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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033Z00496-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033Z00496-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparsa. Resistente: si riporta alla richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento n. TKQ033Z00496/2024 relativo all'anno d'imposta 2018, mediante il quale l'ente impositore accertava un maggior reddito di impresa recuperando per l'effetto una maggiore imposta a titolo di Ires ed Irap
Il ricorrente ha lamentato un generale difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché la non debenza delle maggiori imposte costituite a parere dell'Agenzia delle Entrate da oneri diversi di gestione di molto superiori rispetto a quelli delle annualità precedenti e pertanto non giustificati ma che la ricorrente addebitava invece a perdite su crediti fiscalmente deducibili.
Con atto di costituzione è intervenuta l'Agenzia convenuta, la quale dichiarando che tra le parti era intervenuto un giudizio conciliativo e che dunque era cessata la materia del contendere, ha avanzato richiesta di estinzione del giudizio cui è seguita successivamente concorde richiesta del ricorrente
Il processo è stato trattato all'udienza del 21.07.2025 in presenza dell'agenzia resistente che ha insistito per l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, rilevato che tra le parti è intervenuto accordo conciliativo con conseguente cessata materia del contendere;
che le parti hanno documentato l'avvenuta conciliazione ed hanno entrambe presentato istanza di estinzione del processo con compensazione delle spese tra loro, dichiara, ai sensi degli artt.46 e 48 D.Lgs 546/1992, estinto il processo per cessata materia del contendere dovuta ad intervenuto accordo conciliativo fuori udienza. Compensa fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033Z00496-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033Z00496-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
21/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparsa. Resistente: si riporta alla richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento n. TKQ033Z00496/2024 relativo all'anno d'imposta 2018, mediante il quale l'ente impositore accertava un maggior reddito di impresa recuperando per l'effetto una maggiore imposta a titolo di Ires ed Irap
Il ricorrente ha lamentato un generale difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché la non debenza delle maggiori imposte costituite a parere dell'Agenzia delle Entrate da oneri diversi di gestione di molto superiori rispetto a quelli delle annualità precedenti e pertanto non giustificati ma che la ricorrente addebitava invece a perdite su crediti fiscalmente deducibili.
Con atto di costituzione è intervenuta l'Agenzia convenuta, la quale dichiarando che tra le parti era intervenuto un giudizio conciliativo e che dunque era cessata la materia del contendere, ha avanzato richiesta di estinzione del giudizio cui è seguita successivamente concorde richiesta del ricorrente
Il processo è stato trattato all'udienza del 21.07.2025 in presenza dell'agenzia resistente che ha insistito per l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, rilevato che tra le parti è intervenuto accordo conciliativo con conseguente cessata materia del contendere;
che le parti hanno documentato l'avvenuta conciliazione ed hanno entrambe presentato istanza di estinzione del processo con compensazione delle spese tra loro, dichiara, ai sensi degli artt.46 e 48 D.Lgs 546/1992, estinto il processo per cessata materia del contendere dovuta ad intervenuto accordo conciliativo fuori udienza. Compensa fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.