Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
948/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate dall'Avv. Claudia Volpi, per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato dall'avv. Daniele Controparte_1
Calvani, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “IN TESI: A) Respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della SI.ra , in quanto Parte_3 inammissibile ed improcedibile e comunque giuridicamente infondata in fatto ed in diritto e non provata. B) E conseguentemente condannare CP_1 al risarcimento di tutti i danni arrecati
[...] alla SI. . IN OGNI CASO: C) Parte_3
Condannare l'attore alla refusione in favore del
1
PER PARTE APPELLATA: “rigettare l'appello dichiarandone la manifesta infondatezza dello stesso. In subordine perché venga comunque rigettato in toto. Con condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Parole chiave: disconoscimento scrittura privata – nullità
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Massa, la sorella, Parte_1
e la madre, ed ha
[...] Parte_2 sostenuto:
• Che le parti in causa erano comproprietarie di un fabbricato con pertinenziale terreno in via vicinale
Murlì loc. Palatina in Pietrasanta, costituito da un piano terreno e da un primo piano;
• Che la sorella e la madre, a fronte dell'impegno dell'attore di provvedere a proprie spese alla ristrutturazione dell'immobile ed alla esecuzione dei lavori di sopraelevazione, come da progetto depositato presso il comune, avevano ceduto all'attore il diritto a sopraelevare il fabbricato, rinunciando ad ogni diritto sulla nuova costruzione, in deroga all'art. 934 c.c., come da scrittura del 25 novembre 2006;
L'attore ha, quindi, chiesto che venisse accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle
2 medesime parti sulla scrittura privata stipulata il
25 novembre 2006 e che venisse accertata la sua proprietà esclusiva sull'immobile oggetto di causa.
Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
La causa è stata istruita con prove documentali, ctu e testi ed è stata, infine, decisa con la sentenza 483/24, con la quale il Tribunale ha così statuito: “Dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'attore e dalle Controparte_1 convenute e Controparte_2 Parte_1
sulla scrittura privata stipulata in Massa,
[...] il 25.11.2006, prodotta in copia conforme a corredo della citazione in troduttiva del presente giudizio. -
Dichiara che la porzione immobiliare di cui alla concessione in sanatoria n. 13/S/724 del
30.04.2003, posta al piano primo del fabbricato sito in Comune di Pietrasanta, Via Vicinale Murli, località Palatina (distinto in Catasto al foglio 47 mappali 348 e 349), compresa la parte di sottotetto
e le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio del fabbricato di che trattasi è stata realizzata a spese dell'attore , nato Controparte_1
a Massa, il 21.01.1957, e che tale porzione immobiliare è di proprietà esclusiva di quest'ultimo, in forza dell'accordo trasfuso nella richiamata scrittura privata del 25.11.2006. -
Condanna le convenute e Controparte_2
, in solido tra loro, alla Parte_1 rifusione in favore dell'attore delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi €
14.580,00, di cui € 477,00 per esborsi ed
3 anticipazioni ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese processuali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge”.
La sentenza ha sostenuto che le parti convenute non avevano disconosciuto la sottoscrizione, a loro riferibile, apposta nella seconda pagina della scrittura di cui sopra, limitandosi a dare evidenza del fatto che la prima pagina dell'accordo non era sottoscritta e che il testo era stato redatto in assenza di una loro volontà in tal senso. In ogni caso, ogni eventuale disconoscimento successivo agli atti introduttivi sarebbe stato tardivo.
Inoltre, stante l'unicità del documento prodotto in due pagine, la parte, ove avesse inteso contestare un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, avrebbero dovuto proporre querela di falso.
Infine, secondo il Tribunale, ogni eventuale irregolarità urbanistica dell'immobile era superata dalla concessione in sanatoria (n.
143/2020 del 13.10.2020) rilasciata dalla competente Amministrazione comunale.
2 L'appello
e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza in esame ed hanno chiesto che, in riforma del provvedimento, venissero respinte le domande proposte nei loro confronti. si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti.
4 3 I motivi di appello
Con il primo motivo, le appellanti hanno lamentato la “Insufficiente motivazione relativamente al disconoscimento della scrittura privata ed alla mancata richiesta di verificazione della stessa”. Le appellanti avevano disconosciuto la scrittura privata prodotta dalla controparte, negando che la scrittura privata fosse conforme alle intenzioni delle parti.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto porsi il dubbio se la prima pagina della scrittura privata era stata in qualche modo contraffatta dall'attuale convenuto. A questo punto, la controparte avrebbe dovuto chiedere la verificazione della scrittura.
In ogni caso, le parti convenute avevano sostenuto che la controparte aveva abusivamente riempito il contenuto della scrittura, contro la loro volontà,
e, in questo caso, il disconoscimento, in quanto contra pacta, non richiedeva, secondo la giurisprudenza, la proposizione della querela di falso.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Insufficiente motivazione relativamente alla richiesta di dichiarare nulla la scrittura privata per la sussistenza degli abusi edilizi nell'immobile”. La scrittura in esame era priva della indicazione degli estremi della licenza o concessione ad
"aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) e della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia.
4 Il disconoscimento
Il primo motivo di appello è inammissibile, per
5 violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi di appello proposti non oppongono specifici argomenti volti a superare le motivate conclusioni del Tribunale.
Il Tribunale ha sostenuto che non c'era stato alcun disconoscimento della propria firma da parte delle appellanti, in quanto “le convenute non hanno negato che quella apposta in calce all'anzidetta scrittura sia la propria firma, riconoscendolo espressamente”; diversamente, sempre secondo il Giudice di primo grado, il disconoscimento presuppone che la parte neghi
“l'autenticità in maniera chiara ed inequivoca, sia pure non occorrendo l'impiego di formule sacramentali o vincolate (cfr., ex plurimis, Cass. n.
25832/2023, Id. n. 1537/2018, Id. n.
11048/2016, Id. n. 12448/2012)”.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., parte appellante avrebbe dovuto indicare perché i principi giurisprudenziali in esame non erano applicabili al caso di specie e quali erano, invece, le chiare ed inequivoche espressioni utilizzate nelle comparse di costituzione da cui si doveva evincere in modo inequivoco che queste avevano negato che la firma apposta alla seconda pagina del documento era riferibile alle medesime.
Anche la seconda parte del motivo, con cui le appellanti hanno lamentato che il documento non era loro opponibile, in quanto redatto “contra pacta”, è inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza, “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai
6 sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti” (Cass.
7681/19), mentre spetta alla parte alla quale si riferisce la firma fornire la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto
(Cass. 25445/10), dovendo, in ogni altro caso, proporre querela di falso (Cass. 7681/19). Parte appellante non ha specificato quale era la parte del documento redatta in violazione degli accordi e quale il contenuto di questi, per cui non è neppure comprensibile quale sarebbe stato l'abuso compiuto dalla controparte.
Inoltre, mentre la prima pagina non sottoscritta contiene le premesse in fatto dell'accordo, le clausole di quest'ultimo, con cui le odierne appellanti rinunciarono ai loro diritti, sono riportate nella seconda pagina, sottoscritta dalle parti, che non può, quindi, certo considerarsi oggetto di abusivo riempimento. Anche su tale punto nessuna argomentazione è stata spesa da parte appellante.
5 La nullità della scrittura
Il secondo motivo è, invece, fondato.
L'eccezione di nullità dell'accordo oggetto di causa non è tardiva, in quanto trattasi di eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, se risultante dai documenti prodotti
(Cass. 4867/24; Cass. 20713/23; Cass.
28983/23; Cass. 19161/20)
Con la scrittura in esame, le parti sciolsero la
7 comunione ereditaria esistente tra le stesse sulla porzione da sopraelevare, con attribuzione del diritto di proprietà all'appellato in merito all'opera sopraelevata. Ne discende l'applicabilità dell'art. 46 del dpr 380/01, che prevede: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono n ulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti,
“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge
28 febbraio 1985, n. 47) e dell'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici
o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” (Cass. sez. un. 25021/19).
Tale normativa si applica anche nel caso di immobili ancora da costruire (come si evince da
Cass. 18129/06).
Trattasi di nullità formale, nel senso che essa va dichiarata in difetto degli estremi del provvedimento abilitativo, a prescindere dal fatto che, poi, esso esista o meno. Per questa ragione,
l'esistenza di un provvedimento di sanatoria non
8 è sufficiente ad evitare la declaratoria di nullità, come, invece, affermato dal Tribunale.
L'art. 46 prevede sì la possibilità di confermare l'atto “anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa”.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la produzione in giudizio del provvedimento legittimante la costruzione non equivale a conferma (in questi termini Cass. 14804/17, in quanto la sanatoria opera solo nei modi tipici previsti dal legislatore medesimo, anc he perché la sanatoria di un atto nullo è ipotesi del tutto eccezionale nel sistema delle nullità del codice civile e, pertanto, non è possibile alcuna interpretazione analogica o estensiva delle norme che la regolano).
6 Le spese di lite
Queste vengono compensate, tenuto conto del fatto che prima dell'intervento della sentenza del
2019 sopra indicata, la giurisprudenza escludeva che lo scioglimento della comunione ereditaria fosse soggetto alla disciplina dell'art. 46 sopra indicata (sul punto, Cass. 15133/01; Cass.
2313/10), così come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza pronunciata dalla
Cassazione a Sez. un. del 2019 e tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Massa 483/24;
Dichiara la nullità della scrittura privata stipulata il 25.11.2006;
9 Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa le spese di lite di appello.
Genova 9 aprile 2025
Il relatore il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
10