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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2928/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2928/2021 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Prof. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Bonometti e Stefania Curci del Parte_2
Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia, Via Mantova n. 38 è elettivamente domiciliata
- ATTORE - contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Rag. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Busto Controparte_2
Arsizio, presso il cui studio in Varese, Piazza Motta n. 6/a è elettivamente domiciliata
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese respinta ogni diversa istanza , deduzione ed eccezione, acclarati i fatti, dichiarare risolto, per inadempimento contrattuale di il Controparte_1 contratto di cui all'offerta n. 342 del 03/06/2019 ed alla conferma d'ordine del 26/07/2019 , stipulato tra e condannando in persona del legale Pt_1 Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente tutti gli importi versati a titolo di corrispettivo per l'acquisto della macchina confezionatrice PR300 FA , ammontanti ad euro €
69.418,00, oltre interessi , nonchè altresì condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, a titolo di 1 risarcimento danni , la somma di euro 68.994,59, o quella diversa accertata in corso di causa, o liquidata in via equitativa dal
Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria , oltre alla somma di euro 18.846,76 pagata da per spese e competenze legali , per CTP e CTU in sede di ATP, o quella diversa ritenuta Pt_1 congrua dal Tribunale, oltre interessi . Spese e competenze di lite interamente rifuse”.
Per parte convenuta:
“Nel merito:
- rigettare la domanda dell'attore perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra
l'attrice e la convenuta, determinare la decorrenza degli interessi sulle somme corrisposte da a dalla data di notifica dell'atto di citazione e, nel contempo, respingere la Pt_1 CP_1 richiesta di risarcimento danni per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In ogni caso con richiesta di porre in compensazione le eventuali somme 1 riconosciute a al Pt_1 netto di iva, con il credito vantato da nei confronti dell'attrice per euro 1.770,95. CP_1
Condannare controparte al pagamento delle spese liti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva (se dovuta), nonché spese di CTP per euro 4.160,00 (al netto di Iva e al lordo di cassa di previdenza) e spese di CTU. Previa remissione della pratica in istruttoria, la scrivente difesa chiede l'ammissione di eseguenti mezzi di prova.
Prove per testi.
1. vero è che il capannone industriale ove ha la sede operativa di sito in Rivergaro (PC) Loc. Pt_1
Larzano di Rivergaro, dove è stata installata la confezionatrice prodotta da 300 Parte_3
FAST, è privo di sistema industriale di aspirazione delle polveri prodotte dalla lavorazione del detersivo in polvere;
(testi: , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Ing. ) Testimone_5 Tes_6 Tes_7
2. vero è che nel capannone di cui al punto che precede vi sono macchinari che lavorano il detersivo privi di sistema di aspirazione dedicato e/o di protezioni per contenere la diffusione delle polveri nell'ambiente; (testi: , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Ing. ) Testimone_5 Tes_6 Tes_7
3. vero è che l'ambiente di lavoro ove è stata posizionata la confezionatrice PR 300 FAST prodotta da è polveroso e sul pavimento si depositano le polveri del detersivo generate dalla CP_1 produzione del detersivo stesso, la sua miscelazione e il caricamento nella confezionatrice;
(testi:
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Ing. ) Tes_6 Tes_7
4. vero è che all'atto della consegna a presso l'unità produttiva sita in Loc. Larzano di Pt_1
Rivergaro, Rivergaro (PC) della confezionatrice PR prodotta da il Pt_4 CP_1 sistema di alimentazione automatico della coclea di dosaggio era già presente ed era incompleto e non funzionante;
(testi: , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Ing. ) Testimone_5 Tes_6 Tes_7
5. Vero è che il sistema di alimentazione automatico della coclea di dosaggio della confezionatrice
PR 300 FAST è stato realizzato da;
(testi: , 2 , Pt_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Ing. )
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
6. Vero è che al termine dell'intervento del 15.06.2020 [doc. 5] la prove di funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST hanno dato esito positivo;
(teste: ) Testimone_3
7. Vero è che al termine dell'intervento del 17.06.2020 [doc. 6] le prove di funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST hanno dato esito positivo;
(teste: ) Testimone_4 8. Vero è che in data 17.06.2020 il sistema di alimentazione automatico del dosatore della coclea realizzato da era incompleto;
(teste: ) Pt_1 Testimone_4
9. Vero è che al termine dell'intervento del 25.06.2020 [doc. 7] le prove di funzionamento della confezionatrice PR hanno dato esito positivo;
(teste: Pt_4 Testimone_1
10. Vero è che al termine dell'intervento del 23.09.2020 [doc. 8] le prove di funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST hanno dato esito positivo;
(teste: ) Testimone_2
11. Vero è che fino alla data del 23.09.2020 il sistema di alimentazione automatica realizzato da
era incompleto e privo di sistemi di aspirazione e protezioni per impedire la diffusione Pt_1 nell'ambiente delle polveri di detersivo durante la fase del caricamento dello stesso e del riempimento della coclea della confezionatrice;
(testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Ing. )
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
12. verò è che durante le operazioni peritali, avvenute presso la sede produttiva di sita Pt_1 produttiva sita in Loc. Larzano di Rivergaro, Rivergaro (PC) è stata effettuata solo una ricognizione fotografica della confezionatrice PR 300 FAST senza effettuare prove di funzionamento della confezionatrice e del sistema di aspirazione;
(teste: Ing. ); Tes_6 Tes_7
13. vero è che la ripresa video prodotta [doc. 10] rappresenta la confezionatrice PR 300 FAST realizzata da e installata nello stabilito di;
(testi: , CP_1 Pt_1 Testimone_1 Tes_2
, , , )
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_8 Tes_7
Si indicano a testi:
3 - Ing. , residente in [...], sui capitolo Testimone_9 da 1 a 5, 11, 12 e 13;- , domiciliato c/o sui capitoli da 1 a 5, 10, Testimone_2 Controparte_1
11 e 13;- , residente in [...]h, sui capitoli Testimone_3 da 1 a 5, 6, 11 e 13;- domiciliato c/o sui capitoli da 1 a Testimone_5 Controparte_1
5, 11 e 13;- c/o sui capitoli da 1 a 5, 9, 11 e 13;- Testimone_1 Controparte_1 Testimone_4 residente in [...], sui capitoli da 1 a 5, 7, 8, 11 e 13;
Rinnovo CTU
Considerate le criticità evidenziate in atti della CTU resa nel giudizio di ATP n. 2970/2020, anche in considerazioni delle differenti interpretazione date dalle parti al significato dei valori /min e bpm, si chiede di voler disporre nuova CTU volta ad accertare il corretto funzionamento della confezionatrice, le caratteristiche del sistema di alimentazione della confezionatrice (se munito di sistema di aspirazione e protezioni per evitare la dispersione delle polveri nell'ambiente) e la sua compatibilità e adeguatezza dello stesso con le prestazioni della confezionatrice;
chiedendo al CTU di verificare la presenza o meno nel reparto produttivo di di un sistema di aspirazione Pt_1 industriale centralizzato per l'aspirazione di tutti i fumi e le polveri prodotte durante la lavorazione
e il processo di confezionamento del detersivo;
la presenza di polveri di detersivo posate sul pavimento, sui macchinari ivi presenti, precisando se la presenza di polveri nell'ambiente di lavoro possano influire sulla corretto funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST prodotta da
e in che misura. Ispezione dei luoghi se In alternativa alla CTU si chiede di voler CP_1 disporre un'ispezione dei luoghi al fine di accertare in generale lo stato degli stessi ed in particolare se sono presenti polveri e vengono generate polveri durante il processo produttivo e di confezionamento del detersivo da parte di , se il sistema di alimentazione automatico Pt_1 realizzato da è munito di sistema di aspirazione delle polveri e di 4 protezioni per evitare la Pt_1 dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro;
l'esistenza o meno di un sistema di aspirazione industriale centralizzato all'interno del capannone produttivo di e i macchinari che sono Pt_1 presenti.
Prova contraria Lo scrivente difensore chiede di essere ammesso a prova contraria con formulazione del presente capitolo
1. Vero è che nell'offerta e nella conferma d'ordine, docc. 1 e 3 di che Le si rimostrano, Pt_1 viene indicata la velocità meccanica della confezionatrice PR300 FAST, in quanto la velocità di produzione è determinata dalle qualità, quantità del prodotto confezionato, dalle condizioni ambientali e dalla tipologia di busta utilizzata (con zip o senza zip)
Si indicano a testi i sigg.ri:- Ing. , residente in [...];- Testimone_9
, domiciliato c/o - residente in [...]
Castiglione Olona via Paolo Schiavo;
- domiciliato c/o Testimone_5 CP_1
Si producono le note dei CTP di parte”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accertare l'inadempimento della venditrice convenuta e,
[...] per l'effetto, di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti nel giugno 2019 ed avente ad oggetto l'acquisto della macchina confezionatrice PR300 FA, di condannare la convenuta a restituire all'attrice tutti gli importi versati a titolo di corrispettivo per l'acquisto, ammontanti ad euro 69.418,00, oltre che al risarcimento di tutti i danni derivanti dai vizi del bene, quantificati in euro 68.994,59.
A fondamento delle sue pretese deduceva l'attrice:
- di aver sottoscritto in data 3/06/2019 l'offerta n. 342 formulata da per Controparte_1 l'acquisto di una “macchina confezionatrice PR300 FA”, che avrebbe dovuto dosare il detersivo in polvere prodotto da e confezionarlo in sacchetti preformati;
Parte_1
- di aver inviato in data 21/06/2019 a l'elenco delle modifiche da apportare sulla Controparte_1 macchina de qua e di aver in data 26/07/2019 ricevuto da conferma d'ordine; Controparte_1
- che in data 3/03/2020 era stato effettuato, sulla confezionatrice PR300 FA, un collaudo presso la sede di con riscontro nel corso dello stesso dell'assenza di bolinatura, Controparte_1 dell'aspiratore e del contatto pulito per caricamento coclea;
- di aver integrato il suddetto ordine con l'acquisto di un vibratore anti-intasamento e di un tavolo rotante;
- che la confezionatrice era stata consegnata a in data 8/06/2020, con esecuzione in data Parte_1
11/06/2020 di un secondo collaudo, comprensivo anche delle operazioni di montaggio del macchinario;
- che solo dopo pochi giorni di utilizzo l'aspiratore della confezionatrice risultava bruciato, determinandosi conseguentemente in data 19/06/2020 il dott. Prof. all'invio all'odierna Parte_2 convenuta di una mail di contestazione del funzionamento della macchina confezionatrice, essendo stati riscontrati problemi nel riempimento e nella saldatura dei sacchetti Doypak atteso che nell'arco di 45 minuti le buste “prodotte” risultavano essere 640 di cui n. 109 vuote, ossia prive di prodotto, ma saldate, e 62 sottopeso, ossia con quantità di prodotto inferiore al dovuto, oltre che non correttamente saldate;
- che, nonostante l'intervento di tecnici inviati da il macchinario continuava a Controparte_1 manifestare problemi, tant'è che in data 4/07/2020 si era nuovamente determinata a Parte_1 comunicare, tramite mail, alla che l'aspiratore della macchina confezionatrice Controparte_1 aveva cessato di funzionare e che lo scarto dei sacchetti causato dai problemi di funzionamento della macchina ammontava ancora a circa il 15%;
- che, a fronte delle problematiche riscontrate, era stato chiesto un intervento risolutivo definitivo da parte di rimasto senza esito;
Controparte_1
- che in data 9/11/2020 era stata predisposta dalla una Controparte_3 Per_1 Per_2 relazione tecnica dalla quale erano emersi sia problemi di sicurezza, che problemi in punto qualità produttiva della macchina confezionatrice per cui è causa;
- di aver promosso in data 2/12/2020 innanzi all'intestato Tribunale procedimento ex art. 696-bis c.p.c. rubricato al n. 2970/2020 R.G. conclusosi con il deposito in data 3/06/2021 dell'elaborato peritale finale da parte del CTU nominato, da cui sembrerebbe emergere la consegna da parte di nei confronti di di un macchinario che non solo non rispetta le Controparte_1 Parte_1 condizioni contrattuali, ma che non rispetta neppure la normativa in tema di sicurezza, trattandosi dunque di un macchinario inidoneo all'uso;
- di avere diritto, atteso l'evidente inadempimento contrattuale imputabile alla a Controparte_1 vedere dichiarata la risoluzione del contratto concluso con la società convenuta, con conseguente restituzione della somma a titolo di corrispettivo versato alla venditrice per l'acquisto della macchina confezionatrice PR300 FA e risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per il costo dei sacchetti scartati, del detersivo inutilizzabile, dei tre dipendenti impiegati all'uso del macchinario, per il noleggio e l'acquisto di n. 2 macchine semiautomatiche “Neopac”, oltre che per la perdita di utili;
- di aver, altresì, il diritto a vedersi rimborsata dalla odierna convenuta la somma di euro 18.846,76 sostenuta da per spese e competenze legali, per CTP e CTU in sede di istruzione Parte_1 preventiva, come da fatture in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare inammissibile la produzione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, oltre ai passi dell'elaborato peritale riportati nell'atto di citazione di Parte_1 con conseguente nullità dell'atto per mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. In via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra l'attrice e la convenuta, di determinare la decorrenza degli interessi sulle somme corrisposte da a dalla data di notifica dell'atto di citazione, con contestuale reiezione Parte_1 Controparte_1 della richiesta di risarcimento danni svolta dall'attrice e compensazione delle eventuali somme riconosciute a al netto dell'IVA, con il controcredito vantato da di Parte_1 Controparte_1 euro 1.770,95.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione dell'8/02/2022, su istanza congiunta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante l'acquisizione degli atti del procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 2970/2020 R.G. - Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra, oltre che mediante l'espletamento di prova testimoniale e di CTU integrativa avente ad oggetto la quantificazione degli scarti prodotti dal macchinario durante il periodo di funzionamento e l'accertamento degli ulteriori profili di danno lamentati dall'attrice in citazione.
In data 21/06/2023 il CTU nominato depositava l'elaborato finale della CTU integrativa disposta e, attese le contestazioni formulate da parte convenuta a verbale all'udienza del 12/07/2023, il consulente nominato dal Tribunale veniva convocato a chiarimenti all'udienza del 17/10/2023, nel corso della quale veniva pure escussa la teste ammessa per parte attrice. Quindi, con ordinanza a verbale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda svolta dall'attrice è fondata e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento.
Il materiale probatorio
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa con riferimento a tutte le domande svolte sulla base degli elementi istruttori a disposizione, alla luce della documentazione prodotta, della intervenuta acquisizione degli atti relativi al fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, rubricato al n. 2970/2020 R.G., dell'integrazione di CTU svolta nel presente giudizio dall'Ing. e della prova testimoniale ammessa, dovendosi all'uopo Persona_3 confermare tutte le decisioni assunte con ordinanza riservata del 5/12/2022 e successiva ordinanza a verbale del 12/07/2023, essendo i capitoli di prova testimoniale articolati da ambedue le parti già rigettati superflui o inammissibili per i motivi esposti, fatta eccezione per i capp. 5, 6, 7 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall'attrice, effettivamente ammessi.
La garanzia per vizi della cosa venduta
La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., a mente del quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, dove per “vizi” devono intendersi tutte le imperfezioni materiali che incidono sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa, dipendenti da anomalie del processo di fabbricazione, di produzione, di conservazione.
La garanzia per vizi legittima il compratore all'esercizio di tre distinte azioni nei confronti del venditore:
1) la prima è l'azione di risoluzione (actio redhibitoria), la quale si differenzia dall'azione di risoluzione ordinaria, in quanto non rileva la colpa del venditore, è necessaria la preventiva denunzia dei vizi entro un breve termine (8 giorni), decorrente dalla scoperta del vizio (a pena di decadenza) e va esercitata entro un breve termine prescrizionale (1 anno), a partire dalla consegna della cosa;
2) la seconda è l'azione estimatoria (actio aestimatoria o quanti minoris), volta a conservare il sinallagma contrattuale mediante la riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla diminuzione di valore del bene provocata dal vizio (anch'essa proponibile nei predetti termini di decadenza e di prescrizione); 3) la terza è l'azione risarcitoria (art. 1494 c.c.), la quale, essendo basata sui generali principi in tema di inadempimento, spetta al compratore “in ogni caso”, vale a dire indipendentemente dalla proposizione delle prime due azioni, pur essendo soggetta (al pari delle altre due, note anche come azioni "edilizie") ai termini di cui all'art. 1495 c.c. (Cass. n. 36052/2021, ord.).
Ne segue che, mentre i rimedi previsti dall'art.1492 c.c. (actio redhibitoria e actio aestimatoria) sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di totale autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Se ne deduce che del tutto correttamente, nel caso in esame, l'attrice ha promosso cumulativamente, l'azione di risoluzione e quella di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta.
Ebbene, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo, l'acquirente è tenuto a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo, ciò in quanto l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa, rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui lo stesso si sarebbe trovato qualora, al momento della stipula del contratto di compravendita, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato.
Nel caso specifico, invece, ai fini dell'utile esercizio sia dell'azione di risoluzione che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1494 c.c., il compratore è tenuto ad allegare in maniera specifica, nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento della consegna, era affetto da vizi idonei a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla sua funzione.
Qualificandosi la domanda attorea quale azione di garanzia ai sensi dell'art. 1490 c.c., l'onere della prova in caso di risoluzione per vizi della cosa comprata si atteggia in modo diverso rispetto all'azione di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., che a differenza delle azioni edilizie postula il contegno colpevole del venditore.
Ove, poi venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, il compratore ha l'onere di allegare e provare l'an e il quantum del pregiudizio sofferto, nonché il nesso di causalità tra lo stesso, i vizi del bene venduto e la colpa del venditore.
Alla stregua di tutto quanto sopra premesso, ritiene questo giudice che, nel procedimento in esame, la società attrice abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo fornito prova della sussistenza dei vizi lamentati nei limiti che seguono.
Il contratto concluso dalle parti
È pacifico che con la sottoscrizione per accettazione della proposta formulata da Controparte_1 da parte del legale rappresentante di in data 3/06/2019 le parti abbiano concluso un Parte_1 contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura da parte del venditore di una macchina confezionatrice PR300 FAST e di un dosatore. Ne è seguita in data 26/07/2019 la relativa conferma d'ordine a seguito delle modifiche apportate al prodotto su richiesta dell'acquirente, che veniva consegnato a in data 8/06/2020. Parte_1
Ebbene, il macchinario per cui è causa avrebbe dovuto dosare il detersivo in polvere prodotto da e confezionarlo in sacchetti preformati. Parte_1
Il contratto in questione, le cui condizioni sono rinvenibili giustappunto nell'ordine di acquisto controfirmato da prevedeva la fornitura del macchinario sopra descritto al prezzo Parte_1 concordato di complessivi euro 60.000,00, oltre IVA, da corrispondersi nei seguenti termini: pagamento di un anticipo del 30% all'ordine, pagamento del 30% ad avviso di macchina pronta e pre-collaudo e pagamento del saldo da convenire. I pagamenti, dopo il pagamento del 30% all'atto dell'ordine pari ad euro 18.000,00, oltre IVA corrisposti con bonifico del 7/08/2019 (doc. 24 fasc. parte attrice), in corso di esecuzione del contratto, sono stati modificati dalle parti e dilazionati in 4 rate mensili, in deroga a quanto stabilito nell'ordine di acquisto. In particolare, parte attrice ha dimostrato di avere ulteriormente corrisposto con bonifico del 4.06.2020 la somma di euro ConCo 10.000,00, oltre IVA (doc. 25 fasc. parte attrice), con del 7.07.2020, del 7.08.2020 e del
7.09.2020 (docc. 27, 28, 29 fasc. attrice) la somma complessiva di euro 26.100,00, oltre IVA (euro
8.700,00, oltre IVA con ciascun bonifico), per un totale di euro 54.100,00, oltre IVA, vale a dire complessivi euro 66.002,00.
A fronte di ciò la confezionatrice acquistata, consegnata e montata in data 8/06/2020, già dopo 3/4 giorni di utilizzo iniziava a presentare delle problematiche, essendosi bruciato l'aspiratore. Dette problematiche erano oggetto di contestazione da parte del legale rappresentante dell'odierna attrice, che in data 19/06/2020 inviava a la mail sub doc. 7 fasc. attrice, nell'ambito Controparte_1 della quale si evidenziava come i tre interventi eseguiti dai tecnici di al fine di Controparte_1 risolvere le criticità riscontrate nel riempimento e nella saldatura dei sacchetti Doypak si fossero rivelati infruttuosi e come, durante il quarto intervento, fosse stato addirittura appurato che nell'arco di tempo di 45 minuti le buste “prodotte” erano 640 di cui n. 109 vuote, ossia prive di prodotto, ma saldate , e 62 sottopeso, ossia con quantità di prodotto inserita inferiore al dovuto, oltre che non correttamente saldate (molte aperte), il tutto con inaccettabili quantitativi di scarto.
I vizi contestati dall'attore e l'esito della consulenza tecnica preventiva
I vizi contestati dalla società attrice sono compiutamente descritti nell'ambito della perizia di parte prodotta da sub doc. 11, redatta da di e dalla quale Parte_1 CP_3 Per_1 Per_2 emergono sia problemi di sicurezza che problemi in punto qualità produttiva.
In data 2/12/2020 depositava il ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al Parte_1
n. 2970/2020 R.G.
Il CTU nominato ha, nella relazione svolta ed ivi da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con valutazioni immuni da profili di censurabilità, logiche e condivisibili, analiticamente indicato i vizi del bene per cui è causa presenti all'atto della consegna, confermando le doglianze della società attrice nei limiti che seguono. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva constatava che la confezionatrice PR 300 FA, matricola n. 2095, pur sostanzialmente conforme alle specifiche tecniche prestazionali dichiarate nella documentazione di contratto (cfr. conferma d'ordine n.
034/2019 del 26-07-2019) evidenziava una operatività e una produttività fortemente condizionate dalle polveri di detersivo, prodotte dalla confezionatrice stessa nell'operazione di insacchettamento.
In occasione del sopralluogo presso la sede di in località Larzano, Rivergaro (PC), in Parte_1 data 5 marzo 2021, sottoposta la confezionatrice a prove di dosatura, il CTU ha valutato con precisione le quantità di detersivo imbustate;
ha rilevato scostamenti di poco superiori alle tolleranze dichiarate, che hanno permesso di escludere che il malfunzionamento del dosatore fosse la causa degli scarti. Le prove di funzionamento a cui è stata sottoposta la confezionatrice in quella stessa occasione, non hanno, invece, consentito di quantificare attendibilmente gli scarti, anche a causa delle condizioni di regolazione non corrette. Il CTU ha individuato difetti nella progettazione del sistema di aspirazione localizzata della stazione di riempimento sacchetti;
infatti, il sistema risulta non adeguatamente progettato nella zona della bocca di aspirazione e, pertanto, non in grado di raccogliere tutte le polveri prodotte nella fase di insacchettamento del detersivo. Le polveri, non aspirate, si depositerebbero – infatti - sui diversi organi della macchina, riducendo l'efficacia dei dispositivi di presa del sacchetto (ventose) e di quelli di controllo (sensore a fibra ottica); le lavorazioni nelle diverse stazioni non verrebbero, pertanto, correttamente eseguite, determinando inaccettabili livelli di scarto. È, quindi, evidente come, nonostante fosse ben consapevole della necessità di contenere le polveri, al fine di garantire la regolarità del processo produttivo,
[...] abbia predisposto un sistema di aspirazione inefficace. CP_1
Le verifiche del rispetto della normativa in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro e dei requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE hanno, poi, evidenziato che nelle aree di caricamento sacchetti e prelievo sacchetti dell'alimentatore automatico, oltre che nell'area del nastro trasportatore di scarico, la macchina confezionatrice PR300 FA non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE a causa di schermi protettivi mancanti o inadeguati (cfr.
Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato I- 1.4.2.1 Ripari fissi). Inoltre, a causa del sistema di aspirazione non adeguato, non rispetta i requisiti della richiamata Direttiva relativi alle polveri emesse (cfr. Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato I- 1.5.13 Emissione di materie e sostanze pericolose) ed ai rischi di scivolamento e caduta (cfr. Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato I– 1.5.15 Rischio di scivolamento, inciampo, caduta). Inoltre, poiché il tavolo rotante di accumulo opera come accessorio della confezionatrice, a giudizio del CTU tavolo rotante e confezionatrice rappresentano un'unica macchina, che viene controllata da un unico operatore. Non eseguendo l'arresto di emergenza con gli appositi comandi, ne deriva, quindi, la non conformità ai requisiti della Direttiva relativi ai comandi di arresto d'emergenza (cfr. Direttiva Macchine 2006/42/CE- allegato I- 1.2.4.3. Arresto di emergenza).
Infine, a causa dell'incompleta documentazione fornita da con la macchina, non Controparte_1 risultano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute prescritti dalla Direttiva relativi alla documentazione di accompagnamento, che permettono di usare la macchina in sicurezza (cfr.: Direttiva Macchine 2006/42/CE- allegato I- 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni).
Le suddette conclusioni sono state integralmente richiamate della consulenza d'ufficio integrativa redatta dall' Ing. nel presente giudizio, che è stato chiamato a Persona_3 quantificare la misura degli scarti prodotti dal macchinario durante il periodo di funzionamento e ad accertare – altresì – gli ulteriori profili di danno lamentati dall'attrice provvedendo alla loro quantificazione in termini monetari. In conformità alle doglianze mosse dall'attrice il CTU incaricato, attesa l'inefficacia del sistema di aspirazione delle polveri ed ammesso che la confezionatrice sia correttamente regolata, ha potuto constatare che la misura degli scarti prodotti cresce progressivamente con l'utilizzo della macchina. Ne segue che ai fini del contenimento degli stessi si rende necessario intensificare la frequenza degli interventi di pulizia, interventi che, tuttavia, richiedono fermi macchina eccessivi per la sostenibilità della produzione.
Dall'esame della documentazione in atti ha, in particolare, rilevato il consulente come, nell'immediatezza dell'avviamento della confezionatrice effettuato dai tecnici , parte CP_1 attrice avesse contestato, in data 4 luglio 2020, “scarti nell'ordine del 15%” (cfr.: doc 8- allegato al ricorso introduttivo)”, contestazione a cui non è seguita alcuna replica di parte convenuta, con la conseguenza che tale misura è stata ritenuta attendibile dal CTU “poiché rilevata poco dopo l'avviamento dell'11 giugno 2020 e gli interventi dei tecnici Pack del 15/06/2020, del CP_1 17/06/2020 e del 25/06/2020, quindi, in condizioni di corretta regolazione della macchina”. Il CTU nominato ha, invece, ritenuto che la misura del 52,20%, rilevata da parte attrice nel periodo 9 novembre 2020- 22 dicembre 2020 (cfr. doc. 18 parte attrice), “sia la conseguenza della perdita di regolazione della macchina, a cui non ha saputo porre rimedio, anche a causa Parte_1 dell'indisponibilità della documentazione tecnica contenente le istruzioni per la regolazione meccanica delle stazioni della confezionatrice”. A tal proposito, il CTU ha altresì precisato che
“secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza, la macchina non avrebbe dovuto essere utilizzata, perché non accompagnata dalla versione completa delle “Istruzioni per l'uso e la manutenzione””.
Rispetto ai danni quantificati da parte attrice con riferimento alla perdita di sacchetti e di detersivo, il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha accertato la sussistenza degli stessi ma non ha ritenuto corretto il numero di 139.552 sacchetti persi nel periodo 11 giugno 2020/25 febbraio 2021, quantificato da parte attrice sulla base della percentuale del 52,20% di scarto. Considerato invece uno scarto del 15%, il consulente ha rideterminato in 225 il numero dei sacchetti persi ogni giorno e in 40.050 il numero dei sacchetti persi in totale nel periodo in questione, con conseguente quantificazione di danno per la perdita di sacchetti, in detto periodo, di euro 4.685,85 (40.050 x 0,117 €/sacchetto). Ritenuta, poi, congrua, sul totale dei sacchetti scartati, la percentuale del 24% di detersivo irrecuperabile perché non imbustata e, quindi, da raccogliere sulla macchina, il CTU ha calcolato un danno di euro 1.268,78 (24% di 40.050 x 0,120 Kg x 1,1 €/Kg).
Inoltre, ritenuto sufficiente l'impiego di un operatore per la pulizia supplementare della confezionatrice, per un'ora al giorno e complessivi 178 giorni lavorati, e ritenuto congruo il costo orario di euro 19,00, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì rideterminato il danno per l'impiego di personale aggiuntivo, in euro 3.382,00.
Atteso, poi, che l'acquisto di macchine non costituisce una perdita patrimoniale, il CTU ha condivisibilmente ritenuto che tanto il noleggio con acquisto (“di fatto, un acquisto con pagamento dilazionato senza interessi”) di una macchina semiautomatica Neopac srl, modello Microdos Bag, del giugno 2021, quanto l'acquisto di una macchina semiautomatica Neopac srl, modello Dos15 Bag, del settembre 2021 non possano in alcun modo rappresentare dei danni per la società attrice, trattandosi, al più, di capitale immobilizzato.
Infine, sulla perdita di utili per mancate consegne nel periodo Luglio 2020/Aprile 2021 pari a circa euro 15.554,00, secondo la quantificazione offerta dall'attrice, il CTU ha rilevato che, attesa la produzione mensile di 45.043 sacchetti, ovverosia la produzione giornaliera di 1.500 sacchetti, con scarti del 15% la confezionatrice ha, di fatto, contribuito alla produzione di con 1.275 Parte_1 sacchetti/die (1.500- 225), anziché con i 716 (1.500- 784) calcolati da parte attrice. In condizioni di corretta regolazione, la produzione giornaliera della confezionatrice è risultata, pertanto, essere superiore di 559 sacchetti (1275- 716) rispetto al calcolo proposto da parte attrice e la produzione in 178 giorni superiore di 99.502 sacchetti. Atteso che parte attrice lamenta una perdita per la mancata produzione di 28.361 sacchetti (308.220 assunti- 279.859 fatturati), il CTU ha condivisibilmente ritenuto che, nonostante i problemi da cui è caratterizzata, la confezionatrice non sia causa della perdita di utile lamentata dalla attrice.
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato, va affermata la natura redibitoria dei vizi, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita svolta da
[...]
che ha dimostrato la sussistenza dei vizi e difetti contestati, tali da rendere il bene inidoneo Pt_1 all'uso cui lo stessa era destinato.
Alla statuizione di risoluzione segue necessariamente la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di euro 66.002,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (29 ottobre 2021) al saldo effettivo, versata a titolo di corrispettivo (docc. 24, 25, 27, 28, 29 fasc. parte attrice).
Il risarcimento del danno
Quanto, poi, ai pregiudizi causalmente riconducibili ai vizi accertati con riferimento al bene venduto, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
• scarti di produzione pari al 52,20% del totale (23.533 sacchetti in 30 giorni di lavoro, ovvero 784 pezzi/die), con quantificazione dall'11 giugno 2020 al 25 febbraio 2021 di uno scarto di 139.552 sacchetti Doypack da 120 gr ciascuno, per un costo complessivo pari a euro
16.327,50 (cfr. doc. 18 fasc. parte attrice);
• detersivo irrecuperabile pari al 24% del detersivo contenuto nei 139.552 sacchetti, per un costo di euro 4.421,00;
• mancata redditività degli operatori addetti al macchinario del 25%, per un costo quantificato in euro 20.292,00;
• noleggio con acquisto di una macchina semiautomatica Neopac srl, modello Microdos Bag, nel giugno 2021, per un totale fornitura di euro 6.200,00, oltre IVA (cfr. doc. 20 fasc. parte attrice);
• acquisto di una macchina semiautomatica Neopac srl modello Dos15 Bag, a settembre 2021, per un totale fornitura di euro 6.200,00, oltre IVA (cfr.doc. 21 fasc. parte attrice);
• perdita di utili pari a circa euro 15.554,00 per mancate consegne nel periodo Luglio 2020/Aprile 2021 (cfr. doc. 22 fasc. parte attrice);
• esborsi per spese e competenze legali per consulenza tecnica di parte e consulenza tecnica d'ufficio sostenute da in relazione al procedimento di istruzione preventiva per Parte_1 complessivi euro 18.846,76.
Ebbene, ritenute condivisibili in quanto adeguatamente motivate le valutazioni condotte dal CTU sia in sede di istruzione preventiva che in sede di CTU integrativa, analiticamente riportate nell'ambito del paragrafo precedente, deve ritenersi che il danno patito dall'attrice per i vizi della confezionatrice accertati in sede di CTU vada riquantificato in complessivi euro 9.336,63 (euro
4.685,85 quale pregiudizio per la perdita di sacchetti + euro 1.268,78 quale pregiudizio per detersivo irrecuperabile poiché non imbustato + euro 3.382,00 quale esborso per l'impiego di personale aggiuntivo), dovendosi escludere per le ragioni sopra meglio esposte il danno da perdita di utili, così come pure il danno per il noleggio e l'acquisto di altre due macchine semiautomatiche
Neopac srl.
Alla stessa stregua, va escluso il ristoro in via risarcitoria delle spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica di parte svoltasi nel corso del processo, che vanno parificate nel loro trattamento alle spese legali, sul presupposto che la consulenza tecnica di parte é un'allegazione della parte, come un atto giudiziario e non un elemento di prova. Tali spese, così come pure il compenso liquidato in sede giudiziale al CTU, sono quindi rimborsabili, con richiesta contenuta nella nota spese, che il difensore può depositare fino al passaggio in decisione della causa.
Esaurita la quantificazione dei danni accertati, va infine osservato come parte convenuta, costituendosi in giudizio, abbia dedotto di essere creditrice nei confronti di dell'importo Parte_1 di euro 1.770,95 quale saldo delle fatture n. 290/20 di euro 696,62, n. 366/20 di euro 205,69 e n.
439/20 solo per il minor importo di euro 868,64 per la cessione di beni e prestazioni di servizi, chiedendo in via subordinata che tale importo venga ad essere posto in compensazione con l'eventuale credito dell'attrice. Ebbene, i predetti crediti non sono stati specificatamente contestati da controparte nella pria occasione di difesa utile, vale a dire alla prima udienza di comparizione e trattazione, e – pertanto – devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
Ne segue che per effetto della operata compensazione, la società dovrà essere Controparte_1 definitivamente condannata alla corresponsione in favore della società della somma Parte_1 complessiva di euro 7.565,68, oltre interessi legali dalla data della domanda (29 ottobre 2021) al saldo effettivo, a titolo risarcitorio.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate, alla luce dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello riconosciuto, con riferimento a tutte le fasi ridotti di 1/3 stante la non peculiare complessità delle questione trattate.
Anche le spese relative al procedimento di istruzione preventiva n. 2920/2020 R.G. precedentemente esperito seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al
D.M sopra citato per i procedimenti di istruzione preventiva, con riferimento a tutte le fasi previste.
Le spese di CTU sostenute sia in sede di procedimento di istruzione preventiva n. 2920/2020 R.G., sia nell'ambito del presente procedimento sono definitivamente poste a carico della convenuta
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara l'esistenza dei gravi vizi denunciati da in relazione alla macchina Parte_1 confezionatrice oggetto dell'ordine di acquisto n. 342 del 3/06/2019 e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita concluso tra le parti, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 66.002,00 Controparte_1 quale prezzo d'acquisto, oltre interessi legali dalla data domanda (29 ottobre 2021) al saldo;
2) accerta il credito vantato dalla società convenuta nei confronti di Controparte_1 Parte_1 di complessivi euro 1.770,95;
3) condanna al pagamento in favore di di euro 7.565,68 a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni patiti in ragione dei vizi accertati con riferimento alla macchina confezionatrice oggetto dell'ordine di acquisto n. 342 del 3/06/2019, oltre interessi legali dalla data della domanda (29 ottobre 2021) al saldo, già operata la compensazione del più elevato credito risarcitorio accertato come in parte motiva (euro 9.336,63) con il controcredito di CP_1
(euro 1.770,95) accertato al pt. 2 del presente dispositivo;
[...]
4) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che si liquidano in euro 545,00 (di cui euro 518,00 per C.U ed euro 27,00 per marca) per anticipazioni, euro 9.402,00 per compensi, oltre CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
5) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 2920/2020 R.G. che si liquidano in euro
10.338,80 per anticipazioni (di cui euro 259,00 per C.U., euro 27,00 per marca ed euro 10.052,80 per spese di assistenza da parte del consulente tecnico di parte), euro 3.827,00 per compensi, oltre
CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
6) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. relative al procedimento Controparte_1 di istruzione preventiva rubricato al n. 2920/2020 R.G. e al presente procedimento.
Così deciso in Varese il 7.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2928/2021 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Prof. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Bonometti e Stefania Curci del Parte_2
Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia, Via Mantova n. 38 è elettivamente domiciliata
- ATTORE - contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Rag. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Busto Controparte_2
Arsizio, presso il cui studio in Varese, Piazza Motta n. 6/a è elettivamente domiciliata
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese respinta ogni diversa istanza , deduzione ed eccezione, acclarati i fatti, dichiarare risolto, per inadempimento contrattuale di il Controparte_1 contratto di cui all'offerta n. 342 del 03/06/2019 ed alla conferma d'ordine del 26/07/2019 , stipulato tra e condannando in persona del legale Pt_1 Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente tutti gli importi versati a titolo di corrispettivo per l'acquisto della macchina confezionatrice PR300 FA , ammontanti ad euro €
69.418,00, oltre interessi , nonchè altresì condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, a titolo di 1 risarcimento danni , la somma di euro 68.994,59, o quella diversa accertata in corso di causa, o liquidata in via equitativa dal
Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria , oltre alla somma di euro 18.846,76 pagata da per spese e competenze legali , per CTP e CTU in sede di ATP, o quella diversa ritenuta Pt_1 congrua dal Tribunale, oltre interessi . Spese e competenze di lite interamente rifuse”.
Per parte convenuta:
“Nel merito:
- rigettare la domanda dell'attore perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra
l'attrice e la convenuta, determinare la decorrenza degli interessi sulle somme corrisposte da a dalla data di notifica dell'atto di citazione e, nel contempo, respingere la Pt_1 CP_1 richiesta di risarcimento danni per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In ogni caso con richiesta di porre in compensazione le eventuali somme 1 riconosciute a al Pt_1 netto di iva, con il credito vantato da nei confronti dell'attrice per euro 1.770,95. CP_1
Condannare controparte al pagamento delle spese liti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva (se dovuta), nonché spese di CTP per euro 4.160,00 (al netto di Iva e al lordo di cassa di previdenza) e spese di CTU. Previa remissione della pratica in istruttoria, la scrivente difesa chiede l'ammissione di eseguenti mezzi di prova.
Prove per testi.
1. vero è che il capannone industriale ove ha la sede operativa di sito in Rivergaro (PC) Loc. Pt_1
Larzano di Rivergaro, dove è stata installata la confezionatrice prodotta da 300 Parte_3
FAST, è privo di sistema industriale di aspirazione delle polveri prodotte dalla lavorazione del detersivo in polvere;
(testi: , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Ing. ) Testimone_5 Tes_6 Tes_7
2. vero è che nel capannone di cui al punto che precede vi sono macchinari che lavorano il detersivo privi di sistema di aspirazione dedicato e/o di protezioni per contenere la diffusione delle polveri nell'ambiente; (testi: , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Ing. ) Testimone_5 Tes_6 Tes_7
3. vero è che l'ambiente di lavoro ove è stata posizionata la confezionatrice PR 300 FAST prodotta da è polveroso e sul pavimento si depositano le polveri del detersivo generate dalla CP_1 produzione del detersivo stesso, la sua miscelazione e il caricamento nella confezionatrice;
(testi:
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Ing. ) Tes_6 Tes_7
4. vero è che all'atto della consegna a presso l'unità produttiva sita in Loc. Larzano di Pt_1
Rivergaro, Rivergaro (PC) della confezionatrice PR prodotta da il Pt_4 CP_1 sistema di alimentazione automatico della coclea di dosaggio era già presente ed era incompleto e non funzionante;
(testi: , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Ing. ) Testimone_5 Tes_6 Tes_7
5. Vero è che il sistema di alimentazione automatico della coclea di dosaggio della confezionatrice
PR 300 FAST è stato realizzato da;
(testi: , 2 , Pt_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Ing. )
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
6. Vero è che al termine dell'intervento del 15.06.2020 [doc. 5] la prove di funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST hanno dato esito positivo;
(teste: ) Testimone_3
7. Vero è che al termine dell'intervento del 17.06.2020 [doc. 6] le prove di funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST hanno dato esito positivo;
(teste: ) Testimone_4 8. Vero è che in data 17.06.2020 il sistema di alimentazione automatico del dosatore della coclea realizzato da era incompleto;
(teste: ) Pt_1 Testimone_4
9. Vero è che al termine dell'intervento del 25.06.2020 [doc. 7] le prove di funzionamento della confezionatrice PR hanno dato esito positivo;
(teste: Pt_4 Testimone_1
10. Vero è che al termine dell'intervento del 23.09.2020 [doc. 8] le prove di funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST hanno dato esito positivo;
(teste: ) Testimone_2
11. Vero è che fino alla data del 23.09.2020 il sistema di alimentazione automatica realizzato da
era incompleto e privo di sistemi di aspirazione e protezioni per impedire la diffusione Pt_1 nell'ambiente delle polveri di detersivo durante la fase del caricamento dello stesso e del riempimento della coclea della confezionatrice;
(testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, Ing. )
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
12. verò è che durante le operazioni peritali, avvenute presso la sede produttiva di sita Pt_1 produttiva sita in Loc. Larzano di Rivergaro, Rivergaro (PC) è stata effettuata solo una ricognizione fotografica della confezionatrice PR 300 FAST senza effettuare prove di funzionamento della confezionatrice e del sistema di aspirazione;
(teste: Ing. ); Tes_6 Tes_7
13. vero è che la ripresa video prodotta [doc. 10] rappresenta la confezionatrice PR 300 FAST realizzata da e installata nello stabilito di;
(testi: , CP_1 Pt_1 Testimone_1 Tes_2
, , , )
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_8 Tes_7
Si indicano a testi:
3 - Ing. , residente in [...], sui capitolo Testimone_9 da 1 a 5, 11, 12 e 13;- , domiciliato c/o sui capitoli da 1 a 5, 10, Testimone_2 Controparte_1
11 e 13;- , residente in [...]h, sui capitoli Testimone_3 da 1 a 5, 6, 11 e 13;- domiciliato c/o sui capitoli da 1 a Testimone_5 Controparte_1
5, 11 e 13;- c/o sui capitoli da 1 a 5, 9, 11 e 13;- Testimone_1 Controparte_1 Testimone_4 residente in [...], sui capitoli da 1 a 5, 7, 8, 11 e 13;
Rinnovo CTU
Considerate le criticità evidenziate in atti della CTU resa nel giudizio di ATP n. 2970/2020, anche in considerazioni delle differenti interpretazione date dalle parti al significato dei valori /min e bpm, si chiede di voler disporre nuova CTU volta ad accertare il corretto funzionamento della confezionatrice, le caratteristiche del sistema di alimentazione della confezionatrice (se munito di sistema di aspirazione e protezioni per evitare la dispersione delle polveri nell'ambiente) e la sua compatibilità e adeguatezza dello stesso con le prestazioni della confezionatrice;
chiedendo al CTU di verificare la presenza o meno nel reparto produttivo di di un sistema di aspirazione Pt_1 industriale centralizzato per l'aspirazione di tutti i fumi e le polveri prodotte durante la lavorazione
e il processo di confezionamento del detersivo;
la presenza di polveri di detersivo posate sul pavimento, sui macchinari ivi presenti, precisando se la presenza di polveri nell'ambiente di lavoro possano influire sulla corretto funzionamento della confezionatrice PR 300 FAST prodotta da
e in che misura. Ispezione dei luoghi se In alternativa alla CTU si chiede di voler CP_1 disporre un'ispezione dei luoghi al fine di accertare in generale lo stato degli stessi ed in particolare se sono presenti polveri e vengono generate polveri durante il processo produttivo e di confezionamento del detersivo da parte di , se il sistema di alimentazione automatico Pt_1 realizzato da è munito di sistema di aspirazione delle polveri e di 4 protezioni per evitare la Pt_1 dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro;
l'esistenza o meno di un sistema di aspirazione industriale centralizzato all'interno del capannone produttivo di e i macchinari che sono Pt_1 presenti.
Prova contraria Lo scrivente difensore chiede di essere ammesso a prova contraria con formulazione del presente capitolo
1. Vero è che nell'offerta e nella conferma d'ordine, docc. 1 e 3 di che Le si rimostrano, Pt_1 viene indicata la velocità meccanica della confezionatrice PR300 FAST, in quanto la velocità di produzione è determinata dalle qualità, quantità del prodotto confezionato, dalle condizioni ambientali e dalla tipologia di busta utilizzata (con zip o senza zip)
Si indicano a testi i sigg.ri:- Ing. , residente in [...];- Testimone_9
, domiciliato c/o - residente in [...]
Castiglione Olona via Paolo Schiavo;
- domiciliato c/o Testimone_5 CP_1
Si producono le note dei CTP di parte”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accertare l'inadempimento della venditrice convenuta e,
[...] per l'effetto, di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti nel giugno 2019 ed avente ad oggetto l'acquisto della macchina confezionatrice PR300 FA, di condannare la convenuta a restituire all'attrice tutti gli importi versati a titolo di corrispettivo per l'acquisto, ammontanti ad euro 69.418,00, oltre che al risarcimento di tutti i danni derivanti dai vizi del bene, quantificati in euro 68.994,59.
A fondamento delle sue pretese deduceva l'attrice:
- di aver sottoscritto in data 3/06/2019 l'offerta n. 342 formulata da per Controparte_1 l'acquisto di una “macchina confezionatrice PR300 FA”, che avrebbe dovuto dosare il detersivo in polvere prodotto da e confezionarlo in sacchetti preformati;
Parte_1
- di aver inviato in data 21/06/2019 a l'elenco delle modifiche da apportare sulla Controparte_1 macchina de qua e di aver in data 26/07/2019 ricevuto da conferma d'ordine; Controparte_1
- che in data 3/03/2020 era stato effettuato, sulla confezionatrice PR300 FA, un collaudo presso la sede di con riscontro nel corso dello stesso dell'assenza di bolinatura, Controparte_1 dell'aspiratore e del contatto pulito per caricamento coclea;
- di aver integrato il suddetto ordine con l'acquisto di un vibratore anti-intasamento e di un tavolo rotante;
- che la confezionatrice era stata consegnata a in data 8/06/2020, con esecuzione in data Parte_1
11/06/2020 di un secondo collaudo, comprensivo anche delle operazioni di montaggio del macchinario;
- che solo dopo pochi giorni di utilizzo l'aspiratore della confezionatrice risultava bruciato, determinandosi conseguentemente in data 19/06/2020 il dott. Prof. all'invio all'odierna Parte_2 convenuta di una mail di contestazione del funzionamento della macchina confezionatrice, essendo stati riscontrati problemi nel riempimento e nella saldatura dei sacchetti Doypak atteso che nell'arco di 45 minuti le buste “prodotte” risultavano essere 640 di cui n. 109 vuote, ossia prive di prodotto, ma saldate, e 62 sottopeso, ossia con quantità di prodotto inferiore al dovuto, oltre che non correttamente saldate;
- che, nonostante l'intervento di tecnici inviati da il macchinario continuava a Controparte_1 manifestare problemi, tant'è che in data 4/07/2020 si era nuovamente determinata a Parte_1 comunicare, tramite mail, alla che l'aspiratore della macchina confezionatrice Controparte_1 aveva cessato di funzionare e che lo scarto dei sacchetti causato dai problemi di funzionamento della macchina ammontava ancora a circa il 15%;
- che, a fronte delle problematiche riscontrate, era stato chiesto un intervento risolutivo definitivo da parte di rimasto senza esito;
Controparte_1
- che in data 9/11/2020 era stata predisposta dalla una Controparte_3 Per_1 Per_2 relazione tecnica dalla quale erano emersi sia problemi di sicurezza, che problemi in punto qualità produttiva della macchina confezionatrice per cui è causa;
- di aver promosso in data 2/12/2020 innanzi all'intestato Tribunale procedimento ex art. 696-bis c.p.c. rubricato al n. 2970/2020 R.G. conclusosi con il deposito in data 3/06/2021 dell'elaborato peritale finale da parte del CTU nominato, da cui sembrerebbe emergere la consegna da parte di nei confronti di di un macchinario che non solo non rispetta le Controparte_1 Parte_1 condizioni contrattuali, ma che non rispetta neppure la normativa in tema di sicurezza, trattandosi dunque di un macchinario inidoneo all'uso;
- di avere diritto, atteso l'evidente inadempimento contrattuale imputabile alla a Controparte_1 vedere dichiarata la risoluzione del contratto concluso con la società convenuta, con conseguente restituzione della somma a titolo di corrispettivo versato alla venditrice per l'acquisto della macchina confezionatrice PR300 FA e risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per il costo dei sacchetti scartati, del detersivo inutilizzabile, dei tre dipendenti impiegati all'uso del macchinario, per il noleggio e l'acquisto di n. 2 macchine semiautomatiche “Neopac”, oltre che per la perdita di utili;
- di aver, altresì, il diritto a vedersi rimborsata dalla odierna convenuta la somma di euro 18.846,76 sostenuta da per spese e competenze legali, per CTP e CTU in sede di istruzione Parte_1 preventiva, come da fatture in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare inammissibile la produzione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, oltre ai passi dell'elaborato peritale riportati nell'atto di citazione di Parte_1 con conseguente nullità dell'atto per mancanza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. In via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto intercorso tra l'attrice e la convenuta, di determinare la decorrenza degli interessi sulle somme corrisposte da a dalla data di notifica dell'atto di citazione, con contestuale reiezione Parte_1 Controparte_1 della richiesta di risarcimento danni svolta dall'attrice e compensazione delle eventuali somme riconosciute a al netto dell'IVA, con il controcredito vantato da di Parte_1 Controparte_1 euro 1.770,95.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione dell'8/02/2022, su istanza congiunta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante l'acquisizione degli atti del procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 2970/2020 R.G. - Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra, oltre che mediante l'espletamento di prova testimoniale e di CTU integrativa avente ad oggetto la quantificazione degli scarti prodotti dal macchinario durante il periodo di funzionamento e l'accertamento degli ulteriori profili di danno lamentati dall'attrice in citazione.
In data 21/06/2023 il CTU nominato depositava l'elaborato finale della CTU integrativa disposta e, attese le contestazioni formulate da parte convenuta a verbale all'udienza del 12/07/2023, il consulente nominato dal Tribunale veniva convocato a chiarimenti all'udienza del 17/10/2023, nel corso della quale veniva pure escussa la teste ammessa per parte attrice. Quindi, con ordinanza a verbale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda svolta dall'attrice è fondata e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento.
Il materiale probatorio
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa con riferimento a tutte le domande svolte sulla base degli elementi istruttori a disposizione, alla luce della documentazione prodotta, della intervenuta acquisizione degli atti relativi al fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, rubricato al n. 2970/2020 R.G., dell'integrazione di CTU svolta nel presente giudizio dall'Ing. e della prova testimoniale ammessa, dovendosi all'uopo Persona_3 confermare tutte le decisioni assunte con ordinanza riservata del 5/12/2022 e successiva ordinanza a verbale del 12/07/2023, essendo i capitoli di prova testimoniale articolati da ambedue le parti già rigettati superflui o inammissibili per i motivi esposti, fatta eccezione per i capp. 5, 6, 7 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall'attrice, effettivamente ammessi.
La garanzia per vizi della cosa venduta
La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., a mente del quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, dove per “vizi” devono intendersi tutte le imperfezioni materiali che incidono sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa, dipendenti da anomalie del processo di fabbricazione, di produzione, di conservazione.
La garanzia per vizi legittima il compratore all'esercizio di tre distinte azioni nei confronti del venditore:
1) la prima è l'azione di risoluzione (actio redhibitoria), la quale si differenzia dall'azione di risoluzione ordinaria, in quanto non rileva la colpa del venditore, è necessaria la preventiva denunzia dei vizi entro un breve termine (8 giorni), decorrente dalla scoperta del vizio (a pena di decadenza) e va esercitata entro un breve termine prescrizionale (1 anno), a partire dalla consegna della cosa;
2) la seconda è l'azione estimatoria (actio aestimatoria o quanti minoris), volta a conservare il sinallagma contrattuale mediante la riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla diminuzione di valore del bene provocata dal vizio (anch'essa proponibile nei predetti termini di decadenza e di prescrizione); 3) la terza è l'azione risarcitoria (art. 1494 c.c.), la quale, essendo basata sui generali principi in tema di inadempimento, spetta al compratore “in ogni caso”, vale a dire indipendentemente dalla proposizione delle prime due azioni, pur essendo soggetta (al pari delle altre due, note anche come azioni "edilizie") ai termini di cui all'art. 1495 c.c. (Cass. n. 36052/2021, ord.).
Ne segue che, mentre i rimedi previsti dall'art.1492 c.c. (actio redhibitoria e actio aestimatoria) sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di totale autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Se ne deduce che del tutto correttamente, nel caso in esame, l'attrice ha promosso cumulativamente, l'azione di risoluzione e quella di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta.
Ebbene, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo, l'acquirente è tenuto a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo, ciò in quanto l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa, rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui lo stesso si sarebbe trovato qualora, al momento della stipula del contratto di compravendita, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato.
Nel caso specifico, invece, ai fini dell'utile esercizio sia dell'azione di risoluzione che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1494 c.c., il compratore è tenuto ad allegare in maniera specifica, nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento della consegna, era affetto da vizi idonei a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla sua funzione.
Qualificandosi la domanda attorea quale azione di garanzia ai sensi dell'art. 1490 c.c., l'onere della prova in caso di risoluzione per vizi della cosa comprata si atteggia in modo diverso rispetto all'azione di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., che a differenza delle azioni edilizie postula il contegno colpevole del venditore.
Ove, poi venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, il compratore ha l'onere di allegare e provare l'an e il quantum del pregiudizio sofferto, nonché il nesso di causalità tra lo stesso, i vizi del bene venduto e la colpa del venditore.
Alla stregua di tutto quanto sopra premesso, ritiene questo giudice che, nel procedimento in esame, la società attrice abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo fornito prova della sussistenza dei vizi lamentati nei limiti che seguono.
Il contratto concluso dalle parti
È pacifico che con la sottoscrizione per accettazione della proposta formulata da Controparte_1 da parte del legale rappresentante di in data 3/06/2019 le parti abbiano concluso un Parte_1 contratto di compravendita avente ad oggetto la fornitura da parte del venditore di una macchina confezionatrice PR300 FAST e di un dosatore. Ne è seguita in data 26/07/2019 la relativa conferma d'ordine a seguito delle modifiche apportate al prodotto su richiesta dell'acquirente, che veniva consegnato a in data 8/06/2020. Parte_1
Ebbene, il macchinario per cui è causa avrebbe dovuto dosare il detersivo in polvere prodotto da e confezionarlo in sacchetti preformati. Parte_1
Il contratto in questione, le cui condizioni sono rinvenibili giustappunto nell'ordine di acquisto controfirmato da prevedeva la fornitura del macchinario sopra descritto al prezzo Parte_1 concordato di complessivi euro 60.000,00, oltre IVA, da corrispondersi nei seguenti termini: pagamento di un anticipo del 30% all'ordine, pagamento del 30% ad avviso di macchina pronta e pre-collaudo e pagamento del saldo da convenire. I pagamenti, dopo il pagamento del 30% all'atto dell'ordine pari ad euro 18.000,00, oltre IVA corrisposti con bonifico del 7/08/2019 (doc. 24 fasc. parte attrice), in corso di esecuzione del contratto, sono stati modificati dalle parti e dilazionati in 4 rate mensili, in deroga a quanto stabilito nell'ordine di acquisto. In particolare, parte attrice ha dimostrato di avere ulteriormente corrisposto con bonifico del 4.06.2020 la somma di euro ConCo 10.000,00, oltre IVA (doc. 25 fasc. parte attrice), con del 7.07.2020, del 7.08.2020 e del
7.09.2020 (docc. 27, 28, 29 fasc. attrice) la somma complessiva di euro 26.100,00, oltre IVA (euro
8.700,00, oltre IVA con ciascun bonifico), per un totale di euro 54.100,00, oltre IVA, vale a dire complessivi euro 66.002,00.
A fronte di ciò la confezionatrice acquistata, consegnata e montata in data 8/06/2020, già dopo 3/4 giorni di utilizzo iniziava a presentare delle problematiche, essendosi bruciato l'aspiratore. Dette problematiche erano oggetto di contestazione da parte del legale rappresentante dell'odierna attrice, che in data 19/06/2020 inviava a la mail sub doc. 7 fasc. attrice, nell'ambito Controparte_1 della quale si evidenziava come i tre interventi eseguiti dai tecnici di al fine di Controparte_1 risolvere le criticità riscontrate nel riempimento e nella saldatura dei sacchetti Doypak si fossero rivelati infruttuosi e come, durante il quarto intervento, fosse stato addirittura appurato che nell'arco di tempo di 45 minuti le buste “prodotte” erano 640 di cui n. 109 vuote, ossia prive di prodotto, ma saldate , e 62 sottopeso, ossia con quantità di prodotto inserita inferiore al dovuto, oltre che non correttamente saldate (molte aperte), il tutto con inaccettabili quantitativi di scarto.
I vizi contestati dall'attore e l'esito della consulenza tecnica preventiva
I vizi contestati dalla società attrice sono compiutamente descritti nell'ambito della perizia di parte prodotta da sub doc. 11, redatta da di e dalla quale Parte_1 CP_3 Per_1 Per_2 emergono sia problemi di sicurezza che problemi in punto qualità produttiva.
In data 2/12/2020 depositava il ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al Parte_1
n. 2970/2020 R.G.
Il CTU nominato ha, nella relazione svolta ed ivi da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con valutazioni immuni da profili di censurabilità, logiche e condivisibili, analiticamente indicato i vizi del bene per cui è causa presenti all'atto della consegna, confermando le doglianze della società attrice nei limiti che seguono. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di istruzione preventiva constatava che la confezionatrice PR 300 FA, matricola n. 2095, pur sostanzialmente conforme alle specifiche tecniche prestazionali dichiarate nella documentazione di contratto (cfr. conferma d'ordine n.
034/2019 del 26-07-2019) evidenziava una operatività e una produttività fortemente condizionate dalle polveri di detersivo, prodotte dalla confezionatrice stessa nell'operazione di insacchettamento.
In occasione del sopralluogo presso la sede di in località Larzano, Rivergaro (PC), in Parte_1 data 5 marzo 2021, sottoposta la confezionatrice a prove di dosatura, il CTU ha valutato con precisione le quantità di detersivo imbustate;
ha rilevato scostamenti di poco superiori alle tolleranze dichiarate, che hanno permesso di escludere che il malfunzionamento del dosatore fosse la causa degli scarti. Le prove di funzionamento a cui è stata sottoposta la confezionatrice in quella stessa occasione, non hanno, invece, consentito di quantificare attendibilmente gli scarti, anche a causa delle condizioni di regolazione non corrette. Il CTU ha individuato difetti nella progettazione del sistema di aspirazione localizzata della stazione di riempimento sacchetti;
infatti, il sistema risulta non adeguatamente progettato nella zona della bocca di aspirazione e, pertanto, non in grado di raccogliere tutte le polveri prodotte nella fase di insacchettamento del detersivo. Le polveri, non aspirate, si depositerebbero – infatti - sui diversi organi della macchina, riducendo l'efficacia dei dispositivi di presa del sacchetto (ventose) e di quelli di controllo (sensore a fibra ottica); le lavorazioni nelle diverse stazioni non verrebbero, pertanto, correttamente eseguite, determinando inaccettabili livelli di scarto. È, quindi, evidente come, nonostante fosse ben consapevole della necessità di contenere le polveri, al fine di garantire la regolarità del processo produttivo,
[...] abbia predisposto un sistema di aspirazione inefficace. CP_1
Le verifiche del rispetto della normativa in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro e dei requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE hanno, poi, evidenziato che nelle aree di caricamento sacchetti e prelievo sacchetti dell'alimentatore automatico, oltre che nell'area del nastro trasportatore di scarico, la macchina confezionatrice PR300 FA non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE a causa di schermi protettivi mancanti o inadeguati (cfr.
Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato I- 1.4.2.1 Ripari fissi). Inoltre, a causa del sistema di aspirazione non adeguato, non rispetta i requisiti della richiamata Direttiva relativi alle polveri emesse (cfr. Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato I- 1.5.13 Emissione di materie e sostanze pericolose) ed ai rischi di scivolamento e caduta (cfr. Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato I– 1.5.15 Rischio di scivolamento, inciampo, caduta). Inoltre, poiché il tavolo rotante di accumulo opera come accessorio della confezionatrice, a giudizio del CTU tavolo rotante e confezionatrice rappresentano un'unica macchina, che viene controllata da un unico operatore. Non eseguendo l'arresto di emergenza con gli appositi comandi, ne deriva, quindi, la non conformità ai requisiti della Direttiva relativi ai comandi di arresto d'emergenza (cfr. Direttiva Macchine 2006/42/CE- allegato I- 1.2.4.3. Arresto di emergenza).
Infine, a causa dell'incompleta documentazione fornita da con la macchina, non Controparte_1 risultano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute prescritti dalla Direttiva relativi alla documentazione di accompagnamento, che permettono di usare la macchina in sicurezza (cfr.: Direttiva Macchine 2006/42/CE- allegato I- 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni).
Le suddette conclusioni sono state integralmente richiamate della consulenza d'ufficio integrativa redatta dall' Ing. nel presente giudizio, che è stato chiamato a Persona_3 quantificare la misura degli scarti prodotti dal macchinario durante il periodo di funzionamento e ad accertare – altresì – gli ulteriori profili di danno lamentati dall'attrice provvedendo alla loro quantificazione in termini monetari. In conformità alle doglianze mosse dall'attrice il CTU incaricato, attesa l'inefficacia del sistema di aspirazione delle polveri ed ammesso che la confezionatrice sia correttamente regolata, ha potuto constatare che la misura degli scarti prodotti cresce progressivamente con l'utilizzo della macchina. Ne segue che ai fini del contenimento degli stessi si rende necessario intensificare la frequenza degli interventi di pulizia, interventi che, tuttavia, richiedono fermi macchina eccessivi per la sostenibilità della produzione.
Dall'esame della documentazione in atti ha, in particolare, rilevato il consulente come, nell'immediatezza dell'avviamento della confezionatrice effettuato dai tecnici , parte CP_1 attrice avesse contestato, in data 4 luglio 2020, “scarti nell'ordine del 15%” (cfr.: doc 8- allegato al ricorso introduttivo)”, contestazione a cui non è seguita alcuna replica di parte convenuta, con la conseguenza che tale misura è stata ritenuta attendibile dal CTU “poiché rilevata poco dopo l'avviamento dell'11 giugno 2020 e gli interventi dei tecnici Pack del 15/06/2020, del CP_1 17/06/2020 e del 25/06/2020, quindi, in condizioni di corretta regolazione della macchina”. Il CTU nominato ha, invece, ritenuto che la misura del 52,20%, rilevata da parte attrice nel periodo 9 novembre 2020- 22 dicembre 2020 (cfr. doc. 18 parte attrice), “sia la conseguenza della perdita di regolazione della macchina, a cui non ha saputo porre rimedio, anche a causa Parte_1 dell'indisponibilità della documentazione tecnica contenente le istruzioni per la regolazione meccanica delle stazioni della confezionatrice”. A tal proposito, il CTU ha altresì precisato che
“secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza, la macchina non avrebbe dovuto essere utilizzata, perché non accompagnata dalla versione completa delle “Istruzioni per l'uso e la manutenzione””.
Rispetto ai danni quantificati da parte attrice con riferimento alla perdita di sacchetti e di detersivo, il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha accertato la sussistenza degli stessi ma non ha ritenuto corretto il numero di 139.552 sacchetti persi nel periodo 11 giugno 2020/25 febbraio 2021, quantificato da parte attrice sulla base della percentuale del 52,20% di scarto. Considerato invece uno scarto del 15%, il consulente ha rideterminato in 225 il numero dei sacchetti persi ogni giorno e in 40.050 il numero dei sacchetti persi in totale nel periodo in questione, con conseguente quantificazione di danno per la perdita di sacchetti, in detto periodo, di euro 4.685,85 (40.050 x 0,117 €/sacchetto). Ritenuta, poi, congrua, sul totale dei sacchetti scartati, la percentuale del 24% di detersivo irrecuperabile perché non imbustata e, quindi, da raccogliere sulla macchina, il CTU ha calcolato un danno di euro 1.268,78 (24% di 40.050 x 0,120 Kg x 1,1 €/Kg).
Inoltre, ritenuto sufficiente l'impiego di un operatore per la pulizia supplementare della confezionatrice, per un'ora al giorno e complessivi 178 giorni lavorati, e ritenuto congruo il costo orario di euro 19,00, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì rideterminato il danno per l'impiego di personale aggiuntivo, in euro 3.382,00.
Atteso, poi, che l'acquisto di macchine non costituisce una perdita patrimoniale, il CTU ha condivisibilmente ritenuto che tanto il noleggio con acquisto (“di fatto, un acquisto con pagamento dilazionato senza interessi”) di una macchina semiautomatica Neopac srl, modello Microdos Bag, del giugno 2021, quanto l'acquisto di una macchina semiautomatica Neopac srl, modello Dos15 Bag, del settembre 2021 non possano in alcun modo rappresentare dei danni per la società attrice, trattandosi, al più, di capitale immobilizzato.
Infine, sulla perdita di utili per mancate consegne nel periodo Luglio 2020/Aprile 2021 pari a circa euro 15.554,00, secondo la quantificazione offerta dall'attrice, il CTU ha rilevato che, attesa la produzione mensile di 45.043 sacchetti, ovverosia la produzione giornaliera di 1.500 sacchetti, con scarti del 15% la confezionatrice ha, di fatto, contribuito alla produzione di con 1.275 Parte_1 sacchetti/die (1.500- 225), anziché con i 716 (1.500- 784) calcolati da parte attrice. In condizioni di corretta regolazione, la produzione giornaliera della confezionatrice è risultata, pertanto, essere superiore di 559 sacchetti (1275- 716) rispetto al calcolo proposto da parte attrice e la produzione in 178 giorni superiore di 99.502 sacchetti. Atteso che parte attrice lamenta una perdita per la mancata produzione di 28.361 sacchetti (308.220 assunti- 279.859 fatturati), il CTU ha condivisibilmente ritenuto che, nonostante i problemi da cui è caratterizzata, la confezionatrice non sia causa della perdita di utile lamentata dalla attrice.
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato, va affermata la natura redibitoria dei vizi, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita svolta da
[...]
che ha dimostrato la sussistenza dei vizi e difetti contestati, tali da rendere il bene inidoneo Pt_1 all'uso cui lo stessa era destinato.
Alla statuizione di risoluzione segue necessariamente la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di euro 66.002,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (29 ottobre 2021) al saldo effettivo, versata a titolo di corrispettivo (docc. 24, 25, 27, 28, 29 fasc. parte attrice).
Il risarcimento del danno
Quanto, poi, ai pregiudizi causalmente riconducibili ai vizi accertati con riferimento al bene venduto, il Tribunale osserva quanto segue.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
• scarti di produzione pari al 52,20% del totale (23.533 sacchetti in 30 giorni di lavoro, ovvero 784 pezzi/die), con quantificazione dall'11 giugno 2020 al 25 febbraio 2021 di uno scarto di 139.552 sacchetti Doypack da 120 gr ciascuno, per un costo complessivo pari a euro
16.327,50 (cfr. doc. 18 fasc. parte attrice);
• detersivo irrecuperabile pari al 24% del detersivo contenuto nei 139.552 sacchetti, per un costo di euro 4.421,00;
• mancata redditività degli operatori addetti al macchinario del 25%, per un costo quantificato in euro 20.292,00;
• noleggio con acquisto di una macchina semiautomatica Neopac srl, modello Microdos Bag, nel giugno 2021, per un totale fornitura di euro 6.200,00, oltre IVA (cfr. doc. 20 fasc. parte attrice);
• acquisto di una macchina semiautomatica Neopac srl modello Dos15 Bag, a settembre 2021, per un totale fornitura di euro 6.200,00, oltre IVA (cfr.doc. 21 fasc. parte attrice);
• perdita di utili pari a circa euro 15.554,00 per mancate consegne nel periodo Luglio 2020/Aprile 2021 (cfr. doc. 22 fasc. parte attrice);
• esborsi per spese e competenze legali per consulenza tecnica di parte e consulenza tecnica d'ufficio sostenute da in relazione al procedimento di istruzione preventiva per Parte_1 complessivi euro 18.846,76.
Ebbene, ritenute condivisibili in quanto adeguatamente motivate le valutazioni condotte dal CTU sia in sede di istruzione preventiva che in sede di CTU integrativa, analiticamente riportate nell'ambito del paragrafo precedente, deve ritenersi che il danno patito dall'attrice per i vizi della confezionatrice accertati in sede di CTU vada riquantificato in complessivi euro 9.336,63 (euro
4.685,85 quale pregiudizio per la perdita di sacchetti + euro 1.268,78 quale pregiudizio per detersivo irrecuperabile poiché non imbustato + euro 3.382,00 quale esborso per l'impiego di personale aggiuntivo), dovendosi escludere per le ragioni sopra meglio esposte il danno da perdita di utili, così come pure il danno per il noleggio e l'acquisto di altre due macchine semiautomatiche
Neopac srl.
Alla stessa stregua, va escluso il ristoro in via risarcitoria delle spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica di parte svoltasi nel corso del processo, che vanno parificate nel loro trattamento alle spese legali, sul presupposto che la consulenza tecnica di parte é un'allegazione della parte, come un atto giudiziario e non un elemento di prova. Tali spese, così come pure il compenso liquidato in sede giudiziale al CTU, sono quindi rimborsabili, con richiesta contenuta nella nota spese, che il difensore può depositare fino al passaggio in decisione della causa.
Esaurita la quantificazione dei danni accertati, va infine osservato come parte convenuta, costituendosi in giudizio, abbia dedotto di essere creditrice nei confronti di dell'importo Parte_1 di euro 1.770,95 quale saldo delle fatture n. 290/20 di euro 696,62, n. 366/20 di euro 205,69 e n.
439/20 solo per il minor importo di euro 868,64 per la cessione di beni e prestazioni di servizi, chiedendo in via subordinata che tale importo venga ad essere posto in compensazione con l'eventuale credito dell'attrice. Ebbene, i predetti crediti non sono stati specificatamente contestati da controparte nella pria occasione di difesa utile, vale a dire alla prima udienza di comparizione e trattazione, e – pertanto – devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
Ne segue che per effetto della operata compensazione, la società dovrà essere Controparte_1 definitivamente condannata alla corresponsione in favore della società della somma Parte_1 complessiva di euro 7.565,68, oltre interessi legali dalla data della domanda (29 ottobre 2021) al saldo effettivo, a titolo risarcitorio.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate, alla luce dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello riconosciuto, con riferimento a tutte le fasi ridotti di 1/3 stante la non peculiare complessità delle questione trattate.
Anche le spese relative al procedimento di istruzione preventiva n. 2920/2020 R.G. precedentemente esperito seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al
D.M sopra citato per i procedimenti di istruzione preventiva, con riferimento a tutte le fasi previste.
Le spese di CTU sostenute sia in sede di procedimento di istruzione preventiva n. 2920/2020 R.G., sia nell'ambito del presente procedimento sono definitivamente poste a carico della convenuta
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara l'esistenza dei gravi vizi denunciati da in relazione alla macchina Parte_1 confezionatrice oggetto dell'ordine di acquisto n. 342 del 3/06/2019 e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita concluso tra le parti, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 66.002,00 Controparte_1 quale prezzo d'acquisto, oltre interessi legali dalla data domanda (29 ottobre 2021) al saldo;
2) accerta il credito vantato dalla società convenuta nei confronti di Controparte_1 Parte_1 di complessivi euro 1.770,95;
3) condanna al pagamento in favore di di euro 7.565,68 a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni patiti in ragione dei vizi accertati con riferimento alla macchina confezionatrice oggetto dell'ordine di acquisto n. 342 del 3/06/2019, oltre interessi legali dalla data della domanda (29 ottobre 2021) al saldo, già operata la compensazione del più elevato credito risarcitorio accertato come in parte motiva (euro 9.336,63) con il controcredito di CP_1
(euro 1.770,95) accertato al pt. 2 del presente dispositivo;
[...]
4) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che si liquidano in euro 545,00 (di cui euro 518,00 per C.U ed euro 27,00 per marca) per anticipazioni, euro 9.402,00 per compensi, oltre CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
5) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 2920/2020 R.G. che si liquidano in euro
10.338,80 per anticipazioni (di cui euro 259,00 per C.U., euro 27,00 per marca ed euro 10.052,80 per spese di assistenza da parte del consulente tecnico di parte), euro 3.827,00 per compensi, oltre
CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
6) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. relative al procedimento Controparte_1 di istruzione preventiva rubricato al n. 2920/2020 R.G. e al presente procedimento.
Così deciso in Varese il 7.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice