Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2025, proposto da
GE HA AN, LE OR Di MP, rappresentati e difesi dall'avvocato David Paul Di Lallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Penne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IT LO, non costituita in giudizio;
per la declaratoria:
1) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Penne (Pe) in ordine all'istanza formale, avanzata dai Sig.ri AN e Di MP in data 1 luglio 2025, di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile pericolante sito in Penne, alla Via Vico Gaudiosi nel tratto ad intersezione con Via De Crollis, adottando ogni misura strutturale, idonea e necessaria a rimuovere la situazione di pericolo, nonché al ripristino tempestivo della viabilità della strada pubblica interclusa;
Per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la richiesta avanzata, ovvero ad ottenere in merito un provvedimento amministrativo espresso in riscontro alla loro istanza;
Per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di rendere un provvedimento amministrativo espresso in riscontro all'istanza dei ricorrenti;
Per la condanna dell'Amministrazione resistente, ex art. 34, comma 1, lettera c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con conseguente risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.;
Nonchè, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota (di natura soprassessoria) Prot. n. 0015406 del 23.09.2025 del Comune di Penne (prot. generale - AOO:A83C274), notificata in pari data, di riscontro all'istanza formale in data 1 luglio 2025, e di tutti i suoi atti connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Penne;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 il dott. OV RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in decisione i Sigg. IC GE HA e DI AM LE OR, premesso di essere proprietari dell’immobile per civile abitazione sito nel Comune di Penne alla Via Domenico De Caesars n. 1 - Vico Gaudiosi n. 4/B (distinto in C.F. del medesimo Comune al Foglio 61, p.lla 175: sub. 6) insorgono per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Penne in relazione all’istanza dai medesimi presentata in data 01/07/2025. I ricorrenti espongono che con detta istanza, a causa della situazione di degrado statico e strutturale in cui versa da tempo il fabbricato sito in Penne ubicato sulla Via Vico Gaudiosi nel tratto ad intersezione con Via De Crollis (distinto in C.F. del Comune di Penne al Foglio n. 61, p.lla 234) prospiciente all’immobile di loro proprietà, tale da generare serio e concreto pericolo per la pubblica incolumità, chiedevano al Comune di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile in questione, adottando ogni misura strutturale, idonea e necessaria a rimuovere la situazione di pericolo, nonché al ripristino tempestivo della viabilità della strada pubblica interclusa.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’accertamento dell’obbligo dell’Ente civico intimato di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990 sulla surrichiamata istanza con pronuncia sulla fondatezza della pretesa azionata.
2.- Il Comune di Penne, costituitosi in giudizio dapprima con atto di mera forma, in data 29/01/2025 depositava agli atti di causa documenti e una memoria con cui contesta sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti e conclude per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
3.- Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio formulava avviso, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., circa un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, come da dichiarazione riportata a verbale; all’esito dell’ampia discussione, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4.- In via del tutto preliminare, il Collegio rileva la tardività della memoria del Comune di Penne poiché depositata il 29/01/2025 il giorno precedente l’udienza camerale in violazione dei termini posti dal combinato disposto di cui agli artt. 87 e 73 c.p.a., di talché della stessa non se ne deve tener conto ai fini della presente decisione.
5.- Ciò posto, il gravame, come preannunciato in udienza, è inammissibile.
5.1.- Sulla base dei costanti principi giurisprudenziali dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, appare dirimente la considerazione per cui il rito del silenzio di cui all'art. 31 del codice del processo amministrativo è invocabile nel caso in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, al fine di far dichiarare l'obbligo di provvedere e, quindi, di chiudere il procedimento stesso.
Diversamente, nel caso di specie l'azione proposta è diretta al diverso scopo di far aprire un procedimento, che dovrebbe sfociare nell'adozione di generici provvedimenti di messa in sicurezza dell’immobile pericolante ovvero di un’ordinanza contingibile e urgente, che costituiscono espressione di valutazioni ampiamente discrezionali dell’Amministrazione.
Detto procedimento invocato è pacificamente qualificato dall’art. 54 T.U.E.L. e dalla relativa costante giurisprudenza come procedimento d'ufficio, rientrante nella piena discrezionalità del Comune odierno resistente (in tali termini, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 22/04/2020) 19-05-2020, n. 347; TAR Liguria 26 luglio 2016 n. 893).
Per principio consolidato in caso di poteri amministrativi espressione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale a eventuali istanze volte a sollecitare l'esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l'obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio - inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall'art. 117 c.p.a., atteso che la sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere o meglio di concludere il procedimento amministrativo ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 non può genericamente riconnettersi all'inoltro di istanze da parte del privato “ bensì deve essere valutato in relazione alle peculiarità che connotano la vicenda prospettata e, quindi, deve essere ragionevolmente escluso ove risulti -come nel caso in esame- che l’Amministrazione, tenuta a procedere d’ufficio, ha adottato la decisione finale. ” (cfr. T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS sentenza n. 13750/2015).
5.2.- Tanto premesso appare evidente che nel caso di specie, l'eliminazione della situazione di pericolo dell’immobile pericolante sito in Penne, alla Via Vico Gaudiosi nel tratto ad intersezione con Via De Crollis, dipendano oltre che dall’attivazione da parte dei ricorrenti degli strumenti civilistici all’uopo previsti dall’ordinamento, anche dall'adozione da parte delle autorità competenti degli ordinari provvedimenti a tutela della incolumità pubblica ovvero dall’esercizio dei poteri extra ordinem previsti dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che costituiscono espressione di valutazioni ampiamente discrezionali.
Resta da aggiungere, per completezza di esposizione, che il Comune intimato si è prontamente attivato a tutela della pubblica incolumità effettuando nel tempo vari sopralluoghi e adottando, dapprima, l’ordinanza sindacale n. 2 del 12.01.2021, con la quale aveva ingiunto i proprietari dell'immobile alla messa in sicurezza del fabbricato, in quanto interessato da dissesti strutturali e, successivamente, l’ordinanza sindacale n. 52/2024 con la quale ha disposto la chiusura, mediante transennamento, della pubblica via, inibendone l’accesso.
Tuttavia occorre rilevare che nonostante il Comune, con l’ordinanza sindacale n. 2 del 12.01.2021, abbia intimato i proprietari dell’immobile a eliminare il pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, a oggi non risulta che sia stato spontaneamente dato seguito all’ordine impartito nei trenta giorni prescritti, né risulta che gli uffici comunali, riscontrato l’inadempimento dei proprietari, abbiano provveduto d'ufficio alla messa in sicurezza dell’edificio con spese a carico degli interessati in violazione dell’dell'art. 54, comma 7 del D.Lgs. n. 267 /2000.
Nell’ordinanza infatti, in caso di inerzia dei proprietari, si dava mandato “ a) al Responsabile dell'Area tecnica e ambientale di provvedere d'ufficio, alla messa in sicurezza dell'immobile distinto in catasto al fg. 6 part.lla 234 sub 3-6-7-9-11-12 e all'eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che esso genera, unitamente agli altri proprietari del complesso edilizio; b) in caso dovesse verificarsi l'eventualità di cui al precedente punto a, di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria e contabile di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione d'ufficio ”.
Risulta evidente pertanto che gli uffici comunali non hanno assicurato l’esecutorietà dell’ordinanza sindacale - che aveva posto in capo agli stessi un preciso obbligo di intervento d’ufficio di carattere sussidiario - attivando i poteri sanzionatori e coercitivi che la legge prevede.
6.- In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
7.- Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della peculiarità delle quaestiones iuris dedotte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL SS, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
OV RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RD | OL SS |
IL SEGRETARIO