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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 182/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ruocco, come da procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via S.M. di Mezzogiorno n. 17 Catanzaro.
Appellante E
, in persona del Sindaco pro tempore, P.I. Controparte_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, P.IVA_2 unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Saverio Molica e Santa Durante, in virtù di delibera n. 128 del 2023 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del sito in via Jannoni Controparte_1
Palazzo De Nobili Catanzaro.
Appellato
1
Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:
< dei motivi di appello sin qui esposti, riformare e/o annullare la Sentenza n° 913/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione II Civile, all'esito del Giudizio RG n° 3802/2013, depositata il 27.6.2022 e mai notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla Società appellante nel primo grado di giudizio e, dunque: accertare e dichiarare che la “ ha Parte_1 acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale il terreno, identificato al NTC del Comune di Catanzaro al Foglio 38 PART 374/BBB, di mq 220, per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro alla trascrizione della emananda sentenza e, all'occorrenza, autorizzare l'Ufficio Tecnico Erariale di Catanzaro a effettuare la voltura catastale del bene in oggetto in favore della
“ .. Pt_1 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>. Per l'appellato:
< istanza, eccezione, deduzione e difesa rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 913 del 2022 del Tribunale di Catanzaro. In ogni caso accogliere le conclusioni rassegnate dal in primo _1 grado rigettando la domanda avanzata da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e condannando la medesima società alle spese e competenze del doppio grado di giudizio>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
<<
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato “
[...] conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il , proponendo domanda Controparte_1 di usucapione del terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Catanzaro al foglio 38, p.lla 374/BBB, annesso all'unità immobiliare di proprietà della “ sita in Parte_1 Parte_1 Pt_1
Catanzaro Piazza Montegrappa n. 1, censita al fg. 38 particella 52 sub 5. A sostegno della sua pretesa l'attore deduceva: a) di aver acquistato
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dalla Fincalabra Leasing s.r.l. in data 28/01/1991 per atto Notar di Catanzaro Rep. N. 61430, raccolta n. 4577, la piena Per_1 proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Catanzaro alla via E. Scalfaro n. 15 (Rione San Leonardo Lotto C) e precisamente: alloggio popolare ubicato al piano terra, Parte_1 composto da quattro vani ed accessori con annessa pertinente cantina al piano scantinato. L'appartamento confina con la suddetta via pubblica e vano scale, con proprietà del salvo altri, mentre _1 la cantina confina con vano scale, con Piazza Monte grappa, con proprietà […] Il tutto è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Pt_2
Catanzaro alla partita 908, foglio 38, particella 52 subalterni 5, Piazza Montegrappa n. 1, Piano T-S1, Categoria A/4, cl. 3, vani 6, 5 con R.C.L.
1.820 e 6, Via R. carbonai, Piano T. categoria a/4, Cl. 3 vani 3 con R.C.L. 840” b) che tale immobile con atto notarile del 14.6.1979
- con espressa esclusione del giardino, su cui l'Amministrazione comunale aveva riservato la proprietà - era stato originariamente trasferito dal Comune di Catanzaro al Sig. e alla Sig.ra CP_2
Questi ultimi, con atto notarile del 21.10.1985 Parte_3 trasferivano la proprietà dell'immobile alla Fincalabra Leasing, la quale, successivamente, lo aveva ceduto alla Società attrice;
c) che annesso a tale fabbricato vi era un giardino identificato al fg 38 part. 374/BBB di mq 220 di cui fin dai tempi del suo acquisto era sempre stato posseduto animo domini in maniera continuata, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni e di cui chiedeva ora l'accertamento e la declaratoria dell'acquisto a titolo originario per usucapione;
d) che il predetto giardino costituiva pertinenza dell'appartamento della
, potendo accedere ad esso esclusivamente Parte_1 dall'appartamento della essendo delimitato da recinzione Parte_1 in muratura che ne impediva l'altrui accesso e compossesso.
1.2. Si costituiva in giudizio il , che chiedeva la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto per infondatezza della domanda attorea. In particolare, l'Amministrazione deduceva: a) l'inusucapibilità del terreno oggetto di lite, siccome rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente, essendo stato inizia mente destinato ad edilizia popolare a seguito regolare esproprio per pubblica utilità; c) l'infondatezza della domanda di usucapione, avendo esercitato il proprio diritto di proprietà sul terreno per cui è causa anche mediante notifica di accertamento effettuato dal Settore Urbanistica del Comune nei confronti del sig. , Parte_1 formulato con nota prot. N. 66697 del 25/11/2002, con il quale veniva contestata la realizzazione, senza alcuna atto autorizzativo, di una recinzione di parte del terreno comunale con muretti in muratura.
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1.3. La causa veniva istruita mediante l'escussione di alcuni testimoni indicati dalle parti>>. Il Tribunale civile di Catanzaro, all'esito del procedimento avente
R.G. n.3802/2013, con sentenza n. 913 del 27.06.2022, così statuiva:
<<1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 2.417,50 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge>>. Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello
[...] con due motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inusucapibile il terreno oggetto di domanda di usucapione ai sensi della legge n. 865/1971 art. 35, co. 3.
Adduce l'appellante che il terreno, pur facendo parte di una risalente espropriazione finalizzata alla realizzazione di edilizia popolare, avrebbe perso la sua qualità di bene indisponibile a seguito delle cessioni di tutti gli alloggi da parte del . Controparte_1
Sostiene, ancora, di aver fornito la prova del possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione e, che, il terreno rappresenterebbe una naturale pertinenza dell'immobile acquistato, in quanto accessibile esclusivamente dalla sua proprietà. Il primo motivo è così titolato “erroneità della Sentenza impugnata per travisamento dei fatti. Erronea interpretazione e qualificazione della vicenda contenziosa. Mancata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie. Motivazione insufficiente, carente e contraddittoria. Difetto di istruttoria”. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata anche nella parte in cui il Tribunale ha qualificato quale atto interruttivo del possesso la raccomandata datata 25 novembre 2002, con cui il Settore Urbanistica del aveva comunicato l'avvio di un Controparte_1 procedimento relativo ad un presunto illecito, poiché risultava recintato un suolo comunale. Sostiene, invece, l'appellante, richiamando giurisprudenza al riguardo, che tale atto non può essere considerato atto interruttivo del possesso in quanto non rientrante tra quelli tassativamente previsti dalla legge. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il il quale, nel contestare gli assunti di controparte, Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. All'udienza del 2.04.2024, svoltasi per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva
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trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di una migliore intelligibilità della questione portata all'attenzione del Collegio, giova rammentare che la società Pt_1 agiva in giudizio per l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una porzione di terreno-giardino confinante con il proprio immobile di proprietà del di Catanzaro. _1
Seguiva la decisione del Tribunale che rigettava la domanda sul presupposto dell'inusucapibilità del terreno in quanto bene non disponibile, nonché, del mancato decorso del termine ventennale in virtù di atto interruttivo. Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inusucapibile il terreno oggetto di domanda di usucapione ai sensi della legge n. 865/1971 art. 35, co.
3. Adduce l'appellante che il terreno, pur facendo parte di una risalente espropriazione finalizzata alla realizzazione di edilizia popolare, avrebbe perso la sua qualità di bene indisponibile a seguito delle cessioni di tutti gli alloggi da parte del . Controparte_1
Sostiene, ancora, di aver fornito la prova del possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione e, che, il terreno rappresenterebbe una naturale pertinenza dell'immobile acquistato, in quanto accessibile esclusivamente dalla sua proprietà. Il motivo è infondato e deve essere rigettato risultando, sul punto, condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda sul presupposto che il terreno non fosse usucapibile in quanto bene non disponibile. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ove ritiene che il terreno avrebbe perso la sua qualità di bene indisponibile a seguito delle cessioni di tutti gli alloggi da parte del _1
, deve rilevarsi come il mancato utilizzo di parte del terreno
[...] espropriato al pubblico servizio non sia di per sé sufficiente a far perdere la qualità di bene del patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione, dal momento che esso può essere sottratto alla sua destinazione unicamente in forza di un atto legislativo come previsto dall'articolo 828 comma 2, cod. civ. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, è il tenore letterale dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 che espressamente attribuisce alle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 167 del 1962 la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista della attuazione di un progetto
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volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare;
tali aree sono pertanto sottoposte al regime di cui agli artt. 826 ed 828 del codice civile e per quanto riguarda la loro destinazione l'art. 828 comma 2, cod. civ. specificamente dispone che i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano; ed ancora, è la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo (cfr. Cass. 2962/2012; per l'affermazione consolidata del principio cfr. Cass. 7269/2003; id.4430/2009; S.U. 19366/2019; Cass. n. 10755/2023). Nella concreta fattispecie non risulta, dunque, che il bene appartenente al patrimonio indisponibile sia stato oggetto di declassificazione secondo i richiamati principi giurisprudenziali. Lo scrutinio del secondo motivo rimane assorbito dal rigetto del primo e, comunque, anche laddove fondato non consentirebbe di sovvertire l'esito del giudizio. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate (valore della causa indeterminato non essendo stato possibile determinarlo ai sensi dell'art. 15 c.p.c.,) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 4.996,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore del _1
, in persona del Sindaco pro tempore.
[...]
In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con atto di citazione notificato il 25.01.2023, nei confronti del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 avverso la sentenza n. 913 del Tribunale civile di Catanzaro del 27.06.2022, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 4.996,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 10.02.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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