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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO IU, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7038/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDF-21000007 ADD TASSA AUTOM 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 8/11/2024 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Ricorrente_1
Srl, in persona del legale rappresentante, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in Cosenza, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TDF-21000007 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, notificato in data 10.7.2024, per il pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, anno 2021, del veicolo tg Targa_1, recante la somma di euro 458,35.
Deduceva che la pretesa dell'ufficio non ha fondamento, considerato che i rivenditori autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli, come la società ricorrente, godono della interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ai medesimi consegnati per la rivendita, conseguentemente l'addizionale erariale c.d. super bollo, quale tributo dovuto sulla tassa automobilistica dai possessori di autovetture e autoveicoli non è dovuto.
Nel caso, rappresentava la ricorrente di avere acquistato l'autovettura de qua in data 23.6.2021 dalla Società_1, rivenditore tedesco provvedendo a censire il veicolo presso la competente Agenzia delle Entrate affinché venisse “validato” il telaio, indi, in data 28.7.2021, il veicolo veniva immatricolato per la prima volta in Italia;
in pari data, trasmetteva sul portale dedicato della Regione Calabria l'elenco dei veicoli “in vendita”, in cui era ricompreso il veicolo, per cui oggi è processo, per la prevista agevolazione, essendo evidente la circostanza per cui per tutti i veicoli ricompresi negli elenchi l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso fino al mese in cui avviene la rivendita. Concludeva per l'annullamento dell'atto emesso, vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
Agenzia Entrate d.p. di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 9/12/2024, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre i termini previsti per legge, l'atto veniva notificato il 10/07/2024 e il ricorso presentato in data 10/10/2024. Quanto al merito dell'impugnazione, replicava che l'immatricolazione del veicolo avveniva in data 28/07/2021 auto proveniente dall'estero, con scadenza del pagamento del superbollo il 31/08/2021, per poi essere venduta il 15/06/2023, sicchè il primo periodo tributario dell'anno 2021 andava pagato per poi subentrare la sospensione fino alla rivendita.
Con memoria inviata in data 26/1/2026 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'ufficio, precisando che nessuna tardività nella notifica del ricorso si è verificata per essere stato notificato in data 9.10.2024, nei termini processuali, quanto al merito si riportava ai motivi del ricorso. All'odierna udienza svoltasi in seduta pubblica, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, preliminarmente osserva: l'Ufficio resistente solleva una eccezione preliminare di rito afferente la regolare costituzione del rapporto processuale e segnatamente delle condizioni dell'azione, in particolare, eccepisce la tardività della proposta impugnazione, ai sensi dell'art. 21 delle norme sul processo tributario.
Poste dette premesse, questo giudicante non può procedere senz'altro all'esame del merito, ma deve soffermarsi per esaminare le questioni preliminari e/o pregiudiziali prospettate, perché l'eventuale accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto.
Il problema che si pone, in sede di disciplina della trattazione, rispetto alle questioni di rito o di merito è il medesimo, ossia precisamente quello che consegue al fatto che dal decidere la questione in un modo o nell'altro dipende la soluzione dell'alternativa tra la necessità di arrestare subito il giudizio o viceversa, la possibilità di proseguire nella istruzione.
Appare opportuno a questo giudice, soffermarsi per esaminare, in primis, l'eccezione preliminare riguardante la regolarità della costituzione del rapporto processuale e respingere la sollevata eccezione formulata dall'ufficio resistente;
invero, per come risulta dagli atti processuali, la notifica del ricorso è avvenuta con pec consegnata in data 9/10/2024, nel termine di gg. 60, decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 10/7/2024.
Quanto al merito ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le motivazioni addotte dall'ufficio finanziario per giustificare l'emissione dell'atto di accertamento, oltre che di difficile comprensione sono infondate.
Al di là della farraginosa procedura descritta dall'ufficio, la ricorrente società ha posto in essere tutte le attività richieste dalla normativa in materia per essere esentata dal pagamento della tassa automobilistica e quindi dell'addizionale erariale, c.d. super bollo, quale tributo dovuto sulla tassa automobilistica dai possessori di autoveicoli come i concessionari/rivenditori per i veicoli ai medesimi consegnati per la rivendita.
Nel caso, per come ha rappresentato e documentato la ricorrente società che si occupa della vendita e rivendita di autoveicoli,(cfr. visura Camera di Commercio) i rivenditori autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli godono della c.d. “sospensione per rivendita”, all'esito di domanda formulata dal soggetto abilitato tramite la piattaforma telematica regionale “ bolloauto.regcal.it ” per i mezzi in giacenza a seguito di trascrizione della c.d. “minivoltura o minipassaggio ” al PRA che assolve l'obbligo di comunicazione e sospensione del pagamento del bollo auto fino alla vendita.
Nel caso la Ricorrente_1 S.r.l. acquistava da rivenditore tedesco l'auto in discussione provvedendo, con tempestività, a censire il veicolo presso la competente Agenzia delle Entrate per la validazione del telaio,
e, andata a buon fine la procedura provvedeva in data 28.7.2021 ad immatricolare l'autoveicolo per la prima volta in Italia, provvedendo, altresì, opportunamente, in pari data, a trasmettere sul portale dedicato della Regione Calabria gli estremi del veicolo immatricolato, adempimento indispensabile per usufruire dell'esenzione dal pagamento della relativa tassa automobilistica fino all'effettiva rivendita dell'autoveicolo.
Mette conto di rilevare, se così non fosse, le concessionarie di autoveicoli o i rivenditore autorizzati, difficilmente prenderebbero in permuta le auto usate se dovessero corrispondere per tutte la relativa tassa automobilistica;
inoltre va anche considerato che mentre l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'addizionale erariale quale tributo dovuto sulla tassa automobilistica, la Regione Calabria non risulta che abbia richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno in discussione. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto da
Ricorrente_1 Srl, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di accertamento opposto.
Condanna Agenzia delle Entrate d.p. di Cosenza alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente quantificate in € 233,00 oltre spese generali, cpa ed iva, se dovuta nella misura di legge, oltre CU se versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Cosi deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
PE IN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO IU, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7038/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDF-21000007 ADD TASSA AUTOM 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 8/11/2024 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Ricorrente_1
Srl, in persona del legale rappresentante, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in Cosenza, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TDF-21000007 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, notificato in data 10.7.2024, per il pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, anno 2021, del veicolo tg Targa_1, recante la somma di euro 458,35.
Deduceva che la pretesa dell'ufficio non ha fondamento, considerato che i rivenditori autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli, come la società ricorrente, godono della interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ai medesimi consegnati per la rivendita, conseguentemente l'addizionale erariale c.d. super bollo, quale tributo dovuto sulla tassa automobilistica dai possessori di autovetture e autoveicoli non è dovuto.
Nel caso, rappresentava la ricorrente di avere acquistato l'autovettura de qua in data 23.6.2021 dalla Società_1, rivenditore tedesco provvedendo a censire il veicolo presso la competente Agenzia delle Entrate affinché venisse “validato” il telaio, indi, in data 28.7.2021, il veicolo veniva immatricolato per la prima volta in Italia;
in pari data, trasmetteva sul portale dedicato della Regione Calabria l'elenco dei veicoli “in vendita”, in cui era ricompreso il veicolo, per cui oggi è processo, per la prevista agevolazione, essendo evidente la circostanza per cui per tutti i veicoli ricompresi negli elenchi l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso fino al mese in cui avviene la rivendita. Concludeva per l'annullamento dell'atto emesso, vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
Agenzia Entrate d.p. di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 9/12/2024, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre i termini previsti per legge, l'atto veniva notificato il 10/07/2024 e il ricorso presentato in data 10/10/2024. Quanto al merito dell'impugnazione, replicava che l'immatricolazione del veicolo avveniva in data 28/07/2021 auto proveniente dall'estero, con scadenza del pagamento del superbollo il 31/08/2021, per poi essere venduta il 15/06/2023, sicchè il primo periodo tributario dell'anno 2021 andava pagato per poi subentrare la sospensione fino alla rivendita.
Con memoria inviata in data 26/1/2026 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'ufficio, precisando che nessuna tardività nella notifica del ricorso si è verificata per essere stato notificato in data 9.10.2024, nei termini processuali, quanto al merito si riportava ai motivi del ricorso. All'odierna udienza svoltasi in seduta pubblica, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, preliminarmente osserva: l'Ufficio resistente solleva una eccezione preliminare di rito afferente la regolare costituzione del rapporto processuale e segnatamente delle condizioni dell'azione, in particolare, eccepisce la tardività della proposta impugnazione, ai sensi dell'art. 21 delle norme sul processo tributario.
Poste dette premesse, questo giudicante non può procedere senz'altro all'esame del merito, ma deve soffermarsi per esaminare le questioni preliminari e/o pregiudiziali prospettate, perché l'eventuale accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto.
Il problema che si pone, in sede di disciplina della trattazione, rispetto alle questioni di rito o di merito è il medesimo, ossia precisamente quello che consegue al fatto che dal decidere la questione in un modo o nell'altro dipende la soluzione dell'alternativa tra la necessità di arrestare subito il giudizio o viceversa, la possibilità di proseguire nella istruzione.
Appare opportuno a questo giudice, soffermarsi per esaminare, in primis, l'eccezione preliminare riguardante la regolarità della costituzione del rapporto processuale e respingere la sollevata eccezione formulata dall'ufficio resistente;
invero, per come risulta dagli atti processuali, la notifica del ricorso è avvenuta con pec consegnata in data 9/10/2024, nel termine di gg. 60, decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 10/7/2024.
Quanto al merito ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le motivazioni addotte dall'ufficio finanziario per giustificare l'emissione dell'atto di accertamento, oltre che di difficile comprensione sono infondate.
Al di là della farraginosa procedura descritta dall'ufficio, la ricorrente società ha posto in essere tutte le attività richieste dalla normativa in materia per essere esentata dal pagamento della tassa automobilistica e quindi dell'addizionale erariale, c.d. super bollo, quale tributo dovuto sulla tassa automobilistica dai possessori di autoveicoli come i concessionari/rivenditori per i veicoli ai medesimi consegnati per la rivendita.
Nel caso, per come ha rappresentato e documentato la ricorrente società che si occupa della vendita e rivendita di autoveicoli,(cfr. visura Camera di Commercio) i rivenditori autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli godono della c.d. “sospensione per rivendita”, all'esito di domanda formulata dal soggetto abilitato tramite la piattaforma telematica regionale “ bolloauto.regcal.it ” per i mezzi in giacenza a seguito di trascrizione della c.d. “minivoltura o minipassaggio ” al PRA che assolve l'obbligo di comunicazione e sospensione del pagamento del bollo auto fino alla vendita.
Nel caso la Ricorrente_1 S.r.l. acquistava da rivenditore tedesco l'auto in discussione provvedendo, con tempestività, a censire il veicolo presso la competente Agenzia delle Entrate per la validazione del telaio,
e, andata a buon fine la procedura provvedeva in data 28.7.2021 ad immatricolare l'autoveicolo per la prima volta in Italia, provvedendo, altresì, opportunamente, in pari data, a trasmettere sul portale dedicato della Regione Calabria gli estremi del veicolo immatricolato, adempimento indispensabile per usufruire dell'esenzione dal pagamento della relativa tassa automobilistica fino all'effettiva rivendita dell'autoveicolo.
Mette conto di rilevare, se così non fosse, le concessionarie di autoveicoli o i rivenditore autorizzati, difficilmente prenderebbero in permuta le auto usate se dovessero corrispondere per tutte la relativa tassa automobilistica;
inoltre va anche considerato che mentre l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'addizionale erariale quale tributo dovuto sulla tassa automobilistica, la Regione Calabria non risulta che abbia richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno in discussione. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto da
Ricorrente_1 Srl, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di accertamento opposto.
Condanna Agenzia delle Entrate d.p. di Cosenza alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente quantificate in € 233,00 oltre spese generali, cpa ed iva, se dovuta nella misura di legge, oltre CU se versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Cosi deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
PE IN