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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4681 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
03.06.2025,
TRA
nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE l'08/10/1976, Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. CURTO EUPREPIO, (C.F. CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Francavilla C.F._2
Fontana alla via Municipio n. 11, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. DE NUZZO PIETRANTONIO (C.F.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Oria (BR) alla Via Roma 6, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: per le parti come note di udienza a trattazione scritta del 03.06.2025 e con visto del
P.M. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/10/2024, ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 02/03/2011 con e che dalla loro unione non erano nati figli, pertanto Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale giudiziale dal coniuge, nulla disporre in merito ad eventuali condizioni patrimoniali.
Con comparsa di costituzione del 20.03.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda separazione, deducendo che ormai da diversi anni i coniugi vivevano in uno stato di separazione di fatto;
nessuna richiesta economica veniva formulata.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza dell' 01.04.2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio ai fini del bonario componimento.
All'udienza a trattazione scritta del 03.06.2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi, in assenza di ulteriori pronunce accessorie;
il giudizio dovrà proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente formulata ex art. 473-bis.49 c.p.c.. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che la domanda di emissione di sentenza di separazione, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta. Il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi emerge chiaramente dal vano esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione e dalle dichiarazioni delle parti e dal fatto che non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo.
Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro convivenza coniugale rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del loro rapporto coniugale. Il Tribunale può quindi emettere sentenza immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di separazione, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio in merito alla pronuncia di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente dal ricorrente alla quale parte resistente si è associata.
La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , sopra generalizzati, con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del P.M. in sede, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi , nato nella REPUBBLICA Parte_1
POPOLARE CINESE il 08/10/1976 e , nata a [...] il [...] Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Crispiano il 02/03/2011 trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Crispiano dell'anno 2011, n. 2, parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 4681 /2024 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4681 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
03.06.2025
TRA
nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE l'08/10/1976, Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. CURTO EUPREPIO, (C.F. CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Francavilla C.F._2
Fontana alla via Municipio n. 11, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. DE NUZZO PIETRANTONIO (C.F.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Oria (BR) alla Via Roma 6, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
avente ad oggetto “Separazione giudiziale e divorzio”.
********* Rilevato che con odierna sentenza definitiva è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e e che la causa deve continuare per la pronuncia sulla Parte_1 Controparte_1 domanda di divorzio proposta contestualmente dal ricorrente ex art. 473-bis.49 c.p.c.,
rimette le parti dinanzi al Giudice Relatore all'udienza del 01.07.2026 ore 9.30 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4681 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
03.06.2025,
TRA
nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE l'08/10/1976, Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. CURTO EUPREPIO, (C.F. CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Francavilla C.F._2
Fontana alla via Municipio n. 11, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. DE NUZZO PIETRANTONIO (C.F.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Oria (BR) alla Via Roma 6, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: per le parti come note di udienza a trattazione scritta del 03.06.2025 e con visto del
P.M. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/10/2024, ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 02/03/2011 con e che dalla loro unione non erano nati figli, pertanto Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale giudiziale dal coniuge, nulla disporre in merito ad eventuali condizioni patrimoniali.
Con comparsa di costituzione del 20.03.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda separazione, deducendo che ormai da diversi anni i coniugi vivevano in uno stato di separazione di fatto;
nessuna richiesta economica veniva formulata.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza dell' 01.04.2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio ai fini del bonario componimento.
All'udienza a trattazione scritta del 03.06.2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi, in assenza di ulteriori pronunce accessorie;
il giudizio dovrà proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente formulata ex art. 473-bis.49 c.p.c.. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che la domanda di emissione di sentenza di separazione, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta. Il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi emerge chiaramente dal vano esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione e dalle dichiarazioni delle parti e dal fatto che non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo.
Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro convivenza coniugale rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del loro rapporto coniugale. Il Tribunale può quindi emettere sentenza immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di separazione, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio in merito alla pronuncia di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente dal ricorrente alla quale parte resistente si è associata.
La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , sopra generalizzati, con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del P.M. in sede, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi , nato nella REPUBBLICA Parte_1
POPOLARE CINESE il 08/10/1976 e , nata a [...] il [...] Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Crispiano il 02/03/2011 trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Crispiano dell'anno 2011, n. 2, parte I;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 4681 /2024 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4681 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
03.06.2025
TRA
nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE l'08/10/1976, Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. CURTO EUPREPIO, (C.F. CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Francavilla C.F._2
Fontana alla via Municipio n. 11, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. DE NUZZO PIETRANTONIO (C.F.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Oria (BR) alla Via Roma 6, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
avente ad oggetto “Separazione giudiziale e divorzio”.
********* Rilevato che con odierna sentenza definitiva è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e e che la causa deve continuare per la pronuncia sulla Parte_1 Controparte_1 domanda di divorzio proposta contestualmente dal ricorrente ex art. 473-bis.49 c.p.c.,
rimette le parti dinanzi al Giudice Relatore all'udienza del 01.07.2026 ore 9.30 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente