interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati).)) (( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ;
b) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001.
La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalita';
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza ;
d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione ; nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione sono sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione .
2. All' articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e successive modificazioni ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 .
3. All' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all'estero, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e successive modificazioni .
4. All' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle societa' indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalita' semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilita' dei dati ))