Ordinanza presidenziale 17 agosto 2019
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00347/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2007, proposto da
Ca' Fortuny S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlotta Cusinato in Venezia, San Polo 2580;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Ca' D'Oro Hotel S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Venezia- Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia prot. n. 2007077430 del16.2.2007, con cui è stato ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi;
- della nota comunale prot. n. 2006/104046 del 6.10.2006, con cui è stato comunicato l’avvio al procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste;
- della nota del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Sviluppo del territorio ed Edilizia del Comune di Venezia del 27.9.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la ditta ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 16 febbraio 2007 con la quale il Comune di Venezia le ha ingiunto la demolizione di una serie di opere edilizie, abusivamente realizzate, finalizzate al cambio di destinazione d’uso dell’immobile, di proprietà di Ca’ D’Oro s.r.l., da residenza, affittacamere, ad attività ricettiva esclusiva, albergo.
In particolare, la ricorrente ha contestato l’ordine di demolizione alla luce della circostanza che per alcune opere abusive era stata richiesta la sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003.
La medesima ordinanza è stata impugnata dalla proprietaria, la già menzionata Ca’ D’Oro s.r.l., avanti questo Tribunale, con ricorso iscritto al n. 824/2007, già definito e dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile con sentenza n. 686 del 2020.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia che ha contrastato nel merito le avverse pretese e ha inoltre eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, richiamando la pronuncia, ora menzionata, di questo Tribunale.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata, in esito alla camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, non avendo la ricorrente, gestore delle strutture ricettive insediate nell’immobile, un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia di merito, in linea con quanto già rilevato in relazione all’analogo ricorso promosso dalla proprietà, deciso da questa Sezione con la sentenza n. 686 del 2020, che qui deve essere integralmente richiamata.
In corso di causa la proprietaria dell’immobile ha, infatti, ottenuto il titolo in sanatoria per alcune opere, mentre per altre opere la domanda di condono è stata respinta.
Si deve pertanto osservare che “ le censure con cui l’istante contesta l’ordine di demolizione alla luce della circostanza che per alcune opere abusive era stata proposta domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 sono inammissibili per originaria carenza d’interesse, in quanto l’intervenuta presentazione, ai sensi delle leggi di condono, della domanda di sanatoria per le opere oggetto di demolizione rende inefficace la sanzione urbanistica. L’Amministrazione si deve quindi pronunciare sulla domanda di condono edilizio, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere alla adozione di una nuova sanzione urbanistica.
E’ stato, infatti, affermato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393; id. 9 aprile 2013 n. 1909, sez. III 15 gennaio 2019, n. 386 e sez, IV 29 novembre 2019, n. 8159) che per il condono edilizio trova applicazione l’orientamento tradizionale della inefficacia della misura sanzionatoria e dell’obbligo di adozione di un nuovo provvedimento. Applicando tali principi alla materia edilizia, la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (per come richiamata dal decreto legge sul condono n. 269 del 2003) ha disposto che la presentazione della domanda di condono determina la cessazione degli effetti dei precedenti atti sanzionatori.
La prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 5663; id., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3143; Tar Veneto nn. 901/2029 e 1076/2013) ritiene quindi che, per effetto degli artt. 38, 43 e 44, della legge n. 47/1985, richiamati dalle successive normative di condono edilizio, la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso determini l’inefficacia delle pregresse ingiunzioni di demolizione. Tali disposizioni comportano la sospensione dei procedimenti in corso e dei procedimenti repressivi comunali fino alla definizione del procedimento di condono. Spetta, quindi, all’Amministrazione definire la domanda di condono, con l’adozione del provvedimento conclusivo e, successivamente, ove all’esito siano dovuti, adottare i conseguenti provvedimenti repressivi. Ne consegue che, quando viene presentata la domanda di sanatoria degli abusi edilizi, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori, atteso che, sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto ad esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono, effettuando, comunque, una nuova valutazione sulla situazione mentre, da un punto di vista processuale, la documentata presentazione di istanza di condono comporta l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse avverso i pregressi provvedimenti repressivi, stante la necessità di una riedizione del potere.
Nel caso di specie, come detto, per alcune delle opere oggetto di giudizio era stata presentata istanza di sanatoria, ai sensi dell’articolo 32, comma 27 lettera d) ed e) della legge 326/2003, in data 23 luglio 2004: tale circostanza determina l’inammissibilità del ricorso, laddove diretto a contestare la legittimità dell’ordine di demolizione relativamente alle opere per cui era stata presentata domanda di sanatoria (poi definitivamente respinta dal Comune con provvedimento del 20 maggio 2020, a seguito del quale il Comune dovrà provvedere alla adozione di una nuova sanzione urbanistica).
Per il resto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. In corso di causa la ricorrente [o meglio, la proprietaria] ha, infatti, ottenuto la sanatoria dei restanti abusi edilizi, pagando una sanzione pecuniaria ”.
Il ricorso è divenuto, dunque, in parte qua improcedibile, non avendo la stessa ricorrente alcun interesse a coltivare le originarie censure a seguito dell’ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria.
Le spese di lite possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per il resto, improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO