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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3894/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3894 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca Parte_1 C.F._1 alla via della Libertà, 1230 presso lo studio dell'avv. Barbara Pennacchio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Villaricca alla Parte_2 C.F._2 via della Libertà, 1230 presso lo studio dell'avv. Barbara Pennacchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3894/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13-10-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Quarto l'11-8-1990, dal quale nascevano tre figli, attualmente tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente: ognuno, pertanto, provvederà alle proprie necessità;
3) La casa coniugale di proprietà di resterà a quest'ultimo che ci abiterà con i Parte_1 due figli maggiorenni.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il 23-11- Parte_1
1962) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2 V.G. n. 3894/2025
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (atto n. 52, Parte II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1990) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3894 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca Parte_1 C.F._1 alla via della Libertà, 1230 presso lo studio dell'avv. Barbara Pennacchio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Villaricca alla Parte_2 C.F._2 via della Libertà, 1230 presso lo studio dell'avv. Barbara Pennacchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3894/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13-10-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Quarto l'11-8-1990, dal quale nascevano tre figli, attualmente tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente: ognuno, pertanto, provvederà alle proprie necessità;
3) La casa coniugale di proprietà di resterà a quest'ultimo che ci abiterà con i Parte_1 due figli maggiorenni.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il 23-11- Parte_1
1962) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2 V.G. n. 3894/2025
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (atto n. 52, Parte II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1990) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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