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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sulmona - Piazza Municipio 67039 Sulmona AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 490 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 467/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato nei termini, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava gli avvisi di accertamento n. 160/2019 e n. 490/20109, emessi dal comune di Sulmona il 2/12/2024 e relativi, rispettivamente, al mancato versamento dell'IMU, pari a € 158,00 e della TASI, pari a € 28,00, entrambi relativi al periodo di imposta 2019.
Il ricorrente eccepiva:
- l'illegittimità della pretesa, essendo gli immobili oggetto di imposizione inagibili,0 per effetto del sisma del
6/4/2009, come dichiarato dal COM7 della Protezione Civile e riportato nella Determinazione n. 719/SG del
23/10/2009 del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione della Provincia dell'Aquila e come previsto anche dall'art.8, comma 1-bis, D.L. n. 39/2009, con divieto di poterlo utilizzare e con il conseguente venir meno dell'obbligo impositivo;
- che, relativamente al periodo di imposta 2017, era stato emesso analogo accertamento e, a seguito di ricorso, era stato annullato dal comune di Sulmona;
- che il ricorrente era stato rimborsato dall'Ente impositore per i versamenti erroneamente eseguiti per gli anni dal 2012 al 2017.
Concludeva, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il comune di Sulmona, in persona della Funzionaria all'uopo delegata ed a ministero della stessa, deducendo che i lavori di ristrutturazione post sisma del palazzo Nom_1 sarebbero terminati il 20/12/201.8, tornando, così, agibile, a seguito della dichiarazione rilasciata al tecnico incaricato dei lavori di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici in data 15/5/2019 e, quindi, con l'obbligo del versamento delle imposte dovute per l'annualità 2019.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente successivamente depositava una prima memoria illustrativa, deducendo che, nel rispondere alla nota n. 25127 del 9/4/2024 dell'Ufficio Tributi del comune di Sulmona, il Dirigente della 3^ Ripartizione
Pianificazione / Gestione Territorio Ambiente e Infrastrutture con nota del 23/4/2025 avrebbe dichiarato: “… non risulta essere presente all'interno dello stesso agibilità intesa ai sensi dell'art. 24 del DPR 6 giugno
2001, n. 380 …”; insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Con una prima memoria illustrativa del 24/10/2025, il comune di Sulmona deduceva l'inammissibilità della documentazione prodotta il 17/10/2025 dal ricorrente, poiché depositata oltre i 60 giorni previsti dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, decorrenti dal momento della comunicazione di tale documento, avvenuta il giorno 23/4/2025; eccepiva, inoltre, nel merito, l'irrilevanza del medesimo documento ai fini del decidere ed insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il ricorrente presentava una seconda memoria illustrativa, datata 29/10/2025, con la quale eccepiva che l'inagibilità sarebbe stata riconosciuta dal comune di Sulmona soltanto per quelle parti comuni del palazzo
Nom_1, riguardanti solamente l'appartamento di proprietà di altro condomino, ma non la sua situata al piano primo ed al piano terra sottostanti;
contestava quanto sostenuto circa l'inammissibilità dei documenti prodotti,
e, depositando altra documentazione, insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Con una successiva memoria illustrativa il comune di Sulmona, eccepiva nuovamente l'inammissibilità di tutta a documentazione prodotta dal ricorrente con le memorie illustrative, deducendo che aveva in tal modo illegittimamente ampliato il “thema decidendum” e ne chiedeva, quindi, lo stralcio, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/11/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e, quindi, deve essere respinto.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il presente ricorso, basando la propria motivazione sulla persistenza della condizione di inagibilità dell'immobile di sua proprietà, conseguente al sisma del 2009, pertanto non sarebbero dovuti i pagamenti delle imposte richieste con gli accertamenti impugnati.
E questo è senza dubbio il “thema decidendum” del ricorso proposto.
Con l'ulteriore documentazione prodotta, in particolare la comunicazione prot. n. 0028591 rimessa in data
23/4/2025, a mezzo p.e.c., da parte del Dirigente della 3^ Ripartizione Pianificazione Gestione Territorio
Ambiente e Infrastrutture, con la quale si dichiarava che non risultava agli atti dell'Ufficio alcuna dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'art. 24, DPR n. 380/2001, sembra che il “thema decidendum” sia sempre rimasto identico, senza che possa essere inteso come “ampliamento”, poiché il Giudice dovrà sempre accertare l'esistenza o meno dell'agibilità dell'immobile, al fine – sempre – di doversi pronunciare sulla legittimità dei crediti tributari pretesi.
Va, comunque, osservato che l'Ente resistente, pur avendo eccepito l'inammissibilità del documento prot.
n. 0028591 del 23/4/2025, è entrato poi nel merito, deducendone l'irrilevanza nel presente giudizio
(accettando il contraddittorio).
Non riscontrandosi, tutavia, alcuna integrazione dei motivi del ricorso, neanche per espressa dichiarazione del ricorrente (si ribadisce, si dovrà esclusivamente accertare l'esistenza dell'agibilità, così come richiesto nel ricorso), è sempre consentito, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, depositare memorie e documenti nei termini e con le modalità
Ivi previsti, che, senza dubbio sono stati rispettatati da entrambe le parti.
Lo stesso Ente resistente non ha subito alcuna limitazione alla propria attività difensiva, avendo potuto controdedurre alle eccezioni, alle deduzioni e alla documentazione offerta dal ricorrente, specificamente contestando ed opponendosi alle richieste ed ai documenti del ricorrente, senza problemi procedurali.
Quindi, tutta la documentazione prodotta da entrambe le parti è da ritenersi ammissibile e ciò, anche con riferimento alla tardiva costituzione in giudizio da parte del comune di Sulmona, avvenuta però nei termini dell'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992: va precisato, a tal proposito, che l'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna nullità al riguardo e la costituzione, se fatta entro i termini dell'art. 32, cit., non genera alcuna sanzione di inammissibilità.
Il ricorrente sostanzialmente ha ritenuto di basare il suo ricorso su due documenti: - la comunicazione prot. n. 0028591 del 23/4/2025;
- la perizia del Geom. Nominativo_1 del 24/10/2025.
La risposta del Dirigente preposto alla 3^ Ripartizione (prot. n. 0028591) è stata resa ai sensi dell'art. 24,
DPR n. 380 del 2001, che disciplina le modalità di rilascio del certificato di agibilità (ora Segnalazione
Certificata di Agibilità - SCA) tale disposizione precisa, al comma 1, che “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.” .
Come ha messo in luce la resistente già nelle controdeduzioni, tale certificato di agibilità ai sensi del DPR
n. 380/2001, non esiste agli atti del competente Ufficio comunale, poiché l'edificio, in considerazione della vetustà (potrebbe essere stato costruito nel corso del 18° secolo) e prima dell'emanazione del R.D. n.
1265/1934 (che prescriveva l'autorizzazione da parte dell'Autorità per la sua abitazione / utilizzo) non sarebbe mai stato corredato di tale certificazione, che sembrerebbe neanche essere stata mai richiesta ai sensi del
DPR n. 380/2001.
Circostanza, dunque, che non dimostra l'effettiva sussistenza della condizione di reale inagibilità dell'edificio.
La perizia prodotta, inoltre non ha nessuna rilevanza per quanto riguarda l'aspetto della regolarità dell'”iter” amministrativo seguito per ottenere il contributo dal comune al fine della ristrutturazione post sisma del fabbricato: nulla può dirci, infatti, circa l'avvenuto ripristino - o meno – dell'agibilità.
Per quanto riguarda, invece la parte relativa alla situazione strutturale dell'immobile, in particolare, della proprietà del ricorrente la medesima relazione tecnica prodotta si limita a precisare che “… le murature portanti e le volte dei locali presentano evidenti e numerose fessurazioni (chiaramente visualizzate nella documentazione fotografica allegata …), che non garantiscono assolutamente il ripristino dell'agibilità sismica per le parti comuni e di conseguenza per i locali di proprietà esclusiva del Sig. Ricorrente_1 …”.
Tale affermazione non è supportata da alcuna valutazione - o specificazione - di carattere tecnico che possa convincere della presenza di uno stato strutturale precario e tale da non consentire l'utilizzo del bene per fini abitativi o commerciali;
le riproduzioni fotografiche allegate non sono in grado di rappresentare la pericolosità dell'immobile, potendo essere interpretate come delle semplici crepe che possono aver parzialmente compromesso solo lo strato dell'intonaco e non lo stesso muro maestro o i sovrastanti solai.
Genera, inoltre, perplessità la circostanza che, secondo quanto afferma il ricorrente, siano state oggetto dei lavori di messa in sicurezza solo una parte delle strutture portanti: se così fosse il palazzo potrebbe rappresentare comunque un pericolo per l'incolumità delle persone, permanendo ancora lo stato di inagibilità.
Infatti, se la proprietà del ricorrente è costituita dal piano terra e dal primo piano e queste parti presentano
“le murature portanti e le volte dei locali” con “evidenti e numerose fessurazioni … che non garantiscono assolutamente il ripristino dell'agibilità sismica per le parti comuni”, il resto del palazzo che si trova al piano superiore potrebbe rimanere seriamente coinvolto nel momento in cui cedessero le mura portanti o le volte che si trovano nel piano sottostante, caratterizzate dalla presenza di “fessurazioni”, rilevate dal tecnico sostanzialmente come incertezza circa la dichiarata agibilità.
Quindi, è da ritenersi certamente più verosimile che gli interventi possano essere stati realizzati solo nelle parti comuni, effettivamente compromesse e ciò è avvalorato anche dalla circostanza che la parte di proprietà del comune, se si trova nelle stesse condizioni della proprietà del ricorrente, è semplicemente tale perché non ha avuto bisogno degli interventi necessari per essere messa in sicurezza, non avendo subito problemi strutturali conseguenti al sisma del 2009. In assenza di prove della persistente inagibilità dei beni sottoposti all'imposizione contestata, il cui onere certamente è a carico del ricorrente ai sensi di legge, non può che ritenersi convincente quanto contenuto negli atti difensivi dell'Ente resistente e nella documentazione da quest'ultimo prodotta in ordine alla certificazione di agibilità di palazzo Nom_1, proveniente dal Direttore dei Lavori realizzati, il quale nell'atto prot. n. 3493 dell'8/9/2019, attesta che si sono “… conclusi in data 20.12.2018”, ed “… è stata ripristinata l'agibilità sismica degli edifici e pertanto si consente ai proprietari delle unità immobiliari di tornare ad utilizzare gli spazi oggetto dell'ordinanza di sgombero”.
Legittimamente, dunque, il comune di Sulmona, stante l'intervenuto ripristino dell'agibilità, ha preteso il pagamento dell'IMU e della TASI, con decorrenza dall'anno di imposta 2019.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 180,00 (così ridotti del 20 %), oltre al 15 % per spese forfetarie. Così deciso in L'Aquila, il giorno 10/11/2025 Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sulmona - Piazza Municipio 67039 Sulmona AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 490 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 467/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato nei termini, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava gli avvisi di accertamento n. 160/2019 e n. 490/20109, emessi dal comune di Sulmona il 2/12/2024 e relativi, rispettivamente, al mancato versamento dell'IMU, pari a € 158,00 e della TASI, pari a € 28,00, entrambi relativi al periodo di imposta 2019.
Il ricorrente eccepiva:
- l'illegittimità della pretesa, essendo gli immobili oggetto di imposizione inagibili,0 per effetto del sisma del
6/4/2009, come dichiarato dal COM7 della Protezione Civile e riportato nella Determinazione n. 719/SG del
23/10/2009 del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione della Provincia dell'Aquila e come previsto anche dall'art.8, comma 1-bis, D.L. n. 39/2009, con divieto di poterlo utilizzare e con il conseguente venir meno dell'obbligo impositivo;
- che, relativamente al periodo di imposta 2017, era stato emesso analogo accertamento e, a seguito di ricorso, era stato annullato dal comune di Sulmona;
- che il ricorrente era stato rimborsato dall'Ente impositore per i versamenti erroneamente eseguiti per gli anni dal 2012 al 2017.
Concludeva, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il comune di Sulmona, in persona della Funzionaria all'uopo delegata ed a ministero della stessa, deducendo che i lavori di ristrutturazione post sisma del palazzo Nom_1 sarebbero terminati il 20/12/201.8, tornando, così, agibile, a seguito della dichiarazione rilasciata al tecnico incaricato dei lavori di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici in data 15/5/2019 e, quindi, con l'obbligo del versamento delle imposte dovute per l'annualità 2019.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorrente successivamente depositava una prima memoria illustrativa, deducendo che, nel rispondere alla nota n. 25127 del 9/4/2024 dell'Ufficio Tributi del comune di Sulmona, il Dirigente della 3^ Ripartizione
Pianificazione / Gestione Territorio Ambiente e Infrastrutture con nota del 23/4/2025 avrebbe dichiarato: “… non risulta essere presente all'interno dello stesso agibilità intesa ai sensi dell'art. 24 del DPR 6 giugno
2001, n. 380 …”; insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Con una prima memoria illustrativa del 24/10/2025, il comune di Sulmona deduceva l'inammissibilità della documentazione prodotta il 17/10/2025 dal ricorrente, poiché depositata oltre i 60 giorni previsti dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, decorrenti dal momento della comunicazione di tale documento, avvenuta il giorno 23/4/2025; eccepiva, inoltre, nel merito, l'irrilevanza del medesimo documento ai fini del decidere ed insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il ricorrente presentava una seconda memoria illustrativa, datata 29/10/2025, con la quale eccepiva che l'inagibilità sarebbe stata riconosciuta dal comune di Sulmona soltanto per quelle parti comuni del palazzo
Nom_1, riguardanti solamente l'appartamento di proprietà di altro condomino, ma non la sua situata al piano primo ed al piano terra sottostanti;
contestava quanto sostenuto circa l'inammissibilità dei documenti prodotti,
e, depositando altra documentazione, insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Con una successiva memoria illustrativa il comune di Sulmona, eccepiva nuovamente l'inammissibilità di tutta a documentazione prodotta dal ricorrente con le memorie illustrative, deducendo che aveva in tal modo illegittimamente ampliato il “thema decidendum” e ne chiedeva, quindi, lo stralcio, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/11/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e, quindi, deve essere respinto.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il presente ricorso, basando la propria motivazione sulla persistenza della condizione di inagibilità dell'immobile di sua proprietà, conseguente al sisma del 2009, pertanto non sarebbero dovuti i pagamenti delle imposte richieste con gli accertamenti impugnati.
E questo è senza dubbio il “thema decidendum” del ricorso proposto.
Con l'ulteriore documentazione prodotta, in particolare la comunicazione prot. n. 0028591 rimessa in data
23/4/2025, a mezzo p.e.c., da parte del Dirigente della 3^ Ripartizione Pianificazione Gestione Territorio
Ambiente e Infrastrutture, con la quale si dichiarava che non risultava agli atti dell'Ufficio alcuna dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'art. 24, DPR n. 380/2001, sembra che il “thema decidendum” sia sempre rimasto identico, senza che possa essere inteso come “ampliamento”, poiché il Giudice dovrà sempre accertare l'esistenza o meno dell'agibilità dell'immobile, al fine – sempre – di doversi pronunciare sulla legittimità dei crediti tributari pretesi.
Va, comunque, osservato che l'Ente resistente, pur avendo eccepito l'inammissibilità del documento prot.
n. 0028591 del 23/4/2025, è entrato poi nel merito, deducendone l'irrilevanza nel presente giudizio
(accettando il contraddittorio).
Non riscontrandosi, tutavia, alcuna integrazione dei motivi del ricorso, neanche per espressa dichiarazione del ricorrente (si ribadisce, si dovrà esclusivamente accertare l'esistenza dell'agibilità, così come richiesto nel ricorso), è sempre consentito, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, depositare memorie e documenti nei termini e con le modalità
Ivi previsti, che, senza dubbio sono stati rispettatati da entrambe le parti.
Lo stesso Ente resistente non ha subito alcuna limitazione alla propria attività difensiva, avendo potuto controdedurre alle eccezioni, alle deduzioni e alla documentazione offerta dal ricorrente, specificamente contestando ed opponendosi alle richieste ed ai documenti del ricorrente, senza problemi procedurali.
Quindi, tutta la documentazione prodotta da entrambe le parti è da ritenersi ammissibile e ciò, anche con riferimento alla tardiva costituzione in giudizio da parte del comune di Sulmona, avvenuta però nei termini dell'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992: va precisato, a tal proposito, che l'art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna nullità al riguardo e la costituzione, se fatta entro i termini dell'art. 32, cit., non genera alcuna sanzione di inammissibilità.
Il ricorrente sostanzialmente ha ritenuto di basare il suo ricorso su due documenti: - la comunicazione prot. n. 0028591 del 23/4/2025;
- la perizia del Geom. Nominativo_1 del 24/10/2025.
La risposta del Dirigente preposto alla 3^ Ripartizione (prot. n. 0028591) è stata resa ai sensi dell'art. 24,
DPR n. 380 del 2001, che disciplina le modalità di rilascio del certificato di agibilità (ora Segnalazione
Certificata di Agibilità - SCA) tale disposizione precisa, al comma 1, che “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.” .
Come ha messo in luce la resistente già nelle controdeduzioni, tale certificato di agibilità ai sensi del DPR
n. 380/2001, non esiste agli atti del competente Ufficio comunale, poiché l'edificio, in considerazione della vetustà (potrebbe essere stato costruito nel corso del 18° secolo) e prima dell'emanazione del R.D. n.
1265/1934 (che prescriveva l'autorizzazione da parte dell'Autorità per la sua abitazione / utilizzo) non sarebbe mai stato corredato di tale certificazione, che sembrerebbe neanche essere stata mai richiesta ai sensi del
DPR n. 380/2001.
Circostanza, dunque, che non dimostra l'effettiva sussistenza della condizione di reale inagibilità dell'edificio.
La perizia prodotta, inoltre non ha nessuna rilevanza per quanto riguarda l'aspetto della regolarità dell'”iter” amministrativo seguito per ottenere il contributo dal comune al fine della ristrutturazione post sisma del fabbricato: nulla può dirci, infatti, circa l'avvenuto ripristino - o meno – dell'agibilità.
Per quanto riguarda, invece la parte relativa alla situazione strutturale dell'immobile, in particolare, della proprietà del ricorrente la medesima relazione tecnica prodotta si limita a precisare che “… le murature portanti e le volte dei locali presentano evidenti e numerose fessurazioni (chiaramente visualizzate nella documentazione fotografica allegata …), che non garantiscono assolutamente il ripristino dell'agibilità sismica per le parti comuni e di conseguenza per i locali di proprietà esclusiva del Sig. Ricorrente_1 …”.
Tale affermazione non è supportata da alcuna valutazione - o specificazione - di carattere tecnico che possa convincere della presenza di uno stato strutturale precario e tale da non consentire l'utilizzo del bene per fini abitativi o commerciali;
le riproduzioni fotografiche allegate non sono in grado di rappresentare la pericolosità dell'immobile, potendo essere interpretate come delle semplici crepe che possono aver parzialmente compromesso solo lo strato dell'intonaco e non lo stesso muro maestro o i sovrastanti solai.
Genera, inoltre, perplessità la circostanza che, secondo quanto afferma il ricorrente, siano state oggetto dei lavori di messa in sicurezza solo una parte delle strutture portanti: se così fosse il palazzo potrebbe rappresentare comunque un pericolo per l'incolumità delle persone, permanendo ancora lo stato di inagibilità.
Infatti, se la proprietà del ricorrente è costituita dal piano terra e dal primo piano e queste parti presentano
“le murature portanti e le volte dei locali” con “evidenti e numerose fessurazioni … che non garantiscono assolutamente il ripristino dell'agibilità sismica per le parti comuni”, il resto del palazzo che si trova al piano superiore potrebbe rimanere seriamente coinvolto nel momento in cui cedessero le mura portanti o le volte che si trovano nel piano sottostante, caratterizzate dalla presenza di “fessurazioni”, rilevate dal tecnico sostanzialmente come incertezza circa la dichiarata agibilità.
Quindi, è da ritenersi certamente più verosimile che gli interventi possano essere stati realizzati solo nelle parti comuni, effettivamente compromesse e ciò è avvalorato anche dalla circostanza che la parte di proprietà del comune, se si trova nelle stesse condizioni della proprietà del ricorrente, è semplicemente tale perché non ha avuto bisogno degli interventi necessari per essere messa in sicurezza, non avendo subito problemi strutturali conseguenti al sisma del 2009. In assenza di prove della persistente inagibilità dei beni sottoposti all'imposizione contestata, il cui onere certamente è a carico del ricorrente ai sensi di legge, non può che ritenersi convincente quanto contenuto negli atti difensivi dell'Ente resistente e nella documentazione da quest'ultimo prodotta in ordine alla certificazione di agibilità di palazzo Nom_1, proveniente dal Direttore dei Lavori realizzati, il quale nell'atto prot. n. 3493 dell'8/9/2019, attesta che si sono “… conclusi in data 20.12.2018”, ed “… è stata ripristinata l'agibilità sismica degli edifici e pertanto si consente ai proprietari delle unità immobiliari di tornare ad utilizzare gli spazi oggetto dell'ordinanza di sgombero”.
Legittimamente, dunque, il comune di Sulmona, stante l'intervenuto ripristino dell'agibilità, ha preteso il pagamento dell'IMU e della TASI, con decorrenza dall'anno di imposta 2019.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 180,00 (così ridotti del 20 %), oltre al 15 % per spese forfetarie. Così deciso in L'Aquila, il giorno 10/11/2025 Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni Fedele