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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 2418/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 2418/2025 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], assistito, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Elena NANNI del Foro di Bologna (C.F.: , presso il cui studio C.F._2 sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Piazza Salardi n. 30 è elettivamente domiciliato,
e (C.F.: , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Bologna (BO), Via Aristotele Fioravanti n. 48, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio , assistita, rappresenta e difesa nel presente giudizio dall'avv. Persona_1
AN LI del Foro di Bologna (C.F.: , presso il cui studio sito in Bologna C.F._4
(BO), Via Nazario Sauro n. 2 è elettivamente domiciliata,
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 e Controparte_1 Parte_1 davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 18.05.2014,
[...] nasceva;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era Per_1 progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
pagina 1 di 3 Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c. il figlio minore in via super Persona_1 esclusiva alla madre, sig.ra , presso la quale continuerà ad essere Controparte_1 stabilmente collocato, anche ai fini della residenza, con espressa delega e potere di assumere tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse, per la prole, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, rilascio documenti, anche di riconoscimento (passaporto, carta d'identità, tessera sanitaria e codice fiscale), scelta della residenza abituale, scelta di iscrivere il figlio a vacanze studio all'estero in via autonoma, senza il consenso del padre, nonché relative alla straordinaria amministrazione;
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato, con contestuale impegno da parte della madre di informare il padre delle scelte effettuate ed attuate dalla stessa (mediche, scolastiche ed educative) per il figlio;
2) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente del “Navile”, di regolamentare gli incontri del sig. (padre) con il figlio minore secondo le modalità e Parte_1 Per_1 la frequenza dagli stessi ritenuta più opportuna, tenuto conto del preminente interesse del minore, anche al di fuori dello spazio protetto e con la necessaria presenza di un educatore;
3) conferma le condizioni relative al mantenimento del figlio ed alle spese straordinarie, già definite nel decreto reso dal Tribunale di Bologna, n. cronol. 9035/2016 del 07-21.10.2016, ovvero 250,00 pagina 2 di 3 euro mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate alla stregua del Protocollo sulle
Spese straordinarie che integralmente si riporta;
4) spese di lite integralmente compensate;
Si comunichi ai servizi Sociali.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .1.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 2418/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 2418/2025 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], assistito, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Elena NANNI del Foro di Bologna (C.F.: , presso il cui studio C.F._2 sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Piazza Salardi n. 30 è elettivamente domiciliato,
e (C.F.: , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Bologna (BO), Via Aristotele Fioravanti n. 48, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio , assistita, rappresenta e difesa nel presente giudizio dall'avv. Persona_1
AN LI del Foro di Bologna (C.F.: , presso il cui studio sito in Bologna C.F._4
(BO), Via Nazario Sauro n. 2 è elettivamente domiciliata,
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 e Controparte_1 Parte_1 davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 18.05.2014,
[...] nasceva;
i ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era Per_1 progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
pagina 1 di 3 Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c. il figlio minore in via super Persona_1 esclusiva alla madre, sig.ra , presso la quale continuerà ad essere Controparte_1 stabilmente collocato, anche ai fini della residenza, con espressa delega e potere di assumere tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse, per la prole, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, rilascio documenti, anche di riconoscimento (passaporto, carta d'identità, tessera sanitaria e codice fiscale), scelta della residenza abituale, scelta di iscrivere il figlio a vacanze studio all'estero in via autonoma, senza il consenso del padre, nonché relative alla straordinaria amministrazione;
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato, con contestuale impegno da parte della madre di informare il padre delle scelte effettuate ed attuate dalla stessa (mediche, scolastiche ed educative) per il figlio;
2) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente del “Navile”, di regolamentare gli incontri del sig. (padre) con il figlio minore secondo le modalità e Parte_1 Per_1 la frequenza dagli stessi ritenuta più opportuna, tenuto conto del preminente interesse del minore, anche al di fuori dello spazio protetto e con la necessaria presenza di un educatore;
3) conferma le condizioni relative al mantenimento del figlio ed alle spese straordinarie, già definite nel decreto reso dal Tribunale di Bologna, n. cronol. 9035/2016 del 07-21.10.2016, ovvero 250,00 pagina 2 di 3 euro mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate alla stregua del Protocollo sulle
Spese straordinarie che integralmente si riporta;
4) spese di lite integralmente compensate;
Si comunichi ai servizi Sociali.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .1.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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