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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10/12/2025, alle ore 11,41 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. SIMARI FRANCESCO per la parte ricorrente e l'Avv.
NT RI per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Raffanti eccepisce la tardività e l'irrilevanza della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2019 depositati in allegato alle note autorizzate facendo presente che i redditi rilevanti nel caso di specie sono quelli relativi all'anno
2020. Si riporta alla propria memoria difensiva facendo presente che qui non viene in considerazione l'assenza o presenza del dolo del pensionato ma trattandosi di indebito reddituale viene in considerazione la possibilità per l'Istituto di recuperare gli indebiti una volta conosciuti i redditi secondo i tempi di cui all'art. 13 della L. 412/1991 e successive modifiche e integrazioni. L'avv. Simari rileva che la produzione oggi contestata è stata autorizzata dal Giudice e rleva altresì che la domanda di assegno sociale è stata presentata a gennaio 2020 e quindi il reddito a cui far riferimento era quello del 2019. Ribadisce che nel caso di specie non sussiste il dolo perché per giurisprudenza costante l'errore è dell' in quanto aveva CP_1 il potere di verificare i redditi del ricorrente. Si riporta ai propri atti.
1 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,51. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 225 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. SIMARI FRANCESCO
CONTRO
CP_1 rappresentato da Avv. NT RI
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 13.03.2024 Parte_1 deducendo che era titolare dal febbraio 2020 di pensione Cat.
AS. n. 04013498 di € 469,03 e che l' con comunicazione del CP_1
28/06/2023 ne aveva richiesto la restituzione per mancanza del relativo diritto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' aveva CP_1 richiesto la restituzione dell'importo di € 23.232,55 a titolo di somme indebitamente percepite dal ricorrente, con conseguente disapplicazione e dichiarazione di assoluta irripetibilità dell'indebito concernente il periodo dal
1.02.2020 al 31.01.2023 per un totale di € 23.232,55.
A sostegno della domanda parte ricorrente eccepiva la non tempestività della richiesta, la carenza e genericità della motivazione che non avrebbe permesso l'esercizio del diritto di difesa e l'irripetibilità delle somme erogate stante la sua buona fede.
Con comparsa di costituzione datata 14.05.2024 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto, ribadendo la legittimità della richiesta di restituzione degli importi percepiti dal ricorrente, avendo quest'ultimo agito con dolo. Sosteneva, infatti, parte resistente che nella domanda di assegno Pt_1 sociale aveva dichiarato di non essere titolare di alcun reddito quando invece era percettore di redditi superiori al limite previsto per il beneficio.
***
Come risulta dagli atti prodotto in giudizio ha Pt_1 presentato in data 15/01/2020 domanda volta ad ottenere l'assegno Sociale, dichiarando di non essere titolare di alcun reddito (v. sub doc. n. 1 memoria di costituzione).
La prestazione è stata riconosciuta dall' come da CP_1 comunicazione datata 21.04.2020 (sub doc. nr. 2 memoria di
3 costituzione), per un importo mensile di € 459,83, aumentato per la maggiorazione sociale, ad € 472,74.
Solo a seguito di presentazione, in data non indicata dalle parti, della documentazione fiscale da parte del ricorrente,
l' ha verificato che il predetto era titolare di redditi CP_1
(v. sub doc. nr. 4 del ricorso introduttivo) pari ad €
8274,00 per l'anno 2019 (730 2020), € 8687,00 per l'anno 2020
(730 2021), € 9887,00 per l'anno 2021 (730 2022), € 9820,00 per l'anno 2022 (730 2023).
Parte ricorrente ha replicato che al momento della presentazione della domanda di dell'assegno sociale era titolare di reddito compatibile con la percezione del beneficio.
Effettivamente dalla certificazione unica 2020 prodotta in giudizio su autorizzazione di questo giudice è emerso per l'anno 2019 un reddito di € 5595,27, inferiore alla soglia di sbarramento prevista dalla legge per tale annualità, ossia €
5977,79 annui.
Da rilevare, però, che per tale anno non risulta depositato e presentato il modello 730 e che, comunque, i redditi del 2019 non sono rilevanti in quanto deve aversi riguardo al reddito
(presunto) dell'anno in corso e, quindi, ai redditi 2020.
Parte ricorrente, in ogni caso, nel compilare la domanda di assegno sociale ha omesso di indicare anche il reddito inferiore risultante dalla certificazione unica, dichiarando di non essere percettore di alcun reddito.
L' ha invocato l'art. 13 della legge 30.12.1991 che ha CP_1 introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 52 di cui alla legge 88/1989.
Parte ricorrente ha replicato che non poteva farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 perché riguardante l'indebito assistenziale e non quello previdenziale;
che
4 l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali abilitava l'ente alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui era stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provasse che l'accipiens versasse in dolo, comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o aveva l'onere di conoscere;
che il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non era determinante della indebita percezione e non poteva costituire ragione di addebito della stessa qualora le situazioni ostative fossero note all'ente ovvero fossero conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla qualità di soggetto erogatore;
che i redditi dichiarati alla PA erano pienamente conosciuti e conoscibili dall' ai sensi dell'art. art. 15 d.l.78/2009 CP_1 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, nonché dall'art.13, d.l.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, mediante accesso al Casellario dell'Assistenza.
***
In tema di indebito assistenziale, e non previdenziale come sostenuto dall' (l'art. 13 comma 2 della legge CP_2
412/1991 dispone che l' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e non ai benefici assistenziali), si è affermata la completa ripetibilità ex art. 2033 c.c. soltanto nell'ipotesi di erogazione di prestazione in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.
Infatti, si è affermato un orientamento secondo il quale In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale
5 sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento: Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 24617 del 10/08/2022. Si legge in motivazione:
“Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo
è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo
è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte
Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021;
Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n.
1446 del 2008).”
Pare isolata l'affermazione che, in difetto di regole specifiche, l'indebito assistenziale vada assoggettato alla
6 disciplina generale dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022).
Con specifico riguardo all' indebita percezione dell'assegno sociale, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020:
In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
Nella sentenza si è valorizzato il precedente n. 31372/2019 in cui la S.C. ha affermato che il dolo non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza e la pronuncia n. 28771/2018, che ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
7 La S.C. ha anche “evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. CP_1
42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo CP_1 stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non
8 sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.”….
Nella fattispecie in esame l'erogazione illegittimamente corrisposta è dipesa non da un errore dell' ma dalla CP_2 condotta dell' accipiens che ha indicato nella domanda redditi pari a 0, mentre il ricorrente era ben consapevole di essere percettore di redditi, così come emergenti dalla CU relativa al 2019 e dai successi modelli 730.
Quanto alla circostanza che l' avrebbe potuto CP_1 autonomamente procurarsi le dichiarazioni fiscali e che, anzi, ad un certo punto (ma nessuna delle parti ha precisato la data) lo stesso ricorrente le ha inviate all'ente erogatore, si rileva che nel caso in esame non è venuto meno il requisito reddituale, posto che tale requisito non c'è mai stato;
che la domanda, indicante redditi pari a 0, era idonea a trarre in errore l'Istituto; che in effetti parte resistente avrebbe potuto riscontrare l'indebito prima;
che, tuttavia, la protrazione delle prestazioni indebite comunque non integra una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole.
Per quanto l' disponga di adeguati mezzi di indagine e di CP_1 controllo delle situazioni reddituali, ciò non può esimere il richiedente di una prestazione legata a limiti reddituali dall'onere di leale collaborazione, nella declinazione minima dell'indicazione del reddito effettivamente percepito nella domanda del beneficio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza, essendo il ricorrente titolare di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R.
30.05.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
9 diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Massa, 10/12/2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
10
NT RI per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Raffanti eccepisce la tardività e l'irrilevanza della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2019 depositati in allegato alle note autorizzate facendo presente che i redditi rilevanti nel caso di specie sono quelli relativi all'anno
2020. Si riporta alla propria memoria difensiva facendo presente che qui non viene in considerazione l'assenza o presenza del dolo del pensionato ma trattandosi di indebito reddituale viene in considerazione la possibilità per l'Istituto di recuperare gli indebiti una volta conosciuti i redditi secondo i tempi di cui all'art. 13 della L. 412/1991 e successive modifiche e integrazioni. L'avv. Simari rileva che la produzione oggi contestata è stata autorizzata dal Giudice e rleva altresì che la domanda di assegno sociale è stata presentata a gennaio 2020 e quindi il reddito a cui far riferimento era quello del 2019. Ribadisce che nel caso di specie non sussiste il dolo perché per giurisprudenza costante l'errore è dell' in quanto aveva CP_1 il potere di verificare i redditi del ricorrente. Si riporta ai propri atti.
1 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,51. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 225 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. SIMARI FRANCESCO
CONTRO
CP_1 rappresentato da Avv. NT RI
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 13.03.2024 Parte_1 deducendo che era titolare dal febbraio 2020 di pensione Cat.
AS. n. 04013498 di € 469,03 e che l' con comunicazione del CP_1
28/06/2023 ne aveva richiesto la restituzione per mancanza del relativo diritto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' aveva CP_1 richiesto la restituzione dell'importo di € 23.232,55 a titolo di somme indebitamente percepite dal ricorrente, con conseguente disapplicazione e dichiarazione di assoluta irripetibilità dell'indebito concernente il periodo dal
1.02.2020 al 31.01.2023 per un totale di € 23.232,55.
A sostegno della domanda parte ricorrente eccepiva la non tempestività della richiesta, la carenza e genericità della motivazione che non avrebbe permesso l'esercizio del diritto di difesa e l'irripetibilità delle somme erogate stante la sua buona fede.
Con comparsa di costituzione datata 14.05.2024 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto, ribadendo la legittimità della richiesta di restituzione degli importi percepiti dal ricorrente, avendo quest'ultimo agito con dolo. Sosteneva, infatti, parte resistente che nella domanda di assegno Pt_1 sociale aveva dichiarato di non essere titolare di alcun reddito quando invece era percettore di redditi superiori al limite previsto per il beneficio.
***
Come risulta dagli atti prodotto in giudizio ha Pt_1 presentato in data 15/01/2020 domanda volta ad ottenere l'assegno Sociale, dichiarando di non essere titolare di alcun reddito (v. sub doc. n. 1 memoria di costituzione).
La prestazione è stata riconosciuta dall' come da CP_1 comunicazione datata 21.04.2020 (sub doc. nr. 2 memoria di
3 costituzione), per un importo mensile di € 459,83, aumentato per la maggiorazione sociale, ad € 472,74.
Solo a seguito di presentazione, in data non indicata dalle parti, della documentazione fiscale da parte del ricorrente,
l' ha verificato che il predetto era titolare di redditi CP_1
(v. sub doc. nr. 4 del ricorso introduttivo) pari ad €
8274,00 per l'anno 2019 (730 2020), € 8687,00 per l'anno 2020
(730 2021), € 9887,00 per l'anno 2021 (730 2022), € 9820,00 per l'anno 2022 (730 2023).
Parte ricorrente ha replicato che al momento della presentazione della domanda di dell'assegno sociale era titolare di reddito compatibile con la percezione del beneficio.
Effettivamente dalla certificazione unica 2020 prodotta in giudizio su autorizzazione di questo giudice è emerso per l'anno 2019 un reddito di € 5595,27, inferiore alla soglia di sbarramento prevista dalla legge per tale annualità, ossia €
5977,79 annui.
Da rilevare, però, che per tale anno non risulta depositato e presentato il modello 730 e che, comunque, i redditi del 2019 non sono rilevanti in quanto deve aversi riguardo al reddito
(presunto) dell'anno in corso e, quindi, ai redditi 2020.
Parte ricorrente, in ogni caso, nel compilare la domanda di assegno sociale ha omesso di indicare anche il reddito inferiore risultante dalla certificazione unica, dichiarando di non essere percettore di alcun reddito.
L' ha invocato l'art. 13 della legge 30.12.1991 che ha CP_1 introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 52 di cui alla legge 88/1989.
Parte ricorrente ha replicato che non poteva farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 perché riguardante l'indebito assistenziale e non quello previdenziale;
che
4 l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali abilitava l'ente alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui era stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provasse che l'accipiens versasse in dolo, comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o aveva l'onere di conoscere;
che il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non era determinante della indebita percezione e non poteva costituire ragione di addebito della stessa qualora le situazioni ostative fossero note all'ente ovvero fossero conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla qualità di soggetto erogatore;
che i redditi dichiarati alla PA erano pienamente conosciuti e conoscibili dall' ai sensi dell'art. art. 15 d.l.78/2009 CP_1 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, nonché dall'art.13, d.l.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, mediante accesso al Casellario dell'Assistenza.
***
In tema di indebito assistenziale, e non previdenziale come sostenuto dall' (l'art. 13 comma 2 della legge CP_2
412/1991 dispone che l' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e non ai benefici assistenziali), si è affermata la completa ripetibilità ex art. 2033 c.c. soltanto nell'ipotesi di erogazione di prestazione in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.
Infatti, si è affermato un orientamento secondo il quale In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale
5 sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento: Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 24617 del 10/08/2022. Si legge in motivazione:
“Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo
è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo
è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte
Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021;
Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n.
1446 del 2008).”
Pare isolata l'affermazione che, in difetto di regole specifiche, l'indebito assistenziale vada assoggettato alla
6 disciplina generale dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022).
Con specifico riguardo all' indebita percezione dell'assegno sociale, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020:
In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
Nella sentenza si è valorizzato il precedente n. 31372/2019 in cui la S.C. ha affermato che il dolo non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza e la pronuncia n. 28771/2018, che ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
7 La S.C. ha anche “evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. CP_1
42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo CP_1 stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non
8 sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.”….
Nella fattispecie in esame l'erogazione illegittimamente corrisposta è dipesa non da un errore dell' ma dalla CP_2 condotta dell' accipiens che ha indicato nella domanda redditi pari a 0, mentre il ricorrente era ben consapevole di essere percettore di redditi, così come emergenti dalla CU relativa al 2019 e dai successi modelli 730.
Quanto alla circostanza che l' avrebbe potuto CP_1 autonomamente procurarsi le dichiarazioni fiscali e che, anzi, ad un certo punto (ma nessuna delle parti ha precisato la data) lo stesso ricorrente le ha inviate all'ente erogatore, si rileva che nel caso in esame non è venuto meno il requisito reddituale, posto che tale requisito non c'è mai stato;
che la domanda, indicante redditi pari a 0, era idonea a trarre in errore l'Istituto; che in effetti parte resistente avrebbe potuto riscontrare l'indebito prima;
che, tuttavia, la protrazione delle prestazioni indebite comunque non integra una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole.
Per quanto l' disponga di adeguati mezzi di indagine e di CP_1 controllo delle situazioni reddituali, ciò non può esimere il richiedente di una prestazione legata a limiti reddituali dall'onere di leale collaborazione, nella declinazione minima dell'indicazione del reddito effettivamente percepito nella domanda del beneficio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza, essendo il ricorrente titolare di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R.
30.05.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
9 diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Massa, 10/12/2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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