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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1389/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1389/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Parisi presso il cui studio, in Palmi (RC) alla via
Toselli 14, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Rotondaro presso il cui studio, in Catanzaro alla Via
Della Quercia n. 49, è elettivamente domiciliata;
resistente
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 ato a Catanzaro il 9.8.1996 (c.f. ) rappresentati Controparte_3 C.F._4
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Rotondaro presso il cui studio, in Catanzaro alla Via
Della Quercia n. 49, sono elettivamente domiciliati;
terzi chiamati con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica condizioni divorzio. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 4.12.2024 esponeva che con sentenza del Tribunale Parte_1 di Palmi n. 545/2011 R.S. pubblicata l'8.11.2011, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro il 27.07.1991 tra il ricorrente e;
tra gli Controparte_1 accordi, ratificati in sentenza, vi era quello relativo all'assegno di mantenimento dei figli minori della coppia pari a 400 € mensili. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, i figli erano diventati maggiorenni ed economicamente autosufficienti in quanto la figlia aveva creato un proprio CP_2 nucleo familiare mentre il figlio risiedeva in un'abitazione distinta e autonoma da quella CP_3 della madre. Inoltre, lamentava la mancanza di ogni rapporto con i figli e di aver Parte_1 diminuito la propria capacità reddituale rispetto ai tempi della sentenza di divorzio in quanto aveva avuto altri due figli in un altro rapporto. Pertanto, chiedeva di “disporre la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli e a seguito della variazione dei CP_2 CP_3 presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Con decreto il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 14.03.2025.
All'udienza fissata compariva il solo ricorrente chiedendo di essere autorizzato a rinotificare gli atti del processo a controparte in quanto la prima notifica non era andata a buon fine. Il Giudice rinviava la causa al 20.6.2025 assegnando i termini di legge.
Si costituivano, in data 21.05.2025, e le quali contestavano quanto Controparte_1 Controparte_2 ex adverso dedotto. Preliminarmente eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Cosenza, prendendo in considerazione la residenza delle convenute, o di Catanzaro in quanto luogo di celebrazione del matrimonio. Le resistenti nel merito sostenevano che era il padre ad aver reciso ogni legame con i figli e che non aveva costituito un autonomo nucleo CP_2 familiare ma era, insieme con il figlio, ancora nello stato di famiglia della madre. Pertanto, CP_1
e chiedevano “- In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza
[...] Controparte_2 per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Cosenza ovvero, per quanto di ragione, del Tribunale di Catanzaro, per tutte le argomentazioni in atti, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite;
- nel merito, rigettare, per quanto di ragione, la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare l'obbligo del Ricorrente di contribuzione al Parte_1 mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno periodico da Controparte_2 versare alla sig.ra (ovvero, in via subordinata, direttamente alla figlia Controparte_1 CP_2
); - per l'effetto, disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuzione
[...] Parte_1 periodica al mantenimento della figlia da versare alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 (ovvero, in via subordinata, direttamente alla figlia ) nella misura di € 300,00 Controparte_2 mensili oltre adeguamento ISTAT ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità; - con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, in ossequio alle norme di rito.”
Il data 17.6.2025 si costituiva ribadendo le eccezioni di rito già spiegate dalle Controparte_3 convenute costituite, mentre nel merito evidenziava di essere economicamente autosufficiente, ma con un contratto di lavoro a tempo determinato. Pertanto chiedeva “- In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Cosenza ovvero, per quanto di ragione, del Tribunale di Catanzaro, per tutte le argomentazioni in atti, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite;
- nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda del ricorrente, statuire che gli effetti della sentenza si producano dalla data del provvedimento decisorio di merito;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'udienza del 20.6.2025 le parti insistevano nei propri atti e il Giudice fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione per il 10.10.2025. Successivamente con decreto sostituiva l'udienza concedendo termini per note ex art 127 ter cpc.
Le parti nelle note insistevano nelle loro conclusioni e in seguito, con deposito del 9.10.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il Giudice rinviava la causa al 24.10.2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano note conclusionali e il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che le richieste avanzate nelle conclusioni congiunte delle parti meritino accoglimento.
Nel caso di specie, con sentenza n. 545/2011 R.S. pubblicata l'8.11.2011, il Tribunale di Palmi ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate da e che prevedevano il mantenimento per i figli minori;
nell'odierno Parte_1 Controparte_1 giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, le parti, inclusi i figli della coppia, divenuti nel frattempo maggiorenni e costituitisi nel presente giudizio, hanno liberamente concordato una regolamentazione economica diversa da quella vigente all'epoca del divorzio.
Pertanto, le condizioni stabilite dalle parti, di seguito riportate, si ritengono in linea con il dettato normativo, la giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico, stante anche la ormai raggiunta maggiore età dei figli della coppia.
3.Considerato l'accordo raggiunto le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
, e così provvede: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“1) Il sig. , nato a [...] il [...], dichiara di aver raggiunto la piena Controparte_3 indipendenza economica e, per l'effetto, rinuncia espressamente e senza riserve al contributo al proprio mantenimento da parte del padre, sig. . Tale rinuncia ha effetto a far data Parte_1 dal mese di ottobre 2025. Di conseguenza, a decorrere da tale data, cessa ogni obbligo di contribuzione del sig. nei confronti del figlio Parte_1 CP_3
2) La sig.na , nata a [...] il [...], rinuncia espressamente e senza Controparte_2 riserve al contributo al proprio mantenimento da parte del padre, sig. . Tale rinuncia Parte_1 avrà effetto a far data dal mese di gennaio 2026. Di conseguenza, a decorrere da tale data, cesserà ogni obbligo di contribuzione del sig. nei confronti della figlia . Parte_1 CP_2
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia , la somma di € 230,00 (duecentotrenta/00) mensili Controparte_2 per le sole mensilità di ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025. Tali somme dovranno essere versate dall'Amministrazione di appartenenza alle scadenze finora rispettate.
4) Le parti dichiarano integralmente compensate tra loro le spese legali del presente giudizio (R.G.
1389/2024).
5) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'oggetto della presente controversia, rinunciando a ogni ulteriore domanda o azione connessa;
”
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1389/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Parisi presso il cui studio, in Palmi (RC) alla via
Toselli 14, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Rotondaro presso il cui studio, in Catanzaro alla Via
Della Quercia n. 49, è elettivamente domiciliata;
resistente
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 ato a Catanzaro il 9.8.1996 (c.f. ) rappresentati Controparte_3 C.F._4
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Rotondaro presso il cui studio, in Catanzaro alla Via
Della Quercia n. 49, sono elettivamente domiciliati;
terzi chiamati con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Modifica condizioni divorzio. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 4.12.2024 esponeva che con sentenza del Tribunale Parte_1 di Palmi n. 545/2011 R.S. pubblicata l'8.11.2011, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro il 27.07.1991 tra il ricorrente e;
tra gli Controparte_1 accordi, ratificati in sentenza, vi era quello relativo all'assegno di mantenimento dei figli minori della coppia pari a 400 € mensili. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, i figli erano diventati maggiorenni ed economicamente autosufficienti in quanto la figlia aveva creato un proprio CP_2 nucleo familiare mentre il figlio risiedeva in un'abitazione distinta e autonoma da quella CP_3 della madre. Inoltre, lamentava la mancanza di ogni rapporto con i figli e di aver Parte_1 diminuito la propria capacità reddituale rispetto ai tempi della sentenza di divorzio in quanto aveva avuto altri due figli in un altro rapporto. Pertanto, chiedeva di “disporre la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli e a seguito della variazione dei CP_2 CP_3 presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Con decreto il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 14.03.2025.
All'udienza fissata compariva il solo ricorrente chiedendo di essere autorizzato a rinotificare gli atti del processo a controparte in quanto la prima notifica non era andata a buon fine. Il Giudice rinviava la causa al 20.6.2025 assegnando i termini di legge.
Si costituivano, in data 21.05.2025, e le quali contestavano quanto Controparte_1 Controparte_2 ex adverso dedotto. Preliminarmente eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Cosenza, prendendo in considerazione la residenza delle convenute, o di Catanzaro in quanto luogo di celebrazione del matrimonio. Le resistenti nel merito sostenevano che era il padre ad aver reciso ogni legame con i figli e che non aveva costituito un autonomo nucleo CP_2 familiare ma era, insieme con il figlio, ancora nello stato di famiglia della madre. Pertanto, CP_1
e chiedevano “- In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza
[...] Controparte_2 per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Cosenza ovvero, per quanto di ragione, del Tribunale di Catanzaro, per tutte le argomentazioni in atti, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite;
- nel merito, rigettare, per quanto di ragione, la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare l'obbligo del Ricorrente di contribuzione al Parte_1 mantenimento della figlia mediante corresponsione di un assegno periodico da Controparte_2 versare alla sig.ra (ovvero, in via subordinata, direttamente alla figlia Controparte_1 CP_2
); - per l'effetto, disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuzione
[...] Parte_1 periodica al mantenimento della figlia da versare alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 (ovvero, in via subordinata, direttamente alla figlia ) nella misura di € 300,00 Controparte_2 mensili oltre adeguamento ISTAT ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità; - con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, in ossequio alle norme di rito.”
Il data 17.6.2025 si costituiva ribadendo le eccezioni di rito già spiegate dalle Controparte_3 convenute costituite, mentre nel merito evidenziava di essere economicamente autosufficiente, ma con un contratto di lavoro a tempo determinato. Pertanto chiedeva “- In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Cosenza ovvero, per quanto di ragione, del Tribunale di Catanzaro, per tutte le argomentazioni in atti, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite;
- nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda del ricorrente, statuire che gli effetti della sentenza si producano dalla data del provvedimento decisorio di merito;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'udienza del 20.6.2025 le parti insistevano nei propri atti e il Giudice fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione per il 10.10.2025. Successivamente con decreto sostituiva l'udienza concedendo termini per note ex art 127 ter cpc.
Le parti nelle note insistevano nelle loro conclusioni e in seguito, con deposito del 9.10.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il Giudice rinviava la causa al 24.10.2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano note conclusionali e il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che le richieste avanzate nelle conclusioni congiunte delle parti meritino accoglimento.
Nel caso di specie, con sentenza n. 545/2011 R.S. pubblicata l'8.11.2011, il Tribunale di Palmi ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate da e che prevedevano il mantenimento per i figli minori;
nell'odierno Parte_1 Controparte_1 giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, le parti, inclusi i figli della coppia, divenuti nel frattempo maggiorenni e costituitisi nel presente giudizio, hanno liberamente concordato una regolamentazione economica diversa da quella vigente all'epoca del divorzio.
Pertanto, le condizioni stabilite dalle parti, di seguito riportate, si ritengono in linea con il dettato normativo, la giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico, stante anche la ormai raggiunta maggiore età dei figli della coppia.
3.Considerato l'accordo raggiunto le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1
, e così provvede: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“1) Il sig. , nato a [...] il [...], dichiara di aver raggiunto la piena Controparte_3 indipendenza economica e, per l'effetto, rinuncia espressamente e senza riserve al contributo al proprio mantenimento da parte del padre, sig. . Tale rinuncia ha effetto a far data Parte_1 dal mese di ottobre 2025. Di conseguenza, a decorrere da tale data, cessa ogni obbligo di contribuzione del sig. nei confronti del figlio Parte_1 CP_3
2) La sig.na , nata a [...] il [...], rinuncia espressamente e senza Controparte_2 riserve al contributo al proprio mantenimento da parte del padre, sig. . Tale rinuncia Parte_1 avrà effetto a far data dal mese di gennaio 2026. Di conseguenza, a decorrere da tale data, cesserà ogni obbligo di contribuzione del sig. nei confronti della figlia . Parte_1 CP_2
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia , la somma di € 230,00 (duecentotrenta/00) mensili Controparte_2 per le sole mensilità di ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025. Tali somme dovranno essere versate dall'Amministrazione di appartenenza alle scadenze finora rispettate.
4) Le parti dichiarano integralmente compensate tra loro le spese legali del presente giudizio (R.G.
1389/2024).
5) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'oggetto della presente controversia, rinunciando a ogni ulteriore domanda o azione connessa;
”
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 27.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola