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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3065/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU ROBERTO, Presidente
FIORE AN CE, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2598/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 00292210630
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Corso Garibaldi 387 80142 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 19032400012229 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19352/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato, l'Ente Autonomo Volturno s.r.l., società avente come socio unico la Regione Campania, ricorre avverso il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, relativo a
TARI e TEFA 2022 richiesta dal concessionario Resistente_1 per conto del Comune di Torre del Greco ed ammontante a complessivi Euro 29.249,00 comprensivi di sanzioni ed interessi: di tale atto chiede l'annullamento per l'avvenuto pagamento mediante modello F 24 e, in minima parte, attraverso la compensazione con le maggiori imposte versate da esso ricorrente per l'anno d'imposta precedente.
Si costituisce ritualmente Resistente_1 e non contesta l'avvenuto pagamento ma deduce di aver emesso l'atto impugnato per un proprio errore incolpevole, determinato dalla mancata indicazione da parte del contribuente della causale del versamento effettuato.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
All'esito dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025, letti gli atti e le comparse delle parti, il Collegio decide come da dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
Invero l'ente ricorrente ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento su avviso ordinario n.
19032400012229 per TARI e TEFA 2022, assumendo e documentando di aver proceduto al regolare pagamento del dovuto, anche mediante la compensazione di parte del credito vantato per le maggiori somme versate l'anno precedente e mai restituite dal Comune di Torre del Greco, nonostante richiesta fatta in tal senso (come specificato nell'Allegato F del ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, al quale si fa rinvio per relationem).
Il Concessionario Publiservizi non ha contestato tutto ciò, ma ha addotto a propria scusa un errore incolpevole nell'emissione del sollecito, dovuto ad una irregolarità formale commessa dal contribuente e consistita nel mancato inserimento nel sistema informatico della chiara causale relativa all'imputazione del pagamento effettuato. Tuttavia, osserva questo Giudice, anche se tale errore fosse effettivamente stato commesso in prima istanza, ciò non giustificherebbe comunque la colpevole inerzia del Comune di Torre del Greco e del Concessionario nel provvedere all'annullamento dell'atto impugnato, nonostante l'espressa e chiara richiesta in autotutela in tal senso proposta dall'Ente Autonomo Volturno s.r.l. in data 21 novembre 2024.
Dunque risulta inevitabile l'annullamento dell'atto impugnato, con conseguente condanna dei convenuti, in ossequio al principio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le controparti in solido tra loro, Pubbliservizi srl e Comune di Torre del
Greco, al pagamento a titolo di spese di lite in favore dell'ente ricorrente di euro 1500, oltre al rimborso del contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU ROBERTO, Presidente
FIORE AN CE, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2598/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 00292210630
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Corso Garibaldi 387 80142 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 19032400012229 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19352/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato, l'Ente Autonomo Volturno s.r.l., società avente come socio unico la Regione Campania, ricorre avverso il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, relativo a
TARI e TEFA 2022 richiesta dal concessionario Resistente_1 per conto del Comune di Torre del Greco ed ammontante a complessivi Euro 29.249,00 comprensivi di sanzioni ed interessi: di tale atto chiede l'annullamento per l'avvenuto pagamento mediante modello F 24 e, in minima parte, attraverso la compensazione con le maggiori imposte versate da esso ricorrente per l'anno d'imposta precedente.
Si costituisce ritualmente Resistente_1 e non contesta l'avvenuto pagamento ma deduce di aver emesso l'atto impugnato per un proprio errore incolpevole, determinato dalla mancata indicazione da parte del contribuente della causale del versamento effettuato.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
All'esito dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025, letti gli atti e le comparse delle parti, il Collegio decide come da dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
Invero l'ente ricorrente ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento su avviso ordinario n.
19032400012229 per TARI e TEFA 2022, assumendo e documentando di aver proceduto al regolare pagamento del dovuto, anche mediante la compensazione di parte del credito vantato per le maggiori somme versate l'anno precedente e mai restituite dal Comune di Torre del Greco, nonostante richiesta fatta in tal senso (come specificato nell'Allegato F del ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, al quale si fa rinvio per relationem).
Il Concessionario Publiservizi non ha contestato tutto ciò, ma ha addotto a propria scusa un errore incolpevole nell'emissione del sollecito, dovuto ad una irregolarità formale commessa dal contribuente e consistita nel mancato inserimento nel sistema informatico della chiara causale relativa all'imputazione del pagamento effettuato. Tuttavia, osserva questo Giudice, anche se tale errore fosse effettivamente stato commesso in prima istanza, ciò non giustificherebbe comunque la colpevole inerzia del Comune di Torre del Greco e del Concessionario nel provvedere all'annullamento dell'atto impugnato, nonostante l'espressa e chiara richiesta in autotutela in tal senso proposta dall'Ente Autonomo Volturno s.r.l. in data 21 novembre 2024.
Dunque risulta inevitabile l'annullamento dell'atto impugnato, con conseguente condanna dei convenuti, in ossequio al principio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le controparti in solido tra loro, Pubbliservizi srl e Comune di Torre del
Greco, al pagamento a titolo di spese di lite in favore dell'ente ricorrente di euro 1500, oltre al rimborso del contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.