Rigetto
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04573/2025REG.PROV.COLL.
N. 04020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'IA AG (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Udito l'avvocato dello Stato Vincenzina Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il decreto emesso dal Ministero della Difesa n. 0547068 del 22.9.2022, notificato il 5.10.2022, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’Appuntato Scelto Q.S. CC in s.p. -OMISSIS- avverso la scheda valutativa n. 53, relativa al periodo di servizio 18 marzo 2021–17 marzo 2022 svolto presso il Nucleo CC della Banca d’Italia di Forlì.
2. Per una migliore comprensione della vicenda - sulla base della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate - si riporta quanto segue.
2.1. L’App. Sc. Q.S. -OMISSIS- è carabiniere dal 5.9.1994; dopo aver prestato servizio presso la Stazione Carabinieri -OMISSIS- nel periodo 22.9.2011- 28.2.2016, e dopo aver prestato servizio presso il Comando CO Carabinieri di Forlì, N.O.R.M.- Aliquota Radiomobile per il periodo 29.2.2016 – 6.10.2017, lo stesso è stato nuovamente assegnato al Comando Stazione Carabinieri -OMISSIS- di Forlì a far data dal 7.10.2017; nei giudizi contenuti nel provvedimento di trasferimento, si esprimeva anche apprezzamento per il profilo professionale e per l’anzianità di grado e di servizio del graduato, ritenuto idoneo per l’incarico proposto, trattandosi di militare profondo conoscitore della realtà locale, per avervi già prestato servizio in passato.
2.2. Durante la permanenza presso i Comandi ai quali egli è stato di volta in volta destinato, il suo rendimento è stato valutato come positivo così come risulta anche dalla motivazione con la quale veniva disposto il suo trasferimento presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-; nonché come si deduce dalla scheda valutativa n. 44 del 18.07.2017, la quale riporta il giudizio di “superiore alla media”.
2.3. In data 30.4.2022 è stata notificata al -OMISSIS- la scheda valutativa n. d’ordine 53 laddove il compilatore, in presenza di situazione che lo avrebbe dovuto condurre all’astensione, modificava (abbassandole) alcune voci con giudizio conclusivo “nella media”; avverso tale documento il -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico (datato 26.5.2022) contestando la ricostruzione del giudizio operata dal compilatore sia con riferimento alle voci modificate e al giudizio conclusivo, sia con riferimento alla violazione dell’obbligo di astensione del compilatore (obbligo, peraltro, ancor più necessario in assenza del giudizio di revisione); tuttavia l’amministrazione, con il decreto di causa, ha rigettato il ricorso gerarchico motivando in ordine alla correttezza del giudizio del compilatore ed all’assenza di situazioni che avrebbero dovuto condurre il compilatore all’astensione.
3. Avverso tale ultimo provvedimento l’appuntato ha proposto ricorso al T.a.r. per l’IA AG, articolando i seguenti motivi:
I- Violazione di legge sub specie art. 690 d.p.r. 690/10. violazione di legge sub specie articolo 3 dpr 213/02. Violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore e dell’art. 97 della costituzione, nonchè dei principi dell’ordinamento. Eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei presupposti.
II- Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria - eccesso di potere per motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria – irragionevolezza – istruttoria insufficiente – travisamento dei fatti.
3.1. L’Amministrazione intimata si costituiva e resisteva al ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata (TAR IA-AG, n. 606 del 23/10/2023) il primo giudice:
a) ha rigettato il ricorso;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4.1. A fondamento della decisione il T.a.r. poneva i seguenti argomenti:
i) nella specie non ricorreva alcuna delle tassative ipotesi di incompatibilità del redattore Luogotenente -OMISSIS- ai sensi del comma 1 dell’art. 690 del d.P.R. n. 90 del 2010; neppure sussistevano i presupposti per ritenere comunque integrata una situazione tale da imporre, in base al generale principio di imparzialità, comunque applicabile anche nell’ordinamento militare, un dovere di astensione;
ii) neppure ricorreva alcuna erroneità e illogicità della valutazione, in contrasto con i precedenti (migliori) giudizi, né difetto di motivazione;
iii) la particolarità in fatto della vicenda, giustificava la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. Avverso tale pronuncia, l’appuntato -OMISSIS- ha interposto appello, affidandolo a due motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
5.1. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 690/2010 c.o.m.; violazione e/o errata applicazione dell’articolo 3 dpr 213/2002; violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore; violazione dei principi generali in materia di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
5.2. Violazione dell’articolo 3 l. 241/1990, motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria. eccesso di potere per motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria; irragionevolezza; istruttoria insufficiente; travisamento dei presupposti.
6. Si è costituito il Ministero intimato, unitamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per contrastare l’appello, anche in maniera analitica mediante produzione di successiva memoria.
7. Sulle difese e conclusioni in atti, all’esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo vengono riproposte le censure del primo grado in relazione alla ricorrenza, nella specie, di un preteso dovere di astensione.
9.1. In punto di fatto occorre evidenziare che tale evenienza viene sostenuta, dalla difesa appellante, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti: il superiore/compilatore del rapporto informativo (Luogotenente -OMISSIS-) avrebbe dovuto astenersi dal formulare il suddetto giudizio n. 53, redatto in data 30.4.2022, in considerazione della grave situazione di conflittualità (e, quindi, della mancanza di serenità nel giudizio) venutasi a creare in conseguenza dell’episodio accaduto il 25.3.2022 che ha portato alla contestazione e conseguente deferimento del ricorrente all’Autorità Giudiziaria di una condotta del -OMISSIS- relativa alla modalità di custodia dell’arma lunga; attività che il valutato attribuisce al compilatore Luogotenente -OMISSIS-, che hanno poi indotto l’odierno appellante ad avanzare istanza di trasferimento evidenziando l’anomala situazione venutasi a creare nella sede di servizio, esitata nel trasferimento per incompatibilità in data 14.9.2022.
9.2. Al riguardo, risulta evidente in causa che, nella fattispecie in esame, non ricorra alcuna delle specifiche ipotesi di incompatibilità, rispetto alla redazione dei documenti caratteristici dei militari, espressamente contemplate nell’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010. E quindi, come già condivisibilmente affermato, anche di recente, da questo Consiglio (si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 3389 del 2025), nella specie non può ravvisarsi incompatibilità del valutatore, né ricorrono effetti invalidanti sulla legittimità della scheda valutativa, attesa la natura tassativa delle ipotesi elencate nell’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010; peraltro, nemmeno “la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa fa venir meno il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto” (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 590 del 2024 e n. 2018 del 2020; paragrafo 14 della circolare del 23 dicembre 2008, ove si precisa che “l’istituto dell’astensione non può essere applicato automaticamente in presenza di determinate condizioni, né tanto meno invocato a priori dal valutando, ma più correttamente deve ritenersi “facoltà” riconosciuta alle autorità valutatrici”). E comunque, il valutando non può invocare l’istituto dell’astensione per sottrarsi alla valutazione del superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti (Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024).
9.3. Non ignora il Collegio che il deterioramento dei rapporti tra superiore e subordinato oggetto di valutazione, adombrato -come detto- dall’odierno ricorrente, potrebbe astrattamente supportare, laddove integrante impossibilità di “esprimere un giudizio obiettivo”, un obbligo di astensione dal giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 689, comma 2, dello stesso decreto n. 90/2010.
Del pari, sono noti alcuni arresti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6800 del 2024) secondo cui, anche sulla base del disposto di cui all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, un generale obbligo di astensione viene fondato sull’esigenza del pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione, tale da non tollerare alcun tipo di compressione (cfr., Cons. Stato, sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5239). In concreto, tuttavia, tali arresti giurisprudenziali si fondano sulla sicura ricorrenza di fattori o indici oggettivi che, anche secondo la comune esperienza, portino a ritenere chiaramente dimostrato che il giudizio espresso non possa essere sereno, in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il dovere di valutare oggettivamente il rendimento e le caratteristiche personali del valutato. Ed infatti, viene costantemente sottolineato che, nella concreta individuazione di queste ultime fattispecie, occorre tenere in particolare considerazione l’esigenza - reiteratamente richiamata dalla giurisprudenza- di evitare che dell’istituto dell’astensione possa farsi un uso strumentale, al fine di impedire al militare di sottrarsi al giudizio di un superiore allo stesso non gradito o con il quale non vi sia cordialità di rapporti; tanto comporta che non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici e alla gestione delle attività amministrative. Deve, in buona sostanza, trattarsi di conflitti che superino chiaramente l’ordinaria contrapposizione di opinioni o di sensibilità e metodi di lavoro, fisiologicamente presenti, specie negli ambienti sottoposti a gerarchia e disciplina militare.
Ciò posto, nella specie, come già evidenziato dal primo giudice, e come meglio si dirà in seguito, non solo l’atto valutativo non presenta evidenti illogicità di giudizio, ma, addirittura, neppure risulta dimostrata, nel momento in cui è stata redatta la scheda n. 53, la ricorrenza di elementi chiaramente indicativi di una preconcetta avversione o inimicizia grave del valutatore nei confronti dell’interessato.
Infatti, dalla disamina degli atti prodotti dall’originario ricorrente (cfr., in particolare, l’istanza di conferimento rivolta al CO di CO in data 25.3.2022, l’istanza alla sede di Forlì della Banca d’Italia del 28.3.2022, ecc.), nonché dalle difese dell’amministrazione, emerge che il deferimento del -OMISSIS- all’Autorità Competente per i fatti del 25.3.2022 (aspetto sul quale la difesa del -OMISSIS- incentra le proprie contestazioni) non sia stato effettuato dal compilatore-OMISSIS-, ma dal CO di CO, poi astenutosi dal giudizio di revisione; difetta, inoltre, dimostrazione, attesa anche la posteriorità della gran parte dei contrasti che hanno riguardato il Comando di specie rispetto al momento di redazione della scheda n. 53, della consapevolezza, in capo al valutatore -OMISSIS- (CO di Nucleo), nel momento in cui ha redatto tale scheda, di tutte le vicende solo successivamente segnalate dal -OMISSIS-, per giunta, direttamente al CO di CO (saltando quindi il superiore diretto Luogotenente -OMISSIS-).
Risulta comunque accertato che i rilievi che hanno portato alla denuncia penale del -OMISSIS- per i fatti del 25.3.2022 (da cui ha preso poi avvio un procedimento penale per violata consegna) sono stati fatti dal CO di CO (a seguito di diretta ispezione), e non dal CO di Nucleo; è del tutto verosimile che quest’ultimo sia venuto a sapere della cosa (come traspare anche dal contenuto della successiva scheda valutativa n. 54, dove si menzionano violazioni gravi in materia di custodia delle armi), ma la circostanza è priva di rilevanza in causa, atteso che non vi è alcuna prova che le contestazioni siano partite da iniziative dello -OMISSIS-; neppure vi è dimostrazione della sussistenza di un qualche precedente e consolidato rancore del valutatore verso il valutato, né di dissapori personali, né del fatto che le segnalazioni sindacali effettuate dal -OMISSIS- fossero dirette avverso situazioni direttamente dipendenti dallo -OMISSIS-.
Inoltre, come detto, la presentazione della denuncia di cui alla comunicazione del -OMISSIS-, al CO di CO, del 27.8.2012, è successiva alla redazione della scheda di causa, al pari della richiesta di astensione dello -OMISSIS- (inoltrata il 19.9.2022 alla gerarchia, ma non al CO del Nucleo) rispetto agli ulteriori atti valutativi.
Peraltro, nella relazione fatta dal compilatore in relazione al successivo Rapporto n. 54, si evidenzia che anche quest’ultimo (dell’ottobre 2022) è stato redatto senza previa conoscenza dell’esistenza di denunce del -OMISSIS-, notizia solo successivamente acquisita; del pari è a dirsi delle segnalazioni che il -OMISSIS-, nella qualità di rappresentante sindacale, ha inoltrato al Comando di CO segnalando presunte carenze inerenti il benessere del personale.
In definitiva, a fronte del compimento, da parte dello -OMISSIS-, di un atto valutativo rientrante nei propri doveri d’ufficio, privo di aspetti che palesino preconcetta ostilità o manifesta illogicità, nella specie non può comunque ravvisarsi la ricorrenza di alcun obbligo di astensione rispetto alla redazione della scheda in questione.
10. Anche per il secondo motivo di appello, relativo alla erroneità e illogicità della motivazione della valutazione di cui al rapporto informativo n. 53, nonché al preteso eccesso di potere per il contrasto con i precedenti (ottimi) giudizi, le censure non colgono nel segno.
Al riguardo, debbono richiamarsi in primo luogo le condivise affermazioni della giurisprudenza di questa Sezione (cfr., sentenza del 14 febbraio 2025, n. 1243), secondo cui, in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, il giudizio formulato dai superiori gerarchici con la scheda valutativa di cui all'articolo 1025 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) è congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna delle voci delle qualità considerate; il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabiliti dal decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (regolamento attuativo del codice dell'ordinamento militare) è, per ciò solo, adeguatamente motivato a mente dell’art. 1022, comma 2, c.m.; invero, la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche.
Indubbia in giurisprudenza, inoltre, è la natura discrezionale delle schede di valutazione e dei rapporti informativi, tesi a focalizzare il rendimento complessivo del militare riguardo ad un dato periodo di riferimento, sicchè le valutazioni periodiche ad essa sottese sono autonome e indipendenti le une dalle altre, dovendo limitarsi a riscontrare il livello del servizio in un determinato arco temporale; a tale proposito, si è in giurisprudenza affermato che le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, ben possono subire variazioni, anche dipendenti dalla specificità delle funzioni che possono variare o dalla complessità, ripetitività, difficoltà della mansioni affidate.
Sotto altro profilo, viene costantemente affermato in giurisprudenza che il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare, formulato dai superiori gerarchici nei documenti valutativi, ha comunque natura soggettiva e ampiamente opinabile, in quanto affidato a giudizi di valore, apprezzamenti personali, come tali legittimamente soggettivi, che possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale solo in caso di palese esistenza di elementi sintomatici dell'eccesso di potere, laddove cioè ricorrano, ictu oculi , evidente contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa, contrasto con fatti oggettivi, manifesta abnormità, palese arbitrarietà e illogicità ovvero macroscopico travisamento dei presupposti di fatto.
Ciò posto, deve convenirsi con il primo giudice circa l’assenza, nella specie, di evidenti e palesi profili di illogicità e/o irragionevolezza, tali da inficiare il giudizio espresso. Se il rapporto informativo impugnato (il n. 53) evidenzia, oggettivamente, un tendenziale peggioramento della condotta mantenuta dal valutato, tale valutazione non risulta affetta dai vizi dedotti in ricorso, sia sotto il profilo motivazionale che di ragionevolezza; né appare rilevante, ai fini di una asserita illegittimità, la circostanza che in precedenti valutazioni –peraltro relative a periodi assai risalenti nel tempo (come è per la scheda valutativa n. 44 inerente il periodo 29.2.2016-28.2.2017 e la scheda n. 43, per il periodo 7.6.2016-28.2.2016)– il ricorrente avesse ottenuto un giudizio complessivamente superiore, atteso che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata, ciascun periodo di riferimento è del tutto autonomo rispetto agli altri, sia precedenti che successivi, in quanto lo scopo della scheda è proprio quello di dare conto del rendimento dell’interessato in quello specifico arco temporale.
Peraltro, proprio la novità e diversità (rispetto ai periodi precedenti) dell’attività svolta dal nucleo C.C. Banca d’Italia rispetto alla normale attività dei reparti dell’Arma dei Carabinieri costituisce elemento che rafforza (e non diminuisce) la possibilità di un rendimento in servizio (e, quindi, di un giudizio) inferiore rispetto al passato, proprio in considerazione della diversità delle attività prestate.
11. L’appello va dunque integralmente rigettato.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Ministero della difesa, liquidate in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.