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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2187 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del e vertente TRA
(c.f.\p.i. Parte_1
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_1
Silvia Claroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tito Labieno n. 36 APPELLANTE E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Filippo Barbàra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Boncompagni n. 93 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18800/2020 emessa in data 29.12.2020;
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma, num 18800\2021 29 dicembre 2020, preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva della sentenza num. 12987\2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 23\26 giugno 2017 sino alla fine della esecuzione spontanea delle lavorazioni indicate nella medesima ma con le modalità deliberate ed avviate dal
già nel 2017. Ciò anche al fine di evitare nel prosieguo altre azioni Parte_1 arbitrarie e temerarie nei confronti del . In via principale, dichiarare Parte_1
1 inesistente l'inadempimento del nei confronti del sig. , in merito alla Parte_1 CP_1 esecuzione come precettata della sentenza num. 12987\2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 23\26 giugno 2017, per le motivazioni addotte in narrativa costituenti fatti modificativi del titolo sopravvenuti alla sua formazione . Per l'effetto, condannare il sig
per lite temeraria ex art 96 cpc e riconoscere a favore del condominio una CP_1 somma a titolo di ristoro equivalente ad euro 10.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e comunque riformare la sentenza di primo grado sulla quantificazione delle spese di lite conseguenti alla soccombenza considerando lo scaglione di valore della causa di opposizione nel quale è contenuto il valore indicato di euro 459,62.” Per l'appellata: “ Voglia l'Ecc.ma Corte Territoriale adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così pronunciarsi: - In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello interposto;
- Nel merito rigettare l'appello poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la Sentenza appellata;
- Condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a pagare in favore del sig. di sotto la somma di € 30.000, o nel maggiore o minore importo che sarà valutato congruo;
- Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, notificato in data in data 30.9.2021, il
[...]
ha impugnato la sentenza n. Parte_1
18800/20220 del Tribunale di Roma - emessa all'esito del giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. (r.g.n. 72956/2019) - che aveva respinto 1'opposizione al precetto, notificato in data 30.7.2019, con il quale aveva intimato al Controparte_1
di eseguire delle opere di manutenzione straordinaria indicate nella Parte_1 sentenza 12987/2017, come specificate analiticamente nella disposta C.T.U. a firma dell'Ing. a pag. 8 e 9 della relazione peritale e nel computo metrico di cui Per_1 all'allegato 5). Trattavasi, in dettaglio, di lavorazioni necessarie alla risoluzione di problemi di infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento del ( in concreto, con CP_1 la separazione delle vie di deflusso delle acque nere e piovane, realizzazione di una colonna secondaria di aerazione per le acque nere con connessione alla colonna principale in corrispondenza di ogni singola utenza. In punto spese, il Tribunale poneva il relativo onere secondo la soccombenza e condannava, altresì, il soccombente al pagamento dell'importo di € 1900 ai Parte_1 sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. A fondamento della decisione di rigetto il Tribunale ha così testualmente motivato:
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione
2 possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti avrebbe dovuto svolgersi. E' pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008). Pertanto, nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono, dunque, essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente, solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. (Sentenza 3240/2015 Tribunale di Roma) […]” Muovendo da tali premesse teoriche, il giudice di primo grado ha evidenziato che il aveva allegato di avere dato esecuzione già nel 2017 alla sentenza n. Parte_1
12987/2017 incaricando lo stesso CTU nominato e che “4 novembre 2019, terminati la redazione dei capitolati, le ispezioni e i sopralluoghi necessari, anche provveduto a dare incarico alle ditte con indicazione del massimale di spesa”. Secondo il Tribunale, tali allegazioni conterrebbero l'ammissione implicita, da parte del
, che alla data di notifica del precetto (30 luglio 2019) i lavori indicati nel Parte_1 titolo esecutivo non fossero neanche iniziati, con la conseguenza che la relativa obbligazione non poteva ritenersi estinta. Né poteva bastare al opporre di Parte_1 aver intrapreso la esecuzione con il conferimento, nel 2017, dell'incarico al medesimo CTU della causa di merito in quanto, la stessa nomina del medesimo CTU per la redazione dei capitolati, le ispezioni e i sopralluoghi necessari, “non aveva motivo di essere, in quanto le opere a farsi risultavano dettagliatamente descritte in sentenza e, quindi, alcuna ulteriore indagine andava fatta, ma, a quella data, occorreva solo dare incarico alla ditta per l'esecuzione dei lavori.” Non potevano trovare ingresso le argomentazioni del secondo cui, Parte_1 avendo conferito incarico al ctu della causa di merito, lo stesso poteva ritenersi adempiente Per tali ragioni la richiesta del opponente di nomina di CTU era stata Parte_1 ritenuta inammissibile in quanto tesa “ad accertare una nuova situazione di fatto, con la modifica dei lavori a farsi, che non l'accertamento degli eventuali lavori fatti, dopo la nomina della ditta, successiva alla notifica dell'atto di precetto”. Ogni modifica del titolo da eseguire avrebbe dovuto essere richiesta in sede di appello avverso la medesima sentenza titolo esecutivo e non in sede di opposizione a precetto, stante il limitato campo di cognizione del giudice dell'opposizione.
3 Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda dell'opposto di condanna del per Parte_1 lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c., avendone ritenute sussistenti tutte le condizioni richieste. Avverso la sentenza l'odierno appellante ha interposto appello, rassegnando le conclusioni sopra indicate. Con ordinanza del 17.2.2022 veniva dichiarata la inammissibilità della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e condannato l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 800,00. A fondamento del gravame, la parte formula otto censure assimilabili nel contenuto e tutte volte, in via di massima sintesi, a sostenere (al di là della testuale rubricazione dei motivi):
1) l'omesso accertamento da parte del primo giudice dei “fatti modificativi successivi alla formazione del titolo esecutivo, consistenti nella necessità di adottare una serie di misure per “modificare l'appalto” per renderlo idoneo a raggiungere lo scopo indicato dalla sentenza “eseguendo lavori parzialmente difformi per necessario adeguamento ad una situazione fattuale diversa;
viceversa, la pretesa azionata con il precetto era l'esecuzione proprio degli stessi lavori di cui alla sentenza;
2) la novità fattuale consisteva nel rinvenimento di una colonna di aereazione secondaria, la cui esistenza era stata esclusa dalla c.t.u. recepita nella sentenza del 2017 da eseguire;
3) a tal fine il si era attivato, subito dopo la sentenza, con la nomina Parte_1 dello stesso consulente nominato nel corso del giudicio Ing. così Per_1 dimostrando la propria intenzione di volere eseguire l'appalto; tuttavia, la attivazione di un cantiere, le ispezioni, i sopralluoghi, la redazione dei capitolati e i connessi passaggi burocratici richiedevano tempo di elaborazione ( pag. 11 ) che non poteva “essere considerato indizio di inadempimento”;
4) era illegittimo, per insufficiente motivazione, il rigetto della richiesta di consulenza tecnica formulata nel corso del giudizio, avendo il Tribunale errato nel definire generica la relativa istanza;
invero, l'appellante aveva depositato, con la seconda memoria istruttoria, “ i capitolati dell'Ing. le risultanze delle Per_1 indagini fatte con la videocamera all'interno dei condotto condominiali;
5) a riscontro di una tempestiva attivazione, la parte appellante allegava che, sempre con la seconda memoria istruttoria, era stato prodotto il verbale assembleare del 16.10.2017 che trattava, al punto uno dell'ordine del giorno: “…nomina tecnico per l'esecuzione sentenza 12987/2017 (reperire preventivi)…” e ,al punto due dell'ordine del giorno:” … affidamento incarico a ditta per esecuzione lavori come da sentenza…”. In merito al punto 1) dell'OdG l'Assemblea, dopo aver valutato diversi preventivi, così decideva:”… richiedere all'ing. un Per_1 ulteriore preventivo limitato solamente alla stesura del capitolato speciale d'appalto e la direzione lavori.…” ed in merito al punto due dell'OdG, dopo aver valutato alcuni preventivi così disponeva:”… le imprese interessate sono quelle
4 sopra indicate considerando il seguente ordine di assegnazione 1° Per_2
- 2° Con. Faro Srl -3° Genga Srl..” ; di tali delibere vie era la prova in
[...] atti che il fosse pienamente a conoscenza senza averle mai impugnate;
CP_1
6) aveva in definitiva errato il Tribunale nel non esercitare, dopo il precetto il proprio
“potere di cognizione” sui fatti modificativi sopravvenuti
7) era ingiusta la condanna per temerarietà della lite ex art. 96 comma 3 cpc per avere il CONDOMINIO di fatto ammesso di non aver provveduto ad ottemperare all'obbligo di fare richiesto con il precetto opposto;
8) il valore della lite andava individuato in € 459.62;
9) era infine ammissibile l'azione intrapresa - nonostante la avversaria eccezione contraria - trattandosi di opposizione ex art. 615 cpc
Ha resistito al gravame la parte appellata chiedendone il rigetto ed eccependo preliminarmente la “carenza di interesse ad agire” ex art. 100 cpc facendo rilevare che l'azione di opposizione all'atto, notificato il 30.07.2019 era stata promossa in data 11.11.2019 quando l'atto di precetto era ormai perento, essendo spirato il termine di 90 gg ex art. 481 cpc. Inoltre, ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc per avere questi a sua volta reiterato, nei confronti dello stesso , richiesta di condanna CP_1 per lite temeraria oltre che per la assoluta inconsistenza dei motivi di appello.
Il presente giudizio incorpora una opposizione a precetto per la esecuzione di obblighi di fare contenuti nella sentenza del Tribunale di Roma n. 12987/17 e precisamente alla esecuzione di lavori dettagliati alle pagg. 8 e 9 della relazione tecnica a firma del ctu Ing effettuata in giudizio. Per_1
Alla sentenza, pubblicata il 26.06.2017, avevano fatto seguito un primo atto di precetto notificato in data 19.03.2018 - al quale non faceva tuttavia seguito l'azione esecutiva ex art. 612 cpc - ed altro successivo notificato il 30.07.2019 ( e di cui è causa ) a cui faceva seguito la indizione dell'Assemblea condominiale del 4.11.2019. L'appellante sostiene che il titolo esecutivo vada caducato per la esistenza di fatti modificativi successivi: tali fatti sono stati indicati, nell'atto di citazione originario, nell'aver provveduto già nel 2017 con delibere a rilasciare incarico al ctu quale Per_1 direttore di lavori per la esecuzione delle opere;
tale prospettazione è stata successivamente emendata dalla parte nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 con la allegazione di un “fatto nuovo” rappresentato, in tesi, dalla scoperta di una nuova colonna di aereazione. L'intera impostazione – come ripresa in appello - è infondata. In primo luogo, va confermato il rigoroso giudizio del primo giudice laddove ha verificato che, alla data della notifica del precetto, i lavori oggetto dell'ordine ordine esecutivo non erano stati realizzati Quanto poi alla sopravvenienza di fatti nuovi alla formazione del titolo giudiziale, nei termini compendiati nei motivi di appello, questa non può dirsi questione azionabile in sede di opposizione all'esecuzione, dove solo la caducazione del titolo giudiziale per fatti
5 esterni ad esso - e non di certo vicende sopravvenute attinenti al merito della decisione, ormai indiscutibile - può minarne la efficacia ( quali, ad esempio, la riforma di una sentenza in sede di impugnazione, la revoca di un decreto ingiuntivo in sede di opposizione) Nel caso di specie, in cui la opposizione a precetto è stata proposta dopo la scadenza dei termini per impugnare, altro avrebbe dovuto essere il rimedio da esperire. Si rilevi, incidentalmente, come le difficoltà esecutive insorte nel corso della esecuzione trovano il loro rimedio tipico nell'azione prevista dall'art. 612 – 613 cpc, da esperire dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. Al rigetto dell'appello segue la liquidazione delle spese secondo soccombenza e tenendo conto del valore indeterminato medio della causa. Ritiene il Collegio come non ricorrano, nel presente giudizio, elementi tali da far rinvenire, nelle difese dell'appellante, scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, anche tenuto conto delle alterne vicende pre - processuali connotate dalla notificazione di vari atti di precetto . Al rigetto del gravame segue di dichiarare, a carico della parte appellante, la ricorrenza ex art. 13 comma 1 quater d.m. 30.05.2002 n. 115, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna il in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t. alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 10.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dello stesso appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.07.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
6
così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2187 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del e vertente TRA
(c.f.\p.i. Parte_1
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_1
Silvia Claroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tito Labieno n. 36 APPELLANTE E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Filippo Barbàra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Boncompagni n. 93 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18800/2020 emessa in data 29.12.2020;
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma, num 18800\2021 29 dicembre 2020, preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva della sentenza num. 12987\2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 23\26 giugno 2017 sino alla fine della esecuzione spontanea delle lavorazioni indicate nella medesima ma con le modalità deliberate ed avviate dal
già nel 2017. Ciò anche al fine di evitare nel prosieguo altre azioni Parte_1 arbitrarie e temerarie nei confronti del . In via principale, dichiarare Parte_1
1 inesistente l'inadempimento del nei confronti del sig. , in merito alla Parte_1 CP_1 esecuzione come precettata della sentenza num. 12987\2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 23\26 giugno 2017, per le motivazioni addotte in narrativa costituenti fatti modificativi del titolo sopravvenuti alla sua formazione . Per l'effetto, condannare il sig
per lite temeraria ex art 96 cpc e riconoscere a favore del condominio una CP_1 somma a titolo di ristoro equivalente ad euro 10.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e comunque riformare la sentenza di primo grado sulla quantificazione delle spese di lite conseguenti alla soccombenza considerando lo scaglione di valore della causa di opposizione nel quale è contenuto il valore indicato di euro 459,62.” Per l'appellata: “ Voglia l'Ecc.ma Corte Territoriale adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così pronunciarsi: - In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello interposto;
- Nel merito rigettare l'appello poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare la Sentenza appellata;
- Condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a pagare in favore del sig. di sotto la somma di € 30.000, o nel maggiore o minore importo che sarà valutato congruo;
- Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, notificato in data in data 30.9.2021, il
[...]
ha impugnato la sentenza n. Parte_1
18800/20220 del Tribunale di Roma - emessa all'esito del giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. (r.g.n. 72956/2019) - che aveva respinto 1'opposizione al precetto, notificato in data 30.7.2019, con il quale aveva intimato al Controparte_1
di eseguire delle opere di manutenzione straordinaria indicate nella Parte_1 sentenza 12987/2017, come specificate analiticamente nella disposta C.T.U. a firma dell'Ing. a pag. 8 e 9 della relazione peritale e nel computo metrico di cui Per_1 all'allegato 5). Trattavasi, in dettaglio, di lavorazioni necessarie alla risoluzione di problemi di infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento del ( in concreto, con CP_1 la separazione delle vie di deflusso delle acque nere e piovane, realizzazione di una colonna secondaria di aerazione per le acque nere con connessione alla colonna principale in corrispondenza di ogni singola utenza. In punto spese, il Tribunale poneva il relativo onere secondo la soccombenza e condannava, altresì, il soccombente al pagamento dell'importo di € 1900 ai Parte_1 sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. A fondamento della decisione di rigetto il Tribunale ha così testualmente motivato:
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione
2 possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti avrebbe dovuto svolgersi. E' pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008). Pertanto, nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono, dunque, essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente, solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. (Sentenza 3240/2015 Tribunale di Roma) […]” Muovendo da tali premesse teoriche, il giudice di primo grado ha evidenziato che il aveva allegato di avere dato esecuzione già nel 2017 alla sentenza n. Parte_1
12987/2017 incaricando lo stesso CTU nominato e che “4 novembre 2019, terminati la redazione dei capitolati, le ispezioni e i sopralluoghi necessari, anche provveduto a dare incarico alle ditte con indicazione del massimale di spesa”. Secondo il Tribunale, tali allegazioni conterrebbero l'ammissione implicita, da parte del
, che alla data di notifica del precetto (30 luglio 2019) i lavori indicati nel Parte_1 titolo esecutivo non fossero neanche iniziati, con la conseguenza che la relativa obbligazione non poteva ritenersi estinta. Né poteva bastare al opporre di Parte_1 aver intrapreso la esecuzione con il conferimento, nel 2017, dell'incarico al medesimo CTU della causa di merito in quanto, la stessa nomina del medesimo CTU per la redazione dei capitolati, le ispezioni e i sopralluoghi necessari, “non aveva motivo di essere, in quanto le opere a farsi risultavano dettagliatamente descritte in sentenza e, quindi, alcuna ulteriore indagine andava fatta, ma, a quella data, occorreva solo dare incarico alla ditta per l'esecuzione dei lavori.” Non potevano trovare ingresso le argomentazioni del secondo cui, Parte_1 avendo conferito incarico al ctu della causa di merito, lo stesso poteva ritenersi adempiente Per tali ragioni la richiesta del opponente di nomina di CTU era stata Parte_1 ritenuta inammissibile in quanto tesa “ad accertare una nuova situazione di fatto, con la modifica dei lavori a farsi, che non l'accertamento degli eventuali lavori fatti, dopo la nomina della ditta, successiva alla notifica dell'atto di precetto”. Ogni modifica del titolo da eseguire avrebbe dovuto essere richiesta in sede di appello avverso la medesima sentenza titolo esecutivo e non in sede di opposizione a precetto, stante il limitato campo di cognizione del giudice dell'opposizione.
3 Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda dell'opposto di condanna del per Parte_1 lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c., avendone ritenute sussistenti tutte le condizioni richieste. Avverso la sentenza l'odierno appellante ha interposto appello, rassegnando le conclusioni sopra indicate. Con ordinanza del 17.2.2022 veniva dichiarata la inammissibilità della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e condannato l'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 800,00. A fondamento del gravame, la parte formula otto censure assimilabili nel contenuto e tutte volte, in via di massima sintesi, a sostenere (al di là della testuale rubricazione dei motivi):
1) l'omesso accertamento da parte del primo giudice dei “fatti modificativi successivi alla formazione del titolo esecutivo, consistenti nella necessità di adottare una serie di misure per “modificare l'appalto” per renderlo idoneo a raggiungere lo scopo indicato dalla sentenza “eseguendo lavori parzialmente difformi per necessario adeguamento ad una situazione fattuale diversa;
viceversa, la pretesa azionata con il precetto era l'esecuzione proprio degli stessi lavori di cui alla sentenza;
2) la novità fattuale consisteva nel rinvenimento di una colonna di aereazione secondaria, la cui esistenza era stata esclusa dalla c.t.u. recepita nella sentenza del 2017 da eseguire;
3) a tal fine il si era attivato, subito dopo la sentenza, con la nomina Parte_1 dello stesso consulente nominato nel corso del giudicio Ing. così Per_1 dimostrando la propria intenzione di volere eseguire l'appalto; tuttavia, la attivazione di un cantiere, le ispezioni, i sopralluoghi, la redazione dei capitolati e i connessi passaggi burocratici richiedevano tempo di elaborazione ( pag. 11 ) che non poteva “essere considerato indizio di inadempimento”;
4) era illegittimo, per insufficiente motivazione, il rigetto della richiesta di consulenza tecnica formulata nel corso del giudizio, avendo il Tribunale errato nel definire generica la relativa istanza;
invero, l'appellante aveva depositato, con la seconda memoria istruttoria, “ i capitolati dell'Ing. le risultanze delle Per_1 indagini fatte con la videocamera all'interno dei condotto condominiali;
5) a riscontro di una tempestiva attivazione, la parte appellante allegava che, sempre con la seconda memoria istruttoria, era stato prodotto il verbale assembleare del 16.10.2017 che trattava, al punto uno dell'ordine del giorno: “…nomina tecnico per l'esecuzione sentenza 12987/2017 (reperire preventivi)…” e ,al punto due dell'ordine del giorno:” … affidamento incarico a ditta per esecuzione lavori come da sentenza…”. In merito al punto 1) dell'OdG l'Assemblea, dopo aver valutato diversi preventivi, così decideva:”… richiedere all'ing. un Per_1 ulteriore preventivo limitato solamente alla stesura del capitolato speciale d'appalto e la direzione lavori.…” ed in merito al punto due dell'OdG, dopo aver valutato alcuni preventivi così disponeva:”… le imprese interessate sono quelle
4 sopra indicate considerando il seguente ordine di assegnazione 1° Per_2
- 2° Con. Faro Srl -3° Genga Srl..” ; di tali delibere vie era la prova in
[...] atti che il fosse pienamente a conoscenza senza averle mai impugnate;
CP_1
6) aveva in definitiva errato il Tribunale nel non esercitare, dopo il precetto il proprio
“potere di cognizione” sui fatti modificativi sopravvenuti
7) era ingiusta la condanna per temerarietà della lite ex art. 96 comma 3 cpc per avere il CONDOMINIO di fatto ammesso di non aver provveduto ad ottemperare all'obbligo di fare richiesto con il precetto opposto;
8) il valore della lite andava individuato in € 459.62;
9) era infine ammissibile l'azione intrapresa - nonostante la avversaria eccezione contraria - trattandosi di opposizione ex art. 615 cpc
Ha resistito al gravame la parte appellata chiedendone il rigetto ed eccependo preliminarmente la “carenza di interesse ad agire” ex art. 100 cpc facendo rilevare che l'azione di opposizione all'atto, notificato il 30.07.2019 era stata promossa in data 11.11.2019 quando l'atto di precetto era ormai perento, essendo spirato il termine di 90 gg ex art. 481 cpc. Inoltre, ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc per avere questi a sua volta reiterato, nei confronti dello stesso , richiesta di condanna CP_1 per lite temeraria oltre che per la assoluta inconsistenza dei motivi di appello.
Il presente giudizio incorpora una opposizione a precetto per la esecuzione di obblighi di fare contenuti nella sentenza del Tribunale di Roma n. 12987/17 e precisamente alla esecuzione di lavori dettagliati alle pagg. 8 e 9 della relazione tecnica a firma del ctu Ing effettuata in giudizio. Per_1
Alla sentenza, pubblicata il 26.06.2017, avevano fatto seguito un primo atto di precetto notificato in data 19.03.2018 - al quale non faceva tuttavia seguito l'azione esecutiva ex art. 612 cpc - ed altro successivo notificato il 30.07.2019 ( e di cui è causa ) a cui faceva seguito la indizione dell'Assemblea condominiale del 4.11.2019. L'appellante sostiene che il titolo esecutivo vada caducato per la esistenza di fatti modificativi successivi: tali fatti sono stati indicati, nell'atto di citazione originario, nell'aver provveduto già nel 2017 con delibere a rilasciare incarico al ctu quale Per_1 direttore di lavori per la esecuzione delle opere;
tale prospettazione è stata successivamente emendata dalla parte nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 con la allegazione di un “fatto nuovo” rappresentato, in tesi, dalla scoperta di una nuova colonna di aereazione. L'intera impostazione – come ripresa in appello - è infondata. In primo luogo, va confermato il rigoroso giudizio del primo giudice laddove ha verificato che, alla data della notifica del precetto, i lavori oggetto dell'ordine ordine esecutivo non erano stati realizzati Quanto poi alla sopravvenienza di fatti nuovi alla formazione del titolo giudiziale, nei termini compendiati nei motivi di appello, questa non può dirsi questione azionabile in sede di opposizione all'esecuzione, dove solo la caducazione del titolo giudiziale per fatti
5 esterni ad esso - e non di certo vicende sopravvenute attinenti al merito della decisione, ormai indiscutibile - può minarne la efficacia ( quali, ad esempio, la riforma di una sentenza in sede di impugnazione, la revoca di un decreto ingiuntivo in sede di opposizione) Nel caso di specie, in cui la opposizione a precetto è stata proposta dopo la scadenza dei termini per impugnare, altro avrebbe dovuto essere il rimedio da esperire. Si rilevi, incidentalmente, come le difficoltà esecutive insorte nel corso della esecuzione trovano il loro rimedio tipico nell'azione prevista dall'art. 612 – 613 cpc, da esperire dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. Al rigetto dell'appello segue la liquidazione delle spese secondo soccombenza e tenendo conto del valore indeterminato medio della causa. Ritiene il Collegio come non ricorrano, nel presente giudizio, elementi tali da far rinvenire, nelle difese dell'appellante, scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, anche tenuto conto delle alterne vicende pre - processuali connotate dalla notificazione di vari atti di precetto . Al rigetto del gravame segue di dichiarare, a carico della parte appellante, la ricorrenza ex art. 13 comma 1 quater d.m. 30.05.2002 n. 115, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna il in Controparte_2 persona dell'amministratore p.t. alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 10.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dello stesso appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.07.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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