Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2022, proposto da
Sereni Orizzonti 1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Alfero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Direttore Generale N. 417 del 24/03/2022 dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli avente ad oggetto “Presidio “La Quercia” – viale della Consolata n. 44 – Borgo d'Ale: determinazioni in merito”, nella parte in cui ha disposto e comunicato la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con relativo accreditamento istituzionale di n. 20 posti letto del Nucleo Alzheimer (NAT) di cui 5 posti letto di sollievo, in ragione dell'art. 27 comma 9-bis, L.R. 1/2004 e s.m.i. secondo cui “Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia comunicata e accordata dalla commissione di vigilanza per casi di comprovata necessità”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente, anche non cognito se e per quanto occorrer possa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto di poter desumere da tale dichiarazione, priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, c.p.a., la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione nel merito della causa;
Le spese di lite, da liquidarsi in base al criterio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, in quanto, come già evidenziato nella fase cautelare di giudizio, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto poiché:
– il provvedimento impugnato, indipendentemente dal nomen iuris formalmente impresso, va qualificato sostanzialmente come decadenza a mente del disposto dell’art. 27, co. 9-bis legge regionale n. 1/2004, secondo il quale il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione;
– l’autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. 502/1992 costituisce il presupposto logico-giuridico del conseguente accreditamento istituzionale previsto dall’art. 8-quater d.lgs. cit. (“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate…”), instaurando uno stretto nesso di presupposizione provvedimentale che non può non dispiegare effetti nei casi di contrarius actus, ivi inclusi gli atti decadenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli le spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla sulle spese nei confronti della Regione Piemonte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente
Marco LD, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco LD | AN BE |
IL SEGRETARIO