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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400000029000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 034.80202400000029000 notificato il 22.11.2024 – relativamente alla Cartella N° 03420200005398666000 notif. il 15.02.2022 relativa a TASSA DI REGISTRO anno 2019 complessivamente di € 642,81 di cui 30,99 di spese esecutive di iscrizione
Fermo veicolo.
Sosteneva il ricorrente: inesistenza del debito ed illegittimità del preavviso di fermo per intervenuto pagamento in rateizzazione.
Il ricorrente in data 24.05.2024 richiedeva e otteneva da ADER rateizzazione della cartella
03420200005398666, presupposto del Preavviso di Fermo, attraverso n 10 rate mensili a partire dal
05.06.2024 come da Prospetto del piano del 24.05.2024 AD che alleva al ricorso;
di tale rateizzazione, lo stesso evidenziava il pagamento di n 6 rate alla data di ricevimento dell'atto opposto come da ricevute/ prospetto Pago Pa di AD, allegato.
La rateizzazione concessa dalla stessa ADER non legittima, quest'ultima, all'azione intimata di vincolo del veicolo.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio con distrazione.
Si costituiva AD come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso sostenendo la legittimità delle notifiche e rilevando che, seppur il preavviso di fermo era stato notificato in data 20.11.2024, la stessa faceva parte del lotto mandato in stampa in data 02.02.2024 e, quindi, in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione.
Concludeva dichiararsi la cessata materia del contendere per carenza di interesse in capo al ricorrente, con compensazione integrale delle spese di lite, per tutti i motivi sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto pagamento, non contestato dalla resistente, determina in venir meno dell'interesse a procedere per cui va dichiarata la cmc con estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio vanno liquidate in favore del ricorrente che è stato costretto ad impugnare un atto emesso nonostante la rateizzazione richiesta e l'avvenuto pagamento eseguito, che liquida in euro 143,00 solo fase di studio e introduzione valore al minimo fino a 1.100, oltre accessori di legge con distrazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, per i motivi su esposti, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna AD spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 143,00, (fase di studio e introduzione valore al minimo fino a 1.100), oltre accessori di legge con distrazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400000029000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 034.80202400000029000 notificato il 22.11.2024 – relativamente alla Cartella N° 03420200005398666000 notif. il 15.02.2022 relativa a TASSA DI REGISTRO anno 2019 complessivamente di € 642,81 di cui 30,99 di spese esecutive di iscrizione
Fermo veicolo.
Sosteneva il ricorrente: inesistenza del debito ed illegittimità del preavviso di fermo per intervenuto pagamento in rateizzazione.
Il ricorrente in data 24.05.2024 richiedeva e otteneva da ADER rateizzazione della cartella
03420200005398666, presupposto del Preavviso di Fermo, attraverso n 10 rate mensili a partire dal
05.06.2024 come da Prospetto del piano del 24.05.2024 AD che alleva al ricorso;
di tale rateizzazione, lo stesso evidenziava il pagamento di n 6 rate alla data di ricevimento dell'atto opposto come da ricevute/ prospetto Pago Pa di AD, allegato.
La rateizzazione concessa dalla stessa ADER non legittima, quest'ultima, all'azione intimata di vincolo del veicolo.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio con distrazione.
Si costituiva AD come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso sostenendo la legittimità delle notifiche e rilevando che, seppur il preavviso di fermo era stato notificato in data 20.11.2024, la stessa faceva parte del lotto mandato in stampa in data 02.02.2024 e, quindi, in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione.
Concludeva dichiararsi la cessata materia del contendere per carenza di interesse in capo al ricorrente, con compensazione integrale delle spese di lite, per tutti i motivi sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto pagamento, non contestato dalla resistente, determina in venir meno dell'interesse a procedere per cui va dichiarata la cmc con estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio vanno liquidate in favore del ricorrente che è stato costretto ad impugnare un atto emesso nonostante la rateizzazione richiesta e l'avvenuto pagamento eseguito, che liquida in euro 143,00 solo fase di studio e introduzione valore al minimo fino a 1.100, oltre accessori di legge con distrazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, per i motivi su esposti, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna AD spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 143,00, (fase di studio e introduzione valore al minimo fino a 1.100), oltre accessori di legge con distrazione.