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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella ha di pagamento
pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1176/25 R.G. Affari N. 1176/25
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
N. _______________
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. M. Parte_1 N. ______________
n. 078/2025 R.B. Prev. Cairone del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Corso Vittorio Emanuele, n. 95; Discusso nel termine del 18.03.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale per notar di Roma in data
Per_1 _________________
22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 1176/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 CP_1
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F. Pugliese del Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Poggio dei Mari, n. 46;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 20.02.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento 100 2025 90023355 19 000, notificata dall in data 12.02.2025, relativamente Controparte_2
all'avviso di addebito n. 400 2023 00031854 86 000, per omessi contributi previdenziali periodo 01.2021/12.2021, per la somma complessiva di euro 4.677,31, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica (cfr. relate di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, l' chiedeva dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, a seguito della sentenza n. 138/25.
Giudizio n. 1176/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 CP_1 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. II. Il giudizio in oggetto va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, il resistente ha comunicato che ha provveduto allo sgravio CP_1
dell'avviso di addebito, a seguito della sentenza n. 138/25, emessa in data 23.01.2025, dall'adito Tribunale (giudizio n. 0685/24 R.G.): pertanto, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale sentenza (all. n. 4 del fascicolo telematico di parte ricorrente) e del successivo sgravio (cfr. fascicolo telematico del resistente , non deve fare altro che prenderne atto, CP_1
rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, segue alla soccombenza virtuale ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I: infatti, l'intimazione impugnata risulta notificata in data 12.02.2025, mentre la sentenza n. 138/25 è stata emessa in data 23.01.2025. e lo stesso sgravio in autotutela dell' è CP_1
successivo alla suddetta sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] CP_1 Controparte_2
, con ricorso depositato in data 20.02.2025, ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
Giudizio n. 1176/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 CP_1 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente all'avviso di addebito n. 400 2023 00031854
86 000;
2) Condanna i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1176/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_1 CP_1