Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2025, proposto da
RI TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4EF94C8FB, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salvadori, Sabrina Moglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Icr PI e ON S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 2 luglio 2025 per il tramite del quale il Ministero della Giustizia ha affidato alla controinteressata i “Lavori di realizzazione e adeguamento degli impianti tecnologici e di sicurezza e della sala regia presso la Casa circondariale di Bologna”;
del relativo provvedimento di aggiudicazione provvisoria, della graduatoria e di tutti i verbali della commissione nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata e/o le hanno assegnato un punteggio immeritato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Icr PI e ON S.r.l. e di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero della Giustizia indiceva una procedura negoziata per l’affidamento dei “ lavori di realizzazione e adeguamento impianti tecnologici e di sicurezza e della sala regia presso la Casa circondariale di Bologna ”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36 del 2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico 80 punti, punteggio economico 20 punti), per un valore a base di gara di euro 1.872.763,31.
A seguito delle operazioni di gara, al primo posto in graduatoria si collocava la ditta IC PI e ON SR, con un totale di punti 97.208 (di cui 76.368 per offerta tecnica e punti 17.840 per offerta economica) e al secondo posto la società RI TR SR, con punteggio totale di 94.960 (di cui 80 per offerta tecnica e 14.220 per offerta economica); con successivo decreto del 2.7.2025 l’Amministrazione procedeva all’aggiudicazione in favore di IC PI e ON SR.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 17.8.2025, munito di istanza cautelare, RI TR SR (di seguito solo “RI”) ha impugnato il suddetto atto di aggiudicazione denunciando i seguenti vizi: I. “ violazione dell'art. 79 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 108 del medesimo decreto – eccesso di potere - esclusione della controinteressata per offerta tecnica peggiorativa rispetto ai requisiti minimi – disparità di trattamento – violazione della par condicio e della lex specialis “; II “ errori di valutazione nella attribuzione dei punteggi tecnici - violazione dei principi di trasparenza e par condicio- violazione dell’art. 108 del d.lgs n.36/2023 – difetto di istruttoria – irragionevolezza ”; III. “ violazione dell’art. 108 del d.lgs n.36/2023 –eccesso di potere e difetto di motivazione – violazione del principio di trasparenza e del buon andamento ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche IC PI e ON SR (di seguito solo “IC”) si è costituita in giudizio, contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto.
Rinunciata l’istanza cautelare, in vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che l’offerta di IC avrebbe dovuto essere esclusa ex art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023 per mancato rispetto delle prescrizioni minime fissate dalla legge di gara; in particolare, per le telecamere multifocali, nella Relazione tecnica specialistica era richiesta una “risoluzione equivalente minima di 43 megapixel” e nel progetto esecutivo-computo metrico era prescritto che la multifocale S4 (NPIED05) avesse un sistema maggiore di 46 megapixel e la multifocale S8 (NPIED06) un sistema minimo di 43 megapixel, caratteristiche non possedute dall’offerta di IC; analogamente, per le telecamere termiche erano richieste, quali caratteristiche minime, “ Sensore di immagine : Micro bolometro non raffreddato da 384X288 pixel, dimensioni pixel: 17.m (….) sensibilità: NETD 40mK ” (quest’ultimo parametro inversamente proporzionale), caratteristiche tecniche non possedute da IC che ha offerto il modello “HANWHA TNO-30307” che avrebbe risoluzione di 320X240 pixel, dimensione pixel di 12 .m e sensibilità NETD di 60 mK.
Le doglianze non possono essere condivise.
In linea generale, non è fuori luogo ricordare che la giurisprudenza, in relazione alle procedure ad evidenza pubblica, ha da tempo chiarito che a fronte di una clausola dal contenuto non univoco, ma alla quale si riconnette una portata escludente, “l’interprete deve privilegiare il criterio del favor partecipationis , assecondando l’applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura (ex plurimis, v. Cons. Stato, sez. III, n. 10932/2022), nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 6826/2023; sez. V, n. 7649/2023)”( Consiglio di Stato sez. III, 17 giugno 2025, n.5294 ); più nel dettaglio, è stato ribadito che “l'interpretazione delle clausole del bando di una procedura ad evidenza pubblica deve svolgersi per quanto possibile sul piano letterale, al fine di assicurare la massima trasparenza delle regole di gara ed evitare che l'attività ermeneutica assuma funzione integrativa; detta interpretazione letterale è tuttavia possibile - e legittima (infra) - a condizione che le clausole del bando siano di chiara ed immediata interpretazione, e non presentino margini di opinabilità; ove invece siano possibili più interpretazioni di una o più clausole contenute in un bando o in un disciplinare di gara, il principio del favor partecipationis impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti; detto principio, che individua un autonomo e ulteriore criterio interpretativo di derivazione eurounitaria, sottende l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale tra candidati, teso all'individuazione e alla cristallizzazione dell'assetto di interessi maggiormente vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione...ed attua così il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica di cui all'art. 97, comma 2, Cost. (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 09/01/2024, n. 295)”( Consiglio di Stato sez. IV, 13 marzo 2025, n.2071 ). In relazione al principio di equivalenza, giova anche ricordare come sia stato evidenziato che principi di derivazione unionale “attribuiscono la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169)” ( Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066 ).
Tanto chiarito in linea generale, si osserva che dalla documentazione di gara non emerge che i requisiti richiamati dalla ricorrente possano essere intesi quali requisiti tecnici minimi, richiesti a pena di esclusione.
Invero, i richiami operati dalla ricorrente al punto 1.7., pagine 8 e 9, della Relazione tecnica specialistica riguardano, in realtà, aspetti di carattere generale e le finalità del sistema di video sorveglianza messo a gara: “ Nello sviluppo del presente documento sono inoltre tenute in considerazione le norme CEI EN-62676 che definisce le principali metriche di dimensionamento e di valutazione di un sistema di videosorveglianza, tra cui la definizione delle immagini cui tendere. L’obiettivo primario del sistema trattato è di fornire al personale addetto alla gestione del sistema di video sorveglianza uno strumento efficace sia ai fini della security, sia della safety, che permette la ripresa delle aree indicate in modo tale da garantire un parametro metrico - pixel/metro - sufficiente per identificare un soggetto nelle aree interessate. All’interno della Norma CEI EN 62676-4 “Sistemi di allarme – Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza” (linee guida di applicazione), vengono dettate le linee guida in termini di valori necessari per la corretta realizzazione di un sistema di video sorveglianza. La suddetta norma infatti identifica alcune soglie specifiche in cui può essere classificata la finalità cui assolve un sistema di videosorveglianza, in cui la discriminante è il rapporto tra campo visivo della telecamera e la dimensione delle persone in esso riprese ” nei termini ivi indicati; “ La certezza di identificare un soggetto intento a commettere un’azione criminosa è tanto maggiore quanto più alta è la risoluzione per metro lineare sviluppata dal sistema di video controllo sulla scena inquadrata e messa a disposizione delle forze dell’ordine, unitamente alla fluidità delle immagini, intesa come numero di frame al secondo prodotte dalla telecamera ”; al successivo punto 2.3. –“ nuovo impianto di video sorveglianza ” – è specificato, tra l’altro, che “ Per una corretta comparazione tra la soluzione progettuale di seguito descritta, ed una soluzione tradizionale con telecamere full HD o telecamere da 4 MP, è opportuno considerare una serie di aspetti di seguito elencati (…). L’elenco sotto riportato fa riferimento ai calcoli di dimensionamento eseguiti in fase di progettazione, rimane inteso che la Ditta offerente potrà proporre modelli aventi caratteristiche similare predisponendo adeguati calcoli dimensionali a supporto: Telecamera con sistema di sensori multi focale S8, 43 MPe, 30 fps, H.265, giorno/notte, UWDR, campo di vista orizzontale 90°, classificazione oggetti, risoluzione 125 px/m fino a 55 m, porta Ethernet 1000BASE-T. Con staffa da parete per l'installazione di sistemi di telecamere a parete o su una scatola, sistema Quick-Lock incluso, in alluminio, passaggio cavi interno, antivandalo (o similare). B- Telecamera con sistema di sensori multi focale S4, 46 MPe, 30 fps, H.265, giorno/notte, UWDR, campo di vista orizzontale 15°, classificazione oggetti, risoluzione 125 px/m fino a 163 m, porta Ethernet 1000BASE-T. Con staffa da parete per l'installazione di sistemi di telecamere a parete o su scatola, sistema Quick-Lock incluso, in alluminio, passaggio cavi interno, antivandalo (o similare).(.....) Telecamera fissa termica da esterno, Sensore di immagine: Micro bolometro non raffreddato da 384 x 288 pixel, dimensioni in pixel: 17 µm. Campo spettrale: 8-14 µm, Sensibilità: NETD 40 mK a 25C, F1.0, Risoluzione Sensore: 384x288. L'immagine può essere scalata fino a 768x576, Velocità in fotogrammi ”; nei punti successivi sono riportate le caratteristiche tecniche riferite alle diverse tipologie di telecamere. Analoghe previsioni sono contenute anche nel Progetto esecutivo di gara, pure richiamato dalla ricorrente.
Dunque, dal complessivo esame della disciplina di gara, da intendersi come estesa anche alla Relazione specialistica e al Progetto esecutivo, non emerge quanto sostenuto in ricorso in ordine alla inequivoca presenza di singole prescrizioni tecniche o specifiche di minima, richieste espressamente a pena di esclusione, con rifermento alle telecamere multifocali e termiche.
Devono, pertanto, essere richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza e sopra ricordati secondo cui è ammessa la comparazione di prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, nel rispetto del principio di concorrenza e del favor partecipationis alle gare pubbliche, ai fini della selezione dell’offerta migliore tramite il filtro della discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione, da esercitarsi secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Alla luce di tali principi, pertanto, ciò che rileva, anche in termini di equivalenza, è la corrispondenza delle complessive prestazioni del prodotto offerto, seppur difforme, in relazione a specifici e singoli aspetti, rispetto alle specifiche tecniche indicate dalla legge di gara, corrispondenza che va intesa quale conformità sostanziale e funzionale con le dette specifiche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte e siano funzionali alle finalità perseguite.
Già sotto questo profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente non sono favorevolmente apprezzabili.
Non conduce a diverse conclusioni la previsione –anch’essa invocata in ricorso - di cui al par. 16.1 del Disciplinare – recante “ composizione dell’offerta tecnica e indicazioni generali ”-, il quale, sub lett. “j”, dispone che “ Non sono ammissibili e comportano l’esclusione del concorrente le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più di uno degli elementi di valutazione di seguito indicati:
i. eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
ii. esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
iii. prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
iv. sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni normative imperative o inderogabili.
v. l’offerta tecnica, inoltre, non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell’Amministrazione. L’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta pertanto invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica “.
Ebbene, la Commissione giudicatrice, tenuto conto, da un lato, dell’ampiezza della suddetta previsione del Disciplinare e, dall’altro, del margine di discrezionalità tecnica ad essa riconosciuto, ha ritenuto che le telecamere multifocali e termiche offerte da IC –che, peraltro, nemmeno sono contemplate dagli “ elementi di valutazione “ richiamati dalla suddetta previsione – non presentassero “ soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative ” rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara ovvero che fossero incompatibili con essa.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, sostanzialmente, una errata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, in quanto i prodotti offerti dalla controinteressata sarebbero di qualità inferiore; in particolare, la ricorrente contesta, con argomentazioni tecniche, errori di valutazione nei termini seguenti: -per il criterio IE e IEa (IC ha ottenuto un punteggio superiore pur avendo offerto una telecamera Hanwha XNF-9010RV con sensore 1/2,3, inferiore al minimo richiesto, mentre RI ha offerto il medesimo prodotto richiesto in gara, cioè telecamera DALLMEIER SDF5450HD-DN Fisheye con sensore 1/1,7); -per il criterio D0 e D0a (RI ha offerto una telecamera DALLMEIER RDF6800-DN con risoluzione di 8MP e sensore 1/1,7, mentre IC ha proposto un prodotto con 6 MP e sensore 1/1,8, oggettivamente inferiore, ma ad entrambi i concorrenti è stato assegnato il medesimo punteggio); -per il criterio PI e PIa (RI ha offerto una telecamera con risoluzione 8 MP e obiettivo motorizzato 12-40 mm., mentre IC ha ottenuto un punteggio superiore proponendo due telecamere con caratteristiche inferiori, che ne avrebbero dovuto comportare l’esclusione); dunque, secondo RI, in mancanza dei suddetti errori e con l’attribuzione del punteggio ritenuto corretto, l’aggiudicazione sarebbe spettata alla ricorrente.
Le censure non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre ricordare, in linea generale, che le valutazioni delle offerte tecniche nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, come noto, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica alla medesima riconosciuta, per cui, fatto salvo il limite di scelte manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 CPA ( ex multis, Consiglio di Stato,, sez. III, 5 novembre 2020, n. 6820; id., sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893; id., sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5129; id., 9 luglio 2018, n. 4153; id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1168; id., 26 marzo 2014, n. 1468; TAR Calabria, Catanzaro, 19 aprile 2022, n. 666 ).
Tanto premesso, occorre fin da subito evidenziare che le valutazioni operate dalla Commissione, connotate da estremo tecnicismo, non presentano evidenti e palesi profili di illogicità e irragionevolezza, né paiono fondati su riconoscibili travisamenti di fatto.
Per quanto attiene, più nello specifico, i singoli criteri di valutazione in esame, si osserva quanto segue.
In relazione al primo criterio considerato dalla ricorrente, si rileva che il Disciplinare di gara (par. 16.3, lett. a) stabilisce:
“ SUB CRITERIO 1.1. – MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE TELECAMERE (MAX PUNTI 8 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)
Saranno valutate le proposte che prevedano la sostituzione della telecamera prevista del tipo Fisheye, prezzi unitari codici IE e IEa, con più telecamere secondo i seguenti parametri:
i. nr. di telecamere sostituite sul totale previsto nel progetto;
ii. nr. di telecamere proposte in luogo di quella Fisheye;
iii. grado di risoluzione;
iv. caratteristiche ottica varifocale;
v. eventuale presenza a bordo della telecamera di scheda micro-SD per un backup in condizioni di emergenza;
vi. ulteriori caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto ”.
Dunque, non solo il requisito della dimensione del sensore –su cui si sofferma la ricorrente - non è indicato quale requisito minimo obbligatorio, ma tale elemento nemmeno figura tra i principali parametri di riferimento oggetto di valutazione (nr. di telecamere, grado di risoluzione, caratteristiche ottica varifocale, scheda micro-SD, ecc.). La Commissione, pertanto, ha effettuato una complessiva valutazione tenendo conto di tutti i parametri valutativi indicati nel Disciplinare di gara, ritenendo l’offerta di IC, in relazione al detto criterio, nel complesso più meritevole.
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione al secondo criterio (D0 e D0a) contestato dalla ricorrente.
Il Disciplinare di gara (par. 16.3, lett. b) prevede che “ SUB CRITERIO 1.2. – MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE TELECAMERE (MAX PUNTI 12 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE). Saranno valutate le proposte che prevedano la sostituzione della telecamera prevista, prezzi unitari codici NPIE07 e NPIE07a, con una telecamera avente caratteristiche migliori secondo i seguenti parametri:
i. nr. di telecamere sostituite sul totale previsto nel progetto;
ii. grado di risoluzione;
iii. caratteristiche ottica varifocale;
iv. eventuale presenza a bordo apparecchio di scheda micro-SD per un backup di condizioni di emergenza;
v. ulteriori tecniche caratteristiche migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto ”.
Anche in questo caso si rileva che la dimensione del sensore della telecamera non compare tra le caratteristiche prese in considerazione dalla disciplina di gara. La valutazione effettuata dalla Commissione, peraltro, doveva essere riferita a tutti gli elementi valutativi indicati dal Disciplinare e non può ritenersi che il solo dato della risoluzione (8MP per RI e 6MP per IC) sia idoneo ad incidere sulla legittimità di tale valutazione, tenuto conto che tale parametro integra solo uno di tutti quelli previsti in Disciplinare come oggetto di valutazione (dalla tabella di raffronto riportata nella relazione della Commissione giudicatrice emerge, ictu oculi , che l’offerta IC prevale rispetto a quella della ricorrente su altri elementi oggetto di valutazione). Il pari punteggio assegnato ai due concorrenti, dunque, non appare viziato.
Con riferimento al terzo criterio contestato (PI e PIa), si rileva che il Disciplinare (par. 16.3, lett. c) dispone che “ SUB CRITERIO 1.3. – MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE TELECAMERE (MAX PUNTI 5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE). Saranno valutate le proposte che prevedano la sostituzione della telecamera prevista, prezzi unitari codici NPIE08 e NPIE08a, con una telecamera avente caratteristiche migliori secondo i seguenti parametri:
i. impatto nr. di telecamere sostituite sul totale previsto nel progetto;
ii. grado di risoluzione;
iii. caratteristiche ottica varifocale;
iv. eventuale presenza a bordo apparecchio di scheda micro-SD per un backup di condizioni di emergenza;
v. ulteriori caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto ”.
Ebbene, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, IC ha proposto n. 2 telecamere in sostituzione di ogni telecamera prevista in progetto (quindi 82 in luogo di 41), laddove la ricorrente ha proposto n. 37 telecamere. La Commissione ha ritenuto, nell’ambito della propria valutazione discrezionale, che l’offerta tecnica di IC (insieme di due telecamere –in luogo di quella prevista-, di cui la prima conforme e migliorativa rispetto ai requisiti minimali e la seconda aggiuntiva e di risoluzione minore rispetto a quella prescritta) fosse da considerarsi quale soluzione tecnica unica, da ritenersi, nella sua globalità, migliorativa rispetto a quanto previsto dalla disciplina di gara, valutazione che non appare inficiata da palese irragionevolezza o illogicità.
Stante quanto sopra esposto, le censure di parte ricorrente vanno, dunque, respinte.
Infine, anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Con tale, ultimo, motivo la ricorrente lamenta, in buona sostanza, che sarebbe stato violato l’art. 108 del D.Lgs n. 36/2023 in quanto la Commissione avrebbe assegnato i punteggi omettendo di indicare i criteri utilizzati per la detta attribuzione; la mera indicazione di valori matematici, stante la genericità dei coefficienti di valutazione indicati nel Disciplinare, non sarebbe sufficiente a motivare le scelte operate dalla Commissione.
La doglianza è infondata.
Giova ricordare che per giurisprudenza consolidata ” il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura di gara, con i relativi punteggi, come nel caso di specie, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare l'offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici” ( Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4410 , richiamata da Consiglio di Stato, sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392 ).
Tanto premesso, si osserva che, per quanto qui rileva, il Disciplinare (par. 16.5) ha previsto che “ Le offerte tecniche saranno valutate, attribuendo conseguentemente i relativi punteggi, sulla base dei criteri elencati nella Tabella dei Criteri di Valutazione, allegata al presente Disciplinare ( Tabella 1), precisando che: - per punteggi discrezionali (D) si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; (….)” ; il successivo par. 16.6 –recante “ Metodo di calcolo per i punteggi dei criteri discrezionali (D)” - ha stabilito che” Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/sub-criterio (j) contrassegnato con “D” nella tabella di cui sopra: Ogni commissario, in una o più sedute riservate, attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, a step di 0,1, corrispondente ai giudizi di valore sottoindicati, compresi tra non migliorativo/eccellente ”; a seguire nel Disciplinare è stata prevista la seguente griglia di valutazione: -coefficiente 1, giudizio di valore “ L'offerta presenta eccellenti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale notevolmente apprezzabile ”; coefficiente 0,9, giudizio di valore “ L'offerta presenta ottimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale più che apprezzabile ”; coefficiente 0,8, giudizio di valore “ L'offerta presenta buoni elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale apprezzabile ”; coefficiente 0,7, giudizio di valore “ L'offerta presenta discreti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale soddisfacente ”; coefficiente 0,6, giudizio di valore “ L'offerta presenta sufficienti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale solo in parte soddisfacente ” coefficiente 0,5, giudizio di valore “ L'offerta presenta mimini elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione ”; coefficiente 0,4, giudizio di valore “ L'offerta presenta modesti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione ”; coefficiente 0,3, giudizio di valore “ l'offerta presenta modesti e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione ”; coefficiente 0,2, giudizio di valore “ L'offerta presenta lievi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione ”; coefficiente 0,1, giudizio di valore “ L'offerta presenta lievi e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione ”; coefficiente 0, giudizio di valore “ L'offerta non presenta nessun elemento migliorativo in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione ”.
Inoltre, in relazione a tale griglia, va ulteriormente precisato che il Disciplinare, come sopra ricordato, predeterminava in modo dettagliato e analitico i singoli criteri tecnici oggetto di valutazione (Par. 16.3, sub criteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).
Dunque, alla luce della puntuale disciplina di gara, l’attribuzione del mero punteggio matematico appare sufficiente a giustificare la valutazione operata dalla Commissione e il conseguente punteggio.
Anche tale ultimo motivo è, quindi, destituito di fondamento.
In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto, unitamente a tutte le domande in esso formulate.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, in favore di ciascuna delle parti costitute in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ER | AO CA |
IL SEGRETARIO