Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere Concetta Potito consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
tra in persona del legale rapp.te p.t., e per essa Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, ed Parte_2 elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
, quale curatore pro tempore della eredità Controparte_1 giacente di , rappresentato e difesi dall'avv. Daniele Persona_1
Forte, ed elettivamente domiciliato come in atti
, quale curatore pro tempore della eredità Controparte_1 giacente di rappresentato e difeso dagli avv. Maria Persona_2
Micunco e Luigi Ciaula, ed elettivamente domiciliato come in atti
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Nicolosi, ed elettivamente domiciliato come in atti Intervenuto
Svolgimento del processo
Il presente procedimento è stato avviato a seguito di atto di citazione della banca , che chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della gravata sentenza, così provvedere: IN RITO: -disporre la riunione della presente causa a quell'altra pendente tra le stesse parti processuali dinanzi a codesta ecc.ma Corte RG 1945/2016 - relatrice la chiar.ma dott.ssa
, trattandosi di cause connesse, onde assicurare il c.d. simultaneus Per_3 processus;
NEL MERITO: - accertare la esistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria de qua, anche per una ragione di credito, ancorchè sub judice, come da pacifico orientamento dei Supremi
Giudici; - dichiarare, conseguentemente, in accoglimento del presente gravame, privi di efficacia nei confronti della appellante tutti gli atti Pt_3 di disposizione del patrimonio, posti in essere dagli appellati anche in frode delle ragioni creditorie della appellante e, in particolare: A) Pt_3
l'atto 26.2.08 per notar da Bitritto, rep. 3522 – Persona_4 raccolta 1887, mediante il quale gli appellati, riservandosi il diritto di usufrutto, hanno donato alla propria figlia , nata a [...]_1 il 28.2.1961, residente in [...] - C.F. - la quale con animo, ovviamente, molto grato CodiceFiscale_1 ha accettato, la nuda proprietà della seguente unità immobiliare: - "appartamento al 2 p. superiore sul p.t, avente la porta di ingresso posta a destra per chi giunge sul pianerottolo, di vani 5 ed accessori, interno 6, riportato in catasto, Comune di al foglio 95, particella 352 sub 14, Per_1 via Crisanzio n. 230L, p. 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 6, vani 7, rendita E. 1.355,70".B) l'atto del 23.5.2008 per notar , notaio in Persona_4
Bitritto, rep. 3778-racc. 2057, mediante il quale veniva costituito dagli appellati il ex art. 167 cod. civ. sui seguenti Controparte_4 immobili: - “appartamento al terzo piano sul p.t., in a Via F.sco Per_1
Crispi 39, di vani 2 e accessori, riportato in catasto al foglio 25, particella 166 sub 13, Via Crispi 39, piano 3, z.c.2 , cat. A/3, cl. 6, vani 3m5, rendita pag. 2/5 677,85” - “locale ad uso garage, facente parte del fabbricato sito in Per_1 alla Via Giovanni Bovio 41,41/A e 43 in angolo con Via Pietro Ravanas 143 e 145, in catasto al foglio 25, particella 1402 sub 25, Via Pietro Ravanas 145, piano T, z.c.2, cat. C/6, cl. 3, mq. 23, rendita E. 160,36”; -
“porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato B1 del complesso residenziale "le Nereidi" sito in San Salvo (Chieti) Rione Marina e precisamente: - "appartamento posto al 2 piano, di vani 4 e accessori, contraddistinto dal n. int. 5, confinante con vano scala e con proprietà aliena su due lati, riportato in catasto al foglio 1, particella 301 sub 30, strada statale 16, piano 2, interno 5, cat. A/2, cl. 2, vani 7, rendita E.
668,81; - "locale ad uso garage sito in p.t., contraddistinto dal n. nt. 4 di circa mq. 20, confinante con proprietà condominiale e con garage identificati con i nn. 2-3-5, in catasto al fg. 1, particella 301 sub 4, strada statale 16, piano T, cat. C/6, cl, 2, mq. 21, rendita E. 69,41; - "piccola cantina a P.T. di circa mq. 10, contraddistinta dal n. in. 1, confinante col suddetto garage, con androne e con scale e con cantine distinte coi nn. 1 e 2, in catasto al foglio 1, particella 301 sub 21, strada statale 16, piano T, cat. C/2, cla. 2, mq. 11, rendita E. 23,86; - " appartamento in a Via Per_1
Crisanzio n. 230/L, al 2 piano avente la porta di ingresso posta a destra per chi, salendo le scale, giunge sul pianerottolo, di vani 5 e accessori, contraddistinto dal n. int. 6; confinante con detta via, con cortile interno e con altro appartamento dello stesso piano, in catasto al foglio 95, particella 352 sub 14, Via Crisanzio n. 230L, piano 2. z.c.2, cat. A/3, cl. 6, vani 7, rendita E. 1.355,70". IN OGNI CASO: - condannare, per l'effetto, gli appellati alla restituzione delle somme liquidatele dal Tribunale, di cui al dispositivo della predetta sentenza, che la le ha corrisposto, oltre Pt_3 interessi legali sino al soddisfo;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese relative al doppio grado del giudizio, maggiorate per la presenza di più parti, come previsto dalla tariffa forense (id est D.M 55/2014, a cui si rinvia”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 4 aprile 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione pag. 3/5 Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 24 gennaio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 4 aprile 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
pag. 4/5 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.