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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10261/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10261/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. CERUTTI GILBERTO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. SORGE AMEDEO resistente
OGGETTO: lavoro discontinuo, straordinario.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 28.3.22, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo: CP_2 di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda di trasporto turisti gestita dalla società convenuta dal 24.9.2019 al 15.1.2020, con mansioni di autista di pullman e con il seguente orario di lavoro per
6 giorni a settimana con riposo infrasettimanale: per 3 giorni la settimana, in coincidenza con la trasferta Roma-Napoli, dalle ore 04:00 (ora di prelievo del bus) alle 23.00 (ora di rientro del bus nel deposito); in tali giornate prelevava i turisti presso vari alberghi di Roma (dopo essersi posto alla guida dell'autobus partendo dal deposito di Via Lunghezzina n. 75) ed eseguiva il trasporto dei passeggeri sino a OM (dove era prevista una sosta per la visita agli scavi) e poi li trasportava sino a Napoli, dove, al Molo Beverello, i turisti si imbarcavano per raggiungere l'isola di Capri e rientrare nel tardo pomeriggio al Molo, da dove veniva eseguito il rientro a Roma con percorso adattato alle diverse destinazioni di arrivo;
per altri 3 giorni la settimana, in coincidenza con i tours pagina 1 di 13 nella città di Roma, dalle 06.00 (ora di prelievo del bus) alle 16.00 (ora di rientro del bus nel deposito); di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta in relazione all'inquadramento contrattuale e ai minimi retributivi e di non aver ricevuto il pagamento delle seguenti voci retributive: retribuzione dall'1/12 al 31/12 tranne un bonifico di € 800,00;
- 13^ e 14^ mensilità;
- indennità periodo feriale non goduto;
- prestazione domenicale;
- prestazione nelle festività;
- prestazione per ore eccedenti l'orario normale di 40 ore settimanali;
- indennità di mancato preavviso, essendosi dimesso a causa della irregolare e ritardata corresponsione della retribuzione.
Ha aggiunto: di non aver fruito di ferie e di permessi;
di aver lavorato nei giorni festivi indicati in ricorso;
di avere diritto al pagamento della complessiva somma di € 7.144,38, somma di cui ha chiesto il pagamento nei confronti della società convenuta.
2.- La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: Controparte_2
la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
l'inapplicabilità della contrattazione invocata (CCNL autorimesse trasporto persone), in quanto inesistente o comunque per non aver la società aderito ad alcuna sigla sindacale che ha sottoscritto il contratto in questione, che può essere invocato soltanto per determinare la giusta retribuzione, con esclusione della quattordicesima mensilità;
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Tivoli, avendo la società sede a Zagarolo, dove sono stati sottoscritti i contratti di lavoro, mentre a via Lunghezzina c'era un deposito dove gli autisti prelevavano e depositavano gli autobus e dove c'era un conteiner utilizzato dagli stessi autisti per cambiarsi, ma non c'era alcun ufficio;
che nel gennaio 2020 il parcheggio è stato trasferito in via Prenestina ove vi era un piazzale preso in locazione;
che il ricorrente ha ricevuto ed è creditore dei seguenti importi:
“a) paga settembre 2019 euro 299 (nette pari ad un lordo di 349,12) con rituale bonifico di pari importo
pagina 2 di 13 b) paga ottobre 2019 che prevedeva 1076 nette pari a 1293 lorde percepite invece 1459,54 nette con bonifico
c) paga novembre 2019 che prevedeva 1553 nette pari a 1915 lordo percepito con bonifico
d) paga dicembre 2019 euro 1623 pari a 1948 lordi non percepite in quanto dimissionario e versato acconto di euro 811 mediante bonifico
e) 13° mensilità computata in euro 202 nette (pari a 287 lordo)
f) Tfr e ratei residui computati in euro 645 pari a 692 lordi”; che le somme dovute vanno compensate con l'indennità di mancato preavviso, pari ad €900, di cui la società ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale;
che il ricorrente non ha svolto lavoro straordinario e che nel ricorso non vi è allegazione dei tempi di attesa, poiché, in base al CCNL del 18 dicembre 2010 rinnovato nel 2019 “autorimesse e noleggio autobus”, l'art. 20 prevede: “Orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante.
1) L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è escluso il tempo per la consumazione del pasto.
2) Nell'ambito dell'impegno giornaliero:
a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi per le operazioni di piccola manutenzione e pulizia di cui all'articolo 46 e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione lavorativa;
b) si considerano come periodi non retribuiti i tempi per la consumazione del pasto nella misura di un'ora;
c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lettera b) ed i periodi di lavoro effettivo di cui alla lettera a), tutti i rimanenti periodi di tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del
15% qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19.12.2023, ha stabilito in via definitiva la competenza del Tribunale di Roma a trattare la presenta controversia, avendo rigettato il ricorso per regolamento di competenza presentato dalla avverso l'ordinanza del 16.3.2023, con cui Controparte_2
lo stesso Tribunale aveva ritenuto sussistente la propria competenza.
4.- Destituita di fondamento è anche l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo chiaramente indicato parte ricorrente il periodo lavorativo e le mansioni (circostanze non contestate), gli emolumenti non corrisposti e lo straordinario rivendicato.
pagina 3 di 13 5.- Quanto alla pretesa inesistenza del CCNL indicato in ricorso come “autorimesse trasporto persone” e alla non applicabilità dello stesso alla società convenuta, vanno chiarite le seguenti circostanze documentali:
i) dalla lettura del ricorso si evince che il CCNL sinteticamente indicato come “autorimesse trasporto persone” si identifica con il CCNL prodotto come allegato 8 , intitolato “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico
e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, contratto del 20.6.2013, rinnovato in data 26.7.2016;
ii) risulta aver lavorato alle dipendenze della dal 24.9.2019 al Parte_1 Controparte_2
23.10.20 con contratto a chiamata che prevedeva mansioni di autista di automezzi adibiti al trasporto di persone e inquadramento nel livello C2 e dal 24.10.19 al 15.1.20, data delle dimissioni, con contratto a tempo indeterminato che prevedeva lo stesso inquadramento e orario di 40 ore settimanali;
iii) entrambe le lettere di assunzione, alla voce “qualifica, categoria mansioni”, fanno riferimento al
“CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico ed ingrassaggio automezzi” e la lettera di assunzione a tempo indeterminato del 24.10.2019 indica altresì alla voce “orario e retribuzione” una retribuzione mensile lorda di € 1700,94, oltre i ratei di tredicesima e di quattordicesima;
iv) la retribuzione lorda mensile indicata nel contratto di assunzione si compone, come indicato nella busta paga di ottobre 2019 emessa dalla società convenuta, di € 1.173,35 per retribuzione base (che corrisponde al minimo di paga base per il livello C2 previsto nella tabella che segue l'art 73 del CCNL in all. 8 del ricorso), di € 517,26 per contingenza (indicata nella tabella citata) e di € 10,33 per E.D.R.
(richiamato dall'art. 9 del CCNL in all. 8 del ric.).
5.1- Da tali circostanze si evince che la pretesa insussistenza o inapplicabilità alla società convenuta del CCNL indicato in ricorso come “autorimesse trasporto persone” è destituita di fondamento, trattandosi dello stesso contratto collettivo applicato dalla società convenuta.
5.2- Da quanto sopra indicato consegue altresì che non risulta applicabile il CCNL del 18.12.2010 rinnovato nel 2019 “autorimesse e noleggio autobus”, richiamato nella memoria di parte convenuta e prodotto come allegato 4 della memoria stessa.
6.- Dal raffronto tra il CCNL effettivamente applicato al rapporto di lavoro in esame e quello indicato dalla società convenuta nella memoria di costituzione si evince che quest'ultimo considera,
pagina 4 di 13 come tempi di lavoro effettivo, quelli alla guida, quelli per la manutenzione e la pulizia del mezzo, e i rimanenti periodi di tempo (escluse le pause pranzo) come tempi di lavoro effettivo nel limite del 15%, se trascorsi nella provincia, nel limite del 40%, se trascorsi fuori.
Di contro, il primo contratto collettivo, quello applicato dalla società convenuta, non fa alcuna distinzione tra tempi di guida e altri periodi di tempo, stabilendo, nell'art.19, regolante l'orario di lavoro del “personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa”, che per il personale viaggiante la durata dell'orario ordinario settimanale è di 40 ore, e nel successivo art. 21 che “E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 19”, da compensarsi con la
“maggiorazione del 25%” se “diurno feriale” e con maggiorazioni via via più consistenti se notturno, festivo o notturno-festivo.
7.- La Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista dall'art. 2108 c.c., si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo (Cass., n. 546/1999).
7.1- Va, poi, ricordato che anche l'art. 16 del D.Lgs. n. 66/2003 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3, tra le altre, le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste.
7.3- Tuttavia, anche per le attività lavorative discontinue si può avere lavoro straordinario quando venga superato l'orario normale o legale, calcolato però non sulla base dell'orario iniziale e di quello finale dell'attività lavorativa, ma depurandolo delle pause di inattività (Cass. 2829/1990, richiamata da
Cass. 5049/2008). Nell'ipotesi di lavoro discontinuo, infatti, precisa ancora la Corte di Cassazione,
“questo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche;
oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro;
nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il
pagina 5 di 13 lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art.2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
In tale ultima ipotesi il lavoratore per avere diritto al compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa ( v. pronunce di questa Corte n. 2829 del 5 aprile 1990; n. 729 del 24 gennaio 1997)” (Cass.
7577/2004).
7.4- Nel caso di specie, anche se il CCNL applicato dalla società resistente non prevede una specifica disciplina dei tempi di attesa, occorre comunque distinguere tra pause di inattività in cui il dipendente rimane a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e pause senza alcun obbligo specifico di facere in cui può ricostituire le proprie energie lavorative, avendo presente altresì che la Corte di Cassazione, nel ribadire che “Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”, ha, nel caso concreto, escluso che fossero periodi di riposo intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività
(Cass. n. 5023/2009).
7.5- Completa il quadro normativo di riferimento il D. Lgs. 19.11.2007 n. 234, attuativo della
Direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, il cui art 3 considera quale orario di lavoro "ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile
pagina 6 di 13 non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali", mentre ne sono esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo nonché, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del medesimo articolo. Si tratta, in particolare, dei "periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori", fra i quali quelli in cui "il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione", con la precisazione che “Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali”.
7.6- Dalla normativa appena trascritta, applicabile, secondo l'art 2 del Regolamento (CE) n.
561/2006, al trasporto su strada “di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente
e destinati a tal fine” (e quindi anche al caso di specie in quanto l'azienda convenuta effettuava il trasporto di persone tramite pullman turistici), si evince che vanno esclusi dall'orario di lavoro: le interruzioni dalla guida ex art 7 del citato Regolamento, pari a 45 minuti dopo 4 ore e mezza di guida;
i riposi intermedi ex art 5 del D.Lgs. n. 234/07, che interrompono l'orario di lavoro in misura di 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è tra 6 e 9 ore e di 45 minuti se il totale delle ore di lavoro supera le 9 ore;
i periodi di riposo giornalieri e settimanali ex art 8 del citato Regolamento;
i tempi di disponibilità la cui durata sia comunicata e predeterminabile.
7.7- Ciò posto, è altresì evidente che la distinzione tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, postula che il lavoratore abbia allegato e provato la scansione temporale delle attività e delle pause e le modalità di svolgimento delle prime e delle seconde, fermo restando che la prova di aver eseguito prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro è particolarmente rigorosa, in quanto il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, "senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento,
pagina 7 di 13 al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza"; “peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”. (Cass., 6623/2001; Cass., n. 3714/2009 e Cass., n.
6145/2004).
8.- Circa l'orario lavorativo, parte ricorrente ha dedotto in ricorso, al punto 7): il ricorrente per 3 giorni la settimana, prelevava i turisti presso vari alberghi di Roma (dopo essersi posto alla guida dell'autobus partendo dal deposito di Via Lunghezzina n. 75) ed eseguiva il trasporto dei passeggeri sino a OM (dove era prevista una sosta per la visita agli scavi) e poi li trasportava sino a Napoli, dove al Molo Beverello, i turisti si imbarcavano per raggiungere l'Isola di Capri e rientrare nel tardo pomeriggio al Molo, da dove veniva eseguito il rientro a Roma con percorso adattato alle diverse destinazioni di arrivo”; e al punto 12: “ha osservato il seguente orario di lavoro, per 6 giorni a settimana:
a) per 3 giorni la settimana in coincidenza con la trasferta Roma-Napoli: dalle ore 04:00 (ora di prelievo del Bus) alle 23.00 (ora di rientro del Bus nel deposito);
b) per altri 3 giorni la settimana , in coincidenza con i Tours nella città di Roma: dalle 06.00 (ora di prelievo del Bus) alle 16.00 (ora di rientro del Bus nel deposito).
8.1- Da tali allegazioni si evince l'orario iniziale e quello finale delle giornate lavorative e, per i soli tours nella città di Napoli, l'esistenza di pause di attesa (durante la visita di OM e dell'isola di
Capri), ma senza allegazione delle rispettive scansioni temporali e delle modalità di svolgimento di dette pause.
8.2- Va in primo luogo escluso che l'orario straordinario rivendicato (47 ore settimanali, anche se il conteggio è limitato a 13,8 ore settimanali) possa ritenersi non contestato, avendo la società contestato lo svolgimento dello straordinario o comunque di un orario superiore a quello risultante dalle buste paga.
8.3- Oltre tutto, per aversi mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto azionato dal ricorrente, tale da rendere il fatto stesso non controverso, ai sensi degli artt. 115, comma 2, e 416, comma 3, cod. proc. Civ., è necessario che i dati fattuali, fondativi del diritto fatto valere, siano tutti esplicitati in modo esaustivo nel ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze pagina 8 di 13 che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del
17/06/2004).
9.- Passando ad esaminare le risultanze testimoniali, dalle stesse si evince:
- che le giornate lavorative non erano sempre sei come indicato in ricorso, avendo il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, dichiarato “Lavoravamo 5 o 6 giorni a settimana”, circostanza confermata dal teste , dipendente della società convenuta con mansioni di autista dal 28.3.2019 al Testimone_1
6.2.2020, secondo il quale “Quando c'era poco lavora facevamo due giorni di riposo. Da aprile a settembre il lavoro era più intenso”;
- che i viaggi a Napoli – così descritti dal ricorrente in sede di interrogatorio libero: Andavamo a
Napoli tutte le settimane 3 volte, si usciva dal parcheggio alle ore 4,00 e si andava a prendere i clienti di due o tre alberghi alle ore 5,00 del mattino, poi si andava a OM dove si arrivava alle 8,00. Si sostava sino alle 11,00 per consentire ai turisti di visitare gli scavi. Dalle 11,00 alle 12 portavamo i turisti a Napoli per imbarcarsi per Capri. Alle 18,30 riprendevano l'autobus e si faceva una sosta a
Cassino per la cena di 40 minuti, quindi si rientrava a Roma verso le 21,30 e al parcheggio alle
22,30”- da settembre 2019, data di assunzione del ricorrente, erano in media due o tre a settimana e si facevano con due autisti se viaggiava un pullman e con tre austisti se viaggiavano due pullman, avendo il teste dichiarato: “Furono assunti più autisti da settembre 2019 per far in modo che Testimone_1
quando facevano i viaggi a Napoli in due giorni consecutivi non fossimo soli alla guida e quindi da settembre 2019 generalmente eravamo in due, uno viaggiava all'andata e l'altro al ritorno, se viaggiava un solo mezzo, mentre se erano due i mezzi in servizio, c'erano tre autisti e il terzo dava il cambio un po' all'uno o all'altro. faceva il terzo autista. Da settembre 2019 scendevamo a Pt_1
Napoli non più 3 o 4 volte a settimane ma 2 o 3”;
- che, sempre per i viaggi a Napoli, nell'ambito della fascia oraria dalle ore 4,00, orario di partenza dal parcheggio in via Lunghezzina, alle 22,30/23,00, orario di rientro presso lo stesso parcheggio, secondo il teste e il teste - autista dipendente della ditta dal gennaio Tes_1 Testimone_2 Parte_2
Contr 2019 sino a marzo 2020, società che condivideva con la il piazzale situato in via di Lunghezzina 75 per il ricovero dei mezzi di trasporto -, il ricorrente, dopo aver raccolto i turisti in albergo si recava, dopo una sosta a Cassino, a OM, dove arrivava verso le 8,00, secondo quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, ovvero verso le 9,30/10,00, secondo le deposizioni testimoniali, attendeva che i turisti per circa due o tre ore effettuassero la visita degli scavi, quindi li accompagnava a Napoli, con un tragitto di circa un'ora, per farli imbarcare per Capri, attendeva il loro ritorno per circa sei ore, infine verso le 18,30/19,00 ripartiva per Roma, facendo una sosta di circa 40 minuti a Cassino (si confrontino in tal pagina 9 di 13 senso, oltre alle dichiarazioni della parte ricorrente sopra trascritte, la deposizione del teste
[...]
, secondo cui: “Per quanto riguarda il viaggio a Napoli, partivamo dal parcheggio di via Lunghezzina 74 alle Tes_1
4,00 del mattino, poi prendevamo i turisti in vari alberghi di Roma e arrivavamo a OM verso le 9,30/10, aspettavamo che i turisti terminassero la visita degli scavi e verso le 12,00 li portavamo a Napoli per farli imbarcare vero le 13,00 per
Capri, da dove rientravano verso le 19,00 e li riportavamo in albergo a Roma verso le 22,00 previa sosta a Cassino”; la deposizione del teste secondo cui: “. Personalmente per portavo i turisti a Napoli per Testimone_2 Pt_2
Cont tre o quattro volte a settimana. La faceva lo stesso servizio della Io partivo alle 5,00 dal parcheggio e a quell'ora Pt_2
Cont gli autisti della erano già usciti perché andavano a prendere le persone in albergo un'ora prima della soc. Io Pt_2 portavo i turisti a OM , poi li lasciavo a Napoli, dopo la visita degli scavi, e dopo la visita di Capri rientravo a via Cont Lunghezzina a Roma intorno alle 23,00. Incontravo gli autisti della all'autogrill sull'autostrada in prossimità di
Cassino sia all'andata verso le ore 9,30 circa, che al ritorno al rientro verso le ore 21,30 e rientravamo intorno alle 23,00. Cont Gli autisti della uscivano prima dal parcheggio perché facevano un giro più lungo per prendere i turisti presso vari alberghi. Personalmente andavo a Napoli da solo quando l'impegno giornaliero non superava le 15 ore di cui 9 di guida che potevano essere estese a 10 ore con una pausa di 45 minuti dopo le 9 ore di guida. Se non era possibile rispettare tali vincoli veniva un secondo autista”. (..) Io partivo alle 5,00 da Roma per prendere le persone in albergo e facevo la prima sosta a
Cassino di circa 45 minuti e arrivavo a OM intorno alle ore 12,00 quindi facevo una sosta di circa tre ore e verso le 15,00 portavo i turisti all'imbarco in circa 40 minuti poi li riprendevo verso le 19,00 , quindi si rientrava a Roma verso le 23 con una pausa di 45 minuti in autostrada”; e la deposizione del teste che ha riferito di aver lavorato Testimone_3 nell'ufficio della , presso il parcheggio di via Lunghezzina, da aprile 2019 a ottobre 2019, con Parte_2 orario dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30 e il sabato mattina per un'ora o due, e che ha aggiunto: Cont
“Quando io prendevo servizio gli autobus della erano già usciti dal parcheggio e avevano iniziato il servizio. So che in quel periodo prendevano i turisti dagli alberghi di Roma intorno alle 5,30 del mattino e li portavano a OM, dove arrivavano intorno alle 8,00, poi facevano colazione , visitavano gli scafi sino alle 10,00 circa, poi venivano portati a Napoli per essere imbarcati sull'aliscafo per Capri e rientravano da Capri il pomeriggio verso le 18,30 e ritornano a Roma fermandosi a Cassino per la cena e infine rientrano in albergo a Roma intorno alle 23,00. Conosco queste informazioni perché parlavo con gli autisti”);
- che, per i tour compiuti nella città di Roma, le attività erano variabili, in quanto il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “Per i giri dentro Roma, prelevavamo l'autobus alle ore 6,00/6,30, prendevamo i turisti in albergo alle 7,30 per portarli ai musei Vaticani, la visita durava circa due ore e mezza, quindi riprendevano
l'autobus alle 11,00 e li portavamo a Piazza Venezia alle 11,30 e li riprendevamo alle 13,00 , poi giravamo la citta per un'ora e mezza e li riportavamo in albergo intorno alle 16, quindi rientravamo al parcheggio tra le 16/16,30; il teste ha dichiarato: “Gli altri giorni o c'erano servizi di sostituzione delle ferrovie dello Stato (a Valmontone Testimone_1
o Colleferro), in media una volta al mese, in cui, da riserva, stavamo fermi a disposizione con orari variabili, oppure sostituivamo il treno fuori servizio con orari variabili. Altrimenti normalmente portavamo i turisti a Roma e in tal caso pagina 10 di 13 uscivamo alle 6,00 dal parcheggio, prendevamo i turisti in albergo verso le sette e li lasciavamo dopo 30 minuti nei siti di
Roma per riprenderli verso le 13,00 o alle 15,00 e li aspettavamo nei pressi dei vari siti, e rientravano in albergo verso le
18,00 e al parcheggio tra le 19 e le 20. Gli orari erano variabili perché a volte si rientrava alle 16,00 e a volte dopo cena alle
23,15, questo per i servizi su Roma”; il teste ha dichiarato: “Quando non si andava a Napoli, si Testimone_2
Cont facevano i tour su Roma, uscendo dal parcheggio alle 6,00, orario seguito anche dagli autisti della e si rientrava nel Cont pomeriggio intorno alle 16,00, così come gli autisti della Ricordo che vedevo tutti i giorni sia che Parte_3 Pt_1 anche se per quest'ultimo, non ricordo esattamente il periodo lavorativo” (…)Quando portavamo i turisti a Roma uscivamo dal parcheggio alle sei per prendere i turisti che venivano lasciati per visitare i siti archeologici o le chiese in numero di circa quattro in un giorno, per esempio visitavano il Colosseo e l'attesa per l'autista era di circa un'ora, San Giovanni in Laterano
e l'attesa era di circa 30 minuti, la stessa cosa per Santa Maria Maggiore, mentre per le Catacombe su via Appia Antica
l'attesa era di un'ora e mezza. A pranzo i turisti venivano lasciati nei ristoranti per circa un'ora. Lasciati i turisti nei vari siti, dovevamo portare il pullman negli appositi parcheggi e questo richiedeva da 15 a 20 minuti circa”; il teste Tes_3
Cont ha dichiarato: “So anche che gli autisti della portavano i turisti in giro per Roma. Non conosco nel dettaglio i
[...] servizi prestati dal nel corso della settimana lavorativa. Non ricordo esattamente gli orari in cui vedevo Pt_1 Pt_1 rientrare e uscire dal parcheggio, anche perché non c'erano orari standardizzati per accompagnare i turisti” (..) “La maggior parte delle volte partiva dal parcheggio prima che io arrivassi e rientrava dopo le 18,00, ma non conosco nel dettaglio gli orari osservati dal ricorrente”.
9.1- Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene che, per i viaggi a Napoli, in media due o tre a settimana, l'orario lavorativo giornaliero era pari a circa 9 ore, orario ottenuto depurando quello di inizio e fine turno, dalle 4,00 alle 22,30, delle pause di inattività (due pause di 45 minuti circa presso la stazione di Cassino e 8 ore circa di attesa mentre i turisti visitavano gli scavi di OM e l'isola di Capri), non avendo parte ricorrente dedotto né provato che durante tali pause o attese egli avesse specifici obblighi di facere, e considerando, invece, come orario di lavoro anche quello trascorso a bordo del mezzo come autista di scorta durante il viaggio, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione.
9.2- Per i tour nella città di Roma svolti nelle altre giornate lavorative, tre a settimana in media, nonostante gli sforzi compiuti durante l'escussione testimoniale per ricostruire la scansione temporale tra attività e pause, nell'ambito dell'orario iniziale e finale dedotto e provato, dalle 6,00 alle 16,00, vi è assoluta incertezza sulla effettiva consistenza, all'interno di tale fascia oraria, della media delle attività e delle pause.
9.3- Se ne deduce che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario non può ritenersi raggiunta.
10.- Venendo all'esame delle altre domande, escluso che la retribuzione riconosciuta sia stata inferiore ai minimi retributivi, alla luce delle considerazioni espresse al punto 5) della presente pronuncia, non risulta contestato che al ricorrente non siano stati corrisposti: il saldo della retribuzione di dicembre 2019, avendo ricevuto un acconto di € 811, mediante bonifico di giugno 2020; la retribuzione di gennaio 2020 sino al giorno 15; i ratei di tredicesima e di quattordicesima;
il Tfr. pagina 11 di 13 10.1.- Per tali voci, avendo come riferimento il conteggio allegato al ricorso, non specificamente contestato, al ricorrente vanno riconosciuti equitativamente i seguenti importi lordi: € 1780 per le retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020, detratto l'acconto ricevuto a giugno 2020; € 862 per le mensilità aggiuntive;
€ 568 per tfr.
10.2- Il ritardato pagamento della retribuzione di dicembre 2019 e il mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, giustifica il recesso operato dal ricorrente, che ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, liquidabile secondo i conteggi non specificamente contestati e in via equitativa in €
996,00, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta.
10.3- Per quanto riguarda le ferie e i permessi non fruiti, ricordato l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass., n. 21780/2022), secondo cui costituisce onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie (e analogamente i permessi), considerato che tale onere non è stato assolto dalla parte convenuta con la produzione delle buste paga di dicembre 2019 e di gennaio 2020, trattandosi di atti di parte non sottoscritti per quietanza dal lavoratore, al ricorrente vanno riconosciuti equitativamente i seguenti importi, corrispondenti alle ferie residue e ai permessi residui risultanti dalla busta paga di ottobre 2019, l'ultima emessa dalla società in corso di rapporto di lavoro: € 365,00 per le ferie residue;
€ 93 per i permessi (vedi conteggio nelle note del 25.11.2024).
10.4- Infine, può essere riconosciuta la maggiorazione rivendicata per il lavoro domenicale, pari ad
€ 48, non essendo stato contestato che il riposo era infrasettimanale. Vanno parimente riconosciuti gli importi, non specificamente contestati di € 179 per le festività nazionali e di € 132 per le festività soppresse, posto che parte convenuta non ha contestato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi indicati ai punti 15 e 16 del ricorso ed avendo i testimoni dichiarato: “Si lavorava nei giorni festivi, ma non ricordo esattamente quali, sicuramente ho lavorato a Natale, a Pasqua e il primo maggio e a Santo Stefano. Tutti lavoravamo nei giorni festivi a meno che qualcuno non avesse esigenze particolari” Teste ; “I servizi turistici in questione erano erogati anche nei giorni di festa, Tes_1
Contr personalmente lavoravo a Natale, a Capodanno, a Pasqua e anche gli autisti della facendo gli stessi servizi, lavoravano nei giorni festivi” teste Tes_2
11.- Le spese di lite relative al presente grado di giudizio e quelle relative al ricorso per regolamento di competenza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di € 5023,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione;
pagina 12 di 13 - Condannala società convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2500,00, oltre accessori come per legge, per il presente grado e in € 2000,00, oltre accessori come per legge, per il regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10261/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. CERUTTI GILBERTO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. SORGE AMEDEO resistente
OGGETTO: lavoro discontinuo, straordinario.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 28.3.22, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo: CP_2 di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda di trasporto turisti gestita dalla società convenuta dal 24.9.2019 al 15.1.2020, con mansioni di autista di pullman e con il seguente orario di lavoro per
6 giorni a settimana con riposo infrasettimanale: per 3 giorni la settimana, in coincidenza con la trasferta Roma-Napoli, dalle ore 04:00 (ora di prelievo del bus) alle 23.00 (ora di rientro del bus nel deposito); in tali giornate prelevava i turisti presso vari alberghi di Roma (dopo essersi posto alla guida dell'autobus partendo dal deposito di Via Lunghezzina n. 75) ed eseguiva il trasporto dei passeggeri sino a OM (dove era prevista una sosta per la visita agli scavi) e poi li trasportava sino a Napoli, dove, al Molo Beverello, i turisti si imbarcavano per raggiungere l'isola di Capri e rientrare nel tardo pomeriggio al Molo, da dove veniva eseguito il rientro a Roma con percorso adattato alle diverse destinazioni di arrivo;
per altri 3 giorni la settimana, in coincidenza con i tours pagina 1 di 13 nella città di Roma, dalle 06.00 (ora di prelievo del bus) alle 16.00 (ora di rientro del bus nel deposito); di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta in relazione all'inquadramento contrattuale e ai minimi retributivi e di non aver ricevuto il pagamento delle seguenti voci retributive: retribuzione dall'1/12 al 31/12 tranne un bonifico di € 800,00;
- 13^ e 14^ mensilità;
- indennità periodo feriale non goduto;
- prestazione domenicale;
- prestazione nelle festività;
- prestazione per ore eccedenti l'orario normale di 40 ore settimanali;
- indennità di mancato preavviso, essendosi dimesso a causa della irregolare e ritardata corresponsione della retribuzione.
Ha aggiunto: di non aver fruito di ferie e di permessi;
di aver lavorato nei giorni festivi indicati in ricorso;
di avere diritto al pagamento della complessiva somma di € 7.144,38, somma di cui ha chiesto il pagamento nei confronti della società convenuta.
2.- La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: Controparte_2
la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
l'inapplicabilità della contrattazione invocata (CCNL autorimesse trasporto persone), in quanto inesistente o comunque per non aver la società aderito ad alcuna sigla sindacale che ha sottoscritto il contratto in questione, che può essere invocato soltanto per determinare la giusta retribuzione, con esclusione della quattordicesima mensilità;
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Tivoli, avendo la società sede a Zagarolo, dove sono stati sottoscritti i contratti di lavoro, mentre a via Lunghezzina c'era un deposito dove gli autisti prelevavano e depositavano gli autobus e dove c'era un conteiner utilizzato dagli stessi autisti per cambiarsi, ma non c'era alcun ufficio;
che nel gennaio 2020 il parcheggio è stato trasferito in via Prenestina ove vi era un piazzale preso in locazione;
che il ricorrente ha ricevuto ed è creditore dei seguenti importi:
“a) paga settembre 2019 euro 299 (nette pari ad un lordo di 349,12) con rituale bonifico di pari importo
pagina 2 di 13 b) paga ottobre 2019 che prevedeva 1076 nette pari a 1293 lorde percepite invece 1459,54 nette con bonifico
c) paga novembre 2019 che prevedeva 1553 nette pari a 1915 lordo percepito con bonifico
d) paga dicembre 2019 euro 1623 pari a 1948 lordi non percepite in quanto dimissionario e versato acconto di euro 811 mediante bonifico
e) 13° mensilità computata in euro 202 nette (pari a 287 lordo)
f) Tfr e ratei residui computati in euro 645 pari a 692 lordi”; che le somme dovute vanno compensate con l'indennità di mancato preavviso, pari ad €900, di cui la società ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale;
che il ricorrente non ha svolto lavoro straordinario e che nel ricorso non vi è allegazione dei tempi di attesa, poiché, in base al CCNL del 18 dicembre 2010 rinnovato nel 2019 “autorimesse e noleggio autobus”, l'art. 20 prevede: “Orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante.
1) L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è escluso il tempo per la consumazione del pasto.
2) Nell'ambito dell'impegno giornaliero:
a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi per le operazioni di piccola manutenzione e pulizia di cui all'articolo 46 e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione lavorativa;
b) si considerano come periodi non retribuiti i tempi per la consumazione del pasto nella misura di un'ora;
c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lettera b) ed i periodi di lavoro effettivo di cui alla lettera a), tutti i rimanenti periodi di tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del
15% qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19.12.2023, ha stabilito in via definitiva la competenza del Tribunale di Roma a trattare la presenta controversia, avendo rigettato il ricorso per regolamento di competenza presentato dalla avverso l'ordinanza del 16.3.2023, con cui Controparte_2
lo stesso Tribunale aveva ritenuto sussistente la propria competenza.
4.- Destituita di fondamento è anche l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, avendo chiaramente indicato parte ricorrente il periodo lavorativo e le mansioni (circostanze non contestate), gli emolumenti non corrisposti e lo straordinario rivendicato.
pagina 3 di 13 5.- Quanto alla pretesa inesistenza del CCNL indicato in ricorso come “autorimesse trasporto persone” e alla non applicabilità dello stesso alla società convenuta, vanno chiarite le seguenti circostanze documentali:
i) dalla lettura del ricorso si evince che il CCNL sinteticamente indicato come “autorimesse trasporto persone” si identifica con il CCNL prodotto come allegato 8 , intitolato “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico
e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, contratto del 20.6.2013, rinnovato in data 26.7.2016;
ii) risulta aver lavorato alle dipendenze della dal 24.9.2019 al Parte_1 Controparte_2
23.10.20 con contratto a chiamata che prevedeva mansioni di autista di automezzi adibiti al trasporto di persone e inquadramento nel livello C2 e dal 24.10.19 al 15.1.20, data delle dimissioni, con contratto a tempo indeterminato che prevedeva lo stesso inquadramento e orario di 40 ore settimanali;
iii) entrambe le lettere di assunzione, alla voce “qualifica, categoria mansioni”, fanno riferimento al
“CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico ed ingrassaggio automezzi” e la lettera di assunzione a tempo indeterminato del 24.10.2019 indica altresì alla voce “orario e retribuzione” una retribuzione mensile lorda di € 1700,94, oltre i ratei di tredicesima e di quattordicesima;
iv) la retribuzione lorda mensile indicata nel contratto di assunzione si compone, come indicato nella busta paga di ottobre 2019 emessa dalla società convenuta, di € 1.173,35 per retribuzione base (che corrisponde al minimo di paga base per il livello C2 previsto nella tabella che segue l'art 73 del CCNL in all. 8 del ricorso), di € 517,26 per contingenza (indicata nella tabella citata) e di € 10,33 per E.D.R.
(richiamato dall'art. 9 del CCNL in all. 8 del ric.).
5.1- Da tali circostanze si evince che la pretesa insussistenza o inapplicabilità alla società convenuta del CCNL indicato in ricorso come “autorimesse trasporto persone” è destituita di fondamento, trattandosi dello stesso contratto collettivo applicato dalla società convenuta.
5.2- Da quanto sopra indicato consegue altresì che non risulta applicabile il CCNL del 18.12.2010 rinnovato nel 2019 “autorimesse e noleggio autobus”, richiamato nella memoria di parte convenuta e prodotto come allegato 4 della memoria stessa.
6.- Dal raffronto tra il CCNL effettivamente applicato al rapporto di lavoro in esame e quello indicato dalla società convenuta nella memoria di costituzione si evince che quest'ultimo considera,
pagina 4 di 13 come tempi di lavoro effettivo, quelli alla guida, quelli per la manutenzione e la pulizia del mezzo, e i rimanenti periodi di tempo (escluse le pause pranzo) come tempi di lavoro effettivo nel limite del 15%, se trascorsi nella provincia, nel limite del 40%, se trascorsi fuori.
Di contro, il primo contratto collettivo, quello applicato dalla società convenuta, non fa alcuna distinzione tra tempi di guida e altri periodi di tempo, stabilendo, nell'art.19, regolante l'orario di lavoro del “personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa”, che per il personale viaggiante la durata dell'orario ordinario settimanale è di 40 ore, e nel successivo art. 21 che “E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 19”, da compensarsi con la
“maggiorazione del 25%” se “diurno feriale” e con maggiorazioni via via più consistenti se notturno, festivo o notturno-festivo.
7.- La Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista dall'art. 2108 c.c., si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo (Cass., n. 546/1999).
7.1- Va, poi, ricordato che anche l'art. 16 del D.Lgs. n. 66/2003 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3, tra le altre, le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste.
7.3- Tuttavia, anche per le attività lavorative discontinue si può avere lavoro straordinario quando venga superato l'orario normale o legale, calcolato però non sulla base dell'orario iniziale e di quello finale dell'attività lavorativa, ma depurandolo delle pause di inattività (Cass. 2829/1990, richiamata da
Cass. 5049/2008). Nell'ipotesi di lavoro discontinuo, infatti, precisa ancora la Corte di Cassazione,
“questo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche;
oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro;
nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il
pagina 5 di 13 lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art.2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
In tale ultima ipotesi il lavoratore per avere diritto al compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa ( v. pronunce di questa Corte n. 2829 del 5 aprile 1990; n. 729 del 24 gennaio 1997)” (Cass.
7577/2004).
7.4- Nel caso di specie, anche se il CCNL applicato dalla società resistente non prevede una specifica disciplina dei tempi di attesa, occorre comunque distinguere tra pause di inattività in cui il dipendente rimane a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e pause senza alcun obbligo specifico di facere in cui può ricostituire le proprie energie lavorative, avendo presente altresì che la Corte di Cassazione, nel ribadire che “Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”, ha, nel caso concreto, escluso che fossero periodi di riposo intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività
(Cass. n. 5023/2009).
7.5- Completa il quadro normativo di riferimento il D. Lgs. 19.11.2007 n. 234, attuativo della
Direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, il cui art 3 considera quale orario di lavoro "ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile
pagina 6 di 13 non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali", mentre ne sono esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo nonché, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del medesimo articolo. Si tratta, in particolare, dei "periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori", fra i quali quelli in cui "il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione", con la precisazione che “Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali”.
7.6- Dalla normativa appena trascritta, applicabile, secondo l'art 2 del Regolamento (CE) n.
561/2006, al trasporto su strada “di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente
e destinati a tal fine” (e quindi anche al caso di specie in quanto l'azienda convenuta effettuava il trasporto di persone tramite pullman turistici), si evince che vanno esclusi dall'orario di lavoro: le interruzioni dalla guida ex art 7 del citato Regolamento, pari a 45 minuti dopo 4 ore e mezza di guida;
i riposi intermedi ex art 5 del D.Lgs. n. 234/07, che interrompono l'orario di lavoro in misura di 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è tra 6 e 9 ore e di 45 minuti se il totale delle ore di lavoro supera le 9 ore;
i periodi di riposo giornalieri e settimanali ex art 8 del citato Regolamento;
i tempi di disponibilità la cui durata sia comunicata e predeterminabile.
7.7- Ciò posto, è altresì evidente che la distinzione tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, postula che il lavoratore abbia allegato e provato la scansione temporale delle attività e delle pause e le modalità di svolgimento delle prime e delle seconde, fermo restando che la prova di aver eseguito prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro è particolarmente rigorosa, in quanto il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, "senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento,
pagina 7 di 13 al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza"; “peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”. (Cass., 6623/2001; Cass., n. 3714/2009 e Cass., n.
6145/2004).
8.- Circa l'orario lavorativo, parte ricorrente ha dedotto in ricorso, al punto 7): il ricorrente per 3 giorni la settimana, prelevava i turisti presso vari alberghi di Roma (dopo essersi posto alla guida dell'autobus partendo dal deposito di Via Lunghezzina n. 75) ed eseguiva il trasporto dei passeggeri sino a OM (dove era prevista una sosta per la visita agli scavi) e poi li trasportava sino a Napoli, dove al Molo Beverello, i turisti si imbarcavano per raggiungere l'Isola di Capri e rientrare nel tardo pomeriggio al Molo, da dove veniva eseguito il rientro a Roma con percorso adattato alle diverse destinazioni di arrivo”; e al punto 12: “ha osservato il seguente orario di lavoro, per 6 giorni a settimana:
a) per 3 giorni la settimana in coincidenza con la trasferta Roma-Napoli: dalle ore 04:00 (ora di prelievo del Bus) alle 23.00 (ora di rientro del Bus nel deposito);
b) per altri 3 giorni la settimana , in coincidenza con i Tours nella città di Roma: dalle 06.00 (ora di prelievo del Bus) alle 16.00 (ora di rientro del Bus nel deposito).
8.1- Da tali allegazioni si evince l'orario iniziale e quello finale delle giornate lavorative e, per i soli tours nella città di Napoli, l'esistenza di pause di attesa (durante la visita di OM e dell'isola di
Capri), ma senza allegazione delle rispettive scansioni temporali e delle modalità di svolgimento di dette pause.
8.2- Va in primo luogo escluso che l'orario straordinario rivendicato (47 ore settimanali, anche se il conteggio è limitato a 13,8 ore settimanali) possa ritenersi non contestato, avendo la società contestato lo svolgimento dello straordinario o comunque di un orario superiore a quello risultante dalle buste paga.
8.3- Oltre tutto, per aversi mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto azionato dal ricorrente, tale da rendere il fatto stesso non controverso, ai sensi degli artt. 115, comma 2, e 416, comma 3, cod. proc. Civ., è necessario che i dati fattuali, fondativi del diritto fatto valere, siano tutti esplicitati in modo esaustivo nel ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze pagina 8 di 13 che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del
17/06/2004).
9.- Passando ad esaminare le risultanze testimoniali, dalle stesse si evince:
- che le giornate lavorative non erano sempre sei come indicato in ricorso, avendo il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, dichiarato “Lavoravamo 5 o 6 giorni a settimana”, circostanza confermata dal teste , dipendente della società convenuta con mansioni di autista dal 28.3.2019 al Testimone_1
6.2.2020, secondo il quale “Quando c'era poco lavora facevamo due giorni di riposo. Da aprile a settembre il lavoro era più intenso”;
- che i viaggi a Napoli – così descritti dal ricorrente in sede di interrogatorio libero: Andavamo a
Napoli tutte le settimane 3 volte, si usciva dal parcheggio alle ore 4,00 e si andava a prendere i clienti di due o tre alberghi alle ore 5,00 del mattino, poi si andava a OM dove si arrivava alle 8,00. Si sostava sino alle 11,00 per consentire ai turisti di visitare gli scavi. Dalle 11,00 alle 12 portavamo i turisti a Napoli per imbarcarsi per Capri. Alle 18,30 riprendevano l'autobus e si faceva una sosta a
Cassino per la cena di 40 minuti, quindi si rientrava a Roma verso le 21,30 e al parcheggio alle
22,30”- da settembre 2019, data di assunzione del ricorrente, erano in media due o tre a settimana e si facevano con due autisti se viaggiava un pullman e con tre austisti se viaggiavano due pullman, avendo il teste dichiarato: “Furono assunti più autisti da settembre 2019 per far in modo che Testimone_1
quando facevano i viaggi a Napoli in due giorni consecutivi non fossimo soli alla guida e quindi da settembre 2019 generalmente eravamo in due, uno viaggiava all'andata e l'altro al ritorno, se viaggiava un solo mezzo, mentre se erano due i mezzi in servizio, c'erano tre autisti e il terzo dava il cambio un po' all'uno o all'altro. faceva il terzo autista. Da settembre 2019 scendevamo a Pt_1
Napoli non più 3 o 4 volte a settimane ma 2 o 3”;
- che, sempre per i viaggi a Napoli, nell'ambito della fascia oraria dalle ore 4,00, orario di partenza dal parcheggio in via Lunghezzina, alle 22,30/23,00, orario di rientro presso lo stesso parcheggio, secondo il teste e il teste - autista dipendente della ditta dal gennaio Tes_1 Testimone_2 Parte_2
Contr 2019 sino a marzo 2020, società che condivideva con la il piazzale situato in via di Lunghezzina 75 per il ricovero dei mezzi di trasporto -, il ricorrente, dopo aver raccolto i turisti in albergo si recava, dopo una sosta a Cassino, a OM, dove arrivava verso le 8,00, secondo quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, ovvero verso le 9,30/10,00, secondo le deposizioni testimoniali, attendeva che i turisti per circa due o tre ore effettuassero la visita degli scavi, quindi li accompagnava a Napoli, con un tragitto di circa un'ora, per farli imbarcare per Capri, attendeva il loro ritorno per circa sei ore, infine verso le 18,30/19,00 ripartiva per Roma, facendo una sosta di circa 40 minuti a Cassino (si confrontino in tal pagina 9 di 13 senso, oltre alle dichiarazioni della parte ricorrente sopra trascritte, la deposizione del teste
[...]
, secondo cui: “Per quanto riguarda il viaggio a Napoli, partivamo dal parcheggio di via Lunghezzina 74 alle Tes_1
4,00 del mattino, poi prendevamo i turisti in vari alberghi di Roma e arrivavamo a OM verso le 9,30/10, aspettavamo che i turisti terminassero la visita degli scavi e verso le 12,00 li portavamo a Napoli per farli imbarcare vero le 13,00 per
Capri, da dove rientravano verso le 19,00 e li riportavamo in albergo a Roma verso le 22,00 previa sosta a Cassino”; la deposizione del teste secondo cui: “. Personalmente per portavo i turisti a Napoli per Testimone_2 Pt_2
Cont tre o quattro volte a settimana. La faceva lo stesso servizio della Io partivo alle 5,00 dal parcheggio e a quell'ora Pt_2
Cont gli autisti della erano già usciti perché andavano a prendere le persone in albergo un'ora prima della soc. Io Pt_2 portavo i turisti a OM , poi li lasciavo a Napoli, dopo la visita degli scavi, e dopo la visita di Capri rientravo a via Cont Lunghezzina a Roma intorno alle 23,00. Incontravo gli autisti della all'autogrill sull'autostrada in prossimità di
Cassino sia all'andata verso le ore 9,30 circa, che al ritorno al rientro verso le ore 21,30 e rientravamo intorno alle 23,00. Cont Gli autisti della uscivano prima dal parcheggio perché facevano un giro più lungo per prendere i turisti presso vari alberghi. Personalmente andavo a Napoli da solo quando l'impegno giornaliero non superava le 15 ore di cui 9 di guida che potevano essere estese a 10 ore con una pausa di 45 minuti dopo le 9 ore di guida. Se non era possibile rispettare tali vincoli veniva un secondo autista”. (..) Io partivo alle 5,00 da Roma per prendere le persone in albergo e facevo la prima sosta a
Cassino di circa 45 minuti e arrivavo a OM intorno alle ore 12,00 quindi facevo una sosta di circa tre ore e verso le 15,00 portavo i turisti all'imbarco in circa 40 minuti poi li riprendevo verso le 19,00 , quindi si rientrava a Roma verso le 23 con una pausa di 45 minuti in autostrada”; e la deposizione del teste che ha riferito di aver lavorato Testimone_3 nell'ufficio della , presso il parcheggio di via Lunghezzina, da aprile 2019 a ottobre 2019, con Parte_2 orario dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30 e il sabato mattina per un'ora o due, e che ha aggiunto: Cont
“Quando io prendevo servizio gli autobus della erano già usciti dal parcheggio e avevano iniziato il servizio. So che in quel periodo prendevano i turisti dagli alberghi di Roma intorno alle 5,30 del mattino e li portavano a OM, dove arrivavano intorno alle 8,00, poi facevano colazione , visitavano gli scafi sino alle 10,00 circa, poi venivano portati a Napoli per essere imbarcati sull'aliscafo per Capri e rientravano da Capri il pomeriggio verso le 18,30 e ritornano a Roma fermandosi a Cassino per la cena e infine rientrano in albergo a Roma intorno alle 23,00. Conosco queste informazioni perché parlavo con gli autisti”);
- che, per i tour compiuti nella città di Roma, le attività erano variabili, in quanto il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “Per i giri dentro Roma, prelevavamo l'autobus alle ore 6,00/6,30, prendevamo i turisti in albergo alle 7,30 per portarli ai musei Vaticani, la visita durava circa due ore e mezza, quindi riprendevano
l'autobus alle 11,00 e li portavamo a Piazza Venezia alle 11,30 e li riprendevamo alle 13,00 , poi giravamo la citta per un'ora e mezza e li riportavamo in albergo intorno alle 16, quindi rientravamo al parcheggio tra le 16/16,30; il teste ha dichiarato: “Gli altri giorni o c'erano servizi di sostituzione delle ferrovie dello Stato (a Valmontone Testimone_1
o Colleferro), in media una volta al mese, in cui, da riserva, stavamo fermi a disposizione con orari variabili, oppure sostituivamo il treno fuori servizio con orari variabili. Altrimenti normalmente portavamo i turisti a Roma e in tal caso pagina 10 di 13 uscivamo alle 6,00 dal parcheggio, prendevamo i turisti in albergo verso le sette e li lasciavamo dopo 30 minuti nei siti di
Roma per riprenderli verso le 13,00 o alle 15,00 e li aspettavamo nei pressi dei vari siti, e rientravano in albergo verso le
18,00 e al parcheggio tra le 19 e le 20. Gli orari erano variabili perché a volte si rientrava alle 16,00 e a volte dopo cena alle
23,15, questo per i servizi su Roma”; il teste ha dichiarato: “Quando non si andava a Napoli, si Testimone_2
Cont facevano i tour su Roma, uscendo dal parcheggio alle 6,00, orario seguito anche dagli autisti della e si rientrava nel Cont pomeriggio intorno alle 16,00, così come gli autisti della Ricordo che vedevo tutti i giorni sia che Parte_3 Pt_1 anche se per quest'ultimo, non ricordo esattamente il periodo lavorativo” (…)Quando portavamo i turisti a Roma uscivamo dal parcheggio alle sei per prendere i turisti che venivano lasciati per visitare i siti archeologici o le chiese in numero di circa quattro in un giorno, per esempio visitavano il Colosseo e l'attesa per l'autista era di circa un'ora, San Giovanni in Laterano
e l'attesa era di circa 30 minuti, la stessa cosa per Santa Maria Maggiore, mentre per le Catacombe su via Appia Antica
l'attesa era di un'ora e mezza. A pranzo i turisti venivano lasciati nei ristoranti per circa un'ora. Lasciati i turisti nei vari siti, dovevamo portare il pullman negli appositi parcheggi e questo richiedeva da 15 a 20 minuti circa”; il teste Tes_3
Cont ha dichiarato: “So anche che gli autisti della portavano i turisti in giro per Roma. Non conosco nel dettaglio i
[...] servizi prestati dal nel corso della settimana lavorativa. Non ricordo esattamente gli orari in cui vedevo Pt_1 Pt_1 rientrare e uscire dal parcheggio, anche perché non c'erano orari standardizzati per accompagnare i turisti” (..) “La maggior parte delle volte partiva dal parcheggio prima che io arrivassi e rientrava dopo le 18,00, ma non conosco nel dettaglio gli orari osservati dal ricorrente”.
9.1- Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene che, per i viaggi a Napoli, in media due o tre a settimana, l'orario lavorativo giornaliero era pari a circa 9 ore, orario ottenuto depurando quello di inizio e fine turno, dalle 4,00 alle 22,30, delle pause di inattività (due pause di 45 minuti circa presso la stazione di Cassino e 8 ore circa di attesa mentre i turisti visitavano gli scavi di OM e l'isola di Capri), non avendo parte ricorrente dedotto né provato che durante tali pause o attese egli avesse specifici obblighi di facere, e considerando, invece, come orario di lavoro anche quello trascorso a bordo del mezzo come autista di scorta durante il viaggio, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione.
9.2- Per i tour nella città di Roma svolti nelle altre giornate lavorative, tre a settimana in media, nonostante gli sforzi compiuti durante l'escussione testimoniale per ricostruire la scansione temporale tra attività e pause, nell'ambito dell'orario iniziale e finale dedotto e provato, dalle 6,00 alle 16,00, vi è assoluta incertezza sulla effettiva consistenza, all'interno di tale fascia oraria, della media delle attività e delle pause.
9.3- Se ne deduce che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario non può ritenersi raggiunta.
10.- Venendo all'esame delle altre domande, escluso che la retribuzione riconosciuta sia stata inferiore ai minimi retributivi, alla luce delle considerazioni espresse al punto 5) della presente pronuncia, non risulta contestato che al ricorrente non siano stati corrisposti: il saldo della retribuzione di dicembre 2019, avendo ricevuto un acconto di € 811, mediante bonifico di giugno 2020; la retribuzione di gennaio 2020 sino al giorno 15; i ratei di tredicesima e di quattordicesima;
il Tfr. pagina 11 di 13 10.1.- Per tali voci, avendo come riferimento il conteggio allegato al ricorso, non specificamente contestato, al ricorrente vanno riconosciuti equitativamente i seguenti importi lordi: € 1780 per le retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020, detratto l'acconto ricevuto a giugno 2020; € 862 per le mensilità aggiuntive;
€ 568 per tfr.
10.2- Il ritardato pagamento della retribuzione di dicembre 2019 e il mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, giustifica il recesso operato dal ricorrente, che ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, liquidabile secondo i conteggi non specificamente contestati e in via equitativa in €
996,00, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta.
10.3- Per quanto riguarda le ferie e i permessi non fruiti, ricordato l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass., n. 21780/2022), secondo cui costituisce onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie (e analogamente i permessi), considerato che tale onere non è stato assolto dalla parte convenuta con la produzione delle buste paga di dicembre 2019 e di gennaio 2020, trattandosi di atti di parte non sottoscritti per quietanza dal lavoratore, al ricorrente vanno riconosciuti equitativamente i seguenti importi, corrispondenti alle ferie residue e ai permessi residui risultanti dalla busta paga di ottobre 2019, l'ultima emessa dalla società in corso di rapporto di lavoro: € 365,00 per le ferie residue;
€ 93 per i permessi (vedi conteggio nelle note del 25.11.2024).
10.4- Infine, può essere riconosciuta la maggiorazione rivendicata per il lavoro domenicale, pari ad
€ 48, non essendo stato contestato che il riposo era infrasettimanale. Vanno parimente riconosciuti gli importi, non specificamente contestati di € 179 per le festività nazionali e di € 132 per le festività soppresse, posto che parte convenuta non ha contestato lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi indicati ai punti 15 e 16 del ricorso ed avendo i testimoni dichiarato: “Si lavorava nei giorni festivi, ma non ricordo esattamente quali, sicuramente ho lavorato a Natale, a Pasqua e il primo maggio e a Santo Stefano. Tutti lavoravamo nei giorni festivi a meno che qualcuno non avesse esigenze particolari” Teste ; “I servizi turistici in questione erano erogati anche nei giorni di festa, Tes_1
Contr personalmente lavoravo a Natale, a Capodanno, a Pasqua e anche gli autisti della facendo gli stessi servizi, lavoravano nei giorni festivi” teste Tes_2
11.- Le spese di lite relative al presente grado di giudizio e quelle relative al ricorso per regolamento di competenza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di € 5023,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione;
pagina 12 di 13 - Condannala società convenuta al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2500,00, oltre accessori come per legge, per il presente grado e in € 2000,00, oltre accessori come per legge, per il regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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