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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9991 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa NA AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 20684/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale. Appello avverso sentenza n. 33584/23 – R.G. 87229/2018, emessa il 01.08.2023 e depositata il 02.08.2023 il Giudice di Pace di Napoli, Sezione IX dr.
Cavallaro.
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di genitori del minore C.F._2 Persona_1
( )nato a [...] il [...] e res.ti in Napoli alla Via C.F._3
Torciolano 19/A, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via L. Caldieri n° 63, presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara che li rappresenta e difende.
APPELLANTI
E in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. nata a [...] Controparte_2
Fonti (BA) il 14/06/1937 (CF ,elett.te dom.ta in 80126 C.F._4
Napoli alla Via Vecchia Comunale n°79 Napoli presso lo studio dell'Avv. Donatella
D'Amico che la rappresenta e difende;
APPELLATA
1 NONCHE'
(C.F. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
procuratore ad negotia, dott. munito dei poteri di rappresentanza Controparte_4
legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 per atto di Notaio Per_2
in Bologna rep./fasc. n. , con sede in Bologna alla Via
[...] P.IVA_2
Stalingrado n.45 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita
n.33 presso e nello studio dell'avv. Gianluca che la rappresenta e difende.
APPELLATA
Conclusioni :come da note scritte depositate dagli appellanti in data 07.05.2025, dall'appellata in data Controparte_1
09.06.2025,dall'appellata in data 02.06.2025. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio , convenivano in Persona_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_5
per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni
[...]
riportate dal minore il giorno 03.06.2014 alle ore 11.30all'interno del Persona_1
citato istituto scolastico.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il minore, durante l'orario scolastico e precisamente durante l'ora di ricreazione, mentre giocava nel cortile si infortunava.
Incardinata la causa, si costituiva la convenuta Scuola Primaria Paritaria “
[...]
” contestando genericamente la domanda. Chiedeva, altresì, di essere CP_5
autorizzata a chiamare in causa la quale impresa garante per la r.c. il CP_3
precitato istituto scolastico.
2 Ammessa ed espletata la prova testimoniale, effettuata CTU medica sulla persona del minore , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Persona_1
e per la discussione.
Con sentenza n. 33584/23, emessa il 01.08.2023 e depositata il 02.08.2023 il Giudice di Pace di Napoli, Sezione IX dr. Cavallaro così statuiva:“
1.rigetta la domanda;
2.condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
, che liquida in € 700 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% i.v.a. e
c.p.a., se dovute, con attribuzione all'Avv. Donatella D'Amico, dichiaratasi antistataria;
3. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa che liquida in euro 633,00 Controparte_3
per compenso, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
i.v.a e c.p.a., se dovute;
4. Pone le spese di C.T.U., come liquidate con ordinanza del
29/11/2022, definitivamente a carico degli attori”.
e appellavano dunque la sentenza per la seguente Parte_1 Parte_2
motivazione: “error in iudicando”.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “dinanzi il Tribunale di Napoli Sez. e G.I. a designarsi, il mattino del giorno 16/02/2024 alle ore del regolamento, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. con l'avvertenza che in mancanza di costituzione la causa procede oltre nella sua istruzione previa la dichiarazione di contumacia e che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167
c.p.c. e 38 c.p.c., ad oggetto di sentir così disporre e provvedere: A) emettere i provvedimenti di legge;
B) accogliere l'appello proposto;
C) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
D) condannare la in persona del CP_3
legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dei
Sigg. e nella somma di €. 5.000,00 o di quelle Parte_1 Parte_2
maggiori somme ritenute eque, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
E) condannare gli appellati in solido al
3 pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Alfonso
Ferrara quale antistatario. Con salvezza di ogni altro diritto”.
In data 23.01.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...] Controparte_2
la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 c.p.c e 348 bis c.p.c.
Concludeva affinché: “la Ecc.mo Tribunale di Napoli adito Voglia:
1. Rigettare
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 33584/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, IX sez civ. Dr. Cavallaro;
2. Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, non provato anche in considerazione dell'unico teste di parte attrice il quale fornisce una deposizione de relato e dunque non utilizzabile nel giudizio in essere, e in ogni caso inammissibile e nullo per tutte le motivazioni addotte;
per l'effetto confermare la sentenza n°33584/23 emessa il
01.08.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, IX sez., Dr. Cavallaro.
3. Condannarsi gli appellanti al pagamento di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA e rimborso ex art.15 L. Prof. con attribuzione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari. Con salvezza di ogni più ampia facoltà di meglio integrare, aggiungere o modificare all'esito della condotta processuale di controparte”.
In data 29.01.2024 si costituiva in giudizio la in Controparte_3
persona del suo procuratore ad negotia. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame.
Così concludeva la convenuta assicurazione: “In via preliminare: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Napoli accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello promosso dai sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 33584/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli in data
20.08.2023. In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli rigettare il
4 gravame promosso dai sig.ri e in quanto infondato Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata in ogni sua parte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 24.01.2025 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo rinviando alla udienza del 10.06.25 per la precisazione delle conclusioni mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado ed autorizzando le parti, in caso di mancato reperimento , alla sua ricostruzione mediante deposito di copia degli atti, comparse e verbali di causa.
In tale udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre rammentare che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre
Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto
5 oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Nel merito l'appello è infondato e si rigetta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda, giova osservare che il primo giudice ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame, nell'alveo del regime probatorio di cui all'art.1218 c.c. sicché mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola , né all'insegnante.
In tale prospettiva, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato, nella condotta dell'istituto scolastico, l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, tenuto conto, in primo luogo, che il teste di parte attrice nulla ha saputo riferire sulle modalità dell'accaduto . Invero, le sue dichiarazioni generiche e lacunose non hanno consentito di superare la prova richiesta dalla giurisprudenza circa l'esatta riconducibilità dei danni al fatto lamentato. Non solo perché il teste non era presente ai fatti di causa e riferisce circostanze apprese de relato e quindi non utilizzabili in giudizio , ma anche perché lo stesso ha precisato : “ All'esterno dell'istituto vi era una suora che penso fosse un' insegnante alla quale mia suocera chiese spiegazioni….ricevute le spiegazioni portammo a casa”. Pertanto, non vi è Per_1
nessuna prova circa l'esatta riconducibilità dei danni, solo successivamente lamentati,
a quel preciso evento traumatico mancando il collegamento temporale , ben potendo il minore aver subito ulteriori e diversi traumi nelle more.
Inoltre, nel caso di specie la dimostrazione di aver esercitato il dovere di vigilanza nel
6 modo più consono alle esigenze del caso concreto, dimostrando di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il prodursi del fatto illecito, è la dimostrazione che il fatto lesivo è stato determinato da un comportamento imprevedibile.
La circostanza che l'insegnante fosse presente ai fatti è comprovata dalle dichiarazioni del teste escusso Sr. , insegnante dell'istituto, della cui Tes_1
attendibilità non si ha motivo di dubitare, che ha dichiarato : “ Preciso che ero presente ai fatti, poiché durante la ricreazione i bambini non vengono mai lasciati soli ma vigilati dalla presenza degli insegnati … giocava con i compagni di Per_1
classe con la palla come ha sempre fatto anche negli anni precedenti e di poi in quelli successivi”.
Pertanto, il predetto teste ha consentito di accertare che il danno lamentato è riconducibile ad una autorizzata attività di gioco, svoltasi durante l'ora di ricreazione, sotto l'attenta vigilanza degli insegnanti presenti e chiaramente riconducibile al caso fortuito.
Invero, il fatto è stato imprevedibile , repentino e improvviso e, nonostante la presenza delle insegnati e la massima vigilanza prestata, non poteva essere evitato.
Infatti, occorre tenere conto della specifica dinamica del sinistro in esame, occorso durante l'orario scolastico, in occasione della ricreazione, e in costanza di un'attività ludico-sportiva, nella specie, un gioco con la palla tra compagni di classe. La stessa, per sua intrinseca natura, risulta connotata da gesti atletici e da movimenti rapidi, improvvisi e difficilmente prevedibili. Orbene, proprio in ragione della repentinità dell'evento e della sua genesi all'interno di un contesto caratterizzato da dinamicità, il primo giudice ha opportunamente escluso che la lesione riportata dall'alunno potesse in alcun modo essere ricondotta a responsabilità per omessa vigilanza da parte degli insegnanti, ovvero a una condotta imprudente o colposa dello stesso infortunato, individuando correttamente nella natura occasionale e accidentale dell'evento la causa esclusiva del danno. In tale ottica, risulta dunque del tutto condivisibile l'assunto secondo cui, stante le modalità del fatto, contraddistinto da una sequenza
7 rapidissima di movimenti e da un margine pressoché nullo di possibilità d'intervento, alcun comportamento alternativo lecito sarebbe stato esigibile da parte degli insegnanti preposti alla vigilanza degli alunni. Neppure si sarebbe potuto, con l'adozione di una sorveglianza più intensa o più invasiva, impedire l'evento in questione, trattandosi, in definitiva, di un accadimento riconducibile ad un rischio non evitabile connesso alla libertà di movimento che caratterizza i momenti ricreativi della vita scolastica.
Ne discende, pertanto, l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sugli insegnanti della Scuola Primaria Paritaria
“ ”, essendo l'accaduto pienamente riconducibile Controparte_1
all'ambito del rischio consentito, in relazione al quale non può esigersi un controllo talmente pervasivo da annullare ogni forma di autonomia dell'agire degli alunni.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del giudizio sono a carico degli appellanti in base al principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NA AL, sull'appello proposto da e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori del minore avverso la sentenza n33584/2023 - R.G. Persona_1
87229/2018 del Giudice di Pace di Napoli Avv. Cavallaro emessa in data 01.08.2023
e depositata in cancelleria in data 02.08.2023 così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 33584/23 – R.G.
8 87229/2018, emessa il 01.08.2023 e depositata il 02.08.2023 il Giudice di Pace di
Napoli, Sezione IX dr. Cavallaro;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, Controparte_2
oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv.to Donatella D'Amico;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., Controparte_6
c.p.a. e rimb.forf come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico degli appellanti.
Così deciso, in Napoli, in data 3.11.2025
Il Giudice dott.ssa NA AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa NA AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 20684/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale. Appello avverso sentenza n. 33584/23 – R.G. 87229/2018, emessa il 01.08.2023 e depositata il 02.08.2023 il Giudice di Pace di Napoli, Sezione IX dr.
Cavallaro.
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di genitori del minore C.F._2 Persona_1
( )nato a [...] il [...] e res.ti in Napoli alla Via C.F._3
Torciolano 19/A, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via L. Caldieri n° 63, presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara che li rappresenta e difende.
APPELLANTI
E in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. nata a [...] Controparte_2
Fonti (BA) il 14/06/1937 (CF ,elett.te dom.ta in 80126 C.F._4
Napoli alla Via Vecchia Comunale n°79 Napoli presso lo studio dell'Avv. Donatella
D'Amico che la rappresenta e difende;
APPELLATA
1 NONCHE'
(C.F. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
procuratore ad negotia, dott. munito dei poteri di rappresentanza Controparte_4
legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 per atto di Notaio Per_2
in Bologna rep./fasc. n. , con sede in Bologna alla Via
[...] P.IVA_2
Stalingrado n.45 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita
n.33 presso e nello studio dell'avv. Gianluca che la rappresenta e difende.
APPELLATA
Conclusioni :come da note scritte depositate dagli appellanti in data 07.05.2025, dall'appellata in data Controparte_1
09.06.2025,dall'appellata in data 02.06.2025. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio , convenivano in Persona_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_5
per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni
[...]
riportate dal minore il giorno 03.06.2014 alle ore 11.30all'interno del Persona_1
citato istituto scolastico.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il minore, durante l'orario scolastico e precisamente durante l'ora di ricreazione, mentre giocava nel cortile si infortunava.
Incardinata la causa, si costituiva la convenuta Scuola Primaria Paritaria “
[...]
” contestando genericamente la domanda. Chiedeva, altresì, di essere CP_5
autorizzata a chiamare in causa la quale impresa garante per la r.c. il CP_3
precitato istituto scolastico.
2 Ammessa ed espletata la prova testimoniale, effettuata CTU medica sulla persona del minore , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Persona_1
e per la discussione.
Con sentenza n. 33584/23, emessa il 01.08.2023 e depositata il 02.08.2023 il Giudice di Pace di Napoli, Sezione IX dr. Cavallaro così statuiva:“
1.rigetta la domanda;
2.condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
, che liquida in € 700 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% i.v.a. e
c.p.a., se dovute, con attribuzione all'Avv. Donatella D'Amico, dichiaratasi antistataria;
3. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa che liquida in euro 633,00 Controparte_3
per compenso, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
i.v.a e c.p.a., se dovute;
4. Pone le spese di C.T.U., come liquidate con ordinanza del
29/11/2022, definitivamente a carico degli attori”.
e appellavano dunque la sentenza per la seguente Parte_1 Parte_2
motivazione: “error in iudicando”.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “dinanzi il Tribunale di Napoli Sez. e G.I. a designarsi, il mattino del giorno 16/02/2024 alle ore del regolamento, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. con l'avvertenza che in mancanza di costituzione la causa procede oltre nella sua istruzione previa la dichiarazione di contumacia e che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167
c.p.c. e 38 c.p.c., ad oggetto di sentir così disporre e provvedere: A) emettere i provvedimenti di legge;
B) accogliere l'appello proposto;
C) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
D) condannare la in persona del CP_3
legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dei
Sigg. e nella somma di €. 5.000,00 o di quelle Parte_1 Parte_2
maggiori somme ritenute eque, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
E) condannare gli appellati in solido al
3 pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Alfonso
Ferrara quale antistatario. Con salvezza di ogni altro diritto”.
In data 23.01.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...] Controparte_2
la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 c.p.c e 348 bis c.p.c.
Concludeva affinché: “la Ecc.mo Tribunale di Napoli adito Voglia:
1. Rigettare
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 33584/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, IX sez civ. Dr. Cavallaro;
2. Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, non provato anche in considerazione dell'unico teste di parte attrice il quale fornisce una deposizione de relato e dunque non utilizzabile nel giudizio in essere, e in ogni caso inammissibile e nullo per tutte le motivazioni addotte;
per l'effetto confermare la sentenza n°33584/23 emessa il
01.08.2023 dal Giudice di Pace di Napoli, IX sez., Dr. Cavallaro.
3. Condannarsi gli appellanti al pagamento di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA e rimborso ex art.15 L. Prof. con attribuzione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari. Con salvezza di ogni più ampia facoltà di meglio integrare, aggiungere o modificare all'esito della condotta processuale di controparte”.
In data 29.01.2024 si costituiva in giudizio la in Controparte_3
persona del suo procuratore ad negotia. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame.
Così concludeva la convenuta assicurazione: “In via preliminare: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Napoli accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello promosso dai sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 33584/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli in data
20.08.2023. In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli rigettare il
4 gravame promosso dai sig.ri e in quanto infondato Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata in ogni sua parte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 24.01.2025 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo rinviando alla udienza del 10.06.25 per la precisazione delle conclusioni mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado ed autorizzando le parti, in caso di mancato reperimento , alla sua ricostruzione mediante deposito di copia degli atti, comparse e verbali di causa.
In tale udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre rammentare che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre
Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto
5 oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Nel merito l'appello è infondato e si rigetta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda, giova osservare che il primo giudice ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame, nell'alveo del regime probatorio di cui all'art.1218 c.c. sicché mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola , né all'insegnante.
In tale prospettiva, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato, nella condotta dell'istituto scolastico, l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, tenuto conto, in primo luogo, che il teste di parte attrice nulla ha saputo riferire sulle modalità dell'accaduto . Invero, le sue dichiarazioni generiche e lacunose non hanno consentito di superare la prova richiesta dalla giurisprudenza circa l'esatta riconducibilità dei danni al fatto lamentato. Non solo perché il teste non era presente ai fatti di causa e riferisce circostanze apprese de relato e quindi non utilizzabili in giudizio , ma anche perché lo stesso ha precisato : “ All'esterno dell'istituto vi era una suora che penso fosse un' insegnante alla quale mia suocera chiese spiegazioni….ricevute le spiegazioni portammo a casa”. Pertanto, non vi è Per_1
nessuna prova circa l'esatta riconducibilità dei danni, solo successivamente lamentati,
a quel preciso evento traumatico mancando il collegamento temporale , ben potendo il minore aver subito ulteriori e diversi traumi nelle more.
Inoltre, nel caso di specie la dimostrazione di aver esercitato il dovere di vigilanza nel
6 modo più consono alle esigenze del caso concreto, dimostrando di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il prodursi del fatto illecito, è la dimostrazione che il fatto lesivo è stato determinato da un comportamento imprevedibile.
La circostanza che l'insegnante fosse presente ai fatti è comprovata dalle dichiarazioni del teste escusso Sr. , insegnante dell'istituto, della cui Tes_1
attendibilità non si ha motivo di dubitare, che ha dichiarato : “ Preciso che ero presente ai fatti, poiché durante la ricreazione i bambini non vengono mai lasciati soli ma vigilati dalla presenza degli insegnati … giocava con i compagni di Per_1
classe con la palla come ha sempre fatto anche negli anni precedenti e di poi in quelli successivi”.
Pertanto, il predetto teste ha consentito di accertare che il danno lamentato è riconducibile ad una autorizzata attività di gioco, svoltasi durante l'ora di ricreazione, sotto l'attenta vigilanza degli insegnanti presenti e chiaramente riconducibile al caso fortuito.
Invero, il fatto è stato imprevedibile , repentino e improvviso e, nonostante la presenza delle insegnati e la massima vigilanza prestata, non poteva essere evitato.
Infatti, occorre tenere conto della specifica dinamica del sinistro in esame, occorso durante l'orario scolastico, in occasione della ricreazione, e in costanza di un'attività ludico-sportiva, nella specie, un gioco con la palla tra compagni di classe. La stessa, per sua intrinseca natura, risulta connotata da gesti atletici e da movimenti rapidi, improvvisi e difficilmente prevedibili. Orbene, proprio in ragione della repentinità dell'evento e della sua genesi all'interno di un contesto caratterizzato da dinamicità, il primo giudice ha opportunamente escluso che la lesione riportata dall'alunno potesse in alcun modo essere ricondotta a responsabilità per omessa vigilanza da parte degli insegnanti, ovvero a una condotta imprudente o colposa dello stesso infortunato, individuando correttamente nella natura occasionale e accidentale dell'evento la causa esclusiva del danno. In tale ottica, risulta dunque del tutto condivisibile l'assunto secondo cui, stante le modalità del fatto, contraddistinto da una sequenza
7 rapidissima di movimenti e da un margine pressoché nullo di possibilità d'intervento, alcun comportamento alternativo lecito sarebbe stato esigibile da parte degli insegnanti preposti alla vigilanza degli alunni. Neppure si sarebbe potuto, con l'adozione di una sorveglianza più intensa o più invasiva, impedire l'evento in questione, trattandosi, in definitiva, di un accadimento riconducibile ad un rischio non evitabile connesso alla libertà di movimento che caratterizza i momenti ricreativi della vita scolastica.
Ne discende, pertanto, l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sugli insegnanti della Scuola Primaria Paritaria
“ ”, essendo l'accaduto pienamente riconducibile Controparte_1
all'ambito del rischio consentito, in relazione al quale non può esigersi un controllo talmente pervasivo da annullare ogni forma di autonomia dell'agire degli alunni.
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del giudizio sono a carico degli appellanti in base al principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NA AL, sull'appello proposto da e nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori del minore avverso la sentenza n33584/2023 - R.G. Persona_1
87229/2018 del Giudice di Pace di Napoli Avv. Cavallaro emessa in data 01.08.2023
e depositata in cancelleria in data 02.08.2023 così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 33584/23 – R.G.
8 87229/2018, emessa il 01.08.2023 e depositata il 02.08.2023 il Giudice di Pace di
Napoli, Sezione IX dr. Cavallaro;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, Controparte_2
oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv.to Donatella D'Amico;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., Controparte_6
c.p.a. e rimb.forf come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico degli appellanti.
Così deciso, in Napoli, in data 3.11.2025
Il Giudice dott.ssa NA AL
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