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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere all'udienza del 28.11.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.325/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Savarese come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) domiciliato in Catania Controparte_1 P.IVA_1 via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1359/2023 del 19.9.2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da quale legale rappresentante Parte_1 della avverso l'ordinanza ingiunzione n.71765/2021 del 6.12.2021, emessa Controparte_2 dall' , con cui era stata Controparte_3 irrogata la sanzione amministrativa di €.20.000,00 per violazione dell'art.7 comma 3 quater del d.l.
n.158 del 2012, convertito con legge n.189/2012, ai sensi dell'art. 1 comma 923 della legge n.
208/2015, avendo la Guardia di Finanza accertato, nel corso dell'accesso effettuato, in data
11.12.2018, presso i locali dell'Internet Point, denominato siti in Modica, Controparte_2
l'installazione e messa a disposizione dei clienti di un videoterminale che, attraverso la connessione telematica, consentiva di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari in modalità on line, in violazione di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012, secondo cui “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa
a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Con ricorso depositato il 5.3.2024, proponeva appello avverso la detta Parte_1 sentenza che censurava con i motivi esposti e chiedeva, in riforma, annullarsi il provvedimento sanzionatorio emesso dall' poiché illegittimo. Controparte_1
Si costituiva l' per eccepire l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne chiedeva il rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
1) Nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta da sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Parte_1
Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 quater D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della
Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta
2 irragionevole in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma
923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000,00 euro tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
Orbene, ai fini del decidere, la Corte non può che attribuire carattere dirimente all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.71765/2021 del 6.12.2021, emessa dall' Controparte_1
2) In mancanza dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta non è può essere dichiarata cessata la materia del contendere come chiesto dall'appellante
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
325/2024, in riforma della sentenza n.1359/2023 del Tribunale di Ragusa, emessa il 19.9.2023, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.71765/2021 emessa dall' Parte_2
, il 16.12.2021;
[...] dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.11.2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere all'udienza del 28.11.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.325/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Savarese come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) domiciliato in Catania Controparte_1 P.IVA_1 via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1359/2023 del 19.9.2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da quale legale rappresentante Parte_1 della avverso l'ordinanza ingiunzione n.71765/2021 del 6.12.2021, emessa Controparte_2 dall' , con cui era stata Controparte_3 irrogata la sanzione amministrativa di €.20.000,00 per violazione dell'art.7 comma 3 quater del d.l.
n.158 del 2012, convertito con legge n.189/2012, ai sensi dell'art. 1 comma 923 della legge n.
208/2015, avendo la Guardia di Finanza accertato, nel corso dell'accesso effettuato, in data
11.12.2018, presso i locali dell'Internet Point, denominato siti in Modica, Controparte_2
l'installazione e messa a disposizione dei clienti di un videoterminale che, attraverso la connessione telematica, consentiva di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari in modalità on line, in violazione di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge 189/2012, secondo cui “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa
a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Con ricorso depositato il 5.3.2024, proponeva appello avverso la detta Parte_1 sentenza che censurava con i motivi esposti e chiedeva, in riforma, annullarsi il provvedimento sanzionatorio emesso dall' poiché illegittimo. Controparte_1
Si costituiva l' per eccepire l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne chiedeva il rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
1) Nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta da sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Parte_1
Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 quater D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della
Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta
2 irragionevole in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma
923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000,00 euro tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
Orbene, ai fini del decidere, la Corte non può che attribuire carattere dirimente all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.71765/2021 del 6.12.2021, emessa dall' Controparte_1
2) In mancanza dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta non è può essere dichiarata cessata la materia del contendere come chiesto dall'appellante
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
325/2024, in riforma della sentenza n.1359/2023 del Tribunale di Ragusa, emessa il 19.9.2023, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.71765/2021 emessa dall' Parte_2
, il 16.12.2021;
[...] dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.11.2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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