Articolo 1 della Legge 9 luglio 1936, n. 1702
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25 settembre 1936
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Rossoni.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 25 settembre 1936