TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1357/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” dell'8/05/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti, le quali tengono luogo della discus- sione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sen- tenza del Giudice di pace di Cervinara n. 87/2021” e promossa
DA
(P.IVA unitamente ad Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.IVA. ), rappresentate e difese dagli Avv.ti BRIGUGLIO ANTONIO, VAC- P.IVA_2
CARELLA ROBERTO e PILONE ALDO, in virtù di procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IULIUCCI ANTONIO, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'appello e l'appellato per il rigetto.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dan- do lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover pre- mettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata,
2 evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressam ente esaminati, siano incom- patibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 87/2021 resa dal Giudice di Parte_2
Pace di Cervinara in data 25/02/2021 (deposita in data 26.02.2021) con la quale ha dichiarato l'inadempimento contrattuale di con condanna unitamente ad Pt_2 Parte_2 [...]
al risarcimento del danno pari a Euro 500,00 nei confronti di Controparte_2 [...]
, con condanna alle spese di lite. CP_3
In quel procedimento ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2
per accertarne l'inadempimento contrattuale con diritto al risarcimento dei danni patri-
[...]
moniali e non, atteso che il contatore installato presso la sua abitazione, n. cliente P.IVA_3
riportava il simbolo CE e non anche la M di Mid con la relativa data di fabbricazione, con conseguente malfunzionamento dello stesso, in ragione della mancata conformità al Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva europea 2014/32/UE.
Il Giudice di prime cure così motivava la sua decisione:
3 4 A fondamento dell'appello, gli appellanti proponevano i seguenti motivi di gravame:
1. errata esclusione del difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
2. violazione e falsa applicazione della normativa di settore;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 2697 e 1226 c.c.;
4. erronea condanna alle spese di lite.
5 , ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, ha chiesto Controparte_1 di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, di confermare la decisione del Giu- dice di Pace di Cervinara.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che la controversia verte su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art. 339, commi 2 e 3, cpc.
Vagliatane l'ammissibilità, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DI ENEL ENERGIA
Va tracciata una fondamentale distinzione tra le figure di distributore e fornitore per delinear- ne correttamente ruoli e profili di responsabilità. In particolare, il distributore si colloca a monte della rete di trasporto dell'energia elettrica, in quanto gestisce le infrastrutture di distri- buzione garantendo l'effettivo transito di energia fino alla casella di destinazione e, a tal fine,
è proprietario dei contatori installati su tutto il territorio nazionale, mentre il fornitore opera a valle, vendendo l'energia direttamente all'utente, consumatore o impresa, con competenza su aspetti commerciali e amministrativi. Data la diversità dell'ambito di intervento, l'utente fina- le si rivolgerà al primo laddove si presentino guasti al contatore ovvero alla rete, non potendo il fornitore avere competenza su questo aspetto, non essendo titolare dei contatori;
diversa- mente è a dirsi rispetto a tutte le altre questioni tecniche, quali aumento di potenza del conta- tore;
subentro o nuovo allaccio.
Ne consegue l'effettiva estraneità al giudizio di , essendo la stessa deputata alla Parte_2
fornitura di energia elettrica senza esercitare alcun tipo di controllo neanche di tipo secondario sui contatori:“…La società che si occupi della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione…”(Corte di Cassazione, sez. III
Civile, ordinanza n. 1581/18).
SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 22
La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID
"Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio
2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.
La direttiva si applica agli strumenti di misura, tra i quali rientrano anche i contatori di ener- gia elettrica attiva e, nello specifico, dispone che sullo strumento siano apposte la marcatura
6 CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell'anno in cui lo strumento è stato fabbricato. Inoltre, lo strumento deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità, con la quale il fabbricante garantisce che lo strumento è in linea con i requisiti della direttiva MID.
Tuttavia, il D. Lgs. 22/2007 ha introdotto un apposito periodo transitorio nel corso del quale è consentita la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfano le norme applicabili anteriormente alla MID, fi- no alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti ovvero, in caso di omologa- zione di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.
L'art. 22, al primo comma, dispone che «La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applica- bili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'o- mologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializ- zazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici le- gali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016».
Quanto agli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, possono continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.
Il caso in esame rientra nella disciplina transitoria, trattandosi di strumento di misurazione già in servizio e precedente alla data del 30.10.2006 e, quindi, secondo il dettato normativo, pie- namente utilizzabile purché non rimosso dal luogo di utilizzazione, circostanza non provata dall'odierno appellato, a nulla rilevando, tra l'altro, la successiva sostituzione da parte di
[...] del contatore, avendo la stessa unicamente svolto un'attività che Controparte_4
rientra nel suo settore di intervento, quale monopolista a monte della rete elettrica.
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroni- che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzio- namento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, per contro, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi
7 e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., Sez.
VI, 17 maggio 2022, Ord. n.15771).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determi- nare un incremento dei consumi.
Nel caso in esame, il Giudice di Prime Cure ha erroneamente fondato l'inadempimento con- trattuale del somministrante sulla base della mancata riproduzione degli elementi suindicati, vale a dire la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell'anno sullo strumento di rilevazione dei consumi di energia, pur non avendo l'utente mai contestato il malfunzionamento del contatore, richiedendone la relativa verifica. Tra l'altro, come già chiarito, il contatore oggetto di contestazione rientra nel regime normativo antece- dente alla data del 30 ottobre 2006 e per il quale la disciplina transitoria di attuazione della di- rettiva MID ha previsto espressamente l'utilizzazione, purché non rimosso dall'originario luogo di installazione.
Quanto al risarcimento del danno, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, atteso che i principi giuri- sprudenziali in virtù dei quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di pro- va dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Nel caso in esame, il presunto danneggiato non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravan- te, considerato che l'obbligo risarcitorio passa necessariamente attraverso il positivo accerta- mento oltre che della causalità materiale sotto il profilo dell' an respondeatur, anche della causalità giuridica, la quale involge il profilo del quantum debeautur con funzione descrittiva della responsabilità: ove ricorre la prima si configura l'illecito, ove sussista anche la seconda c'è anche il danno;
accertamento che va condotto, per la causalità materiale, secondo il crite- rio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gen-
8 naio 2008, n. 581) mentre, per la causalità giuridica opera la regola di cui all'art.1223 c.c. con il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta, da filtrare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
SULLA RESTITUZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO LIQUIDATO E
DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO
L'appellato e l'avv. Iuliucci, quest'ultimo quale distrattario, vanno condannati a restituire ri- spettivamente alle appellanti la somma di € 500,00 e di € 823,49 medio tempore pagate in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti al soddisfo
(cfr. cass. 34011/2021: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronun- cia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restitu- zione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale compren- de "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liqui- dano come in dispositivo (giudizi di cognizione davanti al giudice di pace ed al tribunale, primo scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 87/2021 del Giu- dice di Pace di Cervinara, rigetta ogni domanda originariamente proposta dall'attuale appellato;
Controparte_1
[... 2) condanna l'appellato a restituire alle appellanti Controparte_1
e la somma di € 500,00 e l'avv. Controparte_4 Pt_2 Parte_2
IULIUCCI ANTONIO a restituire alle appellanti Parte_1 [...] la somma di € 823,49, in entrambi i casi oltre interessi legali dalle Parte_2
date dei pagamenti al soddisfo;
[... 3) condanna l'appellato a pagare alle appellanti Controparte_1
e spese del primo grado di giu- Controparte_4 Parte_2 dizio, liquidate in € 500,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle due
9 appellanti, e del presente grado di appello, liquidate in complessivi € 91,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle due appellanti, in tutti i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Avellino, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1357/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” dell'8/05/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti, le quali tengono luogo della discus- sione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sen- tenza del Giudice di pace di Cervinara n. 87/2021” e promossa
DA
(P.IVA unitamente ad Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.IVA. ), rappresentate e difese dagli Avv.ti BRIGUGLIO ANTONIO, VAC- P.IVA_2
CARELLA ROBERTO e PILONE ALDO, in virtù di procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IULIUCCI ANTONIO, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'appello e l'appellato per il rigetto.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dan- do lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover pre- mettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata,
2 evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressam ente esaminati, siano incom- patibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ed Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 87/2021 resa dal Giudice di Parte_2
Pace di Cervinara in data 25/02/2021 (deposita in data 26.02.2021) con la quale ha dichiarato l'inadempimento contrattuale di con condanna unitamente ad Pt_2 Parte_2 [...]
al risarcimento del danno pari a Euro 500,00 nei confronti di Controparte_2 [...]
, con condanna alle spese di lite. CP_3
In quel procedimento ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2
per accertarne l'inadempimento contrattuale con diritto al risarcimento dei danni patri-
[...]
moniali e non, atteso che il contatore installato presso la sua abitazione, n. cliente P.IVA_3
riportava il simbolo CE e non anche la M di Mid con la relativa data di fabbricazione, con conseguente malfunzionamento dello stesso, in ragione della mancata conformità al Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva europea 2014/32/UE.
Il Giudice di prime cure così motivava la sua decisione:
3 4 A fondamento dell'appello, gli appellanti proponevano i seguenti motivi di gravame:
1. errata esclusione del difetto di legittimazione passiva di;
Parte_2
2. violazione e falsa applicazione della normativa di settore;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 2697 e 1226 c.c.;
4. erronea condanna alle spese di lite.
5 , ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, ha chiesto Controparte_1 di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, di confermare la decisione del Giu- dice di Pace di Cervinara.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che la controversia verte su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art. 339, commi 2 e 3, cpc.
Vagliatane l'ammissibilità, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
DI ENEL ENERGIA
Va tracciata una fondamentale distinzione tra le figure di distributore e fornitore per delinear- ne correttamente ruoli e profili di responsabilità. In particolare, il distributore si colloca a monte della rete di trasporto dell'energia elettrica, in quanto gestisce le infrastrutture di distri- buzione garantendo l'effettivo transito di energia fino alla casella di destinazione e, a tal fine,
è proprietario dei contatori installati su tutto il territorio nazionale, mentre il fornitore opera a valle, vendendo l'energia direttamente all'utente, consumatore o impresa, con competenza su aspetti commerciali e amministrativi. Data la diversità dell'ambito di intervento, l'utente fina- le si rivolgerà al primo laddove si presentino guasti al contatore ovvero alla rete, non potendo il fornitore avere competenza su questo aspetto, non essendo titolare dei contatori;
diversa- mente è a dirsi rispetto a tutte le altre questioni tecniche, quali aumento di potenza del conta- tore;
subentro o nuovo allaccio.
Ne consegue l'effettiva estraneità al giudizio di , essendo la stessa deputata alla Parte_2
fornitura di energia elettrica senza esercitare alcun tipo di controllo neanche di tipo secondario sui contatori:“…La società che si occupi della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione…”(Corte di Cassazione, sez. III
Civile, ordinanza n. 1581/18).
SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 22
La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID
"Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio
2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.
La direttiva si applica agli strumenti di misura, tra i quali rientrano anche i contatori di ener- gia elettrica attiva e, nello specifico, dispone che sullo strumento siano apposte la marcatura
6 CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell'anno in cui lo strumento è stato fabbricato. Inoltre, lo strumento deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità, con la quale il fabbricante garantisce che lo strumento è in linea con i requisiti della direttiva MID.
Tuttavia, il D. Lgs. 22/2007 ha introdotto un apposito periodo transitorio nel corso del quale è consentita la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfano le norme applicabili anteriormente alla MID, fi- no alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti ovvero, in caso di omologa- zione di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.
L'art. 22, al primo comma, dispone che «La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applica- bili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'o- mologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializ- zazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici le- gali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016».
Quanto agli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, possono continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.
Il caso in esame rientra nella disciplina transitoria, trattandosi di strumento di misurazione già in servizio e precedente alla data del 30.10.2006 e, quindi, secondo il dettato normativo, pie- namente utilizzabile purché non rimosso dal luogo di utilizzazione, circostanza non provata dall'odierno appellato, a nulla rilevando, tra l'altro, la successiva sostituzione da parte di
[...] del contatore, avendo la stessa unicamente svolto un'attività che Controparte_4
rientra nel suo settore di intervento, quale monopolista a monte della rete elettrica.
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroni- che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzio- namento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, per contro, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi
7 e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., Sez.
VI, 17 maggio 2022, Ord. n.15771).
In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determi- nare un incremento dei consumi.
Nel caso in esame, il Giudice di Prime Cure ha erroneamente fondato l'inadempimento con- trattuale del somministrante sulla base della mancata riproduzione degli elementi suindicati, vale a dire la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell'anno sullo strumento di rilevazione dei consumi di energia, pur non avendo l'utente mai contestato il malfunzionamento del contatore, richiedendone la relativa verifica. Tra l'altro, come già chiarito, il contatore oggetto di contestazione rientra nel regime normativo antece- dente alla data del 30 ottobre 2006 e per il quale la disciplina transitoria di attuazione della di- rettiva MID ha previsto espressamente l'utilizzazione, purché non rimosso dall'originario luogo di installazione.
Quanto al risarcimento del danno, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, atteso che i principi giuri- sprudenziali in virtù dei quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di pro- va dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Nel caso in esame, il presunto danneggiato non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravan- te, considerato che l'obbligo risarcitorio passa necessariamente attraverso il positivo accerta- mento oltre che della causalità materiale sotto il profilo dell' an respondeatur, anche della causalità giuridica, la quale involge il profilo del quantum debeautur con funzione descrittiva della responsabilità: ove ricorre la prima si configura l'illecito, ove sussista anche la seconda c'è anche il danno;
accertamento che va condotto, per la causalità materiale, secondo il crite- rio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gen-
8 naio 2008, n. 581) mentre, per la causalità giuridica opera la regola di cui all'art.1223 c.c. con il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta, da filtrare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
SULLA RESTITUZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO LIQUIDATO E
DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO
L'appellato e l'avv. Iuliucci, quest'ultimo quale distrattario, vanno condannati a restituire ri- spettivamente alle appellanti la somma di € 500,00 e di € 823,49 medio tempore pagate in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti al soddisfo
(cfr. cass. 34011/2021: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronun- cia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restitu- zione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale compren- de "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liqui- dano come in dispositivo (giudizi di cognizione davanti al giudice di pace ed al tribunale, primo scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 87/2021 del Giu- dice di Pace di Cervinara, rigetta ogni domanda originariamente proposta dall'attuale appellato;
Controparte_1
[... 2) condanna l'appellato a restituire alle appellanti Controparte_1
e la somma di € 500,00 e l'avv. Controparte_4 Pt_2 Parte_2
IULIUCCI ANTONIO a restituire alle appellanti Parte_1 [...] la somma di € 823,49, in entrambi i casi oltre interessi legali dalle Parte_2
date dei pagamenti al soddisfo;
[... 3) condanna l'appellato a pagare alle appellanti Controparte_1
e spese del primo grado di giu- Controparte_4 Parte_2 dizio, liquidate in € 500,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle due
9 appellanti, e del presente grado di appello, liquidate in complessivi € 91,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle due appellanti, in tutti i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Avellino, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
10