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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9035 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 40279 2024 RG
FRA
Avv. MURATORI FRANCO Parte_1
E
Avv. DI NUZZO ROBERTO Controparte_1
Avv. MARIA PIA TETI CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha agito CP_ convenendo in giudizio l' e la evidenziando che Controparte_3 in data 22.10.2024 le era stata notificata intimazione di pagamento, a cura della
[...]
Cont
, e di aver intenzione di contestare la legittimità dell' Controparte_1 contenuto in tale intimazione n. 397 2019 0012222322 000, emesso a titolo di omesso versamento di contributi IVS oltre accessori, relativi all'annualità 2019, per quanto di competenza del giudice del lavoro e della previdenza.
Ha chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti a questa presupposti, non notificati o notificati illegittimamente “senza chiedere alcun accertamento negativo del credito contributivo”; ha eccepito la decadenza, la prescrizione estintiva e la carenza di motivazione. Sia che l' si sono costituiti resistendo alla Controparte_1 CP_2 domanda, sotto ogni profilo.
Alla odierna udienza quindi il processo è stato deciso sulla base della seguente coincisa ma assorbente motivazione.
Il ricorso, depositato in data 5.11.2024, è tempestivo rispetto alla notifica della intimazione del 22.10.2024, ma infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
Va precisato in via preliminare che, a prescindere dalle precisazioni sul punto di cui al ricorso, viene in rilievo, per quanto di competenza, una opposizione concernente il merito della pretesa previdenziale ( ), ovvero l'accertamento negativo di tale credito CP_2
e la censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti ha natura di opposizione all'esecuzione, che altro non è se non e un tipo di azione di accertamento negativo del credito (v., tra le altre, Cass., 19.6.2019, n. 16425). Cont L' , peraltro, ha provato che l' è stato ritualmente notificato, notifica CP_5
CP_ avvenuta in data 21.9.2019, a mani proprie (v. all. dal quale risulta il numero della Cont raccomandata 68962544759-2 riferito all' di cui è processo parimenti allegato), mentre in prima udienza (con argomentazioni ribadite anche nelle ultime note) la difesa di parte ricorrente ha eccepito la non conformità all'originale dei documenti prodotti
“dalle parti resistenti” in copia, con dichiarazione del seguente tenore:
“quanto alla notifica dell'AdA si disconoscono gli atti collegati e presupposti allo stesso, ex art. 2719 C.c. e artt. 22 e segg del D.Lgs, 82/2005, in quanto la documentazione prodotta dalle resistenti è in copia fotostatica priva di attestazione di conformità agli originali di cui si nega l'esistenza… e per l'effetto chiede che venga dichiarata la inutilizzabilità della notifica”.
Orbene, posto che non ha depositato che l'intimazione di pagamento CP_1 ritualmente e tempestivamente impugnata, si deve ritenere che tale disconoscimento sia CP_ rivolto alla notifica dell'AdA da parte dell' unico atto contenuto nella intimazione concernente poste contributive (siccome ricadente nella competenza del giudice del lavoro e della previdenza).
Giova ribadire, di poi, quanto agli atti originariamente analogici prodotti in copia fotostatica, il principio secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez. V,
5 luglio 2021, n. 18901; Cass., Sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass., Sez. VI, 13 giugno
2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476).
Il ricorrente, nelle note conclusionali, afferma di contro che:
“Per giurisprudenza costante, la negazione dell'esistenza degli originali esonera la parte che eccepisca l'inesistenza dall'onere di disconoscimento in senso stretto, essendo tale contestazione sufficiente ai fini di un corretto disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c.” con la conseguenza che, in assenza di produzione dell'originale, la copia sarebbe inutilizzabile.
Tale assunto, tuttavia, per quanto fondato su diversi precedenti (Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2023, n. 4988; Cass., Sez. VI, 29 novembre 2022, n. 35049; Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 28698; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13323; Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3126; Cass., Sez. VI, 8 settembre 2021, n. 24207; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21054, Cass., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7775), non è condivisibile, né in relazione alle premesse, né in relazione alle conclusioni.
Per come ricorda la S. Corte nella ordinanza n. 24029/2024:
“Tale orientamento fa leva su un passaggio motivazionale di Cass., n. 7775/2014, cit., in cui – ribadito il principio che la contestazione di conformità all'originale di un documento prodotto in copia debba essere specificamente agganciata (ai fini di ammissibilità della contestazione) agli elementi di fatto che contraddistinguerebbero la distonia della copia prodotta rispetto all'originale (cancellazioni, abrasioni, etc.) – si statuisce che la contestazione debba ritenersi specifica negli stessi termini («ovvero») anche nel caso in cui «si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (Cass., n. 7775/2014, cit.; ripreso anche da Cass., Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40750). Quest'ultimo inciso appare … … non condivisibile e non correlabile alla contestazione di conformità «tradizionale», quanto ai relativi presupposti. Il disconoscimento di conformità di una copia all'originale presuppone che la copia prodotta sia difforme da un originale non prodotto. L'esistenza di un originale (non prodotto) è, pertanto, il presupposto perché venga disconosciuta l'efficacia probatoria della copia prodotta, rispetto al cui originale il ricorrente deduce specificamente elementi in fatto tali da escludere che la copia prodotta possa definirsi a esso conforme. Ed è questo il presupposto in base al quale questa Corte richiede la specificità della contestazione: esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologia del documento prodotto in copia (abrasioni, cancellazioni e altro), tali da escludere che la copia prodotta possa considerarsi conforme all'originale non prodotto.
8. La specificità della contestazione di conformità si appunta, pertanto, sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia e sulla conseguente allegazione che i fatti rappresentati dalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quelli reali, ovvero che i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia non possono né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati nel documento originale, supposto esistente. L'art. 2719 cod. civ. ha per presupposto che vi sia un documento riproduttivo (copia) di un altro documento (originale) e comporta, in caso di mancato disconoscimento di conformità della copia all'originale, la traslazione dell'efficacia probatoria dell'originale sulla copia prodotta.
9. Viceversa, ove si escluda l'esistenza dell'originale, non vi sarebbe in tesi la possibilità di operare una comparazione, posto che (come osservatosi in dottrina) la mancanza dell'originale farebbe cadere il necessario termine di comparazione al quale agganciare le difformità tali da escludere l'equipollente efficacia probatoria della copia all'originale. Sotto questo profilo, la contestazione circa l'esistenza di un originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non può fondare la specificità della contestazione di conformità richiesta da questa Corte. 10. Analogamente, l'assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione appare distonico anche rispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità. Questa Corte afferma costantemente che – diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria;
in questi casi il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (Cass., Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19813). 11. Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento, ha pertanto una efficacia diversa e sin anche minore rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12737; Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; conf., Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794). 12. La contestazione di conformità innesca, pertanto, il poteredovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa dei fatti ivi indicati;
la contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l'esistenza di un originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbe predicabile neanche in tesi e non sarebbe accertabile aliunde. In assenza di un originale, non potrebbe tout court valutarsi a fini probatori la copia prodotta, ancorchè ricorrendo ad altri mezzi di prova… … e questa conclusione sarebbe in spregio della giurisprudenza di questa Corte menzionata ai punti superiori. 13. A conti fatti, l'allegazione della inesistenza dell'originale (pur veicolata da un disconoscimento ex artt. 2712, 2719 cod. civ.) non attiene propriamente a un disconoscimento di conformità (e, quindi, alla inibitoria della traslazione della efficacia probatoria dall'originale alla copia), bensì ad altra difesa del contribuente, ossia al fatto che la copia prodotta – in quanto priva di originale – è stata artificiosamente creata. Il ricorrente, deducendo che – a fronte della produzione di copia fotostatica dell'originale - l'originale non esiste nell'ordinamento giuridico, allega che i fatti rappresentati nel documento prodotto in copia non possono esistere per assenza dell'originale stesso. Il «diniego di originale» non attiene alla contestazione del contenuto del documento (difforme da un originale esistente), bensì alla contestazione dell'esistenza stessa del documento, difesa che va ascritta alle contestazioni finalizzate a espungere dall'ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto in giudizio e che richiedono la querela di falso, proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata (Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718). La contestazione di inesistenza dell'originale a fronte della produzione di copie fotostatiche, investendo la provenienza del documento e l'esistenza stessa del documento, mira a espungere la scrittura dall'ordinamento e non a contestare elementi di distonia del contenuto della copia prodotta dall'originale”. (in tal senso si è espressa la S. Corte con l'ord. n. 24029/2024, conf. da ultimo Ord. n. 134/2025). Il disconoscimento pertanto nella specie non può ritenersi specifico né con riguardo ai documenti né, soprattutto, con riferimento alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto che la mera inesistenza del documento originale lo avrebbe esonerato dall'onere di disconoscimenti in senso stretto (v. note pag. 2 terzo paragrafo), laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale.
L'intimazione di pagamento non può, del resto, essere annullata per carenza di motivazione in quanto redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, configurandosi come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241; Cass. n. 21065/2022); tanto vale anche per la determinazione degli accessori effettuati sempre con riferimento alla normativa di legge
(essa non necessita di particolare motivazione oltre alla indicazione dell'atto inevaso, né Cont va allegata la cartella o - per come desumibile sempre dal modello ministeriale sulla base del quale l'intimazione è stata emessa: in tal senso Cass. sent. n.
21065/2022).
Quanto da ultimo alla eccezione di prescrizione, invero richiamata solo nelle conclusioni del ricorso nei seguenti termini:
“in via principale… anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 46/1999 ovvero di quello di prescrizione per tutti gli importi impugnati alla data di notifica dell'atto opposto” ritiene il Giudicante che la stessa debba considerarsi infondata.
L'atto di intimazione non interviene a termine quinquennale già spirato (22.10.2024), Cont rispetto alla notifica dell' che ci occupa, avvenuta in data 21.9.2019.
Ciò considerando anche la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini, applicabile:
“…non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (Cass. ord. n. 960/2025).
Il ricorso va pertanto respinto, per quanto di competenza, ed accertata la debenza delle poste contenute portate dall'avviso di addebito quivi impugnato n. 397 2019
0012222322 000.
Le spese processuali vengono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza,
per come liquidate nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9065726748 000 notificata il data 22.10.2024 e per l'effetto dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della somma contenuta nell'AdA n. 397 2019 0012222322 000; condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 890,00 oltre accessori come per legge, nei confronti di ogni parte convenuta.
Roma lì, 18.9.2025 Il Giudice