Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6434/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. CURIELLO VINCENZO, Parte_1 ricorrente
E
, Controparte_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che per la prima udienza veniva omessa la notifica alla competente
Avvocatura Distrettuale dello Stato in quanto utilizzato un indirizzo pec non abilitato alle notifiche giudiziarie. Veniva, quindi, disposta la rinnovazione entro un termine perentorio indicando l'utilizzo del corretto indirizzo pec
La nuova notifica veniva effettuata nuovamente al medesimo indirizzo pec errato abilitato alle sole comunicazioni istituzionali per attività legali e non alla ricezione di notifiche giudiziarie con conseguente improcedibilità del ricorso.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 29/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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