Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 781
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo che il ricorso sia stato notificato nei termini di legge.

  • Accolto
    Fondatezza del ricorso nel merito

    La Corte ha accolto il ricorso nel merito, ritenendo che la società ricorrente avesse adempiuto a tutti gli obblighi normativi per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della c.d. "superbollo", in quanto rivenditore autorizzato. La Corte ha sottolineato che la Regione Calabria non aveva richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 781
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 781
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo