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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente e Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 104/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Comune di Torino - Corso Racconigi, 49 10139 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 921/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 745/23 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante e appellato: estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti in epigrafe, con ricorso di primo grado pervenuto all'Ente impositore in data 14/09/2023, hanno impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 745/23, notificato dall'Ufficio presso la sede della cessata Società
e alle tre controparti, rispettivamente, in data 24/07/2023, in data 22/06/2023 e in data 04/07/2023, annualità
2018, per un importo complessivo (inclusi interessi e spese di notifica) pari a euro 3.676,49.
Con sentenza n. 921/1/24, il Giudice monocratico di primo grado accoglieva il ricorso e condannava la Città di Torino a rifondere le spese alle controparti, liquidandole in euro 1.500,00 oltre CUT e accessori di legge
In data 31/01/2025, l'Amministrazione comunale notificava ai sigg.ri Presiti e Resistente_2 l'appello avverso la già citata sentenza, depositandolo presso l'Illustre Corte di Giustizia di II grado in data 05/02/20
MOTIVI DELLA DECISIONE
nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione del presente appello, le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate alla definizione bonaria della vertenza, le quali hanno condotto alla conclusione di un accordo conciliativo.
Il suddetto accordo, formalizzato nel verbale ex-art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 comporta la integrale definizione della controversia, a spese di lite compensate, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La richiesta di estinzione è quindi meritevole di accoglimento essendo cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e ne compensa interamente le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente e Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 104/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Comune di Torino - Corso Racconigi, 49 10139 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 921/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 745/23 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante e appellato: estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti in epigrafe, con ricorso di primo grado pervenuto all'Ente impositore in data 14/09/2023, hanno impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 745/23, notificato dall'Ufficio presso la sede della cessata Società
e alle tre controparti, rispettivamente, in data 24/07/2023, in data 22/06/2023 e in data 04/07/2023, annualità
2018, per un importo complessivo (inclusi interessi e spese di notifica) pari a euro 3.676,49.
Con sentenza n. 921/1/24, il Giudice monocratico di primo grado accoglieva il ricorso e condannava la Città di Torino a rifondere le spese alle controparti, liquidandole in euro 1.500,00 oltre CUT e accessori di legge
In data 31/01/2025, l'Amministrazione comunale notificava ai sigg.ri Presiti e Resistente_2 l'appello avverso la già citata sentenza, depositandolo presso l'Illustre Corte di Giustizia di II grado in data 05/02/20
MOTIVI DELLA DECISIONE
nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione del presente appello, le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate alla definizione bonaria della vertenza, le quali hanno condotto alla conclusione di un accordo conciliativo.
Il suddetto accordo, formalizzato nel verbale ex-art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 comporta la integrale definizione della controversia, a spese di lite compensate, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La richiesta di estinzione è quindi meritevole di accoglimento essendo cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e ne compensa interamente le spese.