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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21023/2024 avente a oggetto: opposizione a precetto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GALOSSO VITTORIO e dell'avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA in forza di procura alle liti 15.11.2024.
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBASCIANO CP_1 C.F._3
DONATELLA in forza di procura alle liti 27.9.2024.
Deposito di note sostitutive di udienza entro il 24.11.2025
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare - Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
Tale istanza preliminare appare superata, alla luce dei seguenti eventi processuali:
pagina 1 di 6 Dichiarazione di non intendere dar corso ad alcuna procedura esecutiva, avanzata da parte convenuta nella propria memoria del 20.01.2025 e confermata all'udienza del 28.01.2025;
Istanza di parte convenuta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e intervenuta perenzione dell'atto di precetto, il tutto come riportato nel verbale dell'udienza del 28.01.2025.
Nel merito: dichiarare l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo posto dalla Sig.ra a preteso fondamento della richiesta portata dal CP_1
precetto notificato ai Sig.ri ed per le ragioni tutte espresse in Parte_1 Parte_2
atti, e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato.
Con vittoria di onorari e spese del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per Legge”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione
Nel merito: in via principale
- dichiarare la cessazione della materia del contendere non essendo stata proseguita l'azione esecutiva e non essendovi stato interesse a proseguirla entro la scadenza dei termini per i motivi di cui alla memoria costitutiva e, per l'effetto, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché integralmente la domanda avanzata da parte attrice essendone venuti meno i presupposti in quanto non è stata proseguita alcuna azione esecutiva sul titolo opposto.
Con il favore delle spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. in via subordinata
-in ogni caso, con la compensazione delle spese di giudizio”.
pagina 2 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 Parte_2
notificato da con il quale veniva loro intimato di dare esecuzione al verbale di CP_1
conciliazione del 20.03.2023 relativamente al rifacimento della copertura del complesso immobiliare sito in Carignano (TO), Via Principe di Carignano n° 25.
A sostegno dell'opposizione hanno allegato (i) che dalla lettura del punto 1) del suddetto verbale non emergeva l'impegno al rifacimento del tetto, né tantomeno erano stati stabiliti tempi e modalità dei lavori né era stata designata alcuna impresa alla quale demandare le opere, ma semplicemente i condomini prendevano atto della vetustà del tetto e della necessità di un suo rifacimento impegnandosi unicamente a richiedere dei preventivi e a verificare la possibilità di detrazioni fiscali in caso di rifacimento della suddetta copertura;
(ii) che l'intimazione non poteva essere rivolta ad essi attori, in quanto non più proprietari né condomini dello stabile al cui tetto le opere inerivano, avendo venduto a terzi l'immobile con rogito del 20.09.2024; (iii) che l'incontro tenutosi tra i condomini in data 27.03.2024, menzionato al punto 5) dell'atto di precetto, non poteva valere come elemento atto a supplire
(o anche solo ad integrare) le carenze del titolo esecutivo, posto che nessun verbale era stato redatto e che tale incontro non aveva valenza di assemblea condominiale o, in ogni caso,
l'assemblea doveva considerarsi nulla.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare insussistente il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato. CP_1
si è costituita in giudizio e, dopo aver premesso, CP_1
(i) che nel termine previsto nel verbale di conciliazione di un anno dalla sottoscrizione aveva provveduto a richiedere dei preventivi per il rifacimento del tetto e a convocare, per la data del 27.03.2024, un incontro con i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, al fine di valutare i preventivi e procedere con l'incarico alla ditta prescelta per
[...]
l'esecuzione dei lavori, segnalando l'urgenza di provvedere,
(ii) che in tale circostanza di tempo e luogo, visionati i vari preventivi, i presenti e CP_1
, figlia della sig.ra concordavano di procedere ad affidare i Persona_1 Parte_3
pagina 3 di 6 lavori da eseguire all'impresa Osella, come da preventivo comprensivo altresì di isolamento termico, mentre il sig. , giunto successivamente all'inizio dell'incontro, si Parte_1
dichiarava non favorevole al rifacimento del tetto, ha sostenuto di aver dovuto notificare il precetto non essendo stato possibile dare corso all'esecuzione del verbale di conciliazione del 20.03.2023, nonostante i tentativi volti a sollecitarne l'esecuzione.
Parte opposta ha precisato che il precetto era stato notificato anche a , nuova Persona_2
acquirente dell'immobile di parte attrice, proprio al fine di coinvolgere tutte le parti interessate per poter accelerare le tempistiche di risoluzione della problematica esistente, nonché agli attuali opponenti nella loro qualità di sottoscrittori del verbale di conciliazione.
ha, infine, addotto che doveva dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere in quanto non era stata iniziata alcuna azione esecutiva sulla base del precetto opposto, notificato al fine di porre in essere un tentativo formale per contrastare la persistente inerzia delle parti e poter stabilire un concreto contatto ai fini della necessaria esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura, né era sua intenzione iniziarla e ha concluso chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite o, in subordine, ne ha domandato la loro compensazione.
Depositate le memorie, la causa è stata assunta a decisione a seguito del deposito di note scritte.
2. La rinuncia al precetto da parte di che si evince dalla dichiarazione di non aver CP_1
interesse a proseguirla comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte da e dirette a dichiarare insussistente il Parte_1 Parte_2
diritto di a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato. CP_1
3.Occorre, peraltro, procedere alla decisione sulle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
L'opposizione sarebbe stata, invero, verosimilmente accolta.
pagina 4 di 6 Con l'atto di precetto ha intimato ad e di CP_1 Parte_1 Parte_2
dare esecuzione nel termine di dieci giorni dalla notifica del precetto al verbale di conciliazione 20.03.2023 relativamente al rifacimento della copertura del complesso immobiliare sito in Carignano, via Principe di Carignano 25, con espresso avvertimento alle parti intimate che decorso inutilmente il termine di cui sopra si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Come, peraltro, affermato dagli opponenti, il verbale di conciliazione non prevedeva l'obbligo di procedere al rifacimento della copertura, bensì l'impegno “a richiedere dei preventivi entro un anno dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e a verificare la possibilità di detrazioni fiscali in caso di rifacimento della suddetta copertura (..)”.
Né può integrare il precetto quanto asseritamente accaduto nell'incontro del 27.3.2024 convocato da con gli altri proprietari di unità abitative dello stabile, CP_1 Parte_1
, e nel corso del quale, secondo quanto asserito dalla
[...] Parte_2 Parte_3
opposta, e figlia di concordavano di CP_1 Persona_1 Parte_3
procedere ad affidare i lavori da eseguire alla ditta OSELLA.
Tale accordo, in assenza del consenso degli attuali opponenti, di valida convocazione dei proprietari e in mancanza di e di votazione e verbalizzazione, non è opponibile Parte_2
agli opponenti e non può integrare, non avendone le caratteristiche in quanto non idoneo a manifestare la volontà di tutti i soggetti interessati, il titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione.
Né, infine, rileva l'assunto in forza del quale sarebbe stata costretta dall'inerzia CP_1
degli opponenti a notificar loro il precetto: tale atto, infatti, intimava l'esecuzione di opere non previste nel titolo esecutivo e non consentiva, per nessun motivo, alla opposta di minacciare l'inizio dell'esecuzione forzata.
Da ultimo, solo la rinuncia espressa del precetto notificato, da comunicare agli opponenti prima della proposizione dell'opposizione, avrebbe consentito di ritenere l'opposizione non necessaria: tale rinuncia, peraltro, non vi è stata prima della proposizione dell'opposizione pagina 5 di 6 posto che solo con la comparsa di costituzione ha manifestato la chiara volontà CP_1
di rinunciare a tale atto.
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto che l'opposizione sarebbe stata verosimilmente accolta, le spese di lite devono essere poste a carico di . CP_1
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, nel valore minimo dello scaglione, alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per
€ 3.809,00, oltre a € 545,00 a titolo di esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario e CPA
(Esente Iva ex art. 1 c. 54-89 L. 190/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
CONDANNA al rimborso in favore di e di delle CP_1 Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio liquidate in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre a € 545,00 a titolo di esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario e CPA, esente Iva ex art. 1 c. 54-89 L.
190/2014.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21023/2024 avente a oggetto: opposizione a precetto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GALOSSO VITTORIO e dell'avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA in forza di procura alle liti 15.11.2024.
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBASCIANO CP_1 C.F._3
DONATELLA in forza di procura alle liti 27.9.2024.
Deposito di note sostitutive di udienza entro il 24.11.2025
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, contrariis reiectis,
In via preliminare - Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
Tale istanza preliminare appare superata, alla luce dei seguenti eventi processuali:
pagina 1 di 6 Dichiarazione di non intendere dar corso ad alcuna procedura esecutiva, avanzata da parte convenuta nella propria memoria del 20.01.2025 e confermata all'udienza del 28.01.2025;
Istanza di parte convenuta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e intervenuta perenzione dell'atto di precetto, il tutto come riportato nel verbale dell'udienza del 28.01.2025.
Nel merito: dichiarare l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo posto dalla Sig.ra a preteso fondamento della richiesta portata dal CP_1
precetto notificato ai Sig.ri ed per le ragioni tutte espresse in Parte_1 Parte_2
atti, e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato.
Con vittoria di onorari e spese del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per Legge”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione
Nel merito: in via principale
- dichiarare la cessazione della materia del contendere non essendo stata proseguita l'azione esecutiva e non essendovi stato interesse a proseguirla entro la scadenza dei termini per i motivi di cui alla memoria costitutiva e, per l'effetto, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché integralmente la domanda avanzata da parte attrice essendone venuti meno i presupposti in quanto non è stata proseguita alcuna azione esecutiva sul titolo opposto.
Con il favore delle spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. in via subordinata
-in ogni caso, con la compensazione delle spese di giudizio”.
pagina 2 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 Parte_2
notificato da con il quale veniva loro intimato di dare esecuzione al verbale di CP_1
conciliazione del 20.03.2023 relativamente al rifacimento della copertura del complesso immobiliare sito in Carignano (TO), Via Principe di Carignano n° 25.
A sostegno dell'opposizione hanno allegato (i) che dalla lettura del punto 1) del suddetto verbale non emergeva l'impegno al rifacimento del tetto, né tantomeno erano stati stabiliti tempi e modalità dei lavori né era stata designata alcuna impresa alla quale demandare le opere, ma semplicemente i condomini prendevano atto della vetustà del tetto e della necessità di un suo rifacimento impegnandosi unicamente a richiedere dei preventivi e a verificare la possibilità di detrazioni fiscali in caso di rifacimento della suddetta copertura;
(ii) che l'intimazione non poteva essere rivolta ad essi attori, in quanto non più proprietari né condomini dello stabile al cui tetto le opere inerivano, avendo venduto a terzi l'immobile con rogito del 20.09.2024; (iii) che l'incontro tenutosi tra i condomini in data 27.03.2024, menzionato al punto 5) dell'atto di precetto, non poteva valere come elemento atto a supplire
(o anche solo ad integrare) le carenze del titolo esecutivo, posto che nessun verbale era stato redatto e che tale incontro non aveva valenza di assemblea condominiale o, in ogni caso,
l'assemblea doveva considerarsi nulla.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare insussistente il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato. CP_1
si è costituita in giudizio e, dopo aver premesso, CP_1
(i) che nel termine previsto nel verbale di conciliazione di un anno dalla sottoscrizione aveva provveduto a richiedere dei preventivi per il rifacimento del tetto e a convocare, per la data del 27.03.2024, un incontro con i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, al fine di valutare i preventivi e procedere con l'incarico alla ditta prescelta per
[...]
l'esecuzione dei lavori, segnalando l'urgenza di provvedere,
(ii) che in tale circostanza di tempo e luogo, visionati i vari preventivi, i presenti e CP_1
, figlia della sig.ra concordavano di procedere ad affidare i Persona_1 Parte_3
pagina 3 di 6 lavori da eseguire all'impresa Osella, come da preventivo comprensivo altresì di isolamento termico, mentre il sig. , giunto successivamente all'inizio dell'incontro, si Parte_1
dichiarava non favorevole al rifacimento del tetto, ha sostenuto di aver dovuto notificare il precetto non essendo stato possibile dare corso all'esecuzione del verbale di conciliazione del 20.03.2023, nonostante i tentativi volti a sollecitarne l'esecuzione.
Parte opposta ha precisato che il precetto era stato notificato anche a , nuova Persona_2
acquirente dell'immobile di parte attrice, proprio al fine di coinvolgere tutte le parti interessate per poter accelerare le tempistiche di risoluzione della problematica esistente, nonché agli attuali opponenti nella loro qualità di sottoscrittori del verbale di conciliazione.
ha, infine, addotto che doveva dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere in quanto non era stata iniziata alcuna azione esecutiva sulla base del precetto opposto, notificato al fine di porre in essere un tentativo formale per contrastare la persistente inerzia delle parti e poter stabilire un concreto contatto ai fini della necessaria esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura, né era sua intenzione iniziarla e ha concluso chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite o, in subordine, ne ha domandato la loro compensazione.
Depositate le memorie, la causa è stata assunta a decisione a seguito del deposito di note scritte.
2. La rinuncia al precetto da parte di che si evince dalla dichiarazione di non aver CP_1
interesse a proseguirla comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte da e dirette a dichiarare insussistente il Parte_1 Parte_2
diritto di a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato. CP_1
3.Occorre, peraltro, procedere alla decisione sulle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
L'opposizione sarebbe stata, invero, verosimilmente accolta.
pagina 4 di 6 Con l'atto di precetto ha intimato ad e di CP_1 Parte_1 Parte_2
dare esecuzione nel termine di dieci giorni dalla notifica del precetto al verbale di conciliazione 20.03.2023 relativamente al rifacimento della copertura del complesso immobiliare sito in Carignano, via Principe di Carignano 25, con espresso avvertimento alle parti intimate che decorso inutilmente il termine di cui sopra si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Come, peraltro, affermato dagli opponenti, il verbale di conciliazione non prevedeva l'obbligo di procedere al rifacimento della copertura, bensì l'impegno “a richiedere dei preventivi entro un anno dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e a verificare la possibilità di detrazioni fiscali in caso di rifacimento della suddetta copertura (..)”.
Né può integrare il precetto quanto asseritamente accaduto nell'incontro del 27.3.2024 convocato da con gli altri proprietari di unità abitative dello stabile, CP_1 Parte_1
, e nel corso del quale, secondo quanto asserito dalla
[...] Parte_2 Parte_3
opposta, e figlia di concordavano di CP_1 Persona_1 Parte_3
procedere ad affidare i lavori da eseguire alla ditta OSELLA.
Tale accordo, in assenza del consenso degli attuali opponenti, di valida convocazione dei proprietari e in mancanza di e di votazione e verbalizzazione, non è opponibile Parte_2
agli opponenti e non può integrare, non avendone le caratteristiche in quanto non idoneo a manifestare la volontà di tutti i soggetti interessati, il titolo esecutivo costituito dal verbale di conciliazione.
Né, infine, rileva l'assunto in forza del quale sarebbe stata costretta dall'inerzia CP_1
degli opponenti a notificar loro il precetto: tale atto, infatti, intimava l'esecuzione di opere non previste nel titolo esecutivo e non consentiva, per nessun motivo, alla opposta di minacciare l'inizio dell'esecuzione forzata.
Da ultimo, solo la rinuncia espressa del precetto notificato, da comunicare agli opponenti prima della proposizione dell'opposizione, avrebbe consentito di ritenere l'opposizione non necessaria: tale rinuncia, peraltro, non vi è stata prima della proposizione dell'opposizione pagina 5 di 6 posto che solo con la comparsa di costituzione ha manifestato la chiara volontà CP_1
di rinunciare a tale atto.
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto che l'opposizione sarebbe stata verosimilmente accolta, le spese di lite devono essere poste a carico di . CP_1
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, nel valore minimo dello scaglione, alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per
€ 3.809,00, oltre a € 545,00 a titolo di esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario e CPA
(Esente Iva ex art. 1 c. 54-89 L. 190/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
CONDANNA al rimborso in favore di e di delle CP_1 Parte_1 Parte_2
spese del presente giudizio liquidate in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre a € 545,00 a titolo di esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario e CPA, esente Iva ex art. 1 c. 54-89 L.
190/2014.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 6 di 6