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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7483/2020
TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7483/2020
Oggi 7 ottobre 2025, alle ore 9:25, innanzi al dott.ssa Donatella Cennamo, sono comparsi:
È presente per il sig. e per delega dell'Avv CO RE l'Avvocato Fulvio Parte_1
Siano il quale si riporta alle rassegnate conclusioni e chiede che la causa sia rimessa a sentenza.
Fino alle ore 13:01 nessuno è comparso per parte opposta.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
E' verbale chiuso alle ore 13:09
pagina 1 di 7
R.G. 7483/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 7 ottobre 2025, ha pronunciato, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7483/2020 R. Gen. Aff.
Cont., vertente
TRA nella qualità di titolare della omonima ditta di autotrasporti (P. IVA Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. P.IVA_1
CO RE, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 38;
-ATTORE -
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv.
AR IZ, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Fondi (LT), alla via Damiano
Chiesa 14;
- CONVENUTO -
Oggetto: adempimento contrattuale in materia di contratto di trasporto.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di titolare della Parte_1 omonima impresa di autotrasporti, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
pagina 2 di 7 assumendo il mancato pagamento di numero tre fatture (n. 48 del 30.11.2019 di importo pari ad euro 12.590,40; n. 49 del 27.12.2019 di importo pari ad euro 5.709,60 e n. 4 del 28.02.2020 di importo pari ad euro 5.587,60), per un importo complessivo di euro 23.887,60, emesse a fronte del servizio di trasporto merci, effettuato dall'attore nella qualità di subvettore incaricato dalla società convenuta, su tutto il territorio nazionale. Ha così richiesto la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma innanzi indicata, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002,
[...] vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale: ha eccepito che i prezzi Controparte_1 concordati tra le parti erano diversi ed inferiori rispetto a quelli riportati nelle fatture azionate dall'attore; che tale circostanza era stata tempestivamente contestata già in sede stragiudiziale;
ha dedotto l'esistenza di un controcredito vantato dalla stessa convenuta nei confronti dall' , Parte_1 rappresentato dalla somma di euro 1.952,00 asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa del rovesciamento di alcune pedane imputabile alla ditta attrice (somma che la stessa aveva dovuto corrispondere alla CP_1 Parte_2 quale creditrice della merce danneggiata); ha dedotto, altresì, che parte attrice aveva indebitamente trattenuto ben 174 di proprietà della convenuta, per un valore di circa euro 1.000,00. Ha CP_2 così concluso, chiedendo all'intestato Tribunale, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata, con vittoria di spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di concessione delle ordinanze ex art. 186 bis c.p.c. ovvero ex art. 186 ter
c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ammessa la prova orale articolata dalla parte opposta poi decaduta dalla relativa escussione, la causa, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. Indi, disposto un nuovo rinvio dapprima alla udienza del
25 settembre 2025 (per la necessità di garantire entro il 31 dicembre 2024 lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo fino all'anno 2016 ai fini del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR) e poi (per il notorio blocco informatico che ha interessato questo Tribunale, che non ha reso visibili le note pur tempestivamente depositate dall'attore) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate oralmente dal solo procuratore di parte attrice, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del pagina 3 di 7 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
1.2. Incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale e debitamente provato l'adempimento della prestazione gravante sulla ditta attrice mediante la produzione dei documenti di trasporto (cfr.
DDT allegati alle fatture, di cui agli all. 2, 3, 4 fascicolo attoreo), deve osservarsi che le contestazioni mosse dalla società convenuta in ordine al credito azionato dalla società creditrice, attengono, non già all'an debeatur, ma esclusivamente al quantum, avendo la stessa eccepito, da un lato, l'intercorsa pattuizione di un prezzo diverso da quello indicato nelle fatture de quibus, dell'altro, l'esistenza di due distinti controcrediti di cui chiede la compensazione.
2. Orbene, prendendo le mosse dall'eccezione di non corrispondenza del prezzo azionato rispetto a quello convenuto, deve evidenziarsi l'estrema genericità della contestazione in commento.
L'art. 167 c.p.c. impone, infatti, al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, essendo questa la sede in cui assolvere all'onere di specifica contestazione su di esso incombente ed introdurre i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa azionata, idonei a delineare e cristallizzare il thema dedicendum.
Ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la stessa sia chiara e analitica, non essendo all'uopo sufficiente una contestazione generica volta al mero diniego o dissenso di quanto affermato da controparte: una confutazione aspecifica, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce, infatti, di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato, in quanto incontroverso e non bisognevole di prova (cfr. art. 115 c.p.c.).
2.1 Nel caso di specie, come brevemente anticipato, la società convenuta si è limitata ad assumere che “le fatture emesse dalla sig. applicano prezzi diversi da quelli Parte_1 originariamente pattuiti”, finanche omettendo di meramente controdedurre il diverso importo asseritamente concordato (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Trattasi, evidentemente, di contegno difensivo che non solo implicitamente ammette l'esistenza del rapporto contrattuale, quale fonte dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ma che per pagina 4 di 7 l'assoluta inidoneità della contestazione mossa sotto il profilo del prezzo ab origine convenuto, consente di ritenere la stessa tamquam non esset.
Tale conclusione non può essere superata neppure alla luce della dichiarazione di avvenuta contestazione del prezzo, in tesi, compiuta in via stragiudiziale mediante lettera raccomandata (cfr. all. 1 di cui alla comparsa di costituzione), in quanto, oltre ad essere affetta dalla medesima genericità che connota la contestazione giudiziale, non ricorre in atti alcuna prova né dell'invio né della recezione della stessa.
3. Passando ora alla disamina dell'eccezione di compensazione tra il credito vantato dalla ditta attrice e i due distinti controcrediti dedotti dalla convenuta - l'uno costituito dal credito risarcitorio per i danni causati dall'autista dell' nel corso dell'esecuzione della prestazione (pari ad Parte_1 euro 1.952,00), l'altro rappresentato dal valore monetario di n. 174 EPAL (pari a circa euro
1.000,00), in tesi “trattenute illegittimamente” dall'attore - essa deve essere qualificata come compensazione propria: fattispecie che ricorre allorquando le due (o più) obbligazioni, da cui derivano le reciproche prestazioni di dare e avere, accedono a due distinti e autonomi rapporti, non legati da un vincolo di sinallagmaticità, benché eventualmente collegati.
3.1 In diritto, è opportuno ricordare che i presupposti sostanziali del credito opposto in compensazione, alla luce delle precisazioni compiute dai giudici di legittimità, sono rappresentati dalla liquidità - che include il requisito della certezza in quanto prius logico implicitamente richiesto dalla norma - e dalla esigibilità (Cass. civ., SS.UU., 15 novembre 2016, n. 23225).
L'anzidetta pronuncia ha chiarito, invero, che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale;
il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre
2012, n. 16844, Cass.; 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il controcredito opposto in compensazione (credito litigioso). In definitiva, soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare se è facile e pagina 5 di 7 di pronta liquidazione, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.
Dalle considerazioni che precedono deriva che se il controcredito è contestato, allora non può dirsi certo e, come tale, è inidoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, con conseguente rigetto dell'eccezione di compensazione (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 23225 cit.).
3.2 Calando siffatti principi al caso di specie, deve osservarsi, quanto al credito risarcitorio, che la ditta di ha tempestivamente contestato il comportamento non collaborativo Parte_1 tenuto della convenuta, funzionale a fini dell'attivazione della polizza assicurativa e l'espletamento delle consequenziali attività di accertamento e stima dei danni lamentati. Né a tali fini può ritenersi sufficiente la nota di credito prodotta in giudizio dalla giacché trattasi di un Controparte_1 atto di parte, a formazione unilaterale: a fronte di un credito litigioso, variamente contestato, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (ex multis Cass. Civ. sentenza n.
8290/2016).
Mutatis mutandis, analoghe considerazioni valgono con riguardo al presunto credito derivante dall'indebito trattenimento delle padane da parte dall' , in ordine al quale, non solo non è Parte_1 stata offerta alcuna prova dell'addebito mosso nei riguardi di quest'ultimo, ma – di più – dalla disamina della documentazione prodotta dalla ditta attrice e, segnatamente dalle “bolle consegna resi pedane (cfr. all. 13 di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine), emerge che CP_2 le stesse siano state rilasciate indistintamente ad “ ”, rendendo assolutamente Parte_3 incerto l'an del credito eccepito.
4. Donde, alla luce delle esposte considerazioni, il Tribunale rigetta l'eccezione di compensazione.
Accoglie, invece, integralmente la domanda esperita dall'attore e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
23.887,60 oltre interessi ai sensi del dlgs. n. 231 del 2002.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.), che va condannata alla rifusione di quelle sostenute dall'attore vittorioso, liquidate, in assenza del deposito di notula da parte del patrono di quest'ultima, secondo la regolamentazione di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum: scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000), applicati i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
6. Ritiene, infine, il Tribunale che non sussistono i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'attore - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa pagina 6 di 7 grave in capo alla convenuta società (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018,
n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
7. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda esperita da nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_4
e, per l'effetto condanna in persona del legale rappresentate p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 23.887,60 oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002.
2. condanna la convenuta in persona del legale rappresentate p.t a Controparte_1 rifondere n.q. di titolare dell'omonima ditta, le spese di lite che liquida in € Parte_1
2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. CO RE dichiaratosi anticipatario.
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.
Così deciso in Nola, il 7.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7483/2020
Oggi 7 ottobre 2025, alle ore 9:25, innanzi al dott.ssa Donatella Cennamo, sono comparsi:
È presente per il sig. e per delega dell'Avv CO RE l'Avvocato Fulvio Parte_1
Siano il quale si riporta alle rassegnate conclusioni e chiede che la causa sia rimessa a sentenza.
Fino alle ore 13:01 nessuno è comparso per parte opposta.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
E' verbale chiuso alle ore 13:09
pagina 1 di 7
R.G. 7483/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 7 ottobre 2025, ha pronunciato, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7483/2020 R. Gen. Aff.
Cont., vertente
TRA nella qualità di titolare della omonima ditta di autotrasporti (P. IVA Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. P.IVA_1
CO RE, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 38;
-ATTORE -
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv.
AR IZ, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Fondi (LT), alla via Damiano
Chiesa 14;
- CONVENUTO -
Oggetto: adempimento contrattuale in materia di contratto di trasporto.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di titolare della Parte_1 omonima impresa di autotrasporti, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
pagina 2 di 7 assumendo il mancato pagamento di numero tre fatture (n. 48 del 30.11.2019 di importo pari ad euro 12.590,40; n. 49 del 27.12.2019 di importo pari ad euro 5.709,60 e n. 4 del 28.02.2020 di importo pari ad euro 5.587,60), per un importo complessivo di euro 23.887,60, emesse a fronte del servizio di trasporto merci, effettuato dall'attore nella qualità di subvettore incaricato dalla società convenuta, su tutto il territorio nazionale. Ha così richiesto la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma innanzi indicata, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002,
[...] vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituita in giudizio la la quale: ha eccepito che i prezzi Controparte_1 concordati tra le parti erano diversi ed inferiori rispetto a quelli riportati nelle fatture azionate dall'attore; che tale circostanza era stata tempestivamente contestata già in sede stragiudiziale;
ha dedotto l'esistenza di un controcredito vantato dalla stessa convenuta nei confronti dall' , Parte_1 rappresentato dalla somma di euro 1.952,00 asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa del rovesciamento di alcune pedane imputabile alla ditta attrice (somma che la stessa aveva dovuto corrispondere alla CP_1 Parte_2 quale creditrice della merce danneggiata); ha dedotto, altresì, che parte attrice aveva indebitamente trattenuto ben 174 di proprietà della convenuta, per un valore di circa euro 1.000,00. Ha CP_2 così concluso, chiedendo all'intestato Tribunale, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, l'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata, con vittoria di spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di concessione delle ordinanze ex art. 186 bis c.p.c. ovvero ex art. 186 ter
c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ammessa la prova orale articolata dalla parte opposta poi decaduta dalla relativa escussione, la causa, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. Indi, disposto un nuovo rinvio dapprima alla udienza del
25 settembre 2025 (per la necessità di garantire entro il 31 dicembre 2024 lo smaltimento delle cause di iscrizione a ruolo fino all'anno 2016 ai fini del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR) e poi (per il notorio blocco informatico che ha interessato questo Tribunale, che non ha reso visibili le note pur tempestivamente depositate dall'attore) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate oralmente dal solo procuratore di parte attrice, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
1.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del pagina 3 di 7 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
1.2. Incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale e debitamente provato l'adempimento della prestazione gravante sulla ditta attrice mediante la produzione dei documenti di trasporto (cfr.
DDT allegati alle fatture, di cui agli all. 2, 3, 4 fascicolo attoreo), deve osservarsi che le contestazioni mosse dalla società convenuta in ordine al credito azionato dalla società creditrice, attengono, non già all'an debeatur, ma esclusivamente al quantum, avendo la stessa eccepito, da un lato, l'intercorsa pattuizione di un prezzo diverso da quello indicato nelle fatture de quibus, dell'altro, l'esistenza di due distinti controcrediti di cui chiede la compensazione.
2. Orbene, prendendo le mosse dall'eccezione di non corrispondenza del prezzo azionato rispetto a quello convenuto, deve evidenziarsi l'estrema genericità della contestazione in commento.
L'art. 167 c.p.c. impone, infatti, al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, essendo questa la sede in cui assolvere all'onere di specifica contestazione su di esso incombente ed introdurre i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa azionata, idonei a delineare e cristallizzare il thema dedicendum.
Ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la stessa sia chiara e analitica, non essendo all'uopo sufficiente una contestazione generica volta al mero diniego o dissenso di quanto affermato da controparte: una confutazione aspecifica, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce, infatti, di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato, in quanto incontroverso e non bisognevole di prova (cfr. art. 115 c.p.c.).
2.1 Nel caso di specie, come brevemente anticipato, la società convenuta si è limitata ad assumere che “le fatture emesse dalla sig. applicano prezzi diversi da quelli Parte_1 originariamente pattuiti”, finanche omettendo di meramente controdedurre il diverso importo asseritamente concordato (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Trattasi, evidentemente, di contegno difensivo che non solo implicitamente ammette l'esistenza del rapporto contrattuale, quale fonte dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ma che per pagina 4 di 7 l'assoluta inidoneità della contestazione mossa sotto il profilo del prezzo ab origine convenuto, consente di ritenere la stessa tamquam non esset.
Tale conclusione non può essere superata neppure alla luce della dichiarazione di avvenuta contestazione del prezzo, in tesi, compiuta in via stragiudiziale mediante lettera raccomandata (cfr. all. 1 di cui alla comparsa di costituzione), in quanto, oltre ad essere affetta dalla medesima genericità che connota la contestazione giudiziale, non ricorre in atti alcuna prova né dell'invio né della recezione della stessa.
3. Passando ora alla disamina dell'eccezione di compensazione tra il credito vantato dalla ditta attrice e i due distinti controcrediti dedotti dalla convenuta - l'uno costituito dal credito risarcitorio per i danni causati dall'autista dell' nel corso dell'esecuzione della prestazione (pari ad Parte_1 euro 1.952,00), l'altro rappresentato dal valore monetario di n. 174 EPAL (pari a circa euro
1.000,00), in tesi “trattenute illegittimamente” dall'attore - essa deve essere qualificata come compensazione propria: fattispecie che ricorre allorquando le due (o più) obbligazioni, da cui derivano le reciproche prestazioni di dare e avere, accedono a due distinti e autonomi rapporti, non legati da un vincolo di sinallagmaticità, benché eventualmente collegati.
3.1 In diritto, è opportuno ricordare che i presupposti sostanziali del credito opposto in compensazione, alla luce delle precisazioni compiute dai giudici di legittimità, sono rappresentati dalla liquidità - che include il requisito della certezza in quanto prius logico implicitamente richiesto dalla norma - e dalla esigibilità (Cass. civ., SS.UU., 15 novembre 2016, n. 23225).
L'anzidetta pronuncia ha chiarito, invero, che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, debbano sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale;
il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare sia facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre
2012, n. 16844, Cass.; 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il controcredito opposto in compensazione (credito litigioso). In definitiva, soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare se è facile e pagina 5 di 7 di pronta liquidazione, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.
Dalle considerazioni che precedono deriva che se il controcredito è contestato, allora non può dirsi certo e, come tale, è inidoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, con conseguente rigetto dell'eccezione di compensazione (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 23225 cit.).
3.2 Calando siffatti principi al caso di specie, deve osservarsi, quanto al credito risarcitorio, che la ditta di ha tempestivamente contestato il comportamento non collaborativo Parte_1 tenuto della convenuta, funzionale a fini dell'attivazione della polizza assicurativa e l'espletamento delle consequenziali attività di accertamento e stima dei danni lamentati. Né a tali fini può ritenersi sufficiente la nota di credito prodotta in giudizio dalla giacché trattasi di un Controparte_1 atto di parte, a formazione unilaterale: a fronte di un credito litigioso, variamente contestato, “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (ex multis Cass. Civ. sentenza n.
8290/2016).
Mutatis mutandis, analoghe considerazioni valgono con riguardo al presunto credito derivante dall'indebito trattenimento delle padane da parte dall' , in ordine al quale, non solo non è Parte_1 stata offerta alcuna prova dell'addebito mosso nei riguardi di quest'ultimo, ma – di più – dalla disamina della documentazione prodotta dalla ditta attrice e, segnatamente dalle “bolle consegna resi pedane (cfr. all. 13 di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine), emerge che CP_2 le stesse siano state rilasciate indistintamente ad “ ”, rendendo assolutamente Parte_3 incerto l'an del credito eccepito.
4. Donde, alla luce delle esposte considerazioni, il Tribunale rigetta l'eccezione di compensazione.
Accoglie, invece, integralmente la domanda esperita dall'attore e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
23.887,60 oltre interessi ai sensi del dlgs. n. 231 del 2002.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.), che va condannata alla rifusione di quelle sostenute dall'attore vittorioso, liquidate, in assenza del deposito di notula da parte del patrono di quest'ultima, secondo la regolamentazione di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum: scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000), applicati i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
6. Ritiene, infine, il Tribunale che non sussistono i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'attore - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa pagina 6 di 7 grave in capo alla convenuta società (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018,
n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
7. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda esperita da nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_4
e, per l'effetto condanna in persona del legale rappresentate p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 23.887,60 oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002.
2. condanna la convenuta in persona del legale rappresentate p.t a Controparte_1 rifondere n.q. di titolare dell'omonima ditta, le spese di lite che liquida in € Parte_1
2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge, con attribuzione all'avv. CO RE dichiaratosi anticipatario.
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.
Così deciso in Nola, il 7.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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