Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1309/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Pergine Valsugana (Tn), Via della Villa n. 11
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ferrara, Via Coperta n. 38 int. 1 rappresentati e difesi, per mandato allegato alla busta telematica di deposito del ricorso congiunto, dall'Avv. Silvia Buoso (C.F. – indirizzo PEC C.F._3
con studio in Rovigo (RO), Via Mazzini n. 24 Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/06/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
15/09/2018 a Ferrara e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e
All'udienza in data 12 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso per la fase divorzile non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine (3 luglio 2024) per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 15/09/2018 a Ferrara fra
[...]
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Pt_1 Parte_2
02/08/1985, alle condizioni riportate in narrativa.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2018 Atto n. 175 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri