Versione
24 agosto 1975
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10 novembre 2018
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Art. 6. (( (Locali di soggiorno e di pernottamento). )) (( 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. )) (( 2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. )) ((92)) (( 3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu' posti. )) (( 4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti. )) (( 5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e' preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu' posti. )) (( 6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano. )) (( 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto. )) --------------- AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2 , e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2 , e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
Commentari • 16
- 1. Spazio minimo detentivo: le novità giurisprudenziali sul piano nazionale e sovranazionaleRocco Colaci · https://www.filodiritto.com/ · 15 febbraio 2017 · 11.029201
L'assenza di certezza circa lo spazio minimo di detenzione rappresenta una rilevante lacuna della legislazione penitenziaria italiana. L'articolo 6 della legge 354/1975, infatti, si limita a prevedere che “i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente”, senza individuare specifici criteri quantitativi circa lo spazio detentivo da assicurare al singolo ristretto. […]
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Giurisprudenza • 46
- 1. Trib. Roma, sentenza 12/05/2022, n. 7463Provvedimento: […] Si consideri che parte ricorrente, promuove domanda per la violazione dell'art. 3 CEDU, dell'art. 18 delle Regole Penitenziarie Europee adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la Raccomandazione 2/2006, dell'art. 6 della legge n. 354/1975, in quanto è stato ristretto nelle celle dei predetti istituti penitenziari di circa mq. 15 e anche insieme ad altri detenuti, disponendo, quindi, al netto dell'area indisponibile di uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadri e tenendo presente che la toilette e la cucina erano posizionati nella stessa stanza. Ha anche lamentato che l'acqua in cella era sempre fredda;Leggi di più...
- condizioni inumane o degradanti·
- compensazione spese processuali·
- violazione art. 3 CEDU·
- ordinamento penitenziario·
- spazio vitale minimo·
- art. 35-ter ord. pen.·
- indennizzo detenuti·
- fattori compensativi