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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 31/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2016
N. R.G. 1572/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 1025/2016 R.G. e al n. 1572/2016 R.G., promosse da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo Passante ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone, viale Mario Milazzo n. 56, giusta procura in atti;
-RICORRENTE OPPOSTO- contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...], in Controparte_1 C.F._2
proprio e nella qualità di erede unico di , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Rosambra Giovanna Vincenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Catania, Via Pasubio n. 45, giusta procura in atti;
-RESISTENTE OPPONENTE-
e contro
, nato a [...] il [...], e , nato a CP_2 Controparte_3
Catania il 21.04.1978, nella qualità di eredi di , nata a [...] il Persona_2
14.01.1934 e deceduta il 05.01.2016;
-RESISTENTI CONTUMACI-
***
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e – Persona_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 quest'ultimi quali eredi della de cuius – tutti nella qualità di Persona_2
comproprietari del fondo rustico, coltivato ad uliveto, sito in agro di Mineo, C.da Pietre
Nere, al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 102, part. 11, r.d. euro 25,91 e r.a. euro
13,26, della superficie catastale di h. 00.36.49, affinché venisse dichiarata, in suo favore,
l'intervenuta usucapione del bene sopra descritto.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha riferito di aver posseduto continuativamente ed ininterrottamente “uti dominus” il suddetto bene immobile, nella sua interezza, provvedendo alla sua coltivazione, manutenzione, conservazione, nonché trasformazione con la realizzazione di opere di miglioria del fondo. Nello specifico, nel corso di quindici anni, si sarebbe occupato: di coltivare il fondo a proprie ed esclusive cure e Parte_1
spese, percependone i frutti;
di trasformarlo in un moderno uliveto realizzando, sull'intera superficie del fondo, terrazzamenti per meglio coltivarlo;
di impiantare nuovi alberi di ulivo (n. 35); di eseguire opere di sistemazione dell'orografia del terreno;
di realizzare una stradella interna, un accesso carrabile sulla pubblica strada, muretti in pietra a secco di contenimento del terreno, opere di drenaggio delle acqua, recinzione del fondo con paletti in cemento e filo spinato, ed infine soppressione dei terreni prima visibilmente esistenti, in modo da eliminare ogni soluzione di continuità con il fondo di proprietà del ricorrente, così da costituire un unico fondo rustico interamente posseduto da . Parte_1
Ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 1159 bis c.c. e 2 e 3 legge n. 346/76 il ricorrente ha agito in giudizio per sentirsi dichiarare proprietario a titolo originario per usucapione del bene immobile sopra indicato.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, i convenuti e , Controparte_1 Persona_1
con atto in opposizione – iscritto al n. 1572/2016 R.G. – hanno contestato quanto dedotto da , dichiarando di aver sempre esercitato e mantenuto il possesso del Parte_1
fondo, di aver sostenuto tutte le incombenze burocratiche nonché di aver provveduto al pagamento delle tasse relative al loro diritto di proprietà. I convenuti, altresì, hanno rappresentato che il era stato arrestato in data 05.11.2015 per furto della Pt_1
produzione olearia del fondo oggetto del presente giudizio e, per tali motivi, era ancora pagina 2 di 10 pendente il procedimento penale iscritto al n. 2561/2015 R.G.N.R. presso l'intestato
Tribunale.
In conclusione, e hanno chiesto il rigetto totale della Controparte_1 Persona_1 domanda per insussistenza dei presupposti per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c.
I convenuti e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
seppure regolarmente citati, non hanno formulato alcuna opposizione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.05.2017, ha Parte_1 contestato l'atto di opposizione, insistendo per l'accoglimento della domanda di usucapione ex art. 1159 bis c.c., in subordine ha chiesto dichiararsi l'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con istanza depositata il 14.06.2017, ha chiesto che venisse emesso decreto Parte_1 di accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà relativamente alla quota indivisa di 1/3 della proprietà del fondo rustico, per mancata opposizione da parte dei convenuti e . CP_2 Controparte_3
All'udienza del 22.11.2018, è stata disposta la riunione del presente giudizio con quello di opposizione recante n. 1572/2016 R.G., con rinvio ad altra udienza per la comparizione delle parti.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prove orali – interrogatorio formale di e prove testimoniali – così come disposto con ordinanza del 09.05.2018 Controparte_1
e nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 06.06.2021.
All'udienza del 21.06.2022, il procuratore di ha comunicato il decesso della Persona_1
propria assistita avvenuto in data 15.03.2022, come da certificato di morte depositato, e il giudizio è stato interrotto.
In data 21.07.2022, ha riassunto il presente giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2023, , in proprio e Controparte_1
nella qualità di erede unico di , ha insistito per il rigetto della domanda, Persona_1
riportandosi alle precedenti difese già espletate.
I convenuti e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
seppure regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
pagina 3 di 10 All'udienza del 05.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., è stato dichiarato decaduto dalla prova orale con il teste Controparte_1 Tes_1
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
Alla successiva udienza del 12.09.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge n. 346/1976 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, sulla base della documentazione versata in atti, la domanda del ricorrente risulta proposta nei confronti dei soggetti che appaiono titolari della proprietà del bene oggetto del contendere, per cui il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato ed integro.
Parte ricorrente ha dedotto di avere esercitato il possesso uti dominus del fondo rustico, sito in agro di Mineo, c.da Pietre Nere, censito al catasto terreni dello stesso comune, al foglio 102, part. 11, r.d. euro 25,91 e r.a. euro 13,26, della superficie di ha 00.36.49 in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre quindici anni e di avere provveduto, a propria cura e spese, alla cura, coltivazione, manutenzione e conservazione nonché trasformazione, con la realizzazione di opere di miglioria del fondo indicate in atti.
La norma di cui all'art. 1159 bis c.c. disciplina l'acquisto della piccola proprietà rurale che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso continuo sul bene per un periodo di quindici anni.
La disciplina speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., introdotta dalla legge n. 346/1976, trova applicazione per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale non supera complessivamente euro 180,76, ancorché per i fondi rustici privi di annessi fabbricati e non già soltanto quelli sui quali insistono manufatti del genere (Cass.
Civ. SS. UU., n. 10301/1993).
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20451/2017, ha fatto chiarezza sul concetto di fondo rustico, precisando che “in tema di usucapione, per l'applicazione
pagina 4 di 10 dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., non è sufficiente che il fondo sia iscritto al catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della
“possessio ad usucapionem”, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile né in via analogica, trattandosi di norme eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (Cass. Civ. Sez. II,
n. 8778/2010).
Uno dei presupposti per l'applicazione dell'ipotesi speciale di usucapione di cui alla legge n. 346/1976 è la necessità che il fondo sia in concreto destinato all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ad una propria vicenda produttiva (Cass. Civ. Sez. II, n. 8778/2010) ed in tal senso non si deve avere riguardo alla entità della superficie, bensì all'idoneità di per sé a costituire un'autonoma unità produttiva.
Dalla documentazione prodotta e dalle prove orali assunte, emerge che il bene in questione rientra nell'ambito di operatività di cui all'art. 1159 bis c.c. in quanto risulta avere un reddito dominicale inferiore rispetto al limite previsto dalla legge (cfr. visura catastale immobile del 26.11.2015) e che lo stesso sia stato destinato ad attività agricola.
Tale dato è anche riscontrabile dalle dichiarazioni rilasciate da in sede di Controparte_1
interrogatorio formale, il quale appunto ha dichiarato: “era il padre così Persona_3
chiamato PÈ (massaro che coltivava il piccolo fondo e ogni volta che Per_3
bisognava raccogliere le olive chiamava al telefono per avere il permesso di procedere con la raccolta. […] solo il padre coltivava per conto della mia famiglia, c'era Per_3 un accordo tra il massaro e mio padre. […] Ricordo che mio padre due/ tre anni prima di morire, quindi intorno all'anno 1994/1995, ha speso circa £ 400.000 per piantare nuovi alberi di ulivo, dando incarico a . Persona_3
pagina 5 di 10 Altro elemento da valutare ai fini del riconoscimento dell'acquisto per usucapione ex art. 1159 bis c.c., è il possesso quindicennale, ininterrotto, pubblico e pacifico sul fondo oggetto di causa.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla domanda di accertamento di intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso
“uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”
e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespiste predetto” (Cass. Civ. Sez. II, n. 1121/2024; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 1796/2022) e “la prova del possesso idoneo all'usucapione sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'"animus", deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva” (Cass. Civ. Sez. II, n. 975/2000).
Nel corso dell'attività istruttoria, il teste ha dichiarato: “il fondo Testimone_2 agricolo sito in Mineo contrada Pietre Nere è posseduto da almeno trent'anni dal
. Il fondo è coltivato a uliveto. Io ne sono a conoscenza perché possiedo un Pt_1 terreno lì vicino […] è un po' più sotto rispetto al terreno del . […] il Pt_1 Pt_1
svolgeva tutti i lavori che si fanno nel terreno: potatura ulivi, raccolta olive, passava la motozappa, secondo me si comportava come proprietario del terreno. Io ho visto Pt_1 solo lui, non c'era nessun altro. […] non ho visto terrazzamenti, circa quindici anni fa il
ha piantato delle piantine di ulivo, ma non ne ricordo il numero. C'è un passo Pt_1
carrabile fatto manualmente, ma non so dire chi lo ha realizzato, non ho visto muretti di pietra a secco, né opere di drenaggio delle acque. Lì c'è un vallone naturale, quindi non
pagina 6 di 10 ci sarebbe bisogno di opere di drenaggio. Ci sono paletti e filo spinato come recinsione, ma non so chi li ha messi. Non so se ci fossero confini all'interno del fondo che adesso è un'unica proprietà. Io ho visto che percepisce i frutti del fondo, in particolare Pt_1
raccoglie le olive. Io non ho mai visto nessun altro esercitare il possesso sul fondo. Non so chi possedesse il fondo prima del . […] da trent'anni ho il terreno sotto quello Pt_1 del […] nel terreno del c'è una struttura diroccata […] tra la mia Pt_1 Pt_1 proprietà e quella di c'è circa un chilometro. Il fondo del è visibile dalla Pt_1 Pt_1 strada provinciale […]”.
Il teste ha dichiarato: “io ho sempre visto nel fondo sito in Testimone_3 Pt_1
contrada Pietre Nere, da quasi quarant'anni da quando scendevo col mulo in campagna;
i miei genitori infatti avevano un terreno in contrada Balatelle, mentre io ho comprato uno circa vent'anni fa in contrada Donna Ragusa. Nel terreno del ci sono alberi Pt_1
di ulivo. Ho visto fare terrazzamenti con la zappa, ho visto che ha piantato piante Pt_1 di ulivo. Dovrebbero avere più di vent'anni perché sono abbastanza grandi. Non ricordo il numero delle piante, non le ho contate, ma ho visto che la piantagione è vasta. Non ho visto opere di drenaggio delle acque, ci sono muretti di pietre a secco che si vedono anche da lontano, ma non so chi li ha realizzati. Dalla strada provinciale c'è un accesso carrabile dal quale parte una stradella interna. Li ha realizzati il perché ho visto Pt_1
sia la movimentazione della terra sia qualche volta lui stesso che lavorava. Il fondo è recitato con del filo spinato, ma non so chi l'ha messo. Non so se all'interno del terreno ci siano precedenti confini. Io ho sempre visto nel fondo per tutto il tempo. Le Pt_1
olive vengono raccolte solo dal e dalla moglie. non ho visto altre persone su quel Pt_1
fondo. Non so a chi appartenesse il fondo prima di . Non conoscono Pt_1 CP_4
[…]”.
[...]
Una parte delle superiori dichiarazioni risultano contraddette da quelle sottoscritte dai medesimi testi in data 26.08.2016 (cfr. allegate dichiarazioni scritte depositate dal ricorrente) e precisamente, nella parte in cui il teste dichiara: “Il sig. Testimone_4
[…] ha posto in essere i seguenti atti ed attività con i quali univocamente ha Pt_1 esercitato il superiore possesso: […] nella realizzazione, su una parte del fondo, di terrazzamenti […], nella realizzazione di muretti di contenimento del terreno, nell'eliminazione dei termini, prima visibilmente esistenti, con il confinante fondo, di cui
pagina 7 di 10 alla part. 9, in maniera da eliminare ogni soluzione di continuità fra i detti fondi, prima costituenti visibilmente due distinti fondi rustici, tanto è vero che gli stessi hanno costituito e costituiscono, visibilmente, un unico fondo rustico interamente posseduto dal ricorrente”; e nella parte in cui il teste dichiara: “Il sig. […] ha Testimone_3 Pt_1
posto in essere i seguenti atti ed attività con i quali univocamente ha esercitato il superiore possesso: nell'eliminazione dei termini, prima visibilmente esistenti, con il confinante fondo, di cui alla part. 9, in maniera da eliminare ogni soluzione di continuità fra i detti fondi, prima costituenti visibilmente due distinti fondi rustici, tanto è vero che gli stessi hanno costituito e costituiscono, visibilmente, un unico fondo rustico interamente posseduto dal ricorrente”.
Vero è che il giudice può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie (nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi nella fase istruttoria), senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass. Civ. Sez. I,
n. 17392/2015); ma le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con queste non hanno efficacia probatoria nel giudizio se non sono convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge. Esse possono assumere valore di semplice indizio e la loro utilizzazione non costituisce un obbligo per il giudizio ma una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. Civ. Sez. II, ord. 24976/2017).
Tra l'altro, le dichiarazioni scritte devono essere rese nei modi stabiliti dall'art. 103 bis disp. att. c.p.c., non avendo alcuna rilevanza probatoria quelle rese stragiudizialmente da terzi, rivestendo così semplici atti di parte. È d'uopo rilevare, altresì, come la stesura di ogni singola dichiarazione scritta prodotta risulti essere stata preimpostata e identica nel contenuto, non ravvisando alcun margine di personalizzazione.
Pertanto, le dichiarazioni scritte allegate dal ricorrente – nel complesso in numero di dieci, di cui solo due sono risultate contraddette, in parte, dalle opposte dichiarazioni rese dai testi escussi – non possono assumere alcun valore probatorio. In particolare, i testi pagina 8 di 10 e da un lato, hanno confermato entrambi che non esistono opere di Tes_2 Tes_3
drenaggio e di non sapere chi avesse recintato il fondo con il filo spinato;
dall'altro, hanno espresso dichiarazioni divergenti in ordine alla realizzazione di muretti a secco da parte del : mentre il ha sostenuto di non sapere chi li avesse realizzati;
il Pt_1 Tes_2
ha prima affermato di non sapere chi li avesse realizzati, successivamente ha Tes_3
dichiarato che “li ha realizzati il perché ho visto sia la movimentazione della terra Pt_1 sia qualche volta lui stesso che lavorava”.
Le dichiarazioni rese dai testi non sono idonee a fondare il convincimento del giudice, in quanto tra loro non convergenti e contrastanti con le dichiarazioni scritte rese stragiudizialmente e prodotte in giudizio.
Inoltre, premesso che la sola attività di coltivazione del terreno non è sufficiente a dimostrare l'esercizio del possesso uti dominus, in ogni caso non è stata fornita alcuna indicazione temporale precisa e circostanziata in ordine al dies a quo ed al dies ad quem della allegata condotta possessoria né sono state documentate le spese sostenute per la coltivazione e le migliorie che sarebbero state apportate al fondo.
Occorre valorizzare, poi, le denunce depositate in atti e sporte da in data Controparte_1
07.01.2012 e del 05.11.2015, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, volte a contestare l'ingresso abusivo nel fondo oggetto di causa da parte prima di soggetti ignoti e dopo da parte di e dei familiari di quest'ultimo, le quali costituiscono Parte_1
senz'altro modalità attraverso le quali esercitare il proprio diritto di proprietà.
Giova considerare, infine, che è già proprietario di un appezzamento di Parte_1
terreno con annesso fabbricato rurale posto nel territorio di Mineo, c.da Pietrenere, riportato al catasto alla partita 23359, foglio 102, partt. n. 2 e 11, mediante atto di compravendita del 15.05.1984 (cfr. allegato); dunque quanto riferito dai testi relativamente al possesso del fondo e alle attività svolte dal potrebbero riferirsi Pt_1
anche a tale fondo di proprietà dello stesso.
Dunque, alla luce di quanto superiormente esposto ed emerso in sede istruttoria, deve ritenersi non raggiunta la prova del possesso uti dominus esercitato in modo pacifico, continuo, pubblico e contrapposto all'inerzia del titolare del diritto da oltre quindici anni da parte del ricorrente.
pagina 9 di 10 Sotto altro profilo, sebbene in sede di interrogatorio formale abbia Controparte_1 affermato “di essere andato nel fondo ad agosto 2017 […] e che non sono potuto entrare perché era stata eliminata una scaletta che avevo fatto erigere per facilitarmi l'accesso; in quell'occasione ho visto che il fondo era stato recintato con dei paletti di ferro e reticolato;
nel punto dove passavo io era stato eretto un muretto. Fino a due anni prima potevo entrare liberamente”, le dichiarazioni rese in ordine ai rapporti esistenti tra le odierne parti del giudizio ed anche tra i rispettivi padri – atte a giustificare l'attività di coltivazione del fondo da parte di e di (padre del Parte_1 Persona_3
ricorrente) – non sono state specificamente contestate.
La mancata prova del possesso uti dominus consente di ritenere altrettanto infondata la domanda di usucapione ordinaria – ventennale – avanzata dal ricorrente opposto in sede di opposizione, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Per tali motivi, l'opposizione va accolta e la domanda del ricorrente, invece, va rigettata.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i parametri medio-minimi, in considerazione del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- accoglie l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna a rifondere a , le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, e spese vive sostenute.
- nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Così deciso in Caltagirone il 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 10 di 10
N. R.G. 1572/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 1025/2016 R.G. e al n. 1572/2016 R.G., promosse da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo Passante ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone, viale Mario Milazzo n. 56, giusta procura in atti;
-RICORRENTE OPPOSTO- contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...], in Controparte_1 C.F._2
proprio e nella qualità di erede unico di , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Rosambra Giovanna Vincenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Catania, Via Pasubio n. 45, giusta procura in atti;
-RESISTENTE OPPONENTE-
e contro
, nato a [...] il [...], e , nato a CP_2 Controparte_3
Catania il 21.04.1978, nella qualità di eredi di , nata a [...] il Persona_2
14.01.1934 e deceduta il 05.01.2016;
-RESISTENTI CONTUMACI-
***
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e – Persona_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 quest'ultimi quali eredi della de cuius – tutti nella qualità di Persona_2
comproprietari del fondo rustico, coltivato ad uliveto, sito in agro di Mineo, C.da Pietre
Nere, al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 102, part. 11, r.d. euro 25,91 e r.a. euro
13,26, della superficie catastale di h. 00.36.49, affinché venisse dichiarata, in suo favore,
l'intervenuta usucapione del bene sopra descritto.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha riferito di aver posseduto continuativamente ed ininterrottamente “uti dominus” il suddetto bene immobile, nella sua interezza, provvedendo alla sua coltivazione, manutenzione, conservazione, nonché trasformazione con la realizzazione di opere di miglioria del fondo. Nello specifico, nel corso di quindici anni, si sarebbe occupato: di coltivare il fondo a proprie ed esclusive cure e Parte_1
spese, percependone i frutti;
di trasformarlo in un moderno uliveto realizzando, sull'intera superficie del fondo, terrazzamenti per meglio coltivarlo;
di impiantare nuovi alberi di ulivo (n. 35); di eseguire opere di sistemazione dell'orografia del terreno;
di realizzare una stradella interna, un accesso carrabile sulla pubblica strada, muretti in pietra a secco di contenimento del terreno, opere di drenaggio delle acqua, recinzione del fondo con paletti in cemento e filo spinato, ed infine soppressione dei terreni prima visibilmente esistenti, in modo da eliminare ogni soluzione di continuità con il fondo di proprietà del ricorrente, così da costituire un unico fondo rustico interamente posseduto da . Parte_1
Ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 1159 bis c.c. e 2 e 3 legge n. 346/76 il ricorrente ha agito in giudizio per sentirsi dichiarare proprietario a titolo originario per usucapione del bene immobile sopra indicato.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, i convenuti e , Controparte_1 Persona_1
con atto in opposizione – iscritto al n. 1572/2016 R.G. – hanno contestato quanto dedotto da , dichiarando di aver sempre esercitato e mantenuto il possesso del Parte_1
fondo, di aver sostenuto tutte le incombenze burocratiche nonché di aver provveduto al pagamento delle tasse relative al loro diritto di proprietà. I convenuti, altresì, hanno rappresentato che il era stato arrestato in data 05.11.2015 per furto della Pt_1
produzione olearia del fondo oggetto del presente giudizio e, per tali motivi, era ancora pagina 2 di 10 pendente il procedimento penale iscritto al n. 2561/2015 R.G.N.R. presso l'intestato
Tribunale.
In conclusione, e hanno chiesto il rigetto totale della Controparte_1 Persona_1 domanda per insussistenza dei presupposti per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c.
I convenuti e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
seppure regolarmente citati, non hanno formulato alcuna opposizione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.05.2017, ha Parte_1 contestato l'atto di opposizione, insistendo per l'accoglimento della domanda di usucapione ex art. 1159 bis c.c., in subordine ha chiesto dichiararsi l'usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Con istanza depositata il 14.06.2017, ha chiesto che venisse emesso decreto Parte_1 di accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà relativamente alla quota indivisa di 1/3 della proprietà del fondo rustico, per mancata opposizione da parte dei convenuti e . CP_2 Controparte_3
All'udienza del 22.11.2018, è stata disposta la riunione del presente giudizio con quello di opposizione recante n. 1572/2016 R.G., con rinvio ad altra udienza per la comparizione delle parti.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prove orali – interrogatorio formale di e prove testimoniali – così come disposto con ordinanza del 09.05.2018 Controparte_1
e nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 06.06.2021.
All'udienza del 21.06.2022, il procuratore di ha comunicato il decesso della Persona_1
propria assistita avvenuto in data 15.03.2022, come da certificato di morte depositato, e il giudizio è stato interrotto.
In data 21.07.2022, ha riassunto il presente giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2023, , in proprio e Controparte_1
nella qualità di erede unico di , ha insistito per il rigetto della domanda, Persona_1
riportandosi alle precedenti difese già espletate.
I convenuti e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
seppure regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
pagina 3 di 10 All'udienza del 05.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., è stato dichiarato decaduto dalla prova orale con il teste Controparte_1 Tes_1
e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
Alla successiva udienza del 12.09.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge n. 346/1976 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, sulla base della documentazione versata in atti, la domanda del ricorrente risulta proposta nei confronti dei soggetti che appaiono titolari della proprietà del bene oggetto del contendere, per cui il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato ed integro.
Parte ricorrente ha dedotto di avere esercitato il possesso uti dominus del fondo rustico, sito in agro di Mineo, c.da Pietre Nere, censito al catasto terreni dello stesso comune, al foglio 102, part. 11, r.d. euro 25,91 e r.a. euro 13,26, della superficie di ha 00.36.49 in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre quindici anni e di avere provveduto, a propria cura e spese, alla cura, coltivazione, manutenzione e conservazione nonché trasformazione, con la realizzazione di opere di miglioria del fondo indicate in atti.
La norma di cui all'art. 1159 bis c.c. disciplina l'acquisto della piccola proprietà rurale che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso continuo sul bene per un periodo di quindici anni.
La disciplina speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., introdotta dalla legge n. 346/1976, trova applicazione per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale non supera complessivamente euro 180,76, ancorché per i fondi rustici privi di annessi fabbricati e non già soltanto quelli sui quali insistono manufatti del genere (Cass.
Civ. SS. UU., n. 10301/1993).
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20451/2017, ha fatto chiarezza sul concetto di fondo rustico, precisando che “in tema di usucapione, per l'applicazione
pagina 4 di 10 dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., non è sufficiente che il fondo sia iscritto al catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della
“possessio ad usucapionem”, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile né in via analogica, trattandosi di norme eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (Cass. Civ. Sez. II,
n. 8778/2010).
Uno dei presupposti per l'applicazione dell'ipotesi speciale di usucapione di cui alla legge n. 346/1976 è la necessità che il fondo sia in concreto destinato all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ad una propria vicenda produttiva (Cass. Civ. Sez. II, n. 8778/2010) ed in tal senso non si deve avere riguardo alla entità della superficie, bensì all'idoneità di per sé a costituire un'autonoma unità produttiva.
Dalla documentazione prodotta e dalle prove orali assunte, emerge che il bene in questione rientra nell'ambito di operatività di cui all'art. 1159 bis c.c. in quanto risulta avere un reddito dominicale inferiore rispetto al limite previsto dalla legge (cfr. visura catastale immobile del 26.11.2015) e che lo stesso sia stato destinato ad attività agricola.
Tale dato è anche riscontrabile dalle dichiarazioni rilasciate da in sede di Controparte_1
interrogatorio formale, il quale appunto ha dichiarato: “era il padre così Persona_3
chiamato PÈ (massaro che coltivava il piccolo fondo e ogni volta che Per_3
bisognava raccogliere le olive chiamava al telefono per avere il permesso di procedere con la raccolta. […] solo il padre coltivava per conto della mia famiglia, c'era Per_3 un accordo tra il massaro e mio padre. […] Ricordo che mio padre due/ tre anni prima di morire, quindi intorno all'anno 1994/1995, ha speso circa £ 400.000 per piantare nuovi alberi di ulivo, dando incarico a . Persona_3
pagina 5 di 10 Altro elemento da valutare ai fini del riconoscimento dell'acquisto per usucapione ex art. 1159 bis c.c., è il possesso quindicennale, ininterrotto, pubblico e pacifico sul fondo oggetto di causa.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla domanda di accertamento di intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso
“uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”
e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespiste predetto” (Cass. Civ. Sez. II, n. 1121/2024; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 1796/2022) e “la prova del possesso idoneo all'usucapione sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'"animus", deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva” (Cass. Civ. Sez. II, n. 975/2000).
Nel corso dell'attività istruttoria, il teste ha dichiarato: “il fondo Testimone_2 agricolo sito in Mineo contrada Pietre Nere è posseduto da almeno trent'anni dal
. Il fondo è coltivato a uliveto. Io ne sono a conoscenza perché possiedo un Pt_1 terreno lì vicino […] è un po' più sotto rispetto al terreno del . […] il Pt_1 Pt_1
svolgeva tutti i lavori che si fanno nel terreno: potatura ulivi, raccolta olive, passava la motozappa, secondo me si comportava come proprietario del terreno. Io ho visto Pt_1 solo lui, non c'era nessun altro. […] non ho visto terrazzamenti, circa quindici anni fa il
ha piantato delle piantine di ulivo, ma non ne ricordo il numero. C'è un passo Pt_1
carrabile fatto manualmente, ma non so dire chi lo ha realizzato, non ho visto muretti di pietra a secco, né opere di drenaggio delle acque. Lì c'è un vallone naturale, quindi non
pagina 6 di 10 ci sarebbe bisogno di opere di drenaggio. Ci sono paletti e filo spinato come recinsione, ma non so chi li ha messi. Non so se ci fossero confini all'interno del fondo che adesso è un'unica proprietà. Io ho visto che percepisce i frutti del fondo, in particolare Pt_1
raccoglie le olive. Io non ho mai visto nessun altro esercitare il possesso sul fondo. Non so chi possedesse il fondo prima del . […] da trent'anni ho il terreno sotto quello Pt_1 del […] nel terreno del c'è una struttura diroccata […] tra la mia Pt_1 Pt_1 proprietà e quella di c'è circa un chilometro. Il fondo del è visibile dalla Pt_1 Pt_1 strada provinciale […]”.
Il teste ha dichiarato: “io ho sempre visto nel fondo sito in Testimone_3 Pt_1
contrada Pietre Nere, da quasi quarant'anni da quando scendevo col mulo in campagna;
i miei genitori infatti avevano un terreno in contrada Balatelle, mentre io ho comprato uno circa vent'anni fa in contrada Donna Ragusa. Nel terreno del ci sono alberi Pt_1
di ulivo. Ho visto fare terrazzamenti con la zappa, ho visto che ha piantato piante Pt_1 di ulivo. Dovrebbero avere più di vent'anni perché sono abbastanza grandi. Non ricordo il numero delle piante, non le ho contate, ma ho visto che la piantagione è vasta. Non ho visto opere di drenaggio delle acque, ci sono muretti di pietre a secco che si vedono anche da lontano, ma non so chi li ha realizzati. Dalla strada provinciale c'è un accesso carrabile dal quale parte una stradella interna. Li ha realizzati il perché ho visto Pt_1
sia la movimentazione della terra sia qualche volta lui stesso che lavorava. Il fondo è recitato con del filo spinato, ma non so chi l'ha messo. Non so se all'interno del terreno ci siano precedenti confini. Io ho sempre visto nel fondo per tutto il tempo. Le Pt_1
olive vengono raccolte solo dal e dalla moglie. non ho visto altre persone su quel Pt_1
fondo. Non so a chi appartenesse il fondo prima di . Non conoscono Pt_1 CP_4
[…]”.
[...]
Una parte delle superiori dichiarazioni risultano contraddette da quelle sottoscritte dai medesimi testi in data 26.08.2016 (cfr. allegate dichiarazioni scritte depositate dal ricorrente) e precisamente, nella parte in cui il teste dichiara: “Il sig. Testimone_4
[…] ha posto in essere i seguenti atti ed attività con i quali univocamente ha Pt_1 esercitato il superiore possesso: […] nella realizzazione, su una parte del fondo, di terrazzamenti […], nella realizzazione di muretti di contenimento del terreno, nell'eliminazione dei termini, prima visibilmente esistenti, con il confinante fondo, di cui
pagina 7 di 10 alla part. 9, in maniera da eliminare ogni soluzione di continuità fra i detti fondi, prima costituenti visibilmente due distinti fondi rustici, tanto è vero che gli stessi hanno costituito e costituiscono, visibilmente, un unico fondo rustico interamente posseduto dal ricorrente”; e nella parte in cui il teste dichiara: “Il sig. […] ha Testimone_3 Pt_1
posto in essere i seguenti atti ed attività con i quali univocamente ha esercitato il superiore possesso: nell'eliminazione dei termini, prima visibilmente esistenti, con il confinante fondo, di cui alla part. 9, in maniera da eliminare ogni soluzione di continuità fra i detti fondi, prima costituenti visibilmente due distinti fondi rustici, tanto è vero che gli stessi hanno costituito e costituiscono, visibilmente, un unico fondo rustico interamente posseduto dal ricorrente”.
Vero è che il giudice può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie (nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi nella fase istruttoria), senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass. Civ. Sez. I,
n. 17392/2015); ma le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con queste non hanno efficacia probatoria nel giudizio se non sono convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge. Esse possono assumere valore di semplice indizio e la loro utilizzazione non costituisce un obbligo per il giudizio ma una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. Civ. Sez. II, ord. 24976/2017).
Tra l'altro, le dichiarazioni scritte devono essere rese nei modi stabiliti dall'art. 103 bis disp. att. c.p.c., non avendo alcuna rilevanza probatoria quelle rese stragiudizialmente da terzi, rivestendo così semplici atti di parte. È d'uopo rilevare, altresì, come la stesura di ogni singola dichiarazione scritta prodotta risulti essere stata preimpostata e identica nel contenuto, non ravvisando alcun margine di personalizzazione.
Pertanto, le dichiarazioni scritte allegate dal ricorrente – nel complesso in numero di dieci, di cui solo due sono risultate contraddette, in parte, dalle opposte dichiarazioni rese dai testi escussi – non possono assumere alcun valore probatorio. In particolare, i testi pagina 8 di 10 e da un lato, hanno confermato entrambi che non esistono opere di Tes_2 Tes_3
drenaggio e di non sapere chi avesse recintato il fondo con il filo spinato;
dall'altro, hanno espresso dichiarazioni divergenti in ordine alla realizzazione di muretti a secco da parte del : mentre il ha sostenuto di non sapere chi li avesse realizzati;
il Pt_1 Tes_2
ha prima affermato di non sapere chi li avesse realizzati, successivamente ha Tes_3
dichiarato che “li ha realizzati il perché ho visto sia la movimentazione della terra Pt_1 sia qualche volta lui stesso che lavorava”.
Le dichiarazioni rese dai testi non sono idonee a fondare il convincimento del giudice, in quanto tra loro non convergenti e contrastanti con le dichiarazioni scritte rese stragiudizialmente e prodotte in giudizio.
Inoltre, premesso che la sola attività di coltivazione del terreno non è sufficiente a dimostrare l'esercizio del possesso uti dominus, in ogni caso non è stata fornita alcuna indicazione temporale precisa e circostanziata in ordine al dies a quo ed al dies ad quem della allegata condotta possessoria né sono state documentate le spese sostenute per la coltivazione e le migliorie che sarebbero state apportate al fondo.
Occorre valorizzare, poi, le denunce depositate in atti e sporte da in data Controparte_1
07.01.2012 e del 05.11.2015, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, volte a contestare l'ingresso abusivo nel fondo oggetto di causa da parte prima di soggetti ignoti e dopo da parte di e dei familiari di quest'ultimo, le quali costituiscono Parte_1
senz'altro modalità attraverso le quali esercitare il proprio diritto di proprietà.
Giova considerare, infine, che è già proprietario di un appezzamento di Parte_1
terreno con annesso fabbricato rurale posto nel territorio di Mineo, c.da Pietrenere, riportato al catasto alla partita 23359, foglio 102, partt. n. 2 e 11, mediante atto di compravendita del 15.05.1984 (cfr. allegato); dunque quanto riferito dai testi relativamente al possesso del fondo e alle attività svolte dal potrebbero riferirsi Pt_1
anche a tale fondo di proprietà dello stesso.
Dunque, alla luce di quanto superiormente esposto ed emerso in sede istruttoria, deve ritenersi non raggiunta la prova del possesso uti dominus esercitato in modo pacifico, continuo, pubblico e contrapposto all'inerzia del titolare del diritto da oltre quindici anni da parte del ricorrente.
pagina 9 di 10 Sotto altro profilo, sebbene in sede di interrogatorio formale abbia Controparte_1 affermato “di essere andato nel fondo ad agosto 2017 […] e che non sono potuto entrare perché era stata eliminata una scaletta che avevo fatto erigere per facilitarmi l'accesso; in quell'occasione ho visto che il fondo era stato recintato con dei paletti di ferro e reticolato;
nel punto dove passavo io era stato eretto un muretto. Fino a due anni prima potevo entrare liberamente”, le dichiarazioni rese in ordine ai rapporti esistenti tra le odierne parti del giudizio ed anche tra i rispettivi padri – atte a giustificare l'attività di coltivazione del fondo da parte di e di (padre del Parte_1 Persona_3
ricorrente) – non sono state specificamente contestate.
La mancata prova del possesso uti dominus consente di ritenere altrettanto infondata la domanda di usucapione ordinaria – ventennale – avanzata dal ricorrente opposto in sede di opposizione, per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
Per tali motivi, l'opposizione va accolta e la domanda del ricorrente, invece, va rigettata.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i parametri medio-minimi, in considerazione del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- accoglie l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna a rifondere a , le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, e spese vive sostenute.
- nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Così deciso in Caltagirone il 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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