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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 348/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'avv. Raffaele De Simone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roccarainola (NA), alla via G. Marconi n. 62;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Vanzanella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio De Matteis, in Acerra (NA), alla via G. Soriano, 5;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere Parte_1
socio al 50%, insieme a , della società con Controparte_1 Controparte_2
oggetto sociale costruzione e vendita di unità immobiliari.
Riferiva che, in data 13 ottobre 2010, prometteva in vendita le proprie quote a Persona_1
moglie del per il prezzo di euro 300.000.00, con accordo verbale
[...] CP_1
pagina 2 di 6 concluso presso lo studio del commercialista dott. e che la cessione veniva poi CP_3
formalizzata con atto per Notaio del 27.10.2010. Per_2
Il deduceva altresì che fino al 23.08.2011 gli aveva Parte_1 Controparte_1
versato la somma di euro 105.000,00, come da documento da lui sottoscritto in pari data, in cui riconosceva il residuo debito di euro 195.000,00.
Dal momento che il Fatigati non aveva onorato integralmente il debito riconosciuto, nonostante le numerose richieste ed i pregressi rapporti amicali, Parte_1
agiva in giudizio contro lo stesso chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 195.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava l'esistenza di qualsiasi Controparte_1
accordo tra lui ed il per la vendita delle quote societarie, evidenziando che Parte_1
l'attore si riferirebbe ad una scrittura di cessione intra societaria delle quote, censurata per indeterminatezza della data e per difetto di autenticazione. Sosteneva, inoltre, che il detto accordo, comunque, non si sarebbe mai realizzato, in quanto in data 27.10.2010
l'attore con rogito notarile aveva ceduto le proprie quote a , la quale Persona_1
ne aveva pagato contestualmente il prezzo. Motivo per cui, soltanto il rogito stipulato al riguardo costituirebbe fonte di diritti e obblighi posti a carico di venditore e acquirente.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste di prova formulate dall'attore, la causa veniva rinviata per conclusioni e successivamente fissata l'udienza per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, venendo al merito, la domanda è infondata va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie, l'azione intrapresa è di tipo contrattuale e, quindi, sull'attore incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte, incombendo viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pagina 3 di 6 pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
Orbene, in forza di quanto previsto dall'art. 2469 c.c. le quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Nel caso che ci occupa, secondo la prospettazione attorea, la fonte negoziale degli obblighi del convenuto risiederebbe in un accordo iniziale di promessa di vendita delle sue quote societarie a , concluso verbalmente il 13.10.2010, per il Persona_1
prezzo di euro 300.000,00. A tale accordo seguiva l'atto per Notaio del Per_2
27.10.2010 con il quale l'odierno attore vendeva le proprie quote societarie a Persona_1
per il complessivo importo di euro 45.000,00, rilasciando quietanza (“al
[...]
momento della sottoscrizione del presente contratto dalla cessionaria alla parte cedente, che rilascia ampia, liberatoria e finale quietanza a saldo dell'intero prezzo”).
Infine, in data 23.08.2011, aveva luogo la sottoscrizione da parte del convenuto di un documento contestato dal convenuto stesso (v. all. alla produzione attorea), in cui testualmente è riportato: “In data 13/10/2010 presso lo studio del commercialista Carlo
LF è stato preso l'accordo tra e . Parte_1 Controparte_1 [...]
ha ceduto la sua parte pari a 50% della De. Fa. … Parte_1 Controparte_2
al Sig. ad un prezzo concordato €300.000,00… Acconti a Controparte_1 Parte_1
I - In data 03/12/2010… Resta da dare: €195.000,00”.
[...]
Ebbene, stando così le cose, se il titolo della pretesa creditoria avanzata dal Parte_1
è rappresentato dal dedotto accordo verbale del 13.10.2010, la domanda è infondata,
pagina 4 di 6 essendo pacifico in giurisprudenza il principio per cui “ove alla stipula di un contratto preliminare segua tra le parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto” (ex multis Cassazione civile sez. II, 21/12/2017, n.30735¸Cassazione civile sez. II, 14/03/2018, n.6223).
Laddove, invece, la fonte della pretesa obbligazione sia rappresentata dalla scrittura del
23.08.2011, la domanda deve ritenersi ugualmente infondata. Rispetto alla predetta scrittura l'odierno convenuto ha infatti eccepito di non essere tenuto al pagamento preteso, non avendo l'attore effettuato in suo favore la cessione delle quote, che invece risultano essere state trasferite ad altri.
Sicché, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dalla parte convenuta, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite e, quindi, il creditore agente avrebbe dovuto dimostrare il proprio adempimento ed il debitore eccipiente poteva limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. Cass. n. 16324/2021); di conseguenza, sarebbe spettato all'odierno attore dare la prova del proprio adempimento, ovvero di aver trasferito le quote societarie al CP_1
Ma il non ha fornito tale prova e, anzi, è documentato in atti che le quote Parte_1
societarie sono state trasferite in favore di con l'atto pubblico per Persona_1
Notaio del 27.10.2010 (v. all. produzione attore), al prezzo di euro 45.000,00. Per_2
Nello specifico, quindi, posto che non è stata dimostrata la cessione di quote societarie nei confronti del convenuto, quest'ultimo non è tenuto ad eseguire il pagamento richiesto ex adverso, in virtù di quanto previsto dall'art. 1460 c.c. (cfr. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”).
Alla luce delle esposte motivazioni, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'avv. Raffaele De Simone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roccarainola (NA), alla via G. Marconi n. 62;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Vanzanella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio De Matteis, in Acerra (NA), alla via G. Soriano, 5;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere Parte_1
socio al 50%, insieme a , della società con Controparte_1 Controparte_2
oggetto sociale costruzione e vendita di unità immobiliari.
Riferiva che, in data 13 ottobre 2010, prometteva in vendita le proprie quote a Persona_1
moglie del per il prezzo di euro 300.000.00, con accordo verbale
[...] CP_1
pagina 2 di 6 concluso presso lo studio del commercialista dott. e che la cessione veniva poi CP_3
formalizzata con atto per Notaio del 27.10.2010. Per_2
Il deduceva altresì che fino al 23.08.2011 gli aveva Parte_1 Controparte_1
versato la somma di euro 105.000,00, come da documento da lui sottoscritto in pari data, in cui riconosceva il residuo debito di euro 195.000,00.
Dal momento che il Fatigati non aveva onorato integralmente il debito riconosciuto, nonostante le numerose richieste ed i pregressi rapporti amicali, Parte_1
agiva in giudizio contro lo stesso chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 195.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava l'esistenza di qualsiasi Controparte_1
accordo tra lui ed il per la vendita delle quote societarie, evidenziando che Parte_1
l'attore si riferirebbe ad una scrittura di cessione intra societaria delle quote, censurata per indeterminatezza della data e per difetto di autenticazione. Sosteneva, inoltre, che il detto accordo, comunque, non si sarebbe mai realizzato, in quanto in data 27.10.2010
l'attore con rogito notarile aveva ceduto le proprie quote a , la quale Persona_1
ne aveva pagato contestualmente il prezzo. Motivo per cui, soltanto il rogito stipulato al riguardo costituirebbe fonte di diritti e obblighi posti a carico di venditore e acquirente.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste di prova formulate dall'attore, la causa veniva rinviata per conclusioni e successivamente fissata l'udienza per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, venendo al merito, la domanda è infondata va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie, l'azione intrapresa è di tipo contrattuale e, quindi, sull'attore incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte, incombendo viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pagina 3 di 6 pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
Orbene, in forza di quanto previsto dall'art. 2469 c.c. le quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Nel caso che ci occupa, secondo la prospettazione attorea, la fonte negoziale degli obblighi del convenuto risiederebbe in un accordo iniziale di promessa di vendita delle sue quote societarie a , concluso verbalmente il 13.10.2010, per il Persona_1
prezzo di euro 300.000,00. A tale accordo seguiva l'atto per Notaio del Per_2
27.10.2010 con il quale l'odierno attore vendeva le proprie quote societarie a Persona_1
per il complessivo importo di euro 45.000,00, rilasciando quietanza (“al
[...]
momento della sottoscrizione del presente contratto dalla cessionaria alla parte cedente, che rilascia ampia, liberatoria e finale quietanza a saldo dell'intero prezzo”).
Infine, in data 23.08.2011, aveva luogo la sottoscrizione da parte del convenuto di un documento contestato dal convenuto stesso (v. all. alla produzione attorea), in cui testualmente è riportato: “In data 13/10/2010 presso lo studio del commercialista Carlo
LF è stato preso l'accordo tra e . Parte_1 Controparte_1 [...]
ha ceduto la sua parte pari a 50% della De. Fa. … Parte_1 Controparte_2
al Sig. ad un prezzo concordato €300.000,00… Acconti a Controparte_1 Parte_1
I - In data 03/12/2010… Resta da dare: €195.000,00”.
[...]
Ebbene, stando così le cose, se il titolo della pretesa creditoria avanzata dal Parte_1
è rappresentato dal dedotto accordo verbale del 13.10.2010, la domanda è infondata,
pagina 4 di 6 essendo pacifico in giurisprudenza il principio per cui “ove alla stipula di un contratto preliminare segua tra le parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto” (ex multis Cassazione civile sez. II, 21/12/2017, n.30735¸Cassazione civile sez. II, 14/03/2018, n.6223).
Laddove, invece, la fonte della pretesa obbligazione sia rappresentata dalla scrittura del
23.08.2011, la domanda deve ritenersi ugualmente infondata. Rispetto alla predetta scrittura l'odierno convenuto ha infatti eccepito di non essere tenuto al pagamento preteso, non avendo l'attore effettuato in suo favore la cessione delle quote, che invece risultano essere state trasferite ad altri.
Sicché, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dalla parte convenuta, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite e, quindi, il creditore agente avrebbe dovuto dimostrare il proprio adempimento ed il debitore eccipiente poteva limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (v. Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. Cass. n. 16324/2021); di conseguenza, sarebbe spettato all'odierno attore dare la prova del proprio adempimento, ovvero di aver trasferito le quote societarie al CP_1
Ma il non ha fornito tale prova e, anzi, è documentato in atti che le quote Parte_1
societarie sono state trasferite in favore di con l'atto pubblico per Persona_1
Notaio del 27.10.2010 (v. all. produzione attore), al prezzo di euro 45.000,00. Per_2
Nello specifico, quindi, posto che non è stata dimostrata la cessione di quote societarie nei confronti del convenuto, quest'ultimo non è tenuto ad eseguire il pagamento richiesto ex adverso, in virtù di quanto previsto dall'art. 1460 c.c. (cfr. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”).
Alla luce delle esposte motivazioni, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6