TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 53
TAR
Sentenza 7 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Silenzio-inadempimento su istanza di messa in sicurezza immobile e ripristino viabilità

    Il Collegio ha ritenuto che il rito del silenzio non sia invocabile in quanto l'azione è diretta a far aprire un procedimento discrezionale (messa in sicurezza immobile e ordinanza contingibile e urgente), che costituisce espressione di valutazioni ampiamente discrezionali dell'Amministrazione e che rientra nella sua piena discrezionalità. L'istanza ha una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l'obbligo di provvedere e a configurare ipotesi di silenzio-inadempimento. Inoltre, il Comune ha già adottato provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, quali ordinanze sindacali per la messa in sicurezza e la chiusura della via.

  • Inammissibile
    Diritto al riconoscimento della richiesta avanzata

    La domanda è inammissibile per le stesse ragioni relative al silenzio-inadempimento, in quanto l'Amministrazione ha già adottato provvedimenti e la natura della richiesta implica valutazioni discrezionali.

  • Inammissibile
    Obbligo di provvedere con atto espresso

    La domanda è inammissibile in quanto il Comune ha già provveduto con ordinanze sindacali, e la natura della richiesta implica valutazioni discrezionali.

  • Inammissibile
    Adozione di misure di tutela e risarcimento in forma specifica

    La domanda è inammissibile in quanto presuppone l'accertamento di un inadempimento o di un obbligo di provvedere che non sussiste nel caso di specie, data la natura discrezionale dei poteri esercitabili dal Comune e i provvedimenti già adottati.

  • Inammissibile
    Annullamento nota soprassessoria

    La nota è stata qualificata come soprassessoria e, pertanto, non impugnabile autonomamente, in quanto parte di un procedimento discrezionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 53
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 53
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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