TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11967 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23938/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23938/2020 promossa da:
A (P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. FELICE FERRANTINO, giusta mandato su foglio separato al presente atto ex art. 83, 3 comma c.p.c.,
ATTORE
Contro
, (codice fiscale: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
27/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
(d'ora in avanti ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo , esponendo: - di essere Controparte_1 CP_1
risultata, in data 06.12.19, aggiudicataria, nella procedura indetta dall'
[...]
per l'affidamento del servizio “ Viaggio Parte_3
d'istruzione a Parigi al Salone Internazionale dell'agricoltura”, dal 25.02.20 al
29.02.20; di aver acquistato, in data 11.12.19, con codice di prenotazione K1352SN
ed in data 2.1.20, con codice di prenotazione K164P21, per il periodo suindicato, dal vettore convenuto, n°54 biglietti A/R per un costo di € 8.776,57 per la tratta Napoli
– Parigi Orly;
che, peraltro, successivamente, il Governo Italiano e la Regione
Campania, per evitare la diffusione del Coronavirus, imponevano la sospensione di tutti i viaggi di istruzione;
che, conseguentemente, l'Istituto scolastico, in data 23
febbraio 2020, comunicava alla società attrice l'annullamento del viaggio d'istruzione a Parigi e, pertanto, l'attrice, a mezzo pec del 3/3/20, chiedeva, invano,
il rimborso del prezzo corrisposto per l'acquisto dei predetti biglietti, vista la risoluzione contrattuale per i provvedimenti urgenti di cui sopra. Ciò premesso, la ha dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto aereo Parte_1
stipulato con la società convenuta, ai sensi dell'art. 1 lettera f) D.L. n°06/2020 e dell'art. 41, comma, 4 e 6, del Codice del Turismo;
in particolare, ha dedotto che l'impossibilità di effettuare il trasporto aereo, per cause di forza maggiore pagina 2 di 8 riconducibili all'improvvisa ed imprevedibile epidemia, aveva determinato la risoluzione del contratto di trasporto aereo in questione, ex art. 41, comma 6, codice del Turismo ed ex art. 1463 c.c., con conseguente diritto della società attrice all'integrale restituzione del prezzo corrisposto nella misura di € 8.776,57.
Tanto esposto, l'attrice ha così concluso: “1) accertare e dichiarare ex art. 41, comma
6, Codice del Turismo ed art 1463 c.c., la risoluzione del contratto di trasporto aereo
del giorno 11.12.19 e del 02 gennaio 2020 (codice di prenotazione K1352SN e codice
di prenotazione K164P21) con il vettore per l'acquisto di Parte_4
n°54 biglietti per il seguente itinerario a/r Napoli – Parigi Orly;
2) per l'effetto
condannare il vettore al pagamento in favore della Parte_4
società attrice della somma di € 8.776,57 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
3) il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore
dell'antistatario difensore avv. Felice Ferrantino.”
, ancorchè ritualmente citata, non si è Controparte_1
costituita; pertanto è stata dichiarata contumace (v. ordinanza del 10/6/21).
In assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, vista la natura documentale della causa e ritenuta, la stessa, matura per la decisione, all'udienza del 27/10/25,
la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di gg. 40 per il deposito di comparse conclusionali.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda della società
attrice sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, per quanto di seguito si dirà.
Dall'analisi dei documenti depositati da parte attrice, è emerso che a seguito di aggiudicazione di procedura indetta dall' Parte_3
, la veniva scelta quale organizzatrice del “Viaggio d'istruzione a
[...] Parte_1
pagina 3 di 8 Parigi al Salone Internazionale dell'agricoltura” dal 25.02.20 al 29.02.20 (cfr. il provvedimento di aggiudicazione dell' , nella produzione attorea); Parte_5
pertanto, al fine di ottemperare all'incarico assunto, la società provvedeva ad acquistare un totale di n. 54 (cinquantaquattro) di biglietti aerei A/R per la tratta
Napoli -Capodichino -Parigi Orly dalla per un importo totale di € 8.776,57 CP_1
(cfr. la conferma dell'acquisto, inviata dalla via mail, alla società attrice e la CP_1
conferma dei pagamenti effettuati in tre tranche). Risulta, poi, che, a seguito di provvedimenti restrittivi adottati dal Governo Italiano (D.L. n. 6/2020) e dalle autorità locali (Regione Campania), per evitare la diffusione del Covid 19, veniva imposta la sospensione di tutti i viaggi di istruzione;
pertanto, l''Istituto scolastico,
in data 23 febbraio 2020, comunicava l'annullamento del viaggio d'istruzione a
Parigi (cfr. doc 7 produzione attorea) e successivamente, con nota spedita a mezzo pec, in data 03 marzo 2020, la stante l'annullamento del viaggio e sul Parte_1
presupposto dell'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto aereo, per sopraggiunta impossibilità, chiedeva alla società convenuta il rimborso integrale del prezzo dei biglietti corrisposto (allegato n°5).
Come sopra precisato, i fatti di causa si verificavano nel febbraio - marzo del 2020
ovvero, in un momento storico nel quale si stava diffondendo il Covid 19 e, come noto, proprio al fine di contenere la diffusione dell'epidemia, veniva emesso il
Decreto Legge n. 6 del 23/2/20. Poco dopo i fatti di causa, ovvero nel marzo 2020, il
Governo dichiarava il “lockdown”, imponendo gravi limitazioni alla libertà di spostamento da parte dei cittadini, obbligandoli a rimanere nelle proprie abitazioni,
proprio per cercare di limitare i contagi in regime di Pandemia.
pagina 4 di 8 In tale contesto emergenziale va, dunque, collocato il D.L. 06/2020 contenente misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19 e, tra queste, la misura prevista dall'art 1 lettera f) che prevedeva la “sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati
dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio
nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79”- Tale ultima disposizione –
richiamata espressamente dal D.L. 6/20 - prevede che “In caso di circostanze
inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate
vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare. (…) 6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a
norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3,
rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni
caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi ”.
La suddetta disciplina è stata poi integrata dall'art. 88 bis D.L.17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha espressamente previsto al comma 1 che “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati ………… f) dai pagina 5 di 8 soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in
Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco,
l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da
COVID-19”; il comma 6 del cit. art. 88 bis prevede, poi, che i soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire ……negli Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi, l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6,
del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”. Infine, il comma 8 dell'art. 88 bis prevede che “ È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
Orbene, risulta provato l'intervenuto annullamento del viaggio, stante l'impossibilità
sopravvenuta – non imputabile alla società attrice – di utilizzare i biglietti di trasporto aereo acquistati;
a fronte delle deduzioni e delle prove documentali pagina 6 di 8 prodotte dalla società attrice, la convenuta non si è costituita, nulla eccependo e non contestando le suddette circostanze.
Dunque, alla luce della disciplina emergenziale emessa nel 2020, si è concretata una tipica ipotesi di impossibilità sopravvenuta della esecuzione del contratto di trasporto aereo, con conseguente risoluzione, ai sensi degli artt. 1463 c.c. e 41 Cod.
Turismo di matrice UE., da tanto derivando gli effetti restitutori. Né poteva, la società convenuta, preferire l'assegnazione di voucher – sostitutivi del rimborso del prezzo pagato – rientrando, il pacchetto acquistato dalla società attrice, tra i viaggi di istruzione per classi del quarto e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, come dedotto dall'attrice, per i quali il decreto legge riconosce in via esclusiva il diritto al rimborso integrale (senza la possibilità di trattenere eventuali spese e compensi), con esclusione della possibilità di emissione di vouchers.
Ne consegue il diritto della società attrice - che ha esercitato il diritto di recesso, per essere sopravvenuta l'impossibilità oggettiva di esecuzione della prestazione, in assenza di responsabilità contrattuale - alla ripetizione delle somme versate.
In conclusione, dichiarata la risoluzione dei contratti di trasporto aereo, acquistati dalla società attrice, ai sensi delle suddette disposizioni di legge (D.L. 06/2020; art. 41 comma 6 D.Lgs 79/11; D.L. 18/20 e art. 1463 c.c.), la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 8.776,57, oltre interessi legali dalla data della domanda (3/3/20) fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (ovvero della domanda accolta), della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, così provvede;
[...]
1) Accoglie la domanda di e per l'effetto Parte_2
condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €
8.776,57, oltre interessi legali maturati dal 3/3/20 la data della notifica dell'atto di
Citazione fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Felice Ferrantino,
dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 17/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23938/2020 promossa da:
A (P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. FELICE FERRANTINO, giusta mandato su foglio separato al presente atto ex art. 83, 3 comma c.p.c.,
ATTORE
Contro
, (codice fiscale: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
27/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
(d'ora in avanti ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo , esponendo: - di essere Controparte_1 CP_1
risultata, in data 06.12.19, aggiudicataria, nella procedura indetta dall'
[...]
per l'affidamento del servizio “ Viaggio Parte_3
d'istruzione a Parigi al Salone Internazionale dell'agricoltura”, dal 25.02.20 al
29.02.20; di aver acquistato, in data 11.12.19, con codice di prenotazione K1352SN
ed in data 2.1.20, con codice di prenotazione K164P21, per il periodo suindicato, dal vettore convenuto, n°54 biglietti A/R per un costo di € 8.776,57 per la tratta Napoli
– Parigi Orly;
che, peraltro, successivamente, il Governo Italiano e la Regione
Campania, per evitare la diffusione del Coronavirus, imponevano la sospensione di tutti i viaggi di istruzione;
che, conseguentemente, l'Istituto scolastico, in data 23
febbraio 2020, comunicava alla società attrice l'annullamento del viaggio d'istruzione a Parigi e, pertanto, l'attrice, a mezzo pec del 3/3/20, chiedeva, invano,
il rimborso del prezzo corrisposto per l'acquisto dei predetti biglietti, vista la risoluzione contrattuale per i provvedimenti urgenti di cui sopra. Ciò premesso, la ha dedotto l'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto aereo Parte_1
stipulato con la società convenuta, ai sensi dell'art. 1 lettera f) D.L. n°06/2020 e dell'art. 41, comma, 4 e 6, del Codice del Turismo;
in particolare, ha dedotto che l'impossibilità di effettuare il trasporto aereo, per cause di forza maggiore pagina 2 di 8 riconducibili all'improvvisa ed imprevedibile epidemia, aveva determinato la risoluzione del contratto di trasporto aereo in questione, ex art. 41, comma 6, codice del Turismo ed ex art. 1463 c.c., con conseguente diritto della società attrice all'integrale restituzione del prezzo corrisposto nella misura di € 8.776,57.
Tanto esposto, l'attrice ha così concluso: “1) accertare e dichiarare ex art. 41, comma
6, Codice del Turismo ed art 1463 c.c., la risoluzione del contratto di trasporto aereo
del giorno 11.12.19 e del 02 gennaio 2020 (codice di prenotazione K1352SN e codice
di prenotazione K164P21) con il vettore per l'acquisto di Parte_4
n°54 biglietti per il seguente itinerario a/r Napoli – Parigi Orly;
2) per l'effetto
condannare il vettore al pagamento in favore della Parte_4
società attrice della somma di € 8.776,57 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
3) il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore
dell'antistatario difensore avv. Felice Ferrantino.”
, ancorchè ritualmente citata, non si è Controparte_1
costituita; pertanto è stata dichiarata contumace (v. ordinanza del 10/6/21).
In assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, vista la natura documentale della causa e ritenuta, la stessa, matura per la decisione, all'udienza del 27/10/25,
la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di gg. 40 per il deposito di comparse conclusionali.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda della società
attrice sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, per quanto di seguito si dirà.
Dall'analisi dei documenti depositati da parte attrice, è emerso che a seguito di aggiudicazione di procedura indetta dall' Parte_3
, la veniva scelta quale organizzatrice del “Viaggio d'istruzione a
[...] Parte_1
pagina 3 di 8 Parigi al Salone Internazionale dell'agricoltura” dal 25.02.20 al 29.02.20 (cfr. il provvedimento di aggiudicazione dell' , nella produzione attorea); Parte_5
pertanto, al fine di ottemperare all'incarico assunto, la società provvedeva ad acquistare un totale di n. 54 (cinquantaquattro) di biglietti aerei A/R per la tratta
Napoli -Capodichino -Parigi Orly dalla per un importo totale di € 8.776,57 CP_1
(cfr. la conferma dell'acquisto, inviata dalla via mail, alla società attrice e la CP_1
conferma dei pagamenti effettuati in tre tranche). Risulta, poi, che, a seguito di provvedimenti restrittivi adottati dal Governo Italiano (D.L. n. 6/2020) e dalle autorità locali (Regione Campania), per evitare la diffusione del Covid 19, veniva imposta la sospensione di tutti i viaggi di istruzione;
pertanto, l''Istituto scolastico,
in data 23 febbraio 2020, comunicava l'annullamento del viaggio d'istruzione a
Parigi (cfr. doc 7 produzione attorea) e successivamente, con nota spedita a mezzo pec, in data 03 marzo 2020, la stante l'annullamento del viaggio e sul Parte_1
presupposto dell'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto aereo, per sopraggiunta impossibilità, chiedeva alla società convenuta il rimborso integrale del prezzo dei biglietti corrisposto (allegato n°5).
Come sopra precisato, i fatti di causa si verificavano nel febbraio - marzo del 2020
ovvero, in un momento storico nel quale si stava diffondendo il Covid 19 e, come noto, proprio al fine di contenere la diffusione dell'epidemia, veniva emesso il
Decreto Legge n. 6 del 23/2/20. Poco dopo i fatti di causa, ovvero nel marzo 2020, il
Governo dichiarava il “lockdown”, imponendo gravi limitazioni alla libertà di spostamento da parte dei cittadini, obbligandoli a rimanere nelle proprie abitazioni,
proprio per cercare di limitare i contagi in regime di Pandemia.
pagina 4 di 8 In tale contesto emergenziale va, dunque, collocato il D.L. 06/2020 contenente misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19 e, tra queste, la misura prevista dall'art 1 lettera f) che prevedeva la “sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati
dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio
nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79”- Tale ultima disposizione –
richiamata espressamente dal D.L. 6/20 - prevede che “In caso di circostanze
inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate
vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare. (…) 6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a
norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3,
rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni
caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi ”.
La suddetta disciplina è stata poi integrata dall'art. 88 bis D.L.17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha espressamente previsto al comma 1 che “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati ………… f) dai pagina 5 di 8 soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in
Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco,
l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da
COVID-19”; il comma 6 del cit. art. 88 bis prevede, poi, che i soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire ……negli Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi, l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6,
del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”. Infine, il comma 8 dell'art. 88 bis prevede che “ È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
Orbene, risulta provato l'intervenuto annullamento del viaggio, stante l'impossibilità
sopravvenuta – non imputabile alla società attrice – di utilizzare i biglietti di trasporto aereo acquistati;
a fronte delle deduzioni e delle prove documentali pagina 6 di 8 prodotte dalla società attrice, la convenuta non si è costituita, nulla eccependo e non contestando le suddette circostanze.
Dunque, alla luce della disciplina emergenziale emessa nel 2020, si è concretata una tipica ipotesi di impossibilità sopravvenuta della esecuzione del contratto di trasporto aereo, con conseguente risoluzione, ai sensi degli artt. 1463 c.c. e 41 Cod.
Turismo di matrice UE., da tanto derivando gli effetti restitutori. Né poteva, la società convenuta, preferire l'assegnazione di voucher – sostitutivi del rimborso del prezzo pagato – rientrando, il pacchetto acquistato dalla società attrice, tra i viaggi di istruzione per classi del quarto e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, come dedotto dall'attrice, per i quali il decreto legge riconosce in via esclusiva il diritto al rimborso integrale (senza la possibilità di trattenere eventuali spese e compensi), con esclusione della possibilità di emissione di vouchers.
Ne consegue il diritto della società attrice - che ha esercitato il diritto di recesso, per essere sopravvenuta l'impossibilità oggettiva di esecuzione della prestazione, in assenza di responsabilità contrattuale - alla ripetizione delle somme versate.
In conclusione, dichiarata la risoluzione dei contratti di trasporto aereo, acquistati dalla società attrice, ai sensi delle suddette disposizioni di legge (D.L. 06/2020; art. 41 comma 6 D.Lgs 79/11; D.L. 18/20 e art. 1463 c.c.), la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 8.776,57, oltre interessi legali dalla data della domanda (3/3/20) fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (ovvero della domanda accolta), della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, così provvede;
[...]
1) Accoglie la domanda di e per l'effetto Parte_2
condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €
8.776,57, oltre interessi legali maturati dal 3/3/20 la data della notifica dell'atto di
Citazione fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Felice Ferrantino,
dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 17/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 8 di 8