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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1909/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
AR (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Adamo (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001785670000, notificata il 13.10.2025, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000, pretesi a titolo di contributi IVS per gli anni 2003 e 2004. Parte ricorrente deduceva che a riguardo vi fosse una sentenza, emessa da questo Ufficio, favorevole per il ricorrente e chiedeva il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e
1 consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- ordinare all di Vibo Valentia di CP_1 procedere alla cancellazione/sgravio delle suddette cartelle di pagamento, stante l'illegittimo contegno omissivo, come testé esposto;
- condannare le parti resistenti in solido, ovvero la parte ritenuta responsabile, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per tutte le argomentazioni testé esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti di seguito indicati.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
3. Come si evince dalla documentazione versata in atti, questo Ufficio, già con sentenza n. 758/2025, emessa il 23.4.2025, dichiarava l'estinzione delle pretese creditorie richiamate dalle cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000, sottese all'intimazione di pagamento n. 13920219001519373000 e dal preavviso di fermo n. 139202200001180000, impugnate nell'ambito del procedimento RG n. 577/2022.
4. Pertanto, meritano valorizzazione le deduzioni di parte ricorrente, dirette a pretendere la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, stante la sussistenza di una decisione dichiarativa sulle pretese creditorie in contestazione.
5. Relativamente, invece, alla dedotta richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria, il ricorso non può trovare accoglimento.
6. L'art. 96 c.p.c., al comma 1, stabilisce che: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».
7. Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito la prova utile a sostenere la sussistenza della mala fede e della colpa grave imputabile alle parti resistenti, e pertanto, non può affermarsi che CP_1
e abbiano agito con i suddetti elementi soggettivi. CP_3
8. Pertanto, con riguardo alla richiesta di risarcimento, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000;
- rigetta il ricorso nel resto;
2 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.600,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.600,00€, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
AR (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Adamo (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259001785670000, notificata il 13.10.2025, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000, pretesi a titolo di contributi IVS per gli anni 2003 e 2004. Parte ricorrente deduceva che a riguardo vi fosse una sentenza, emessa da questo Ufficio, favorevole per il ricorrente e chiedeva il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e
1 consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- ordinare all di Vibo Valentia di CP_1 procedere alla cancellazione/sgravio delle suddette cartelle di pagamento, stante l'illegittimo contegno omissivo, come testé esposto;
- condannare le parti resistenti in solido, ovvero la parte ritenuta responsabile, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per tutte le argomentazioni testé esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti di seguito indicati.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
3. Come si evince dalla documentazione versata in atti, questo Ufficio, già con sentenza n. 758/2025, emessa il 23.4.2025, dichiarava l'estinzione delle pretese creditorie richiamate dalle cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000, sottese all'intimazione di pagamento n. 13920219001519373000 e dal preavviso di fermo n. 139202200001180000, impugnate nell'ambito del procedimento RG n. 577/2022.
4. Pertanto, meritano valorizzazione le deduzioni di parte ricorrente, dirette a pretendere la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, stante la sussistenza di una decisione dichiarativa sulle pretese creditorie in contestazione.
5. Relativamente, invece, alla dedotta richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria, il ricorso non può trovare accoglimento.
6. L'art. 96 c.p.c., al comma 1, stabilisce che: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».
7. Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito la prova utile a sostenere la sussistenza della mala fede e della colpa grave imputabile alle parti resistenti, e pertanto, non può affermarsi che CP_1
e abbiano agito con i suddetti elementi soggettivi. CP_3
8. Pertanto, con riguardo alla richiesta di risarcimento, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000;
- rigetta il ricorso nel resto;
2 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.600,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.600,00€, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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