovessero ritenersi illegittimi per violazione dell'art. 17 L. 400/1988, per mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato;
e la CTR, condividendo l'impostazione del primo giudice, riteneva l'illegittimità dei D.P.C.M. sulla base di un percorso motivazionale articolato su tre passaggi che qui si richiamano perché decisivi anche nel presente giudizio: (i) l'esistenza della base legislativa che consentiva l'uso dei parametri nei periodi 1995-97; (ii) la qualificazione del D.P.C.M. come
“regolamento”, in quanto atto generale e astratto, destinato a una pluralità indeterminata di destinatari e ripetibile nel tempo;
(iii) la necessaria applicazione del modello procedimentale di cui all'art. 17 L. 400/1988, con conseguente indispensabilità del parere del Consiglio di Stato secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa CTR. Ciò posto, questo Collegio condivide, come si diceva, tale impianto argomentativo per la sua coerenza sistematica: se il parametro è introdotto e disciplinato da un atto avente natura regolamentare (come ritenuto dalla CTR), la sua validità è condizionata al rispetto del procedimento previsto dalla legge, sicché la carenza del parere obbligatorio incide sul presupposto stesso dell'utilizzabilità del parametro quale regola generale dell'accertamento.
Dagli atti di causa risulta che l'avviso impugnato al socio veniva emesso esclusivamente perché l'Ufficio aveva previamente accertato in capo alla società un maggior reddito tramite parametri, imputandone poi la quota al 20% al sig. Ricorrente_1, senza evidenziare ulteriori elementi individualizzanti o una distinta ricostruzione reddituale riferita al socio.
Pertanto, una volta affermata — secondo l'impostazione della CTR 86/18/07 qui condivisa — l'inapplicabilità/ illegittimità del fondamento regolamentare utilizzato per la determinazione del maggior reddito societario, viene meno il presupposto logico e giuridico su cui si fonda l'accertamento per trasparenza notificato al socio.
Su questa sequenza logica non influisce la complessa vicenda processuale (cassazione con rinvio, estinzione, reclamo e rimessione in termini), che riguarda esclusivamente la regolare instaurazione e prosecuzione del processo, senza fornire, né poter fornire, un supporto probatorio o motivazionale autonomo all'atto impositivo oggi in esame, il quale rimane strettamente legato al presupposto societario determinato tramite parametri.
La particolare complessità della vicenda, segnata da molteplici pronunce e da articolate vicende processuali (rinvio, declaratoria di estinzione e successiva revoca con rimessione in termini), Banca_1 giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento n. 8831005425 (redditi 1996) emesso dall'Agenzia delle Entrate di Aversa e dispone la compensazione delle spese.